REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 6 novembre 2001, n. 11514

Istituzione di una "Zona fitosanitaria tutelata" nel territorio della provincia di Ferrara - art. 2, L.R. 21 agosto 2001, n. 31

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE                            
Viste:                                                                          
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e            
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini             
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio                
1982, n. 34";                                                                   
- il R.R. 6 settembre 1999, n. 26 "Istituzione, ai sensi dell'art. 7            
della L.R. 19/1/1998, n. 3 della certificazione di controllo                    
volontario, genetico e sanitario per specie interessanti il settore             
vivaistico";                                                                    
- la L.R. 21 agosto 2001, n. 31 "Misure di prevenzione della                    
diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza                          
fitosanitaria";                                                                 
- la deliberazione n. 62 dell'Amministrazione provinciale di Ferrara            
con la quale e' stata approvata la bozza di "Accordo di programma per           
l'adozione di misure di tutela speciale nelle zone agricole del                 
Mezzano-Pega" fra i Comuni di Argenta, Comacchio, Ostellato e                   
Portomaggiore e la Provincia di Ferrara;                                        
considerato che:                                                                
- ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 21 agosto 2001,  n.31,            
la struttura fitosanitaria regionale puo' istituire "zone                       
fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica              
regionale;                                                                      
- negli ultimi anni sul territorio regionale sono stati accertati               
numerosi focolai di "Colpo di fuoco batterico delle pomacee causato             
dal batterio Erwinia amylovora" che hanno provocato rilevanti danni             
economici ed ambientali a molte specie di interesse agrario,                    
ornamentale e forestale;                                                        
- i Comuni di Argenta, Comacchio, Ostellato e Portomaggiore hanno               
adottato le misure previste dalla bozza dell'accordo di programma               
sopracitato;                                                                    
ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare la produzione vivaistica           
regionale nei confronti del citato organismo nocivo, istituire una              
"zona fitosanitaria tutelata" in provincia di Ferrara;                          
viste le deliberazioni della Giunta regionale:                                  
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della                
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
- n. 1490 del 31 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge;                      
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente           
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19                  
novembre 1992, n. 41 e della predetta deliberazione 2541/95;                    
determina:                                                                      
1) di istituire una "zona fitosanitaria tutelata" nel territorio                
della provincia di Ferrara, come evidenziato nell'allegata mappa,               
parte integrante della presente determinazione, interessante i comuni           
di Argenta, Comacchio, Ostellato e Portomaggiore cosi' delimitata:              
- la zona del comune di Argenta a Nord-Ovest del Canale Circondariale           
Gramigne-Fosse;                                                                 
- la zona del comune di Comacchio ad Ovest del Canale Circondariale             
Gramigne-Fosse; a Nord del Canale Circondariale Fosse-Foce; ad Ovest            
dell'argine della Valle Fattibello ed a Sud del Canale navigabile               
Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi;                                           
- la zona del comune di Ostellato a Sud del confine comunale e del              
Canale Circondariale Bando-Valle Lepri;                                         
- la zona del comune di Portomaggiore a Nord-Est del canale                     
Circondariale Gramigne-Fosse;                                                   
2) di vietare, all'interno della suddetta "zona fitosanitaria                   
tutelata", senza la preventiva autorizzazione del Servizio                      
Fitosanitario regionale, la messa a dimora delle piante appartenenti            
ai  generi: Amelanchier (Pero corvino), Cotoneaster (Cotognastro),              
Chaenomeles (Cotogno del Giappone), Eriobotrya (Nespolo del                     
Giappone), Mespilus (Nespolo), Pyracantha (Agazzino), Cydonia                   
(Cotogno), Crataegus (Biancospino e Azzeruolo), Malus (Melo), Pyrus             
(Pero), Sorbus (Sorbo), Stranvaesia (Fotinia);                                  
3) di consentire, in deroga a quanto previsto al punto 2 e previa               
comunicazione al Servizio Fitosanitario regionale, la messa a dimora            
all'interno della suddetta "zona fitosanitaria tutelata" di piante ad           
esclusivo uso vivaistico, appartenenti ai generi Cydonia (Cotogno),             
Malus (Melo), Pyrus (Pero), a condizione che siano accompagnate da              
passaporto tipo "ZP" e che siano "certificate" ai sensi del R.R.                
26/99.Chiunque non ottemperi al suddetto divieto, ai sensi del comma            
1 dell'art. 5 della L.R. 31/01, ha l'obbligo di provvedere                      
all'estirpazione delle piante entro 15 giorni dalla notifica                    
dell'atto di intimazione ad adempiere;                                          
l'inadempienza alla prescrizione di estirpazione e' punita con le               
sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5, della             
L.R. 31/01, che prevedono:                                                      
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (Euro                  
258,23) a Lire 3.000.000 (Euro 1.549,37), fermo restando il rimborso            
delle spese relative all'estirpazione, a chi non ottempera                      
all'obbligo di estirpare;                                                       
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (Euro                
516,46) a Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74) qualora la violazione sia              
commessa da ditte autorizzate ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n.           
3 o da ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera           
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, si occupano                   
professionalmente della progettazione, della realizzazione e della              
manutenzione di parchi e giardini.                                              
L'inadempienza alla prescrizione di cui al punto 3, e' punita con la            
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (Euro 516,46) a            
Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74), prevista dal comma 8 dell'art. 11               
della L.R. 3/98, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 della L.R.              
31/01.                                                                          
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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