DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 28 settembre 2001, n. 163
Procedura di verifica (screening) sul progetto di coltivazione di una cava di lastre in localita' Fosso degli Abbaccini in comune di Sarsina. Ditta proponente Mancini Bruno. Determinazioni
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla
coltivazione della cava di arenaria per lastre in localita' Fosso
degli Abbacini nel comune di Sarsina presentato dalla ditta Mancini
Bruno dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) nel ripristino della copertura dell'area di cava dovra' essere
utilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati, e di provvedere alla sua
manutenzione per evitarne la morte biologica;
2) relativamente alle specie arboree ed arbustive utilizzate nella
rinaturalizzazione del sedime di cava dovranno essere previste
operazioni di manutenzione degli impianti per almeno tre anni dalla
loro messa in dimora e di reimpianto delle fallanze nel primo anno di
manutenzione;
3) l'importo della fidejussione, a garanzia finanziaria
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18
luglio 1991, n. 17, dovra' essere ricomputato sulla base del nuovo
progetto di recupero vegetazionale applicando le vigenti tariffe per
interventi agroforestali;
4) per limitare, in fase di esercizio, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dallo scavo e dalla movimentazione dei
mezzi, si ritiene necessario provvedere all'umidificazione dei
depositi di accumulo provvisorio e delle vie di transito e
specificamente in prossimita' degli innesti con la viabilita'
principale e degli abitanti;
5) nell'eventualita' che, per cause accidentali ed imprevedibili, il
trasporto dell'arenaria estratta verso il definito impianto di
lavorazione non possa attuarsi sul previsto tracciato viario, come
indicato planimetricamente nell'apposita tavola d'integrazione, il
ricorso a percorsi alternativi dovra' comunque assicurare
l'ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto precedente. Ove
altresi', il ricorso a tragitti diversi da quello proposto comporti
l'attraversamento di corsi d'acqua o fossi privi d'opere (guadi), i
presumibili interventi d'adeguamento e le opere provvisionali,
indispensabili al passaggio dei mezzi dovranno garantire
l'adeguatezza idraulica del collettore, verificata in corrispondenza
della sezione di transito, contemperando alla continuita' della
morfologia d'alveo necessaria alla salvaguardia dei flussi trofici ed
energetici all'interno dell'ecosistema acquatico;
b) di quantificare in Lit 16.000, pari allo 0,01% del valore
dell'intervento, le spese istruttorie della procedura di screening
dell'Amministrazione provinciale che, ai sensi dell'art. 28 della
L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a carico
dell'Amministrazione comunale e che verra' liquidato al 90%
all'Amministrazione provinciale dal competente Ufficio Tecnico
comunale;
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
e) di pubblicare, per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione.