REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

Designazione di n. 3 componenti il Collegio dei revisori dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina            
del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19                
ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991,  n.20" si informa              
che la Giunta regionale deve provvedere  alla designazione di n. 3              
componenti il Collegio dei revisori dell'Azienda regionale per il               
diritto allo studio universitario di Bologna;                                   
dato atto che a seguito della deliberazione della Giunta  n.679 del 6           
maggio 1997, con la quale si nomina il Collegio dei revisori dei                
conti dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario           
di Bologna nelle persone di Carlo Carpani, Claudio Tinti e Paolo                
Barbieri, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 226              
del 27 giugno 1997, e' stato costituito il Collegio dei Revisori dei            
conti di Bologna, i cui componenti durano in carica quattro anni;               
rilevato che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24             
"gli organi esercitano le loro funzioni fino alla scadenza" e la                
ricostituzione degli stessi "deve avvenire in tempo utile affinche'             
il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli                  
stessi";                                                                        
1) Organismo e carica a cui si riferiscono le nomine: Collegio dei              
revisori dell'Azienda regionale per il diritto allo studio                      
universitario di Bologna.                                                       
2) Requisiti  e condizioni occorrenti per  le designazioni e per le             
funzioni connesse alla carica: in via generale: - i designati devono            
possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata  per               
esercitare la funzione; - le persone designate non devono trovarsi              
nelle situazioni di incompatibilita' che  siano prescritte per la               
funzione da ricoprire; in via particolare: - i designati devono                 
essere iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al DLgs 27              
gennaio 1992, n. 88; - i requisiti di onorabilita' non sussistono per           
coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della             
Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni,              
ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con               
sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel             
RDL 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni,               
ovvero per uno dei  delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del              
Codice civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (art. 3, comma 2, della            
L.R. 24/94); - in ogni caso, ai sensi dell'art. 4 della suddetta                
legge  regionale,  sussiste incompatibilita', con le funzioni di: a)            
membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio                    
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000                 
abitanti, Presidente o Assessore di un'Amministrazione provinciale;             
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare           
qualsiasi forma di vigilanza sull'Azienda, ovvero dipendente con                
funzioni direttive del medesimo organismo; c) magistrato ordinario,             
amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale; d)            
avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; e) membro               
delle Forze armate o di Polizia,  in servizio. Ai sensi dell'art. 13            
dello statuto dell'Azienda regionale per il diritto allo studio                 
universitario di Bologna - ARSTUD, approvato con deliberazione della            
Giunta regionale 23 settembre 1997, n. 1698 la carica di componenti             
del Collegio dei revisori non puo' essere assunta da parenti o affini           
entro il quarto grado dei componenti gli altri organi dell'Azienda. I           
candidati non possono essere  dipendenti dell'Universita'.                      
3) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: in deroga                
all'art. 17 della L.R. 50/96 si applica temporaneamente la normativa            
regionale in materia di compensi agli organi di controllo di Enti ed            
aziende regionali: a) indennita' mensile lorda dell'importo massimo             
di Lire 1.255.523; b) qualora i componenti non risiedano nel comune             
sede dell'Azienda: indennita'  giornaliera chilometrica forfettaria             
lorda massima di: Lire 22.592 da 10 a 20 Km.; Lire 33.719 da 20 a 40            
Km.; Lire 45.016 da 40 a 60 Km.; Lire 56.312 oltre 60 Km., secondo              
quanto stabilito dalle tabelle allegate alla deliberazione  del                 
Consiglio regionale n. 2114 del 29/9/1983 e secondo l'inserimento               
nelle fasce di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 572            
dell'11/2/1997, esecutiva a termini di legge. In alternativa                    
all'indennita' di cui alla lettera b) del punto 3), e' previsto il              
rimborso spese viaggio nella misura stabilita dalla normativa                   
regionale. Per eventuali trasferte connesse con l'espletamento                  
dell'incarico conferito spetta un'indennita'  di missione e rimborso            
spese calcolati nella  misura prevista per i consiglieri regionali.             
Si specifica che l'Azienda regionale per il diritto allo studio                 
universitario di Bologna determinera', all'interno dei limiti massimi           
cosi' individuati e nel rispetto dei criteri e delle direttive                  
fissati con la deliberazione consiliare 2114/83, l'importo  degli               
emolumenti da corrispondere ai componenti dei propri organi.                    
4) Durata della carica: quattro anni.                                           
5) Organo competente a provvedere alla nomina: Giunta regionale.                
6) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature: entro            
trenta giorni dalla data del  presente Bollettino Ufficiale,                    
qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino puo' presentare, in               
carta semplice, proposte di candidatura indirizzandole al                       
responsabile del procedimento, dott.ssa  Lori Favilli                           
dell'Assessorato  Scuola,  Formazione, Universita', Lavoro e Pari               
opportunita' - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 -                 
Bologna.                                                                        
Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in           
corso di svolgimento - del candidato e deve contenere gli elementi              
necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7,              
comma 1, L.R. 24/94).                                                           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Cristina Bertelli                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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