REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMUNE DI SARSINA (FORLI'-CESENA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 28 settembre 2001, n. 162

Procedura di verifica (screening) sul progetto di coltivazione di una cava di lastre in localita' Fosso degli Abbaccini in comune di Sarsina. Ditta proponente Fabrizi Pietro - Guccini Gianluca. Determinazioni

LA GIUNTA COMUNALE                                                              
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla                       
coltivazione della cava di arenaria per lastre in localita' Fosso               
degli Abbacini nel comune di Sarsina presentato dalle ditte Fabrizi             
Pietro e Guccini Gianluca dalla ulteriore procedura di VIA con le               
seguenti prescrizioni:                                                          
1) constatata la scarsa vocazionalita' ed attitudine dei suoli                  
all'utilizzo agricolo dovra' essere privilegiata, quale misura                  
compensativa all'attivita' estrattiva, una sistemazione finale dei              
soprasuoli a prevalente carattere paesaggistico, mediante un impianto           
vegetazionale a bosco-cespugliato, restituendo ai luoghi condizioni             
di maggiore naturalita'. Sara' in tal senso cura del proponente la              
predisposizione di un progetto di recupero agro- vegetazionale,                 
approvato dall'Amministrazione comunale di Sarsina preliminarmente al           
rilascio dell'autorizzazione convenzionata all'attivita' estrattiva;            
2) nel ripristino della copertura dell'area di cava dovra' essere               
riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si              
avra' cura di accumulare separatamente dalle altre tipologie di                 
materiale, in spessori adeguati, e di provvedere alla sua                       
manutenzione per evitarne la morte biologica;                                   
3) dovranno essere utilizzate specie autoctone che garantiscono un              
maggior successo di impianto (facilita' di attecchimento, adattamento           
pedo-climatico, buona resa nello sviluppo, minori costi di                      
manutenzione) evitando assolutamente specie riconosciute come                   
invadenti (Robinia, Alianto, etc.);                                             
4) dovranno essere previste operazioni di manutenzione degli impianti           
arborei ed arbustivi per almeno tre anni dalla loro messa in dimora e           
di reimpianto delle fallanze nel primo anno di manutenzione;                    
5) per limitare, in fase di esercizio, le emissioni diffuse e                   
puntuali di polveri derivanti dallo scavo e dalla movimentazione dei            
mezzi, si ritiene necessario provvedere all'umidificazione dei                  
depositi di accumulo provvisorio e delle vie di transito e                      
specificamente in prossimita' degli innesti della viabilita'                    
principale e degli abitati;                                                     
6) nell'eventualita' che, per cause accidentali ed imprevedibili, il            
trasporto dell'arenaria estratta verso l'impianto di lavorazione non            
possa svolgersi sul previsto tracciato viario, descritto e                      
dettagliato nell'apposita tavola d'integrazione prodotta dal                    
progettista, il ricorso a percorsi alternativi dovra' comunque                  
assicurare l'ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto                    
precedente. Ove altresi', il ricorso a tragitti diversi da quello               
proposto comporti l'attraversamento di corsi d'acqua o fossi privi              
d'opere (guadi), i presumibili interventi d'adeguamento e le opere              
provvisionali, indispensabili al passaggio dei mezzi, dovranno                  
garantire l'adeguatezza idraulica del collettore, verificata in                 
corrispondenza della sezione di transito, contemperando alla                    
continuita' della morfologia d'alveo necessaria alla salvaguardia dei           
flussi trofici ed energetici all'interno dell'ecosistema acquatico;             
b) di quantificare in Lit 26.700, pari allo 0,01% del valore                    
dell'intervento, per le spese istruttorie della procedura di                    
screening dell'Amministrazione provinciale che, ai sensi dell'art. 28           
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a              
carico dell'Amministrazione comunale e che verra' liquidato al 90%              
all'Amministrazione provinciale dal competente Ufficio Tecnico                  
commerciale;                                                                    
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante              
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del           
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                                    
e) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R.               
9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito            
di deliberazione.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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