REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMUNE DI SARSINA (FORLI'-CESENA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 28 settembre 2001, n. 163

Procedura di verifica (screening) sul progetto di coltivazione di una cava di lastre in localita' Fosso degli Abbaccini in comune di Sarsina. Ditta proponente Mancini Bruno. Determinazioni

LA GIUNTA COMUNALE                                                              
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla                       
coltivazione della cava di arenaria per lastre in localita' Fosso               
degli Abbacini nel comune di Sarsina presentato dalla ditta Mancini             
Bruno dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:            
1) nel ripristino della copertura dell'area di cava dovra' essere               
utilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si                
avra' cura di accumulare separatamente dalle altre tipologie di                 
materiale, in spessori adeguati, e di provvedere alla sua                       
manutenzione per evitarne la morte biologica;                                   
2) relativamente alle specie arboree ed arbustive utilizzate nella              
rinaturalizzazione del sedime di cava dovranno essere previste                  
operazioni di manutenzione degli impianti per almeno tre anni dalla             
loro messa in dimora e di reimpianto delle fallanze nel primo anno di           
manutenzione;                                                                   
3) l'importo della fidejussione, a garanzia finanziaria                         
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da                 
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18             
luglio 1991, n. 17, dovra' essere ricomputato sulla base del nuovo              
progetto di recupero vegetazionale applicando le vigenti tariffe per            
interventi agroforestali;                                                       
4) per limitare, in fase di esercizio, le emissioni diffuse e                   
puntuali di polveri derivanti dallo scavo e dalla movimentazione dei            
mezzi, si ritiene necessario provvedere all'umidificazione dei                  
depositi di accumulo provvisorio e delle vie di transito e                      
specificamente in prossimita' degli innesti con la viabilita'                   
principale e degli abitanti;                                                    
5) nell'eventualita' che, per cause accidentali ed imprevedibili, il            
trasporto dell'arenaria estratta verso il definito impianto di                  
lavorazione non possa attuarsi sul previsto tracciato viario, come              
indicato planimetricamente nell'apposita tavola d'integrazione, il              
ricorso a percorsi alternativi dovra' comunque assicurare                       
l'ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto precedente. Ove               
altresi', il ricorso a tragitti diversi da quello proposto comporti             
l'attraversamento di corsi d'acqua o fossi privi d'opere (guadi), i             
presumibili interventi d'adeguamento e le opere provvisionali,                  
indispensabili al passaggio dei mezzi dovranno garantire                        
l'adeguatezza idraulica del collettore, verificata in corrispondenza            
della sezione di transito, contemperando alla continuita' della                 
morfologia d'alveo necessaria alla salvaguardia dei flussi trofici ed           
energetici all'interno dell'ecosistema acquatico;                               
b) di quantificare in Lit 16.000, pari allo 0,01% del valore                    
dell'intervento, le spese istruttorie della procedura di screening              
dell'Amministrazione provinciale che, ai sensi dell'art. 28 della               
L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a carico             
dell'Amministrazione comunale e che verra' liquidato al 90%                     
all'Amministrazione provinciale dal competente Ufficio Tecnico                  
comunale;                                                                       
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante              
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del           
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                                    
e) di pubblicare, per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione           
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e                
successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di                
deliberazione.                                                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina