COMUNE DI BERCETO (PARMA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 settembre 2001, n. 45

Variante generale al vigente PRG del Comune di Berceto (in localita' Preda di Lozzola) per classificazione area da destinarsi alla realizzazione di nuova cabina di trasformazione energia elettrica ENEL primaria. Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE                                                           
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, la                   
variante parziale al vigente PRG del Comune di Berceto (in localita'            
Preda di Lozzola) concernente la modifica della classificazione di              
un'area individuata al NCT di Berceto al foglio 44 con mappale 262 e            
parte dei mappali 8, 14, 18 per una superficie complessiva di circa             
mq. 7.900, attualmente destinata a "zona agricola E" (disciplinata              
dall'art. 34 delle Norme tecniche di attuazione del PRG) a "zona per            
attrezzature e impianti di interesse generale G1" (disciplinata                 
dall'art. 45 delle Norme tecniche di attuazione del PRG), come                  
evidenziato negli elaborati grafici predisposti dall'Ufficio Tecnico            
comunale, resasi necessaria per le motivazioni illustrate anch'esse             
in premessa;                                                                    
2) di dare atto, infatti, che tale variante parziale non comporta               
alcuna modifica delle previsioni insediative del PRG, nonche' che               
restano di fatto invariati tutti gli standards urbanistici                      
precedentemente esistenti, e che pertanto tale variante e' ricompresa           
tra le varianti al Piano regolatore generale indicate all'art. 15,              
comma 4, lettera c) della L.R. 7/12/1978, n. 47, come modificato                
dalla L.R. 29/3/1980, n. 23 e dalla L.R. 30/1/1995, n. 6, ed e'                 
quindi sottoposta all'iter di approvazione ivi previsto come indicato           
dall'art. 41, comma 2, lettera b) della L.R. 24 marzo 2000, n. 20               
(norme transitorie);                                                            
3) di dare atto, altresi', che a seguito del parere espresso                    
dall'ARPA (Sezione provinciale di Parma) con nota n. 4500-01-APRCSZ             
(attivita' n. 4501-01-APRUSZ) del 28/5/2001, con il quale si                    
condiziona il parere favorevole alla prescrizione: "il                          
gestore/progettisti dell'impianto devono accettare il perseguimento             
dell'obiettivo di qualita' di 0,2 microT valutato ai recettori ai               
sensi del comma 4, art. 13 della L.R. 30/00", si dovra' rispettare              
tale prescrizione (derivante dall'applicazione della nuova normativa            
in materia di "elettrosmog", di cui alla L.R. 30/00 citata) in caso             
di eventuale procedura di rilascio di concessioni edilizie per la               
effettiva realizzazione di cabine di trasformazione e impianti di               
energia elettrica in tale area;                                                 
4) di dare atto che non viene prevista alcuna espropriazione da parte           
di questo Comune, trattandosi di previsione urbanistica volta a                 
consentire interventi che verranno eventualmente eseguiti da parte              
dell'ente competente in materia di distribuzione di energia                     
elettrica, con le procedure previste ai sensi della normativa vigente           
in materia;                                                                     
5) di dare atto comunque che, per eventuali espropri che si                     
rendessero necessari, il termine per l'inizio delle eventuali                   
procedure espropriative e' di tre anni dalla data della presente                
deliberazione e che il termine di ultimazione delle espropriazioni              
medesime e' di anni dieci decorrenti da quello di inizio, ed ancora,            
che il termine per l'attuazione dell'intervento e' stabilito in dieci           
anni;                                                                           
6) di dare atto, infine, che copia di tale variante parziale al PRG,            
unitamente alla presente deliberazione, sara' trasmessa alla                    
Provincia di Parma ed alla Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni               
dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R.            
46/88 e successive modifiche;                                                   
7) di dare atto che la presente delibera entro 30 giorni dalla data             
dell'esecutivita' dovra' essere ripubblicata all'Albo pretorio del              
Comune, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 47/78 e successive modifiche           
ed integrazioni (L.R. 30 gennaio 1995, n. 6), nonche' entro lo stesso           
termine di 30 giorni dalla data di esecutivita' dovra' essere                   
notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili interessati da             
tale variante e pubblicata anche nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione Emilia-Romagna;8) di dare atto, in ogni caso, che la                    
realizzazione effettiva della cabina di trasformazione energia                  
elettrica ENEL sara' attuata solo se studi appositi dimostrino che              
non ci sara' un peggioramento dal punto di vista di impatto                     
ambientale.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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