DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2001, n. 1299
Direttiva concernente le modalita' di effettuazione del controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'Allegato 5 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la funzione di controllo degli scarichi degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane compete alle Amministrazioni
provinciali a cui e' attribuita dalla normativa regionale vigente, la
funzione autorizzativa;
- che la nuova disciplina concernente il trattamento delle acque
reflue urbane introdotta dal DLgs 11 maggio 1999, n.152 come
modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 denominato in seguito
decreto, in attuazione della direttiva comunitaria 91/271/CEE, ha
dato nuove disposizioni stabilendo all'art. 49 che "l'Autorita'
competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un
programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale
sistema di controlli preventivi e successivi";
considerato:
- che le disposizioni introdotte dal decreto prevedono per i
parametri di cui alla Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 5 l'esecuzione,
da parte dell'Autorita' competente, di un numero minimo predefinito
di campioni per anno in ragione della diversa dimensione
dell'impianto;
- che tale numero minimo per i parametri della Tabella 1 e 2 e'
fissato in 12 per impianti di potenzialita' inferiore a 50 000
abitanti equivalenti (AE) e pari a 24 nel caso di impianti con
potenzialita' superiore a 50 000 AE, mentre per i parametri della
Tabella 3 e' pari rispettivamente a 3 e 6;
- che la suddetta frequenza minima di controllo puo' essere
soddisfatta anche con campioni effettuati dal gestore dell'impianto,
purche' il gestore medesimo garantisca un sistema di rilevamento e
trasmissione dei dati all'autorita' di controllo ritenuto idoneo da
quest'ultima, con prelievi regolari nel corso dell'anno;
valutato:
- che per promuovere un sistema di controlli efficace e rispondente
ai dettati del decreto e' necessario perseguire la massima
collaborazione fra le istituzioni pubbliche responsabili delle
attivita' di controllo ed i soggetti gestori degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane anche al fine di consentire un
ottimale e razionale utilizzo delle risorse disponibili e arricchire
il sistema delle conoscenze sul sistema di trattamento, quale
supporto alle azioni della pianificazione di settore ed agli
interventi di adeguamento dettati dal nuovo quadro normativo di
derivazione comunitaria;
ritenuto:
- di promuovere un tavolo di discussione su questi temi tra le
Amministrazioni provinciali, l'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA) e la Confederazione italiana per i Servizi degli
Enti locali (CISPEL - Emilia Romagna), coordinato dalla Regione al
fine di individuare una omogenea ed uniforme applicazione delle
procedure di controllo a scala regionale;
dato atto:
- che il gruppo a tale scopo costituito ha licenziato un documento
tecnico cosi' denominato "Criteri ed indirizzi per il controllo degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane" nel quale e'
prevista la possibilita' che il campionamento degli scarichi degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai fini della
valutazione di conformita' ai valori limite di emissione, sia
effettuato, sulla base di criteri di indirizzo predefiniti, anche dai
gestori degli impianti medesimi attraverso accordi specifici di
collaborazione a scala locale da definirsi con la Provincia e la
Sezione provinciale - ARPA, rispettivamente Autorita' ed Organo
tecnico competenti al controllo;
dato atto inoltre:
- che il documento tecnico di cui sopra contiene i seguenti punti
salienti:
a) dovra' essere stipulato in sede locale un accordo di
collaborazione che avra' la forma del "Protocollo d'intesa" fra:
- la Provincia, quale Autorita' competente al controllo;
- la Sezione provinciale dell'ARPA, quale Organo di controllo;
- il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane,
in qualita' di "Gestore del servizio idrico integrato" di cui
all'art. 2 del decreto ovvero come attuale "Gestore del servizio
pubblico";
b) l'ambito di applicazione del Protocollo riguarda i nuovi impianti
di potenzialita' compresa fra 2 000 e 10 000 A nonche' gli impianti
nuovi ed esistenti di potenzialita' superiore a 10 000 AE che
scaricano in acque recipienti individuate come aree sensibili ai
sensi dell'art. 18 del decreto, ovvero quelli di potenzialita'
superiore a 15 000 AE ubicati nelle restanti aree del territorio
regionale;
c) la formazione del piano di campionamento annuale in ragione
dell'appartenenza dell'impianto alle diverse classi di consistenza
(10 000 - 49 999 AE / uguale o superiore a 50 000 AE) avviene
rispettivamente per la prima classe rimandando ad accordi locali la
definizione della % di campioni da affidare al gestore - fermo
restando che dovra' comunque essere inferiore al 100% - e per la
seconda classe assegnando il 50% dei campioni al gestore ed il
restante 50% all'ARPA;
d) il gestore eseguira' obbligatoriamente gli autocontrolli il cui
numero sara' annualmente almeno uguale ai controlli eseguiti
dall'Autorita' di controllo competente. Pertanto vengono date
indicazioni per la ripartizione dei campioni fiscali e degli
autocontrolli su base mensile per l'esecuzione del piano di
campionamento (punti di prelievo, caratteristiche del campione,
modalita' e procedure tecniche di campionamento e trasporto del
campione) insieme ad alcune indicazioni circa i parametri da
controllare ed il sistema di riferimento per il rispetto dei valori
limite di emissione;
e) in sede di prima applicazione degli accordi locali il concorso del
gestore dell'impianto all'attivita' di controllo e' limitato alla
sola fase di prelievo dei campioni di cui alla lettera c). A fronte
della stretta correlazione fra il piano di campionamento
dell'autorita' competente e gli autocontrolli svolti dal gestore,
l'esigenza di garantire l'omogeneita' e la confrontabilita' dei dati
analitici e' demandata a specifiche verifiche, da eseguirsi
congiuntamente dalle Provincie e dalle Sezioni ARPA, sulla
sussistenza delle condizioni tecniche, strumentali e operative dei
laboratori utilizzati dai gestori che consentano il rispetto delle
metodologie analitiche vigenti;
f) la trasmissione dei dati dovra' avvenire rispettando:
- specifici formati per l'archiviazione su supporto informatico dei
risultati dei controlli eseguiti;
- frequenze di trasmissione prestabilite;
- procedure di comunicazione fra i diversi soggetti volte a garantire
il massimo scambio dei dati e delle informazioni anche al fine di
evadere il flusso informativo previsto dal decreto;
considerato altresi':
- che in sede di discussione e' stato valutato che in fase di prima
applicazione i contenuti, i requisiti e le procedure previste dal
protocollo hanno carattere sperimentale con la finalita' di valutarne
in concreto gli aspetti tecnico-operativi ed organizzativi sulla base
dei risultati acquisiti dall'esperienza applicativa, per la loro
successiva ottimizzazione;
- che, pertanto, in corso d'opera saranno effettuate delle verifiche
sull'andamento dei controlli eseguiti secondo gli accordi stipulati
in sede locale, che potranno anche prevedere un aumento delle
prestazioni svolte dai gestori degli impianti;
- che e' comunque opportuno stabilire con il presente atto che il
protocollo ha validita' oltre il corrente 2001 e che il gestore e'
tenuto a presentare entro il 15 novembre di ogni anno il proprio
programma di attivita' secondo quanto stabilito dal protocollo stesso
firmato in sede locale;
preso atto infine dell'esito positivo della consultazione svolta con
le Amministrazioni provinciali, con l'ARPA e con il CISPEL
Emilia-Romagna nel merito del documento di cui sopra;
richiamate le nuove disposizioni in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento introdotte con l'entrata in vigore del DLgs 11
maggio 1999, n. 152, modificato con il DLgs 18 agosto 2000, n. 258,
con le quali sono state apportate significative ed innovative
modifiche al sistema di controllo degli scarichi degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dr. Sergio Garagnani,
in merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. n. 41 del 1992;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente,
dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. n. 41 del
1992;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, la direttiva rivolta alle
Amministrazioni provinciali allegata al presente atto, di cui fa
parte integrante, per l'applicazione delle disposizioni introdotte
dal DLgs 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal DLgs 18 agosto
2000, n. 258 finalizzata all'organizzazione del programma di
controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane;
2) di stabilire che:
a) l'attivita' di controllo ai fini del rispetto delle frequenze di
campionamento fissate dall'Allegato 5 del decreto e' effettuata in
concorso con i gestori degli impianti sulla base di specifici
protocolli d'intesa assunti a scala locale fra i soggetti interessati
e redatti in conformita' alla direttiva di cui al precedente punto
1);
b) la durata temporale dei protocolli assunti in sede locale hanno
validita' oltre il corrente anno 2001 e pertanto i soggetti gestori
degli impianti di trattamento delle acque reflue sono tenuti a
presentare il proprio programma di attivita' entro il 15 dicembre di
ogni anno secondo quanto stabilito dal protocollo stesso;
c) la direttiva potra' essere modificata d'intesa con le
Amministrazioni provinciali a seguito dei risultati derivanti
dall'attivita' svolta anche considerando la possibilita' di prevedere
un aumento delle prestazioni svolte dai soggetti gestori;
3) di pubblicare la presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Criteri e indirizzi per il controllo degli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane
La Regione Emilia-Romagna nell'ambito dello svolgimento dei suoi
compiti di promozione e indirizzo in campo ambientale intende
promuovere un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati
del DLgs 152/99 come modificato dal DLgs 258/00, denominato in
seguito decreto.
In tal senso, viene perseguita la massima collaborazione fra le
istituzioni pubbliche avvalendosi delle indicazioni contenute nel
decreto circa la possibilita' che il campionamento degli scarichi
delle acque reflue urbane ai fini di valutare la conformita' ai
valori limite di emissione venga effettuato anche dal gestore
dell'impianto stesso.
I criteri ed indirizzi di seguito riportati sono quindi posti alla
base di accordi di collaborazione, attraverso la formula del
"Protocollo d'intesa" fra:
- la Provincia, quale Autorita' competente al controllo;
- la Sezione provinciale dell'ARPA, quale Organo di controllo;
- il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane,
quale "Gestore del servizio idrico integrato" di cui all'art. 2 del
decreto ovvero come attuale "Gestore del servizio pubblico".
1) Obbiettivi del Protocollo
Gli obbiettivi da perseguire con l'adozione a scala provinciale del
"Protocollo dei controlli sugli scarichi degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane" sono i seguenti:
1.1) attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai
dettati del decreto con il coinvolgimento attivo dei gestori degli
impianti;
1.2) regolamentare le procedure e le modalita' di: 1.2.1) redazione
del piano di campionamento con il prioritario ed ottimale utilizzo
delle risorse disponibili; 1.2.2) esecuzione del piano di
campionamento; 1.2.3) effettuazione delle analisi; 1.2.4)
trasmissione dei dati ai vari livelli istituzionali; 1.2.5)
valutazione della conformita' degli scarichi ai parametri di cui alle
Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 5 del decreto;
1.3) arricchire il sistema di conoscenze sul sistema depurativo al
fine di: 1.3.1) supportare l'attivita' di revisione delle
autorizzazioni allo scarico attualmente in vigore; 1.3.2) assumere
decisioni per il piano di campionamento degli anni successivi; 1.3.3)
valutare gli interventi di adeguamento delle apparecchiature, fisse e
mobili, necessarie per eseguire il piano di campionamento; 1.3.4)
fornire informazioni utili alla elaborazione ed evoluzione della
pianificazione del settore; 1.3.5) valutare l'evoluzione dei
controlli tramite l'interfacciamento con i sistemi di gestione dei
processi.
2) Ambito di applicazione ed esclusioni
2.1) L'ambito di applicazione del protocollo si intende riferito agli
scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
provenienti da:
- agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (AE) superiori a
15.000;
- agglomerati con un numero di AE superiore a 10.000 qualora lo
scarico avvenga in acque recipienti individuate come aree sensibili.
L'elenco degli impianti oggetto che rientrano nella classificazione
di cui sopra e' riportato in Allegato 1 e sostituisce quanto indicato
negli Allegati I e II della Nota esplicativa prot. AMB/AMB n. 17135
del 17 ottobre 2000, con la quale sono stati stabiliti alcuni criteri
procedurali per l'esecuzione dei controlli previsti dal decreto.
Il protocollo trova altresi' applicazione ai nuovi impianti di
trattamento a servizio degli agglomerati di potenzialita' superiore a
2 000 AE, alla data della loro entrata in esercizio.
2.2) Sono esclusi dal presente protocollo:
2.3.2) i controlli relativi alle sezioni di trattamento dedicate
specificatamente ai reflui e/o ai rifiuti liquidi extra-fognari
conferiti con mezzi mobili, quali ad esempio impianti di tipo
chimico-fisico, ubicati all'interno dell'area degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane o comunque direttamente
connessi con i medesimi;
2.3.3) i controlli sugli impianti esistenti a servizio degli
agglomerati con popolazione in AE inferiore 15 000 AE ovvero
inferiore a 10 000 AE qualora recapitino in acque recipienti
individuate come aree sensibili, cosi' come previsto al punto 9 della
direttiva della Giunta regionale 651/00.
3) Criteri di riferimento
A regime il percorso di collaborazione per l'esecuzione del piano di
campionamento di cui al precedente punto 1.2.2) fra l'Autorita'
competente al controllo ed il gestore dell'impianto trovera' la sua
ottimizzazione e potra' prevedere anche l'effettuazione delle
attivita' analitiche di cui al successivo punto D.
In fase di prima applicazione i contenuti e le procedure previste dal
protocollo hanno carattere sperimentale e la finalita' di permettere,
a conclusione del primo anno di applicazione, di valutare gli aspetti
tecnico-operativi, applicativi ed organizzativi sulla base dei
risultati acquisiti dall'esperienza applicativa per la loro
successiva ottimizzazione.
L'organizzazione e l'attuazione delle prime attivita' oggetto del
protocollo dovranno rispondere ai seguenti criteri:
A) Formazione e ripartizione del piano di campionamento
A1) Determinazione del numero di campioni
Il piano di campionamento annuale discende dal quadro complessivo
aggiornato della situazione degli impianti presenti in ogni ambito
provinciale in termini di potenzialita' e numero di campioni da
eseguire per le diverse tipologie di parametri (Tabelle 1, 2 e 3 -
Allegato 5) ai fini del rispetto del "numero minimo di campioni"
previsto dal decreto.
A questo scopo per potenzialita' in AE degli impianti di trattamento
deve intendersi di norma la "potenzialita' di progetto" desunta dai
parametri utilizzati nella redazione del progetto esecutivo ossia la
potenzialita' massima riferita alla situazione impiantistica attuale.
Sono fatti salvi casi particolari legati alla specificita' di singoli
impianti particolarmente sovradimensionati allo stato attuale,
individuati dalla Provincia in sede di rilascio o rinnovo
dell'autorizzazione allo scarico, per i quali potra' essere
considerata la potenzialita' come AE effettivamente trattati desunta
dalle caratteristiche quali-quantitative dei reflui in ingresso,
attraverso il carico organico medio giornaliero rapportato al valore
di 60 grammi di BOD5 x abitante x giorno. Tali situazioni sono
ricomprese nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato fra gli Enti
interessati.
Per la determinazione del numero di campioni rientranti nel piano si
dovra' fare riferimento alla seguente tabella:
Potenzialita' Autorita' di Autorita' di Ente gestore Ente gestore
Totale impianto controllo (a) controllo (c) (scarico (ingresso
campioni(AE) (Tabb. 1 e 2) (Tab. 3)* impianto) (b) impianto)
10.000 - 49.999 12 3 12 12 36
50.000 24 6 24 24 72
* vengono ricompresi fra quelli ex Tabb. 1 e 2;
(a) + (b) : n. di campioni complessivo su cui viene espresso il
giudizio di conformita'
(c) : n. di campioni su cui viene valutato il rispetto dei valori
limite di cui alla Tabella 3.
L'indicazione riportata in tabella soddisfa il principio richiamato
dal decreto sulla necessita' che sia assicurato un numero di campioni
di autocontrollo almeno uguale a quello svolto dall'Autorita'
competente. Il piano di campionamento x impianto deve prevedere un
numero di campioni complessivo pari alla somma dei controlli e degli
autocontrolli evitando sovrapposizioni e prevedendo prelievi ad
intervalli regolari nel corso dell'anno.
A2) Ripartizione del piano di campionamento
In fase di prima applicazione l'esecuzione del "piano di
campionamento per il controllo della conformita' dei limiti", intesa
come ripartizione del n. di campioni prelevati dall'ARPA e dall'Ente
gestore, sara' effettuata in base ai seguenti criteri:
- per ogni impianto di potenzialita' uguale o superiore a 50 000 AE:
il 50% del 24 campioni (12) e' eseguito da ARPA ed il restante 50%
(12) dall'Ente gestore;
- per gli impianti di potenzialita' compresa fra 15 000 (ovvero 10
000 nelle aree sensibili) e 49 999 AE: la ripartizione % dei campioni
da eseguire viene demandata agli accordi fra i soggetti interessati,
fermo restando che in sede di prima applicazione del Protocollo non
potra' prevedersi il 100% dei campioni/impianto a carico dell'Ente
gestore. I medesimi criteri sono adottati per gli impianti compresi
nella fascia 10 000 - 15 000 AE ubicati nelle aree normali.
Per la verifica dei valori limite di emissione previsto in Tabella 3,
il prelievo dei campioni e' posto a totale carico di ARPA che li fa
rientrare tra il numero di propria competenza; la raccolta del
campione anche in questo caso e' effettuata nell'arco delle 24 ore
come previsto al comma 6 del punto 1.1 dell'Allegato 5 (.. e di
altri limiti definiti in sede locale ..).
Al fine di caratterizzare le acque reflue urbane delle reti fognarie
che recapitano anche acque reflue industriali e disporre nel contempo
di ulteriori elementi valutazione ai fini del giudizio di
conformita', in particolare per il controllo dei parametri diversi da
quelli Tabelle 1 e 2, l'attivita' di campionamento e' articolata in
modo che oltre ai campioni in uscita dall'impianto vengono resi
disponibili dal gestore, come autocontrollo, anche i risultati dei
campioni in ingresso all'impianto eseguiti nel periodo immediatamente
precedente (24 - 48 ore).
A3) Relazione fra piano di campionamento e piano degli autocontrolli
La distribuzione temporale dei campioni e' articolata in modo da
garantire una serie significativa di dati che oltre alla verifica di
conformita' consentano sia la migliore comprensione delle eventuali
non conformita' riscontrate, sia l'arricchimento del sistema
conoscenze sul sistema depurativo regionale.
Il numero totale dei campioni riportato a base mensile e'
distribuito, per le due classi di impianti considerati, all'interno
di ciascun mese secondo i seguenti criteri:
A3.1) Impianti con potenzialita' compresa fra 10.000 e 49.999 AE
A3.1.1) i campioni degli autocontrolli vengono distribuiti nella
seconda meta' del mese; A3.1.2) i campioni degli autocontrolli in
ingresso all'impianto vengono distribuiti nell'intero mese di
riferimento; A3.1.3) i campioni della quota dei controlli affidati
all'Ente gestore vengono distribuiti nella prima meta' del mese;
A3.2) impianti con potenzialita' uguale o superiore a 50.000 AE
A3.2.1) i 24 campioni degli autocontrolli vengono distribuiti nella
prima e nella terza settimana del mese; A3.2.2) i 24 campioni degli
autocontrolli in ingresso all'impianto vengono distribuiti
nell'intero mese di riferimento; A3.2.3) i 12 campioni della quota
dei controlli affidati all'Ente gestore vengono distribuiti nella
seconda o nell'ultima settimana del mese.
Per gli anni successivi al primo il gestore entro il 15 novembre di
ogni anno trasmette ad ARPA il piano di campionamento degli impianti
gestiti relativo all'anno successivo.
Sulla base di tali piani ARPA provvede a programmare le date di
effettuazione dei restanti campioni avendo a riferimento i seguenti
criteri:
- completamento della distribuzione generale del piano di
campionamento al fine di avere una distribuzione significativa per
l'intero periodo di campionamento;
- ottimizzazione delle conoscenze sull'intero impianto di
trattamento;
- quadro di riferimento della situazione ambientale del corpo idrico
ricettore sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio o
valutati con metodi di stima.Qualora le esigenze di campionamento di
ARPA coincidano con giorni gia' compresi nel piano di campionamento
previsti dal gestore dell'impianto, il gestore provvedera', in
accordo con ARPA a posticipare ad altra data il prelievo del campione
di propria competenza.
Per il prelievo dei campioni di propria competenza, ARPA avvertira'
il gestore nelle 24 ore precedenti l'inizio del campionamento per gli
impianti non presidiati al fine di poter attivare i campionatori
automatici in tempo utile.
A4) Esecuzione del piano di campionamento
Per l'esecuzione del piano di campionamento ARPA e l'Ente gestore si
attengono a quanto previsto ai punti successivi.
Eventuali variazioni al piano di campionamento articolato secondo le
indicazioni di cui al precedente punto A3 devono essere comunicate
via fax alla Sezione - ARPA di competenza con le motivazioni del
caso. Riguardo alle casistiche che si presentano nelle normali
situazioni di gestione operativa degli impianti si ritiene necessario
attenersi, per quanto possibile, alle seguenti indicazioni:
- manutenzione programmata dell'impianto: comunicazione almeno una
settimana prima della data di campionamento;
- guasto imprevedibile: comunicazione non appena lo stesso sia stato
accertato.
Le evenienze di cui sopra non dovranno comunque portare ad una
riduzione del n. di campioni x anno previsti alla tabella di cui al
precedente punto A1).
Relativamente ai periodi di "piogge abbondanti" si rimanda a quanto
previsto al penultimo capoverso del punto 1.1 dell'Allegato 5: non e'
precluso il campionamento secondo il calendario prefissato, fermo
restando che non sono presi in considerazione eventuali esiti
analitici superiori ai valori limite di emissione qualora gli stessi
siano connessi alle predette situazioni. Resta inteso che detti
eventi, di norma a carattere eccezionale, devono avere riscontro con
andamenti anomali della portata idraulica giornaliera influente
all'impianto rispetto alle condizioni di tempo asciutto.
Al fine di non ridurre il numero annuo di campioni di cui alla citata
tabella del punto A1), in sede locale sono definite le condizioni che
determinano la necessita' di recuperare il numero di campioni i cui
esiti, per i motivi suddetti, non sono presi in considerazione.
B) Campionamento
La disponibilita' in ogni impianto di trattamento di un campionatore
automatico fisso refrigerato costituisce un obbiettivo da conseguire
per garantire la possibilita' di conservare il campione refrigerato
ed ottimizzare le operazioni di installazione dei sistemi portatili.
In via prioritaria si ritiene che tale obbiettivo deve essere
raggiunto rapidamente almeno negli impianti con una potenzialita' >>
di 50.000 AE, con l'installazione da parte dei gestori di sistemi
fissi in grado di agevolare le operazioni di campionamento che, in
relazione alla classe di appartenenza dell'impianto si ripetono da 24
a 48 volte in un anno.
B1) Punti di prelievo del campione
Le indicazioni del decreto circa il "punto di prelievo del campione"
che deve essere sempre il medesimo e posto immediatamente a monte del
punto di immissione nel corpo recettore, sono da interpretare nel
senso che fra i due punti non deve esistere alcuna possibilita' di
intercettazione e/o di introduzione di acque di altra natura, anche
se ubicati a discreta distanza. In linea generale il punto di
prelievo deve essere collocato all'interno dell'area occupata
dall'impianto o nelle immediate vicinanze: in ogni caso deve
rispondere all'esigenza di potervi collocare in condizioni di
sicurezza il sistema di campionamento nonche' disporre di corrente
elettrica. La caratterizzazione del punto di prelievo viene
ufficializzato nel Protocollo di controllo.
Analogamente, sara' oggetto di ufficializzazione anche il punto di
prelievo all'entrata dell'impianto di trattamento in relazione alla
effettuazione degli autocontrolli e nell'eventualita' che da parte
della Provincia si preveda il passaggio al controllo della
percentuale di riduzione degli inquinanti.
B2) Caratteristiche del campione
L'indicazione prevista del decreto di effettuare campioni medi
ponderati sulle 24 ore e' da intendersi come "campioni ponderati
sulla variazione della portata dell'impianto" nel medesimo arco
temporale e richiede la presenza in uscita dai singoli impianti di
sistemi in continuo di misura della portata in gioco e di
campionatori sequenziali portatili dotati di un sistema intelligente
capace di autoprogrammarsi in funzione della portata rilevata.
Tenuto conto che le dotazioni tecnico-strumentali sopra richiamate
non sono di norma presenti sugli impianti oggetto del controllo e che
la loro installazione comporta tempi lunghi e oggettive difficolta'
tecnico operative non sempre superabili, valutato che le variazioni
delle portate, in particolare per gli impianti di potenzialita' piu'
elevata, sono in genere limitate ad un arco di tempo abbastanza
ristretto rispetto alle 24 ore (5 - 6 ore) e che pertanto la mancata
ponderazione in tempo reale del campione non incide in maniera
significativa sulla rappresentativita' del campione, in fase di prima
applicazione si ritiene coerente attenersi al seguente criterio:
Campione medio nell'arco delle 24 ore.
La valutazione delle frequenze e delle quantita' di campione da
prelevare verra' effettuata da ARPA in stretto raccordo con il
gestore degli impianti e dovra' basarsi sulle portate medie degli
impianti nelle diverse condizioni di esercizio (stagionalita',
specificita' del singolo impianto, scarichi extra fognari), sui
volumi in gioco e sui tempi di ritenzione, desunti da una
ricognizione accurata della situazione impiantistica presente nelle
diverse Provincie. A fronte di una definizione condivisa dei tempi di
campionamento da osservare, almeno per gli impianti di potenzialita'
piu' elevata, gli stessi sono resi ufficiali attraverso l'inserimento
nel Protocollo di controllo; il gestore e' obbligato a comunicare
preventivamente alla Provincia le eventuali variazioni che potrebbero
influenzare in maniera significativa i tempi medesimi.
B3) Procedure e tecniche di campionamento e trasporto del campione
Per quanto attiene le caratteristiche, i requisiti tecnici e le
prestazioni dei sistemi di campionamento (campionatori) nonche' le
procedure da utilizzare per garantire anche il regolare svolgimento
degli atti di Polizia Giudiziaria si rimanda all'Allegato II.
C) Sistema di riferimento per il rispetto del limite di emissione /
parametri da controllare
Le modifiche introdotte dal DLgs 258/00 al punto 1.1 dell'Allegato 5
hanno soppresso il richiamo all'opzione di rispettare il limite di
concentrazione o la percentuale di riduzione per i parametri delle
Tabelle 1 e 2; tale principio peraltro espressamente previsto dalla
direttiva 91/271/CEE e' ricompreso nella nuova formulazione del punto
3, comma 4, lettera a) dell'Allegato 5, laddove si pone in capo
all'Autorita' competente il compito di fissare in sede di
autorizzazione tale opzione.
Nella predisposizione del Protocollo, pertanto, si dovranno avere a
riferimento le seguenti indicazioni:
- per le autorizzazioni in essere il sistema di riferimento per il
controllo degli scarichi relativo ai parametri delle Tabelle 1 e 2
dell'Allegato 5 rimane quello del "limite di concentrazione".
Ai fini dell'espletamento delle operazioni di campionamento e'
sufficiente disporre di campioni prelevati all'uscita dell'impianto;
per i punti di prelievo valgono le indicazioni di cui al precedente
B);
- in sede di rinnovo delle autorizzazioni ovvero per le nuove
autorizzazioni, in alternativa al rispetto del limite di
concentrazione, la Provincia puo' stabilire che il sistema di
riferimento per il controllo degli scarichi, limitatamente ai
parametri delle Tabelle 1 e 2, avvenga mediante il rispetto della
"percentuale di abbattimento".
In questi casi il piano di campionamento dovra' necessariamente
prevedere anche l'esecuzione del prelievo di campioni in ingresso
all'impianto.
Riguardo ai parametri da controllare valgono le seguenti indicazioni:
- Tabella 1 - Allegato 5. Si applica agli scarichi di acque reflue
urbane secondo lo schema previsto al comma 6 del punto 1.1
dell'Allegato 5 e nel rispetto della tempistica indicata all'art. 31
del decreto;
- Tabella 2 (limitatamente al parametro fosforo) - Allegato 5. Si
applica agli impianti di potenzialita' superiore a 10 000 AE che
scaricano in acque recipienti individuate come aree sensibili;
- Tabella 3 - Allegato 5. Si applica agli impianti a servizio delle
reti fognarie che raccolgono anche acque reflue industriali. In forza
delle disposizioni previste dal decreto la citata Tabella 3 a
tutt'oggi trova applicazione agli impianti di potenzialita' superiore
a 15 000 AE ovvero superiore a 10 000 AE se recapitano in acque
recipienti classificate come aree sensibili. Per detti impianti,
pertanto, sono da ritenersi decaduti i parametri della Tabella III -
L.R. 7/83 e L.R. 42/86 non ricompresi nelle tabelle del decreto
nonche' quelli con valori limite meno restrittivi rispetto a quanto
previsto dalle tabelle medesime. In ogni caso sono fatti salvi i
parametri con valori limite piu' restrittivi rispetto a quelli
introdotti dal decreto.
In fase di prima applicazione valgono altresi' le seguenti
indicazioni:
- il controllo e' rivolto di norma ai parametri riportati in Allegato
III;
- a fronte della documentazione presentata dal gestore dell'impianto
sulla tipologia e sulle caratteristiche qualitative degli scarichi di
acque reflue industriali che recapitano nelle reti fognarie, in sede
locale, la Provincia e l'ARPA valutano le condizioni oggettive per
modificare le condizioni di controllo della qualita' dello scarico
terminale dei singoli impianti, rispetto ai parametri elencati nel
citato Allegato III. In funzione dell'analisi dei settori produttivi
che scaricano nella rete fognaria, attraverso il Protocollo si
provvedera' ad integrare l'elenco medesimo con parametri aggiuntivi
ovvero ad escludere quei parametri connessi alle sostanze che non
vengono scaricate.
- In riferimento ai parametri microbiologici: limitatamente agli
impianti esistenti per i quali l'autorizzazione allo scarico
prescriva l'obbligo della disinfezione dello scarico terminale, il
valore limite di emissione si intende riferito al parametro
"Escherichia coli" per un limite di 5 000 UFC/100 mL determinato su
campione istantaneo;
- per valutare i possibili effetti tossici dello scarico sul corpo
recettore il controllo del parametro "Saggio di tossicita' acuta" sul
campione medio composito delle 24 ore e' da ritenersi obbligatorio:
in caso di difformita' si rendono necessari approfondimenti analitici
per ricercarne le cause e fornire indicazioni per la loro rimozione.
L'ARPA individua i Dipartimenti tecnici abilitati ad effettuare il
saggio.
D) Analisi dei campioni
In sede di prima attivazione del Protocollo, il concorso dei gestori
e' limitato al prelievo dei campioni; resta inteso quindi che ARPA
provvedera' ad effettuare l'analisi di tutti campioni di propria
competenza.
Tenuto conto che il piano di campionamento su cui verra' effettuato
il controllo della conformita' dei limiti e' quello riportato nella
tabella di cui al precedente punto A1) si pone l'esigenza di
garantire l'omogeneita' e la confrontabilita' dei dati analitici. A
tal fine dovranno essere garantite le seguenti procedure:
- la struttura laboratoristica utilizzata per eseguire il piano di
controllo a carico del gestore appartiene al gestore dell'impianto.
In sede di predisposizione del Protocollo la Provincia e la Sezione -
ARPA verificano la sussistenza delle condizioni tecniche, strumentali
e operative che consentono il rispetto delle metodologie analitiche
richiamate nell'Allegato II;
- la struttura laboratoristica utilizzata per eseguire il piano di
controllo a carico del gestore e' esterna al gestore dell'impianto.
Fatta salva la possibilita' del gestore di avvalersi della rete dei
laboratori ARPA (in prestazione esterna), la Provincia e la Sezione -
ARPA verificano per la struttura laboratoristica scelta dal gestore
la sussistenza delle condizioni tecniche, strumentali e operative che
consentono il rispetto delle metodologie analitiche richiamate
nell'Allegato II, sulla base sia di specifiche informazioni relative
all'assetto tecnico-organizzativo e strumentale, sia sulla eventuale
documentazione che attesti la "certificazione di qualita'" e
l'"accreditamento della struttura".
L'uso della rete dei laboratori ARPA o di altre strutture, verra'
formalizzato con specifico atto fra Ente gestore e struttura
laboratoristica.
A regime si ritiene che il concorso del gestore alla esecuzione del
piano di campionamento annuale x impianto di cui al punto A) possa
essere esteso anche alla fase di analisi dei campioni prelevati.
Tale possibilita' verra' resa operativa in sede di ridefinizione
degli indirizzi regionali in materia di controllo ambientale che
comportino una diversa distribuzione delle risorse analitiche di ARPA
su altre matrici e/o ecosistemi.
E) Valutazione della conformita' dei campioni / trasmissione dei dati
Tenuto conto che il Protocollo risponde all'esigenza di garantire il
"numero minimo dei controlli di legge", la valutazione della
conformita' dei campioni resta in capo all'ARPA in stretto raccordo
con la Provincia.
Per la valutazione della conformita' saranno considerati i dati dei
controlli di cui alla tabella indicata al precedente punto A1)
applicando lo schema riportato sotto la Tabella 2 dell'Allegato 5 al
decreto.
In sede di predisposizione del Protocollo sono definite altresi' le
modalita' di gestione dei risultati dei controlli nel corso della
loro produzione anche al fine dell'esecuzione delle valutazioni di
conformita'. Sara' altresi' stabilita la frequenza di trasmissione
dei dati e le procedure di comunicazione che devono intercorrere fra
i diversi soggetti, garantendo il massimo scambio dei dati prodotti.
L'esito dei controlli deve essere messo a disposizione del gestore
anche in caso di conformita'.
Al fine di garantire la fruibilita' dei risultati dei controlli da
parte dei soggetti interessati nonche' evadere i debiti informativi
verso il Ministero dell'Ambiente e l'Unione Europea, l'archiviazione
dei risultati stessi dovra' essere effettuata su supporto
informatico.
In attesa della definizione delle specifiche banche dati per
l'attivazione del sistema informativo sulla applicazione del DLgs
152/99 come modificato dal DLgs 258/00, i dati dovranno essere
forniti alla Regione su un archivio in formato XLS cosi' strutturato:
1) denominazione dell'archivio: Controllo_depuratori_sigla
provincia_anno di riferimento (es. per la provincia di Bologna:
Controllo_depuratori_BO_2001.xls);
2) per ogni impianto di depurazione incluso nel piano di
campionamento andranno ripetuti i seguenti gruppi informativi: a)
individuazione dell'impianto con le seguenti voci: codice,
denominazione, potenzialita' (AE), sistema di controllo (_tabella 1,
_tabella 2, _tabella 3), portata annua trattata (metri cubi x anno);
b) l'elenco dei parametri di cui all'Allegato 1 con l'indicazione dei
valori di concentrazione relativi ai singoli campioni eseguiti
nell'arco dell'anno associando ad essi se si tratta: - dei controlli
effettuati dall'ARPA; - degli autocontrolli, ulteriormente suddivisi
in "Entrata" e "Uscita" dall'impianto; c) il giudizio di conformita'
rispetto all'anno di riferimento secondo quanto previsto
dall'Allegato 5 evidenziando il numero di superamenti / parametro; d)
la registrazione di eventuali fuori servizio comunicati dal gestore
ed i giorni di durata; e) la registrazione di eventuali disservizi
accertati dall'ARPA a seguito di segnalazioni o nella normale
attivita' di vigilanza.
La produzione dell'archivio dei dati secondo il formato sopra
riportato compete all'ARPA che provvede entro il marzo di ogni anno a
trasmetterli alla Provincia ed alla Regione.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO II
Procedure e tecniche di campionamento e trasporto del campione
In attesa delle metodologie di campionamento che dovranno essere
prodotte da ANPA, si dovra' fare riferimento ai metodi IRSA-CNR e
UNICHIM.
Considerato che il prelievo da effettuare e' del tipo medio
composito, non e' necessario raccogliere le singole aliquote in
contenitori separati, ma e' sufficiente un unico recipiente.
Per la raccolta del campione da inviare all'analisi microbiologica
500 mL, considerato che i diversi componenti del prelevatore - sonda,
tubi e contenitori - non si sterilizzano con praticita', occorrera'
effettuare il campione istantaneo:
1) campionatore portatile: installare la sonda del prelevatore nel
pozzetto di ispezione ed operare in modo da poter sigillare il
sistema di raccolta. Sistemare il prelevatore possibilmente in zona
d'ombra, collocare all'interno dell'apparecchiatura un numero
sufficiente di contenitori refrigeranti o riscaldanti in modo da
mantenere la temperatura del campione a 42oC e sigillare l'involucro
esterno;
2) campionatore fisso refrigerato: verificare che la sonda del
prelevatore sia alloggiata in maniera corretta nel pozzetto di
ispezione e sigillare il sistema di raccolta e il campionatore
stesso.
Programmare le frequenze di prelievo e le quantita' di campione ed
avviare il sistema.
Ritirare il campione dopo 24 ore e dopo averlo rimescolato,
confezionare le diverse aliquote da inviare all'analisi (parametri
chimici 2000 mL, saggio di tossicita' 500 mL e ricerca salmonella 500
mL).
Durante le fasi di installazione del sistema o di ritiro del campione
e' possibile effettuare il campionamento istantaneo per la ricerca di
Escherichia coli.
Il trasporto dei campioni al laboratorio deve avvenire assicurandone
la refrigerazione a 42oC.
In sede locale sono concordate le modalita' ed il luogo di
conferimento della quota di campioni in quota al gestore.
(segue allegato fotografato)