REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 12 settembre 2001, n. 8895

Divieto di messa a dimora in Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus Spp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Viste:                                                                          
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e            
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini             
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio                
1982, n. 34";                                                                   
- la L.R. 21 agosto 2001, n. 31 "Misure di prevenzione della                    
diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza                          
fitosanitaria";considerato che:                                                 
- ai sensi dell'art. 3, della L.R. 21 agosto 2001, n. 31 la struttura           
fitosanitaria regionale puo' temporaneamente vietare, in tutto o                
parte del territorio della regione, la messa a dimora di piante                 
appartenenti a specie che possono favorire la diffusione di organismi           
nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;                                   
- ai sensi del comma 1, dell'art. 2 della suddetta legge regionale,             
la struttura fitosanitaria regionale puo' istituire "zone                       
fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica              
regionale;                                                                      
- negli ultimi anni sul territorio regionale si sono verificate                 
diverse emergenze fitosanitarie, in particolare il "Colpo di fuoco              
batterico delle pomacee", causato dal batterio Erwinia amylovora, che           
ha provocato rilevanti danni economici ed ambientali a molte specie             
di interesse agrario, ornamentale e forestale;                                  
- che vi e' la necessita' di porre in atto, con la massima                      
tempestivita' e per determinati periodi di tempo, misure                        
straordinarie in grado di assicurare la protezione delle colture e              
del territorio regionale nei confronti del citato organismo nocivo;             
- che le piante appartenenti al genere Crataegus sono particolarmente           
sensibili al "Colpo di fuoco batterico" e possono costituire una                
potenziale fonte di inoculo e di propagazione della malattia;                   
ritenuto pertanto opportuno vietare temporaneamente la messa a dimora           
delle piante appartenenti al genere Crataegus;                                  
viste le deliberazioni della Giunta regionale:                                  
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della                
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
- n. 1490 del 31 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge;                      
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente           
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19                  
novembre 1992, n. 41 e della predetta deliberazione 2541/95;                    
determina:                                                                      
di vietare la messa a dimora, in tutto il territorio della regione              
Emilia-Romagna, di piante appartenenti al genere Crataegus nel                  
periodo 1 ottobre 2001 - 31 dicembre 2004.                                      
Chiunque non ottemperi al divieto, ai sensi del comma 1, dell'art. 5,           
della L.R. 31/01, ha l'obbligo di provvedere all'estirpazione delle             
piante entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad               
adempiere.                                                                      
L'inadempienza alla suddetta prescrizione e' punita con le sanzioni             
amministrative previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della L.R. 31/01,           
che prevedono:                                                                  
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 250.000 (Euro                  
129,11) a Lire 1.500.000 (Euro 774,69), fermo restando il rimborso              
delle spese relative all'estirpazione, a chi non ottempera                      
all'obbligo di estirpazione;                                                    
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (Euro                  
258,23) a Lire 3.000.000 (Euro 1.549.37) qualora la violazione                  
avvenga all'interno delle zone fitosanitarie tutelate;                          
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (Euro                
516,46) a Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74) qualora la violazione sia              
commessa da ditte autorizzate ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n.           
3 o da ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera           
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, si occupano                 
professionalmente della progettazione, della realizzazione e della              
manutenzione di parchi o giardini.                                              
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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