REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

Designazione del Revisore unico dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Ferrara

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24 dicembre 1996, n.  50 "Disciplina           
del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19                
ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991,  n.20" si informa              
che la Giunta regionale deve provvedere  alla designazione del                  
Revisore unico dell'Azienda regionale per il diritto allo studio                
universitario di Ferrara.                                                       
Dato atto che a seguito della deliberazione della Giunta  n.678 del 6           
maggio 1997, con la quale si nomina il Revisore unico dell'Azienda              
regionale per il diritto allo studio universitario di Ferrara nella             
persona del rag. Concetto Bellotti, con decreto del Presidente della            
Giunta regionale n. 228 del 30 giugno 1997, e' stato costituito il              
Revisore unico, che dura in carica quattro anni.                                
Rilevato che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24             
"gli organi esercitano le loro funzioni fino alla scadenza" e la                
ricostituzione degli stessi "deve avvenire in tempo utile affinche'             
il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli                  
stessi".                                                                        
1) Organismo e carica a cui si riferiscono le nomine: Revisore unico            
dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di              
Ferrara.                                                                        
2) Requisiti e condizioni occorrenti per  le designazioni e per le              
funzioni connesse alla carica: in via generale: - il designato deve             
possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata  per               
esercitare la funzione; - la persona designata non deve trovarsi                
nelle situazioni di incompatibilita' che  siano prescritte per la               
funzione da ricoprire; in via particolare: - il designato deve essere           
iscritto nel ruolo dei revisori contabili di cui al DLgs 27 gennaio             
1992, n. 88; - i requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro            
i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19           
marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni,  ed inoltre           
nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza                 
definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12               
marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero per           
uno dei  delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile           
e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (art. 3, comma 2, della L.R. 24/94); -           
in ogni caso, ai sensi dell'art. 4 della suddetta  legge  regionale,            
sussiste incompatibilita, con le funzioni di: a) membro del                     
Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco            
o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o             
Assessore di un'Amministrazione provinciale; b) componente di                   
organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma            
di vigilanza sull'Azienda, ovvero dipendente con funzioni direttive             
del medesimo organismo; c) magistrato ordinario, amministrativo,                
contabile e di ogni altra giurisdizione speciale; d) avvocato o                 
procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; e) membro delle Forze              
armate o di Polizia, in servizio. Ai sensi dell'art. 13 dello statuto           
dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di              
Ferrara - ARSTUD, approvato con deliberazione della Giunta regionale            
13 gennaio 1998, n. 3 la carica di Revisore non puo' essere assunta             
da parenti o affini entro il quarto grado dei componenti gli altri              
organi dell'Azienda. Il  Revisore non puo' assumere  incarichi                  
professionali o consulenze presso l'Azienda;  tale divieto permane              
per un triennio dallo scadere dalla carica. I candidati non possono             
essere dipendenti dell'Universita'.                                             
3) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: in deroga                
all'art. 17 della L.R. 50/96 si applica temporaneamente la normativa            
regionale in materia di compensi agli organi di controllo di Enti ed            
aziende regionali: a) indennita' mensile lorda dell'importo massimo             
di Lire 1.255.523; b) qualora il componente non risieda nel comune              
sede dell'Azienda: indennita'  giornaliera chilometrica forfettaria             
lorda massima di: Lire 22.592 da 10 a 20 Km.; Lire 33.719 da 20 a 40            
Km.; Lire 45.016 da 40 a 60 Km.; Lire 56.312 oltre 60 Km., secondo              
quanto stabilito dalle tabelle allegate alla deliberazione  del                 
Consiglio regionale n. 2114 del 29/9/1983 e secondo l'inserimento               
nelle fasce di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 572            
dell'11/2/1997, esecutiva a termini di legge. In alternativa                    
all'indennita' di cui alla lettera b) del punto 3), e' previsto il              
rimborso spese viaggio nella misura stabilita dalla normativa                   
regionale. Per eventuali trasferte connesse con l'espletamento                  
dell'incarico conferito spetta un'indennita' di missione e rimborso             
spese calcolati nella misura prevista per i consiglieri regionali. Si           
specifica che l'Azienda regionale per il diritto allo studio                    
universitario di Ferrara determinera' all'interno dei limiti massimi            
cosi' individuati e nel rispetto dei criteri e delle direttive                  
fissati con la deliberazione consiliare 2114/83, l'importo  degli               
emolumenti da corrispondere ai componenti dei propri organi.                    
4) Durata della carica: quattro anni.                                           
5) Organo competente a provvedere alla nomina: Giunta regionale.                
6) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature: entro            
trenta giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale, qualsiasi           
soggetto politico, ente o cittadino puo' presentare, in  carta                  
semplice, proposte di candidatura indirizzandole al responsabile del            
procedimento, dott.ssa  Lori Favilli dell'Assessorato Scuola,                   
Formazione, Universita', Lavoro e Pari opportunita' - Regione                   
Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - Bologna.                               
Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in           
corso di svolgimento - del candidato e deve contenere gli elementi              
necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7,              
comma 1, L.R. 24/94).                                                           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Cristina Bertelli                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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