REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2001, n. 1299

Direttiva concernente le modalita' di effettuazione del controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'Allegato 5 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che la funzione di controllo degli scarichi degli impianti di                 
trattamento delle acque reflue urbane compete alle Amministrazioni              
provinciali a cui e' attribuita dalla normativa regionale vigente, la           
funzione autorizzativa;                                                         
- che la nuova disciplina concernente il trattamento delle acque                
reflue urbane introdotta dal DLgs 11 maggio 1999,  n.152 come                   
modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 denominato in seguito                
decreto, in attuazione della direttiva comunitaria 91/271/CEE, ha               
dato nuove disposizioni stabilendo all'art. 49 che "l'Autorita'                 
competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un                
programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale           
sistema di controlli preventivi e successivi";                                  
considerato:                                                                    
- che le disposizioni introdotte dal decreto prevedono per i                    
parametri di cui alla Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 5 l'esecuzione,            
da parte dell'Autorita' competente, di un numero minimo predefinito             
di campioni per anno in ragione della diversa dimensione                        
dell'impianto;                                                                  
- che tale numero minimo per i parametri della Tabella 1 e 2 e'                 
fissato in 12 per impianti di potenzialita' inferiore a 50 000                  
abitanti equivalenti (AE) e pari a 24 nel caso di impianti con                  
potenzialita' superiore a 50 000 AE, mentre per i parametri della               
Tabella 3 e' pari rispettivamente a 3 e 6;                                      
- che la suddetta frequenza minima di controllo puo' essere                     
soddisfatta anche con campioni effettuati dal gestore dell'impianto,            
purche' il gestore medesimo garantisca un sistema di rilevamento e              
trasmissione dei dati all'autorita' di controllo ritenuto idoneo da             
quest'ultima, con prelievi regolari nel corso dell'anno;                        
valutato:                                                                       
- che per promuovere un sistema di controlli efficace e rispondente             
ai dettati del decreto e' necessario perseguire la massima                      
collaborazione fra le istituzioni pubbliche responsabili delle                  
attivita' di controllo ed i soggetti gestori degli impianti di                  
trattamento delle acque reflue urbane anche al fine di consentire un            
ottimale e razionale utilizzo delle risorse disponibili e arricchire            
il sistema delle conoscenze sul sistema di trattamento, quale                   
supporto alle azioni  della pianificazione di settore ed agli                   
interventi di adeguamento dettati dal nuovo quadro normativo di                 
derivazione comunitaria;                                                        
ritenuto:                                                                       
- di promuovere un tavolo di discussione su questi temi tra le                  
Amministrazioni provinciali, l'Agenzia regionale per la prevenzione e           
l'ambiente (ARPA) e la Confederazione italiana per i Servizi degli              
Enti locali (CISPEL - Emilia Romagna), coordinato dalla Regione al              
fine di individuare una omogenea ed uniforme applicazione delle                 
procedure di controllo a scala regionale;                                       
dato atto:                                                                      
- che il gruppo a tale scopo costituito ha licenziato un documento              
tecnico cosi' denominato "Criteri ed indirizzi per il controllo degli           
impianti di trattamento delle acque reflue urbane" nel quale e'                 
prevista la possibilita' che il campionamento degli scarichi degli              
impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai fini della                
valutazione di conformita' ai valori limite di emissione, sia                   
effettuato, sulla base di criteri di indirizzo predefiniti, anche dai           
gestori degli impianti medesimi attraverso accordi specifici di                 
collaborazione a scala locale da definirsi con la Provincia e la                
Sezione provinciale - ARPA, rispettivamente Autorita' ed Organo                 
tecnico competenti al controllo;                                                
dato atto inoltre:                                                              
- che il documento tecnico di cui sopra contiene i seguenti punti               
salienti:                                                                       
a) dovra' essere stipulato in sede locale un accordo di                         
collaborazione che avra' la forma del "Protocollo d'intesa" fra:                
- la Provincia, quale Autorita' competente al controllo;                        
- la Sezione provinciale dell'ARPA, quale Organo di controllo;                  
- il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane,            
in qualita' di "Gestore del servizio idrico integrato" di cui                   
all'art. 2 del decreto ovvero come attuale "Gestore del servizio                
pubblico";                                                                      
b) l'ambito di applicazione del Protocollo riguarda i nuovi impianti            
di potenzialita' compresa fra 2 000 e 10 000 A nonche' gli impianti             
nuovi ed esistenti di potenzialita' superiore a 10 000 AE che                   
scaricano in acque recipienti individuate come aree sensibili ai                
sensi dell'art. 18 del decreto, ovvero quelli di potenzialita'                  
superiore a 15 000 AE ubicati nelle restanti aree del territorio                
regionale;                                                                      
c) la formazione del piano di campionamento annuale in ragione                  
dell'appartenenza dell'impianto alle diverse classi di consistenza              
(10 000 - 49 999 AE / uguale o superiore a 50 000 AE) avviene                   
rispettivamente per la prima classe rimandando ad accordi locali la             
definizione della % di campioni da affidare al gestore - fermo                  
restando che dovra' comunque essere inferiore al 100% - e per la                
seconda classe assegnando il 50% dei campioni al gestore ed il                  
restante 50% all'ARPA;                                                          
d) il gestore eseguira' obbligatoriamente gli autocontrolli il cui              
numero sara' annualmente almeno uguale ai controlli eseguiti                    
dall'Autorita' di controllo competente. Pertanto vengono date                   
indicazioni per la ripartizione dei campioni fiscali e degli                    
autocontrolli su base mensile per l'esecuzione del piano di                     
campionamento (punti di prelievo, caratteristiche del campione,                 
modalita' e procedure tecniche di campionamento e trasporto del                 
campione) insieme ad alcune indicazioni circa i parametri da                    
controllare ed il sistema di riferimento per il rispetto dei valori             
limite di emissione;                                                            
e) in sede di prima applicazione degli accordi locali il concorso del           
gestore dell'impianto all'attivita' di controllo e' limitato alla               
sola fase di prelievo dei campioni di cui alla lettera c). A fronte             
della stretta correlazione fra il piano di campionamento                        
dell'autorita' competente e gli autocontrolli svolti dal gestore,               
l'esigenza di garantire l'omogeneita' e la confrontabilita' dei dati            
analitici e' demandata a specifiche verifiche, da eseguirsi                     
congiuntamente dalle Provincie e dalle Sezioni ARPA, sulla                      
sussistenza delle condizioni tecniche, strumentali e operative dei              
laboratori utilizzati dai gestori che consentano il rispetto delle              
metodologie analitiche vigenti;                                                 
f) la trasmissione dei dati dovra' avvenire rispettando:                        
- specifici formati per l'archiviazione su supporto informatico dei             
risultati dei controlli eseguiti;                                               
- frequenze di trasmissione prestabilite;                                       
- procedure di comunicazione fra i diversi soggetti volte a garantire           
il massimo scambio dei dati e delle informazioni anche al fine di               
evadere il flusso informativo previsto dal decreto;                             
considerato altresi':                                                           
- che in sede di discussione e' stato valutato che in fase di prima             
applicazione i contenuti, i requisiti e le procedure previste dal               
protocollo hanno carattere sperimentale con la finalita' di valutarne           
in concreto gli aspetti tecnico-operativi ed organizzativi sulla base           
dei risultati acquisiti dall'esperienza applicativa, per la loro                
successiva ottimizzazione;                                                      
- che, pertanto, in corso d'opera saranno effettuate delle verifiche            
sull'andamento dei controlli eseguiti secondo gli accordi stipulati             
in sede locale, che potranno anche prevedere un aumento delle                   
prestazioni svolte dai gestori degli impianti;                                  
- che e' comunque opportuno stabilire con il presente atto che il               
protocollo ha validita' oltre il corrente 2001 e che il gestore e'              
tenuto a presentare entro il 15 novembre di ogni anno il proprio                
programma di attivita' secondo quanto stabilito dal protocollo stesso           
firmato in sede locale;                                                         
preso atto infine dell'esito positivo della consultazione svolta con            
le Amministrazioni provinciali, con l'ARPA e con il CISPEL                      
Emilia-Romagna nel merito del documento di cui sopra;                           
richiamate le nuove disposizioni in materia di tutela delle acque               
dall'inquinamento introdotte con l'entrata in vigore del DLgs 11                
maggio 1999, n. 152, modificato con il DLgs 18 agosto 2000, n. 258,             
con le quali sono state apportate significative ed innovative                   
modifiche al sistema di controllo degli scarichi degli impianti di              
trattamento delle acque reflue urbane;                                          
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dr. Sergio Garagnani,             
in merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai             
sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. n. 41 del 1992;                           
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente,           
dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della presente           
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. n. 41 del               
1992;                                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si                 
intendono integralmente richiamate, la direttiva rivolta alle                   
Amministrazioni provinciali allegata al presente atto, di cui fa                
parte integrante, per l'applicazione delle disposizioni introdotte              
dal DLgs 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal DLgs 18 agosto             
2000, n. 258 finalizzata all'organizzazione del programma di                    
controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque              
reflue urbane;                                                                  
2) di stabilire che:                                                            
a) l'attivita' di controllo ai fini del rispetto delle frequenze di             
campionamento fissate dall'Allegato 5 del decreto e' effettuata in              
concorso con i gestori degli impianti sulla base di specifici                   
protocolli d'intesa assunti a scala locale fra i soggetti interessati           
e redatti in conformita' alla direttiva di cui al precedente punto              
1);                                                                             
b) la durata temporale dei protocolli assunti in sede locale hanno              
validita' oltre il corrente anno 2001 e pertanto i soggetti gestori             
degli impianti di trattamento delle acque reflue sono tenuti a                  
presentare il proprio programma di attivita' entro il 15 dicembre di            
ogni anno secondo quanto stabilito dal protocollo stesso;                       
c) la direttiva potra' essere modificata d'intesa con le                        
Amministrazioni provinciali a seguito dei risultati derivanti                   
dall'attivita' svolta anche considerando la possibilita' di prevedere           
un aumento delle prestazioni svolte dai soggetti gestori;                       
3) di pubblicare la presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della           
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Criteri e indirizzi per il controllo degli impianti di trattamento              
delle acque reflue urbane                                                       
La Regione Emilia-Romagna nell'ambito dello svolgimento dei suoi                
compiti di promozione e indirizzo in campo ambientale intende                   
promuovere un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati            
del DLgs 152/99 come modificato dal DLgs 258/00, denominato in                  
seguito decreto.                                                                
In tal senso, viene perseguita la massima collaborazione fra le                 
istituzioni pubbliche avvalendosi delle indicazioni contenute nel               
decreto circa la possibilita' che il campionamento degli scarichi               
delle acque reflue urbane ai fini di valutare la conformita' ai                 
valori limite di emissione venga effettuato anche dal gestore                   
dell'impianto stesso.                                                           
I criteri ed indirizzi di seguito riportati sono quindi posti alla              
base di accordi di collaborazione, attraverso la formula del                    
"Protocollo d'intesa" fra:                                                      
- la Provincia, quale Autorita' competente al controllo;                        
- la Sezione provinciale dell'ARPA, quale Organo di controllo;                  
- il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane,            
quale "Gestore del servizio idrico integrato" di cui all'art. 2 del             
decreto ovvero come attuale "Gestore del servizio pubblico".                    
1) Obbiettivi del Protocollo                                                    
Gli obbiettivi da perseguire con l'adozione a scala provinciale del             
"Protocollo dei controlli sugli scarichi degli impianti di                      
trattamento delle acque reflue urbane" sono i seguenti:                         
1.1) attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai                  
dettati del decreto con il coinvolgimento attivo dei gestori degli              
impianti;                                                                       
1.2) regolamentare le procedure e le modalita' di: 1.2.1) redazione             
del piano di campionamento con il prioritario ed ottimale utilizzo              
delle risorse disponibili; 1.2.2) esecuzione del piano di                       
campionamento; 1.2.3) effettuazione delle analisi; 1.2.4)                       
trasmissione dei dati ai vari livelli istituzionali; 1.2.5)                     
valutazione della conformita' degli scarichi ai parametri di cui alle           
Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 5 del decreto;                                   
1.3) arricchire il sistema di conoscenze sul sistema depurativo al              
fine di: 1.3.1) supportare l'attivita' di revisione delle                       
autorizzazioni allo scarico attualmente in vigore; 1.3.2) assumere              
decisioni per il piano di campionamento degli anni successivi; 1.3.3)           
valutare gli interventi di adeguamento delle apparecchiature, fisse e           
mobili, necessarie per eseguire il piano di campionamento; 1.3.4)               
fornire informazioni utili alla elaborazione ed evoluzione della                
pianificazione del settore; 1.3.5) valutare l'evoluzione dei                    
controlli tramite l'interfacciamento con i sistemi di gestione dei              
processi.                                                                       
2) Ambito di applicazione ed esclusioni                                         
2.1) L'ambito di applicazione del protocollo si intende riferito agli           
scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane                
provenienti da:                                                                 
- agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (AE) superiori a            
15.000;                                                                         
- agglomerati con un numero di AE superiore a 10.000 qualora lo                 
scarico avvenga in acque recipienti individuate come aree sensibili.            
L'elenco degli impianti oggetto che rientrano nella classificazione             
di cui sopra e' riportato in Allegato 1 e sostituisce quanto indicato           
negli Allegati I e II della Nota esplicativa prot. AMB/AMB n. 17135             
del 17 ottobre 2000, con la quale sono stati stabiliti alcuni criteri           
procedurali per l'esecuzione dei controlli previsti dal decreto.                
Il protocollo trova altresi' applicazione ai nuovi impianti di                  
trattamento a servizio degli agglomerati di potenzialita' superiore a           
2 000 AE, alla data della loro entrata in esercizio.                            
2.2) Sono esclusi dal presente protocollo:                                      
2.3.2) i controlli relativi alle sezioni di trattamento dedicate                
specificatamente ai reflui e/o ai rifiuti liquidi extra-fognari                 
conferiti con mezzi mobili, quali ad esempio impianti di tipo                   
chimico-fisico, ubicati all'interno dell'area degli impianti di                 
trattamento delle acque reflue urbane o comunque direttamente                   
connessi con i medesimi;                                                        
2.3.3) i controlli sugli impianti esistenti a servizio degli                    
agglomerati con popolazione in AE inferiore 15 000 AE ovvero                    
inferiore a 10 000 AE qualora recapitino in acque recipienti                    
individuate come aree sensibili, cosi' come previsto al punto 9 della           
direttiva della Giunta regionale 651/00.                                        
3) Criteri di riferimento                                                       
A regime il percorso di collaborazione per l'esecuzione del piano di            
campionamento di cui al precedente punto 1.2.2) fra l'Autorita'                 
competente al controllo ed il gestore dell'impianto trovera' la sua             
ottimizzazione e potra' prevedere anche l'effettuazione delle                   
attivita' analitiche di cui al successivo punto D.                              
In fase di prima applicazione i contenuti e le procedure previste dal           
protocollo hanno carattere sperimentale e la finalita' di permettere,           
a conclusione del primo anno di applicazione, di valutare gli aspetti           
tecnico-operativi, applicativi ed organizzativi sulla base dei                  
risultati acquisiti dall'esperienza applicativa per la loro                     
successiva ottimizzazione.                                                      
L'organizzazione e l'attuazione delle prime attivita' oggetto del               
protocollo dovranno rispondere ai seguenti criteri:                             
A) Formazione e ripartizione del piano di campionamento                         
A1) Determinazione del numero di campioni                                       
Il piano di campionamento annuale discende dal quadro complessivo               
aggiornato della situazione degli impianti presenti in ogni ambito              
provinciale in termini di potenzialita' e numero di campioni da                 
eseguire per le diverse tipologie di parametri (Tabelle 1, 2 e 3 -              
Allegato 5) ai fini del rispetto del "numero minimo di campioni"                
previsto dal decreto.                                                           
A questo scopo per potenzialita' in AE degli impianti di trattamento            
deve intendersi di norma la "potenzialita' di progetto" desunta dai             
parametri utilizzati nella redazione del progetto esecutivo ossia la            
potenzialita' massima riferita alla situazione impiantistica attuale.           
Sono fatti salvi casi particolari legati alla specificita' di singoli           
impianti particolarmente sovradimensionati allo stato attuale,                  
individuati dalla Provincia in sede di rilascio o rinnovo                       
dell'autorizzazione allo scarico, per i quali potra' essere                     
considerata la potenzialita' come AE effettivamente trattati desunta            
dalle caratteristiche quali-quantitative dei reflui in ingresso,                
attraverso il carico organico medio giornaliero rapportato al valore            
di 60 grammi di BOD5 x abitante x giorno. Tali situazioni sono                  
ricomprese nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato fra gli Enti             
interessati.                                                                    
Per la determinazione del numero di campioni rientranti nel piano si            
dovra' fare riferimento alla seguente tabella:                                  
Potenzialita'  Autorita' di  Autorita' di  Ente gestore  Ente gestore           
 Totale   impianto  controllo (a)  controllo (c)  (scarico  (ingresso           
 campioni(AE)  (Tabb. 1 e 2)  (Tab. 3)*  impianto) (b)  impianto)            
10.000 - 49.999  12  3  12  12  36                                              
 50.000  24  6  24  24  72                                                      
* vengono ricompresi fra quelli ex Tabb. 1 e 2;                                 
(a) + (b) : n. di campioni complessivo su cui viene espresso il                 
giudizio di conformita'                                                         
(c) : n. di campioni su cui viene valutato il rispetto dei valori               
limite di cui alla Tabella 3.                                                   
L'indicazione riportata in tabella soddisfa il principio richiamato             
dal decreto sulla necessita' che sia assicurato un numero di campioni           
di autocontrollo almeno uguale a quello svolto dall'Autorita'                   
competente. Il piano di campionamento x impianto deve prevedere un              
numero di campioni complessivo pari alla somma dei controlli e degli            
autocontrolli evitando sovrapposizioni e prevedendo prelievi ad                 
intervalli regolari nel corso dell'anno.                                        
A2) Ripartizione del piano di campionamento                                     
In fase di prima applicazione l'esecuzione del "piano di                        
campionamento per il controllo della conformita' dei limiti", intesa            
come ripartizione del n. di campioni prelevati dall'ARPA e dall'Ente            
gestore, sara' effettuata in base ai seguenti criteri:                          
- per ogni impianto di potenzialita' uguale o superiore a 50 000 AE:            
il 50% del 24 campioni (12) e' eseguito da ARPA ed il restante 50%              
(12) dall'Ente gestore;                                                         
- per gli impianti di potenzialita' compresa fra 15 000 (ovvero 10              
000 nelle aree sensibili) e 49 999 AE: la ripartizione % dei campioni           
da eseguire viene demandata agli accordi fra i soggetti interessati,            
fermo restando che in sede di prima applicazione del Protocollo non             
potra' prevedersi il 100% dei campioni/impianto a carico dell'Ente              
gestore. I medesimi criteri sono adottati per gli impianti compresi             
nella fascia 10 000 - 15 000 AE ubicati nelle aree normali.                     
Per la verifica dei valori limite di emissione previsto in Tabella 3,           
il prelievo dei campioni e' posto a totale carico di ARPA che li fa             
rientrare tra il numero di propria competenza; la raccolta del                  
campione anche in questo caso e' effettuata nell'arco delle 24 ore              
come previsto al comma 6 del punto 1.1 dell'Allegato 5 (.. e di                 
altri limiti definiti in sede locale ..).                                       
Al fine di caratterizzare le acque reflue urbane delle reti fognarie            
che recapitano anche acque reflue industriali e disporre nel contempo           
di ulteriori elementi valutazione ai fini del giudizio di                       
conformita', in particolare per il controllo dei parametri diversi da           
quelli Tabelle 1 e 2, l'attivita' di campionamento e' articolata in             
modo che oltre ai campioni in uscita dall'impianto vengono resi                 
disponibili dal gestore, come autocontrollo, anche i risultati dei              
campioni in ingresso all'impianto eseguiti nel periodo immediatamente           
precedente (24 - 48 ore).                                                       
A3) Relazione fra piano di campionamento e piano degli autocontrolli            
La distribuzione temporale dei campioni e' articolata in modo da                
garantire una serie significativa di dati che oltre alla verifica di            
conformita' consentano sia la migliore comprensione delle eventuali             
non conformita' riscontrate, sia l'arricchimento del sistema                    
conoscenze sul sistema depurativo regionale.                                    
Il numero totale dei campioni riportato a base mensile e'                       
distribuito, per le due classi di impianti considerati, all'interno             
di ciascun mese secondo i seguenti criteri:                                     
A3.1) Impianti con potenzialita' compresa fra 10.000 e 49.999 AE                
A3.1.1) i campioni degli autocontrolli vengono distribuiti nella                
seconda meta' del mese; A3.1.2) i campioni degli autocontrolli in               
ingresso all'impianto vengono distribuiti nell'intero mese di                   
riferimento; A3.1.3) i campioni della quota dei controlli affidati              
all'Ente gestore vengono distribuiti nella prima meta' del mese;                
A3.2) impianti con potenzialita' uguale o superiore a 50.000 AE                 
A3.2.1) i 24 campioni degli autocontrolli vengono distribuiti nella             
prima e nella terza settimana del mese; A3.2.2) i 24 campioni degli             
autocontrolli in ingresso all'impianto vengono distribuiti                      
nell'intero mese di riferimento; A3.2.3) i 12 campioni della quota              
dei controlli affidati all'Ente gestore vengono distribuiti nella               
seconda o nell'ultima settimana del mese.                                       
Per gli anni successivi al primo il gestore entro il 15 novembre di             
ogni anno trasmette ad ARPA il piano di campionamento degli impianti            
gestiti relativo all'anno successivo.                                           
Sulla base di tali piani ARPA provvede a programmare le date di                 
effettuazione dei restanti campioni avendo a riferimento i seguenti             
criteri:                                                                        
- completamento della distribuzione generale del piano di                       
campionamento al fine di avere una distribuzione significativa per              
l'intero periodo di campionamento;                                              
- ottimizzazione delle conoscenze sull'intero impianto di                       
trattamento;                                                                    
- quadro di riferimento della situazione ambientale del corpo idrico            
ricettore sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio o             
valutati con metodi di stima.Qualora le esigenze di campionamento di            
ARPA coincidano con giorni gia' compresi nel piano di campionamento             
previsti dal gestore dell'impianto, il gestore provvedera', in                  
accordo con ARPA a posticipare ad altra data il prelievo del campione           
di propria competenza.                                                          
Per il prelievo dei campioni di propria competenza, ARPA avvertira'             
il gestore nelle 24 ore precedenti l'inizio del campionamento per gli           
impianti non presidiati al fine di poter attivare i campionatori                
automatici in tempo utile.                                                      
A4) Esecuzione del piano di campionamento                                       
Per l'esecuzione del piano di campionamento ARPA e l'Ente gestore si            
attengono a quanto previsto ai punti successivi.                                
Eventuali variazioni al piano di campionamento articolato secondo le            
indicazioni di cui al precedente punto A3 devono essere comunicate              
via fax alla Sezione - ARPA di competenza con le motivazioni del                
caso. Riguardo alle casistiche che si presentano nelle normali                  
situazioni di gestione operativa degli impianti si ritiene necessario           
attenersi, per quanto possibile, alle seguenti indicazioni:                     
- manutenzione programmata dell'impianto: comunicazione almeno una              
settimana prima della data di campionamento;                                    
- guasto imprevedibile: comunicazione non appena lo stesso sia stato            
accertato.                                                                      
Le evenienze di cui sopra non dovranno comunque portare ad una                  
riduzione del n. di campioni x anno previsti alla tabella di cui al             
precedente punto A1).                                                           
Relativamente ai periodi di "piogge abbondanti" si rimanda a quanto             
previsto al penultimo capoverso del punto 1.1 dell'Allegato 5: non e'           
precluso il campionamento secondo il calendario prefissato, fermo               
restando che non sono presi in considerazione eventuali esiti                   
analitici superiori ai valori limite di emissione qualora gli stessi            
siano connessi alle predette situazioni. Resta inteso che detti                 
eventi, di norma a carattere eccezionale, devono avere riscontro con            
andamenti anomali della portata idraulica giornaliera influente                 
all'impianto rispetto alle condizioni di tempo asciutto.                        
Al fine di non ridurre il numero annuo di campioni di cui alla citata           
tabella del punto A1), in sede locale sono definite le condizioni che           
determinano la necessita' di recuperare il numero di campioni i cui             
esiti, per i motivi suddetti, non sono presi in considerazione.                 
B) Campionamento                                                                
La disponibilita' in ogni impianto di trattamento di un campionatore            
automatico fisso refrigerato costituisce un obbiettivo da conseguire            
per garantire la possibilita' di conservare il campione refrigerato             
ed ottimizzare le operazioni di installazione dei sistemi portatili.            
In via prioritaria si ritiene che tale obbiettivo deve essere                   
raggiunto rapidamente almeno negli impianti con una potenzialita' >>            
di 50.000 AE, con l'installazione da parte dei gestori di sistemi               
fissi in grado di agevolare le operazioni di campionamento che, in              
relazione alla classe di appartenenza dell'impianto si ripetono da 24           
a 48 volte in un anno.                                                          
B1) Punti di prelievo del campione                                              
Le indicazioni del decreto circa il "punto di prelievo del campione"            
che deve essere sempre il medesimo e posto immediatamente a monte del           
punto di immissione nel corpo recettore, sono da interpretare nel               
senso che fra i due punti non deve esistere alcuna possibilita' di              
intercettazione e/o di introduzione di acque di altra natura, anche             
se ubicati a discreta distanza. In linea generale il punto di                   
prelievo deve essere collocato all'interno dell'area occupata                   
dall'impianto o nelle immediate vicinanze: in ogni caso deve                    
rispondere all'esigenza di potervi collocare in condizioni di                   
sicurezza il sistema di campionamento nonche' disporre di corrente              
elettrica. La caratterizzazione del punto di prelievo viene                     
ufficializzato nel Protocollo di controllo.                                     
Analogamente, sara' oggetto di ufficializzazione anche il punto di              
prelievo all'entrata dell'impianto di trattamento in relazione alla             
effettuazione degli autocontrolli e nell'eventualita' che da parte              
della Provincia si preveda il passaggio al controllo della                      
percentuale di riduzione degli inquinanti.                                      
B2) Caratteristiche del campione                                                
L'indicazione prevista del decreto di effettuare campioni medi                  
ponderati sulle 24 ore e' da intendersi come "campioni ponderati                
sulla variazione della portata dell'impianto" nel medesimo arco                 
temporale e richiede la presenza in uscita dai singoli impianti di              
sistemi in continuo di misura della portata in gioco e di                       
campionatori sequenziali portatili dotati di un sistema intelligente            
capace di autoprogrammarsi in funzione della portata rilevata.                  
Tenuto conto che le dotazioni tecnico-strumentali sopra richiamate              
non sono di norma presenti sugli impianti oggetto del controllo e che           
la loro installazione comporta tempi lunghi e oggettive difficolta'             
tecnico operative non sempre superabili, valutato che le variazioni             
delle portate, in particolare per gli impianti di potenzialita' piu'            
elevata, sono in genere limitate ad un arco di tempo abbastanza                 
ristretto rispetto alle 24 ore (5 - 6 ore) e che pertanto la mancata            
ponderazione in tempo reale del campione non incide in maniera                  
significativa sulla rappresentativita' del campione, in fase di prima           
applicazione si ritiene coerente attenersi al seguente criterio:                
Campione medio nell'arco delle 24 ore.                                          
La valutazione delle frequenze e delle quantita' di campione da                 
prelevare verra' effettuata da ARPA in stretto raccordo con il                  
gestore degli impianti e dovra' basarsi sulle portate medie degli               
impianti nelle diverse condizioni di esercizio (stagionalita',                  
specificita' del singolo impianto, scarichi extra fognari), sui                 
volumi in gioco e sui tempi di ritenzione, desunti da una                       
ricognizione accurata della situazione impiantistica presente nelle             
diverse Provincie. A fronte di una definizione condivisa dei tempi di           
campionamento da osservare, almeno per gli impianti di potenzialita'            
piu' elevata, gli stessi sono resi ufficiali attraverso l'inserimento           
nel Protocollo di controllo; il gestore e' obbligato a comunicare               
preventivamente alla Provincia le eventuali variazioni che potrebbero           
influenzare in maniera significativa i tempi medesimi.                          
B3) Procedure e tecniche di campionamento e trasporto del campione              
Per quanto attiene le caratteristiche, i requisiti tecnici e le                 
prestazioni dei sistemi di campionamento (campionatori) nonche' le              
procedure da utilizzare per garantire anche il regolare svolgimento             
degli atti di Polizia Giudiziaria si rimanda all'Allegato II.                   
C) Sistema di riferimento per il rispetto del limite di emissione /             
parametri da controllare                                                        
Le modifiche introdotte dal DLgs 258/00 al punto 1.1 dell'Allegato 5            
hanno soppresso il richiamo all'opzione di rispettare il limite di              
concentrazione o la percentuale di riduzione per i parametri delle              
Tabelle 1 e 2; tale principio peraltro espressamente previsto dalla             
direttiva 91/271/CEE e' ricompreso nella nuova formulazione del punto           
3, comma 4, lettera a) dell'Allegato 5, laddove si pone in capo                 
all'Autorita' competente il compito di fissare in sede di                       
autorizzazione tale opzione.                                                    
Nella predisposizione del Protocollo, pertanto, si dovranno avere a             
riferimento le seguenti indicazioni:                                            
- per le autorizzazioni in essere il sistema di riferimento per il              
controllo degli scarichi relativo ai parametri delle Tabelle 1 e 2              
dell'Allegato 5 rimane quello del "limite di concentrazione".                   
Ai fini dell'espletamento delle operazioni di campionamento e'                  
sufficiente disporre di campioni prelevati all'uscita dell'impianto;            
per i punti di prelievo valgono le indicazioni di cui al precedente             
B);                                                                             
- in sede di rinnovo delle autorizzazioni ovvero per le nuove                   
autorizzazioni, in alternativa al rispetto del limite di                        
concentrazione, la Provincia puo' stabilire che il sistema di                   
riferimento per il controllo degli scarichi, limitatamente ai                   
parametri delle Tabelle 1 e 2, avvenga mediante il rispetto della               
"percentuale di abbattimento".                                                  
In questi casi il piano di campionamento dovra' necessariamente                 
prevedere anche l'esecuzione del prelievo di campioni in ingresso               
all'impianto.                                                                   
Riguardo ai parametri da controllare valgono le seguenti indicazioni:           
- Tabella 1 - Allegato 5. Si applica agli scarichi di acque reflue              
urbane secondo lo schema previsto al comma 6 del punto 1.1                      
dell'Allegato 5 e nel rispetto della tempistica indicata all'art. 31            
del decreto;                                                                    
- Tabella 2 (limitatamente al parametro fosforo) - Allegato 5. Si               
applica agli impianti di potenzialita' superiore a 10 000 AE che                
scaricano in acque recipienti individuate come aree sensibili;                  
- Tabella 3 - Allegato 5. Si applica agli impianti a servizio delle             
reti fognarie che raccolgono anche acque reflue industriali. In forza           
delle disposizioni previste dal decreto la citata Tabella 3 a                   
tutt'oggi trova applicazione agli impianti di potenzialita' superiore           
a 15 000 AE ovvero superiore a 10 000 AE se recapitano in acque                 
recipienti classificate come aree sensibili. Per detti impianti,                
pertanto, sono da ritenersi decaduti i parametri della Tabella III -            
L.R. 7/83 e L.R. 42/86 non ricompresi nelle tabelle del decreto                 
nonche' quelli con valori limite meno restrittivi rispetto a quanto             
previsto dalle tabelle medesime. In ogni caso sono fatti salvi i                
parametri con valori limite piu' restrittivi rispetto a quelli                  
introdotti dal decreto.                                                         
In fase di prima applicazione valgono altresi' le seguenti                      
indicazioni:                                                                    
- il controllo e' rivolto di norma ai parametri riportati in Allegato           
III;                                                                            
- a fronte della documentazione presentata dal gestore dell'impianto            
sulla tipologia e sulle caratteristiche qualitative degli scarichi di           
acque reflue industriali che recapitano nelle reti fognarie, in sede            
locale, la Provincia e l'ARPA valutano le condizioni oggettive per              
modificare le condizioni di controllo della qualita' dello scarico              
terminale dei singoli impianti, rispetto ai parametri elencati nel              
citato Allegato III. In funzione dell'analisi dei settori produttivi            
che scaricano nella rete fognaria, attraverso il Protocollo si                  
provvedera' ad integrare l'elenco medesimo con parametri aggiuntivi             
ovvero ad escludere quei parametri connessi alle sostanze che non               
vengono scaricate.                                                              
- In riferimento ai parametri microbiologici: limitatamente agli                
impianti esistenti per i quali l'autorizzazione allo scarico                    
prescriva l'obbligo della disinfezione dello scarico terminale, il              
valore limite di emissione si intende riferito al parametro                     
"Escherichia coli" per un limite di 5 000 UFC/100 mL determinato su             
campione istantaneo;                                                            
- per valutare i possibili effetti tossici dello scarico sul corpo              
recettore il controllo del parametro "Saggio di tossicita' acuta" sul           
campione medio composito delle 24 ore e' da ritenersi obbligatorio:             
in caso di difformita' si rendono necessari approfondimenti analitici           
per ricercarne le cause e fornire indicazioni per la loro rimozione.            
L'ARPA individua i Dipartimenti tecnici abilitati ad effettuare il              
saggio.                                                                         
D) Analisi dei campioni                                                         
In sede di prima attivazione del Protocollo, il concorso dei gestori            
e' limitato al prelievo dei campioni; resta inteso quindi che ARPA              
provvedera' ad effettuare l'analisi di tutti campioni di propria                
competenza.                                                                     
Tenuto conto che il piano di campionamento su cui verra' effettuato             
il controllo della conformita' dei limiti e' quello riportato nella             
tabella di cui al precedente punto A1) si pone l'esigenza di                    
garantire l'omogeneita' e la confrontabilita' dei dati analitici. A             
tal fine dovranno essere garantite le seguenti procedure:                       
- la struttura laboratoristica utilizzata per eseguire il piano di              
controllo a carico del gestore appartiene al gestore dell'impianto.             
In sede di predisposizione del Protocollo la Provincia e la Sezione -           
ARPA verificano la sussistenza delle condizioni tecniche, strumentali           
e operative che consentono il rispetto delle metodologie analitiche             
richiamate nell'Allegato II;                                                    
- la struttura laboratoristica utilizzata per eseguire il piano di              
controllo a carico del gestore e' esterna al gestore dell'impianto.             
Fatta salva la possibilita' del gestore di avvalersi della rete dei             
laboratori ARPA (in prestazione esterna), la Provincia e la Sezione -           
ARPA verificano per la struttura laboratoristica scelta dal gestore             
la sussistenza delle condizioni tecniche, strumentali e operative che           
consentono il rispetto delle metodologie analitiche richiamate                  
nell'Allegato II, sulla base sia di specifiche informazioni relative            
all'assetto tecnico-organizzativo e strumentale, sia sulla eventuale            
documentazione che attesti la "certificazione di qualita'" e                    
l'"accreditamento della struttura".                                             
L'uso della rete dei laboratori ARPA o di altre strutture, verra'               
formalizzato con specifico atto fra Ente gestore e struttura                    
laboratoristica.                                                                
A regime si ritiene che il concorso del gestore alla esecuzione del             
piano di campionamento annuale x impianto di cui al punto A) possa              
essere esteso anche alla fase di analisi dei campioni prelevati.                
Tale possibilita' verra' resa operativa in sede di ridefinizione                
degli indirizzi regionali in materia di controllo ambientale che                
comportino una diversa distribuzione delle risorse analitiche di ARPA           
su altre matrici e/o ecosistemi.                                                
E) Valutazione della conformita' dei campioni / trasmissione dei dati           
Tenuto conto che il Protocollo risponde all'esigenza di garantire il            
"numero minimo dei controlli di legge", la valutazione della                    
conformita' dei campioni resta in capo all'ARPA in stretto raccordo             
con la Provincia.                                                               
Per la valutazione della conformita' saranno considerati i dati dei             
controlli di cui alla tabella indicata al precedente punto A1)                  
applicando lo schema riportato sotto la Tabella 2 dell'Allegato 5 al            
decreto.                                                                        
In sede di predisposizione del Protocollo sono definite altresi' le             
modalita' di gestione dei risultati dei controlli nel corso della               
loro produzione anche al fine dell'esecuzione delle valutazioni di              
conformita'. Sara' altresi' stabilita la frequenza di trasmissione              
dei dati e le procedure di comunicazione che devono intercorrere fra            
i diversi soggetti, garantendo il massimo scambio dei dati prodotti.            
L'esito dei controlli deve essere messo a disposizione del gestore              
anche in caso di conformita'.                                                   
Al fine di garantire la fruibilita' dei risultati dei controlli da              
parte dei soggetti interessati nonche' evadere i debiti informativi             
verso il Ministero dell'Ambiente e l'Unione Europea, l'archiviazione            
dei risultati stessi dovra' essere effettuata su supporto                       
informatico.                                                                    
In attesa della definizione delle specifiche banche dati per                    
l'attivazione del sistema informativo sulla applicazione del DLgs               
152/99 come modificato dal DLgs 258/00, i dati dovranno essere                  
forniti alla Regione su un archivio in formato XLS cosi' strutturato:           
1) denominazione dell'archivio: Controllo_depuratori_sigla                      
provincia_anno di riferimento (es. per la provincia di Bologna:                 
Controllo_depuratori_BO_2001.xls);                                              
2) per ogni impianto di depurazione incluso nel piano di                        
campionamento andranno ripetuti i seguenti gruppi informativi: a)               
individuazione dell'impianto con le seguenti voci: codice,                      
denominazione, potenzialita' (AE), sistema di controllo (_tabella 1,            
_tabella 2, _tabella 3), portata annua trattata (metri cubi x anno);            
b) l'elenco dei parametri di cui all'Allegato 1 con l'indicazione dei           
valori di concentrazione relativi ai singoli campioni eseguiti                  
nell'arco dell'anno associando ad essi se si tratta: - dei controlli            
effettuati dall'ARPA; - degli autocontrolli, ulteriormente suddivisi            
in "Entrata" e "Uscita" dall'impianto; c) il giudizio di conformita'            
rispetto all'anno di riferimento secondo quanto previsto                        
dall'Allegato 5 evidenziando il numero di superamenti / parametro; d)           
la registrazione di eventuali fuori servizio comunicati dal gestore             
ed i giorni di durata; e) la registrazione di eventuali disservizi              
accertati dall'ARPA a seguito di segnalazioni o nella normale                   
attivita' di vigilanza.                                                         
La produzione dell'archivio dei dati secondo il formato sopra                   
riportato compete all'ARPA che provvede entro il marzo di ogni anno a           
trasmetterli alla Provincia ed alla Regione.                                    
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO II                                                                     
Procedure e tecniche di campionamento e trasporto del campione                  
In attesa delle metodologie di campionamento che dovranno essere                
prodotte da ANPA, si dovra' fare riferimento ai metodi IRSA-CNR e               
UNICHIM.                                                                        
Considerato che il prelievo da effettuare e' del tipo medio                     
composito, non e' necessario raccogliere le singole aliquote in                 
contenitori separati, ma e' sufficiente un unico recipiente.                    
Per la raccolta del campione da inviare all'analisi microbiologica              
500 mL, considerato che i diversi componenti del prelevatore - sonda,           
tubi e contenitori - non si sterilizzano con praticita', occorrera'             
effettuare il campione istantaneo:                                              
1) campionatore portatile: installare la sonda del prelevatore nel              
pozzetto di ispezione ed operare in modo da poter sigillare il                  
sistema di raccolta. Sistemare il prelevatore possibilmente in zona             
d'ombra, collocare all'interno dell'apparecchiatura un numero                   
sufficiente di contenitori refrigeranti o riscaldanti in modo da                
mantenere la temperatura del campione a 42oC e sigillare l'involucro            
esterno;                                                                        
2) campionatore fisso refrigerato: verificare che la sonda del                  
prelevatore sia alloggiata in maniera corretta nel pozzetto di                  
ispezione e sigillare il sistema di raccolta e il campionatore                  
stesso.                                                                         
Programmare le frequenze di prelievo e le quantita' di campione ed              
avviare il sistema.                                                             
Ritirare il campione dopo 24 ore e dopo averlo rimescolato,                     
confezionare le diverse aliquote da inviare all'analisi (parametri              
chimici 2000 mL, saggio di tossicita' 500 mL e ricerca salmonella 500           
mL).                                                                            
Durante le fasi di installazione del sistema o di ritiro del campione           
e' possibile effettuare il campionamento istantaneo per la ricerca di           
Escherichia coli.                                                               
Il trasporto dei campioni al laboratorio deve avvenire assicurandone            
la refrigerazione a 42oC.                                                       
In sede locale sono concordate le modalita' ed il luogo di                      
conferimento della quota di campioni in quota al gestore.                       
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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