REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 6 novembre 2001, n. 11514
Istituzione di una "Zona fitosanitaria tutelata" nel territorio della provincia di Ferrara - art. 2, L.R. 21 agosto 2001, n. 31
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
Viste:
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio
1982, n. 34";
- il R.R. 6 settembre 1999, n. 26 "Istituzione, ai sensi dell'art. 7
della L.R. 19/1/1998, n. 3 della certificazione di controllo
volontario, genetico e sanitario per specie interessanti il settore
vivaistico";
- la L.R. 21 agosto 2001, n. 31 "Misure di prevenzione della
diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza
fitosanitaria";
- la deliberazione n. 62 dell'Amministrazione provinciale di Ferrara
con la quale e' stata approvata la bozza di "Accordo di programma per
l'adozione di misure di tutela speciale nelle zone agricole del
Mezzano-Pega" fra i Comuni di Argenta, Comacchio, Ostellato e
Portomaggiore e la Provincia di Ferrara;
considerato che:
- ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 21 agosto 2001, n.31,
la struttura fitosanitaria regionale puo' istituire "zone
fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica
regionale;
- negli ultimi anni sul territorio regionale sono stati accertati
numerosi focolai di "Colpo di fuoco batterico delle pomacee causato
dal batterio Erwinia amylovora" che hanno provocato rilevanti danni
economici ed ambientali a molte specie di interesse agrario,
ornamentale e forestale;
- i Comuni di Argenta, Comacchio, Ostellato e Portomaggiore hanno
adottato le misure previste dalla bozza dell'accordo di programma
sopracitato;
ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare la produzione vivaistica
regionale nei confronti del citato organismo nocivo, istituire una
"zona fitosanitaria tutelata" in provincia di Ferrara;
viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1490 del 31 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della predetta deliberazione 2541/95;
determina:
1) di istituire una "zona fitosanitaria tutelata" nel territorio
della provincia di Ferrara, come evidenziato nell'allegata mappa,
parte integrante della presente determinazione, interessante i comuni
di Argenta, Comacchio, Ostellato e Portomaggiore cosi' delimitata:
- la zona del comune di Argenta a Nord-Ovest del Canale Circondariale
Gramigne-Fosse;
- la zona del comune di Comacchio ad Ovest del Canale Circondariale
Gramigne-Fosse; a Nord del Canale Circondariale Fosse-Foce; ad Ovest
dell'argine della Valle Fattibello ed a Sud del Canale navigabile
Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi;
- la zona del comune di Ostellato a Sud del confine comunale e del
Canale Circondariale Bando-Valle Lepri;
- la zona del comune di Portomaggiore a Nord-Est del canale
Circondariale Gramigne-Fosse;
2) di vietare, all'interno della suddetta "zona fitosanitaria
tutelata", senza la preventiva autorizzazione del Servizio
Fitosanitario regionale, la messa a dimora delle piante appartenenti
ai generi: Amelanchier (Pero corvino), Cotoneaster (Cotognastro),
Chaenomeles (Cotogno del Giappone), Eriobotrya (Nespolo del
Giappone), Mespilus (Nespolo), Pyracantha (Agazzino), Cydonia
(Cotogno), Crataegus (Biancospino e Azzeruolo), Malus (Melo), Pyrus
(Pero), Sorbus (Sorbo), Stranvaesia (Fotinia);
3) di consentire, in deroga a quanto previsto al punto 2 e previa
comunicazione al Servizio Fitosanitario regionale, la messa a dimora
all'interno della suddetta "zona fitosanitaria tutelata" di piante ad
esclusivo uso vivaistico, appartenenti ai generi Cydonia (Cotogno),
Malus (Melo), Pyrus (Pero), a condizione che siano accompagnate da
passaporto tipo "ZP" e che siano "certificate" ai sensi del R.R.
26/99.Chiunque non ottemperi al suddetto divieto, ai sensi del comma
1 dell'art. 5 della L.R. 31/01, ha l'obbligo di provvedere
all'estirpazione delle piante entro 15 giorni dalla notifica
dell'atto di intimazione ad adempiere;
l'inadempienza alla prescrizione di estirpazione e' punita con le
sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5, della
L.R. 31/01, che prevedono:
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (Euro
258,23) a Lire 3.000.000 (Euro 1.549,37), fermo restando il rimborso
delle spese relative all'estirpazione, a chi non ottempera
all'obbligo di estirpare;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (Euro
516,46) a Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74) qualora la violazione sia
commessa da ditte autorizzate ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n.
3 o da ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, si occupano
professionalmente della progettazione, della realizzazione e della
manutenzione di parchi e giardini.
L'inadempienza alla prescrizione di cui al punto 3, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (Euro 516,46) a
Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74), prevista dal comma 8 dell'art. 11
della L.R. 3/98, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 della L.R.
31/01.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti
(segue allegato fotografato)