REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE SISTEMI FORMATIVI

Designazione di n. 2 rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina            
del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19                
ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991,  n.20" si informa              
che la Giunta regionale deve provvedere alla designazione di n. 2               
rappresentanti della Regione Emilia-Romagna in seno al Consiglio  di            
amministrazione dell'Azienda regionale per il Diritto allo studio               
universitario di Bologna;                                                       
vista la L.R. 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di                 
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.               
Disposizioni sull'organizzazione regionale";                                    
visto, altresi' lo statuto dell'Azienda regionale per il diritto allo           
studio universitario di Bologna - ARSTUD, approvato con deliberazione           
della Giunta regionale 23 settembre 1997, n. 1698, ed in particolare            
gli artt. 8 e 9 avente ad oggetto la composizione e la durata del               
Consiglio di amministrazione e le cause di incompatibilita' alla                
carica di consigliere;                                                          
dato atto che a seguito della deliberazione della Giunta  n.682 del 6           
maggio 1997 di nomina dei due rappresentanti della Regione                      
Emilia-Romagna nelle persone del prof. Giovanni Mascaro, ing. Pietro            
Aceto, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 226 del             
27 giugno 1997 e' stato, fra l'altro, costituito il Consiglio di                
amministrazione della Azienda regionale per il diritto allo studio              
universitario di Bologna i cui componenti durano in carica quattro              
anni, salvo quanto previsto dallo statuto per le elezioni della                 
componente studentesca, e sono rieleggibili nella carica per una sola           
volta consecutiva;                                                              
rilevato che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 24/94 "gli organi                 
esercitano le loro funzioni fino alla scadenza" e la ricostituzione             
degli stessi "deve avvenire in tempo utile affinche' il relativo atto           
consegua efficacia prima della scadenza degli stessi".                          
1) Organismo e carica a cui si riferiscono le nomine: Consiglio di              
amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio               
universitario di Bologna.                                                       
2) Requisiti e condizioni occorrenti per le designazioni e per le               
funzioni connesse alla carica: in via generale: - i designati devono            
possedere la  onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata per               
esercitare la funzione; - le persone designate non devono trovarsi              
nelle situazioni di incompatibilita' che siano prescritte per la                
funzione da ricoprire; in via particolare: - e' richiesta comprovata            
e specifica  esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver               
ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso Enti                   
pubblici e strutture private; - i requisiti di onorabilita' non                 
sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui                
all'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e  successive modifiche            
ed integrazioni, ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati             
condannati con  sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei                
reati previsti nel RDL 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche             
ed integrazioni, ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI              
del Libro V del Codice civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (art. 3,           
comma 2, della L.R. 24/94); - in ogni caso, ai sensi dell'art. 4                
della suddetta legge regionale, sussiste incompatibilita' con le                
funzioni di: a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un              
Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre              
20.000 abitanti, Presidente o  Assessore di un'Amministrazione                  
provinciale; b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o            
ad esercitare qualsiasi forma di  vigilanza sull'Azienda, ovvero                
dipendente con funzioni  direttive del medesimo organismo; c)                   
magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra                 
giurisdizione speciale; d) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura           
 dello Stato; e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio.           
Sussiste inoltre incompatibilita' ai sensi dell'art. 9 del predetto             
statuto ARSTUD con le funzioni di: f) Consigliere provinciale o                 
comunale; g) Amministratore di Enti pubblici anche economici; h)                
titolarita' di azienda individuale; i) qualifica di socio                       
illimitatamente responsabile in societa' di persone od anche                    
limitatamente responsabile nel caso di societa' in accomandita                  
semplice; j) qualifica di amministratore o dirigente in societa' a              
responsabilita' limitata, qualora dette funzioni siano ricoperte in             
imprese fornitrici od  esercenti, direttamente od indirettamente,               
attivita' connesse ai servizi gestiti dall'Azienda.                             
I candidati non possono essere  dipendenti dell'Universita'.                    
3) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: a) gettone di            
presenza giornaliera lordo dell'importo massimo di Lire 112.455; b)             
qualora i componenti non risiedano nel comune sede dell'Azienda:                
indennita' giornaliera  chilometrica forfettaria lorda massima di:              
Lire 22.592 da 10 a 20 Km.; Lire 33.719 da 20 a 40 Km.; Lire 45.016             
da 40 a 60 Km.; Lire 56.312 oltre 60 Km., secondo quanto stabilito              
dalle tabelle allegate alla deliberazione del Consiglio regionale n.            
2114 del 29/9/1983 e secondo  l'inserimento  nelle fasce di cui  alla           
deliberazione del Consiglio regionale n. 572 dell'11/2/1997,                    
esecutiva a termini di legge. In alternativa all'indennita' di cui              
alla lettera b) del punto 3), e' previsto il rimborso spese viaggio             
nella misura stabilita dalla normativa regionale. Per eventuali                 
trasferte connesse con  l'espletamento dell'incarico conferito spetta           
un'indennita' di missione e rimborso spese calcolati nella misura               
prevista per i consiglieri regionali. Si specifica che l'Azienda                
regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna                   
determinera', all'interno dei limiti massimi cosi' individuati e nel            
rispetto dei criteri e delle direttive fissati con la deliberazione             
consiliare 2114/83, l'importo degli  emolumenti  da corrispondere  ai           
componenti dei propri organi.                                                   
4) Durata della carica: quattro anni.                                           
5) Organo competente a provvedere alla nomina: Giunta regionale.                
6) Modalita' e termini per la presentazione dalle candidature: entro            
trenta giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale, qualsiasi           
soggetto politico, ente o cittadino puo' presentare, in carta                   
semplice, proposte di candidatura indirizzandole al responsabile del            
procedimento, dott.ssa Lori Favilli dell'Assessorato Scuola,                    
Formazione,  Universita', Lavoro e  Pari opportunita' - Regione                 
Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - Bologna.                               
Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in           
corso di svolgimento - del candidato e deve contenere gli elementi              
necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7,              
comma 1, L.R. 24/94).                                                           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Cristina Bertelli                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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