PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 2000, n. 455

Designazione delle acque destinate all'allevamento e/o raccolta di molluschi bivalvi e gasteropodi di cui all'art. 14, Dlgs 152/99

LA GIUNTA PROVINCIALE                                                           
(omissis)  delibera:                                                            
1) di designare come acque destinate alla vita dei molluschi ai sensi           
dell'art. 14 del Dlgs 152/99, nell'ambito delle acque marine costiere           
della provincia di Rimini le seguenti zone: a) fascia costiera                  
compresa fra la linea di spiaggia ed una linea parallela distante 3             
km dalla stessa, identificata come zona sede di popolamenti naturali            
di bivalvi e gasteropodi, i cui vertici sono determinati dalle                  
seguenti coordinate:                                                            
  Longitudine  Latitudine  Codice vertice                                       
  12,4684  44,1503  1                                                           
  12,5289  44,1495  2                                                           
  12,7663  43,9885  3                                                           
  12,7503  43,9718  4                                                           
b) zona marina compresa fra i 3 km e i 10 km di distanza dalla costa,           
identificata come zona sede di allevamento di molluschi bivalvi                 
(Mitylus galloprovincialis), i cui vertici sono determinati dalle               
seguenti coordinate:                                                            
  Longitudine  Latitudine  Codice vertice                                       
  12,5289  44,1495  5                                                           
  12,6641  44,1503  6                                                           
  12,8153  44,0413  7                                                           
  12,7663  43,9885  8                                                           
c) zona offshore che comprende banchi naturali di molluschi bivalvi e           
gasteropodi in corrispondenza delle piattaforme metanifere, i cui               
vertici sono determinati dalle seguenti coordinate:                             
  Longitudine  Latitudine  Codice vertice                                       
  12,6641  44,1503   9                                                          
  12,8339  44,1503  10                                                          
  12,8802  44,1204  11                                                          
  12,8153  44,0413  12                                                          
d) di individuare tre stazioni di campionamento, aventi le seguenti             
coordinate:                                                                     
  Longitudine  Latitudine  Codice vertice                                       
  12,5049  44,1299  V6                                                          
  12,6701  44,012   V7                                                          
  12,7388  43,994   M6                                                          
2) di riservare di provvedere, con atti successivi, alla                        
classificazione di ulteriori tratti di corsi di acqua, qualora                  
vengano acquisiti nuovi elementi conoscitivi;                                   
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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