COMUNE DI FONTEVIVO (PARMA)

COMUNICATO

Modifiche statuto comunale. Art. 4 bis, aggiunto a seguito dell'adozione della delibera di Consiglio comunale n. 6 del 19/2/2001

Art. 4 bis                                                                      
1) L'obbligo di motivazione e' esteso a "tutti" gli atti                        
dell'Amministrazione di carattere tributario, compresi i                        
provvedimenti emessi su istanze di rimborso, i provvedimenti in                 
eventuale autotutela (autonoma o sollecitata dall'interessato), i               
provvedimenti negativi su istanze degli interessati, l'avviso di                
accertamento, ecc..                                                             
2) Il suddetto obbligo e' esteso ai soggetti abilitati ad effettuare            
attivita' di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei                 
tributi di cui al DLvo 15 dicembre 1997, n. 446.                                
3) In ipotesi di motivazione "ob relationem" e' imposto l'obbligo di            
allegazione dell'atto a cui si fa riferimento e non la mera                     
indicazione e ostensibilita'.                                                   
4) La motivazione deve essere esplicita, nel senso che deve                     
estrinsecare tutti gli elementi che supportano la pretesa, concreta,            
cioe' non riferita a fattispecie astratte o disancorate dalla realta'           
in esame, ne' riconducibile a formule stereotipate, e non formale.              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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