REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 5 giugno 2001, n. 5168

Piano regionale di sviluppo rurale. Misure 1.a, 1.b, 1.g. Approvazione schemi fidejussioni per anticipazioni Misure 1.a, 1.b, 1.g e procedure per attivazione garanzie

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
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- il Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995,           
che stabilisce le modalita' di applicazione del Regolamento (CEE) n.            
729/70, in particolare per quanto riguarda la procedura di                      
liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia";                           
- il Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul                 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di            
orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni              
regolamenti;                                                                    
- il Reg. (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999,                 
recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99;           
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, relativa al Piano di Sviluppo Rurale della Regione                        
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 attuativo del citato Reg.               
(CE) n. 1257/99;                                                                
- la decisione della Commissione Europea C(2000)2153 del 20 luglio              
2000, che approva il suddetto piano nel testo definitivo inviato alla           
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- la L.R. n. 2 del 30 gennaio 2001, relativa all'attuazione del Piano           
regionale di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006;            
- la L.R. n. 15 del 30 maggio 1997, relativa a norme per l'esercizio            
delle funzioni regionali in materia di agricoltura;                             
preso atto:                                                                     
- che il Piano regionale di Sviluppo Rurale della Regione                       
Emilia-Romagna, al Capitolo VI "Attuazione e gestione del Piano",               
paragrafo 2 "Il circuito finanziario", prevede la concessione di                
anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di                
polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'organismo            
pagatore da parte di Enti autorizzati;                                          
- che il DLgs 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e                  
istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a             
norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive           
modifiche ed integrazioni, all'art. 3 stabilisce che fino                       
all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi                   
regionali, l'AGEA e' organismo pagatore dello Stato italiano per                
l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla             
normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEOGA, non attribuiti            
ad altri Organismi pagatori nazionali;                                          
rilevato:                                                                       
- che con deliberazione di Giunta n. 1914 del 7 novembre 2000 "Piano            
regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006. Misura 1.a ôInvestimenti                
nelle aziende agricole' - Programma operativo di misura" e' stato               
approvato il programma operativo della Misura 1.a;                              
- che il paragrafo 9 "Strumenti e procedure di attuazione, della                
citata deliberazione 1914/00 al punto 9.5 "Erogazioni di anticipi"              
stabilisce che:                                                                 
- l'erogazione dell'anticipazione, pari al 50% del contributo                   
concesso, sia subordinata alla presentazione di una garanzia                    
fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'organismo pagatore           
da parte di Enti autorizzati;                                                   
- lo schema di polizza fidejussoria sia approvato, con atto formale,            
dal Direttore generale Agricoltura;                                             
verificato che al paragrafo 16 "Disposizioni finali" e' prevista la             
definizione, di concerto, con l'organismo pagatore, delle procedure             
per l'attivazione delle garanzie fidejussorie;                                  
rilevato:                                                                       
- che con deliberazione di Giunta n. 2216 del 5 dicembre 2000, "Piano           
regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006. Misura 1.b ôInsediamento dei            
giovani agricoltori' - Programma operativo di misura", e' stato                 
approvato il programma operativo della Misura 1.b;                              
- che il paragrafo 15 "Disposizioni finali" della citata                        
deliberazione 2216/00, prevede che le procedure di attuazione della             
Misura 1.b, relative alla definizione della modulistica delle                   
domande, della documentazione di supporto, delle procedure                      
istruttorie di anticipazione e di liquidazione del premio, siano                
definite con determinazione del Direttore generale Agricoltura;                 
accertato:                                                                      
- che con determinazione del Direttore generale Agricoltura  n.12564            
del 19 dicembre 2000 "Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006.             
Misura 1.b ôInsediamento dei giovani agricoltori'. Approvazione                 
procedure di attuazione ed altri allegati", sono state definite le              
procedure di attuazione della Misura 1.b;                                       
- che al paragrafo 1 della determinazione 12564/00 "Strumenti e                 
procedure di attuazione", al punto 1.4 "Erogazione anticipata del               
premio", si prevede che l'erogazione del premio anticipatamente al              
raggiungimento dei requisiti richiesti, sia subordinata alla                    
presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a                
favore dell'organismo pagatore da parte di Enti autorizzati e che lo            
schema di polizza fidejussoria sia approvato, con atto formale, dal             
Direttore generale Agricoltura;                                                 
- che nel paragrafo 4 "Disposizioni finali", si stabilisce che la               
Regione definira', di concerto con l'organismo pagatore, le procedure           
per l'attivazione delle garanzie fidejussorie per la Misura 1.b;                
preso atto:                                                                     
- che con deliberazione di Giunta n. 2548 del 29 dicembre 2000 "Piano           
regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006. Misura 1.g - Miglioramento              
delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti           
agricoli. Approvazione del programma operativo di misura e                      
dell'avviso pubblico per la richiesta di contributi", e' stato                  
approvato il programma operativo della Misura 1.g;                              
- che il paragrafo 12 dell'Allegato B "Utilizzo delle graduatorie e             
modalita' di concessione ed erogazione del contributo pubblico" della           
citata deliberazione 2548/00 prevede:                                           
- l'erogazione di un acconto pari al 50% del contributo concesso ad             
avvenuto inizio dei lavori, su richiesta del beneficiario,                      
subordinatamente alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria           
o assicurativa a favore dell'organismo pagatore rilasciata da                   
soggetti autorizzati;                                                           
- che lo schema di polizza fidejussoria sia approvato, con atto                 
formale, del Direttore generale Agricoltura;                                    
- che il paragrafo 18 dell'Allegato B della deliberazione 2548/00               
"Disposizioni finali", stabilisce che la Regione definisca le                   
procedure per l'attivazione delle garanzie fidejussorie, di concerto            
con l'organismo pagatore;                                                       
ritenuto pertanto necessario, stante la piena operativita' delle                
misure di cui trattasi, approvare con il presente atto, nel rispetto            
di quanto proposto da AGEA, con circolare n. 26 del 3 aprile 2001 -             
Prot. n. 454:                                                                   
- i distinti modelli di fidejussione, per la concessione degli aiuti            
previsti dalle Misure 1.a, 1.b, 1.g, cosi' come risulta dagli                   
Allegati 1), 2) e 3) alla presente determinazione delle quali sono              
parti integranti e sostanziali;                                                 
- il modello di conferma di validita' della garanzia fidejussoria               
rilasciata da soggetto autorizzato, cosi' come risulta nell'Allegato            
4) alla presente determinazione, della quale e' parte integrante e              
sostanziale, nonche' le procedure per l'attivazione delle garanzie              
medesime;                                                                       
visto il DLgs 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in              
materia bancaria e creditizia" in particolare l'art. 13;                        
visti il DLgs 17 marzo 1995, n. 175 "Attuazione della direttiva                 
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa                           
dall'assicurazione sulla vita", in particolare l'art. 87;                       
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 del                  
4/7/1995 e n. 1657 del 3/10/2000;                                               
dato atto del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Teresita                
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, in merito             
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del presente atto ai               
sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,  n.41 e della           
citata deliberazione 2541/95;                                                   
determina:                                                                      
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e nel                  
rispetto di quanto proposto da AGEA (circolare n. 26 del 3 aprile               
2001 - Prot. n. 454):                                                           
- gli schemi di fidejussione per la concessione delle anticipazioni             
degli aiuti previsti dalle Misure 1.a, 1.b, 1.g del Piano regionale             
di Sviluppo Rurale (PRSR), cosi' come risulta dagli Allegati 1), 2) e           
3) alla presente determinazione, della quale sono parte integrante e            
sostanziale;                                                                    
- il modello di conferma di validita' della garanzia fidejussoria               
rilasciata da soggetto autorizzato, cosi' come risulta nell'Allegato            
4) alla presente determinazione, della quale e' parte integrante e              
sostanziale;                                                                    
2) di prendere atto che i soggetti autorizzati sono quelli indicati             
nel DLgs 385/93 e nel DLgs 175/95;                                              
3) di stabilire, per quanto riguarda la conferma di validita' della             
garanzia fidejussoria stipulata con soggetti autorizzati, quanto                
segue:                                                                          
3.1) per le Misure 1.a e 1.b: l'Ente cui e' affidata la gestione                
delle istanze di cui trattasi dovra': - inviare le richieste in                 
argomento alla Direzione generale del soggetto garante; - trasmettere           
al Servizio Aiuti alle imprese - Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna,            
la conferma della validita' della garanzia unitamente all'originale             
del contratto di fidejussione;                                                  
3.2) per la Misura 1.g: il Servizio Aiuti alle imprese provvedera' ad           
inviare direttamente la richiesta di conferma alla Direzione generale           
del soggetto garante;                                                           
4) di dare atto che il Servizio Aiuti alle imprese organizzera' la              
verifica e l'inoltro all'AGEA della documentazione di cui al punto 3)           
che precede;                                                                    
5) di pubblicare, integralmente la presente determinazione, nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    
ALLEGATO 1)                                                                     
   All'Agenzia per le erogazioni                                                
   in agricoltura                                                               
   Via Palestro n. 81                                                           
   00185 - Roma                                                                 
Schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per l'anticipo           
di sostegno al beneficiario finale per l'investimento previsto dal              
Piano di Sviluppo Rurale - Reg. (CE) 1257/99 - Misura 1.a                       
Premesso:                                                                       
a) che il beneficiario finale . . . . . . . . . . . . . nato a . . .            
. . . . . . . il . . . . . . . cod. fiscale . . . . . . . . . . . . .           
, p. IVA . . . . . . . . . . . o la ditta . . . . . . . . . . . . . .           
. . con sede in . . . . . . . . . . . . . . cod. fiscale . . . . . .            
. . . . . . . . , p. IVA . . . . . . . . . . . . . . . (in seguito              
denominati "contraente") ha richiesto all'Agenzia per le erogazioni             
in agricoltura (AGEA) tramite domanda presentata alla . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . , il pagamento anticipato di Lire . . .           
. . . . . . . . . . .   (in lettere . . . . . . . . . . .), pari ad             
Euro . . . . . . . . . . . (in lettere . . . . . . . . . . . . . . .            
. . ), per l'investimento relativo alla Misura 1.a prevista dal Piano           
regionale di Sviluppo Rurale Reg. (CE) 1257/99, approvato dalla                 
Commissione Europea in data 20 luglio 2000, deliberato dal Consiglio            
regionale Emilia-Romagna in data 19 gennaio 2000;                               
b) che detto pagamento anticipato e' condizionato alla preventiva               
costituzione di una cauzione per un importo complessivo di Lire . . .           
. . . . . . . . . . . . (pari ad Euro . . . . . . . . . . . . . )               
pari al 120% dell'anticipazione richiesta, garanzia dell'eventuale              
restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che la ditta non            
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;                    
c) che qualora risulti accertata dagli organi di controllo, da                  
Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria                     
l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l'AGEA ai            
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85, e               
successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all'immediato              
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non                        
riconosciuto;                                                                   
cio' premesso:                                                                  
la Societa'/Banca                                                               
p. IVA . . . . . . . . . . . . . con sede in                                    
iscritta nel registro delle imprese di . . . . . . . . . . . . . . .            
. . al numero . . . . . . . . . . . . . . (di seguito indicata come             
fidejussore), in persona del legale rappresentante pro                          
tempore/procuratore speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . nato a . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . .           
dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore            
nell'interesse di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . p. IVA/cod. fiscale   . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . con sede/residente in . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . iscritta nel Registro delle                 
imprese di . . . . . . . . . . . . . . . . al numero . . . . . . . .            
. . (di seguito indicata come contraente), a favore dell'Agenzia per            
le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata come AGEA,                    
dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento           
dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate                
secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli           
interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di                 
erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di               
qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero,                 
secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della               
somma massima di Lire . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . . . . . .           
. .):                                                                           
1) qualora il contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla            
data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al            
fidejussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia                 
potra' essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al               
fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.                      
2) Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sara' effettuato dal             
fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico            
ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di               
questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre ad AGEA                
alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita',                  
all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui e' derivata                   
l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche                         
nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri             
soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel           
frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure           
concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di                  
mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali                   
controgaranzie da parte del contraente.                                         
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al               
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice               
civile e di quanto contemplato agli artt. 1955, 1957 Codice civile,             
volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con           
il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con           
espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 -              
1247 Codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed                
esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei             
confronti di AGEA.                                                              
4) La presente garanzia avra' durata di 12 mesi dalla data di                   
emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in             
sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione           
scritta e comunicata alla societa', la svincoli.                                
5) In caso di controversie fra AGEA e il fidejussore, il foro                   
competente sara' esclusivamente quello di Roma.                                 
IL CONTRAENTE  LA SOCIETA'                                                      
. . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .                   
ALLEGATO 2)                                                                     
   All'Agenzia per le erogazioni                                                
   in agricoltura                                                               
   Via Palestro n. 81                                                           
   00185 - Roma                                                                 
Schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per l'anticipo           
di sostegno al beneficiario finale per l'investimento previsto dal              
Piano di Sviluppo Rurale - Reg. (CE) 1257/99 - Misura 1.b                       
Premesso:                                                                       
a) che il beneficiario finale . . . . . . . . . . . . . nato a . . .            
. . . . . . . il . . . . . . . cod. fiscale . . . . . . . . . . . . .           
, p. IVA . . . . . . . . . . . o la ditta . . . . . . . . . . . . . .           
. . con sede in . . . . . . . . . . . . . . cod. fiscale . . . . . .            
. . . . . . . . , p. IVA . . . . . . . . . . . . . . . (in seguito              
denominati "contraente") ha richiesto all'Agenzia per le erogazioni             
in agricoltura (AGEA) tramite domanda presentata alla . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . , il pagamento anticipato di Lire . . .           
. . . . . . . . . . . . . (in lettere . . . . . . . . . ), pari ad              
Euro . . . . . . . . . . . (in lettere . . . . . . . . . . . . . . .            
. . ), per l'investimento relativo alla Misura 1.b prevista dal Piano           
regionale di Sviluppo Rurale Reg. (CE) 1257/99, approvato dalla                 
Commissione Europea in data 20 luglio 2000, deliberato dal Consiglio            
regionale Emilia-Romagna in data 19 gennaio 2000;                               
b) che detto pagamento anticipato e' condizionato alla preventiva               
costituzione di una cauzione per un importo complessivo di Lire . . .           
. . . . . . . . . . . . (pari ad Euro . . . . . . . . . . . . . )               
pari al 120% dell'anticipazione richiesta, garanzia dell'eventuale              
restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che la ditta non            
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;                    
c) che qualora risulti accertata dagli organi di controllo, da                  
Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria                     
l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l'AGEA ai            
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85, e               
successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all'immediato              
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non                        
riconosciuto;                                                                   
cio' premesso:                                                                  
la Societa'/Banca                                                               
p. IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in                            
iscritta nel registro delle imprese di . . . . . . . . . . . . . . .            
. . al numero . . . . . . . . . . . . . . (di seguito indicata come             
fidejussore), in persona del legale rappresentante pro                          
tempore/procuratore speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . nato a . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . .           
dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore            
nell'interesse di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . p. IVA/cod. fiscale   . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . con sede/residente in . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . iscritta nel Registro delle imprese di . . .            
. . . . . . . . . . . al numero . . . . . . . . . (di seguito                   
indicata come contraente), a favore dell'Agenzia per le erogazioni in           
agricoltura (di seguito indicata come AGEA, dichiarandosi con il                
contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di           
restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto            
in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali                   
decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di           
rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura                     
sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni            
oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Lire . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . . . . . . . . . . . . . . . .           
. ):                                                                            
1) qualora il contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla            
data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al            
fidejussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia                 
potra' essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al               
fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.                      
2) Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sara' effettuato dal             
fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico            
ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di               
questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre ad AGEA                
alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita',                  
all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui e' derivata                   
l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche                         
nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri             
soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel           
frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure           
concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di                  
mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali                   
controgaranzie da parte del contraente.                                         
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al               
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice               
civile e di quanto contemplato agli artt. 1955, 1957 Codice civile,             
volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con           
il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con           
espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 -              
1247 Codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed                
esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei             
confronti di AGEA.                                                              
4) La presente garanzia avra' durata di 12 mesi dalla data di                   
emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in             
sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione           
scritta e comunicata alla societa', la svincoli.                                
5) In caso di controversie fra AGEA e il fidejussore, il foro                   
competente sara' esclusivamente quello di Roma.                                 
IL CONTRAENTE  LA SOCIETA'                                                      
. . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .                   
ALLEGATO 3)                                                                     
   All'Agenzia per le erogazioni                                                
   in agricoltura                                                               
   Via Palestro n. 81                                                           
   00185 - Roma                                                                 
Schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per l'anticipo           
di sostegno al beneficiario finale per l'investimento previsto dal              
Piano di Sviluppo Rurale - Reg. (CE) 1257/99 - Misura 1.g                       
Premesso:                                                                       
a) che il beneficiario finale . . . . . . . . . . . . . nato a . . .            
. . . . . . . il . . . . . . . cod. fiscale . . . . . . . . . . . . .           
, p. IVA . . . . . . . . . . . o la ditta . . . . . . . . . . . . . .           
. . con sede in . . . . . . . . . . . . . . cod. fiscale . . . . . .            
. . . . . . . . , p. IVA . . . . . . . . . . . . . . . (in seguito              
denominati "contraente") ha richiesto all'Agenzia per le erogazioni             
in agricoltura (AGEA) tramite domanda presentata alla Regione, il               
pagamento anticipato di Lire . . . . . . . . . . . . . . . . . . (in            
lettere . . . . . . . . . . . . . . . . . ), pari ad Euro . . . . . .           
. . . . . (in lettere . . . . . . . . . . . . . . . . . ), per                  
l'investimento relativo alla Misura 1.g prevista dal Piano regionale            
di Sviluppo Rurale Reg. (CE) 1257/99, approvato dalla Commissione               
Europea in data 20 luglio 2000, deliberato dal Consiglio regionale              
Emilia-Romagna in data 19 gennaio 2000;                                         
b) che detto pagamento anticipato e' condizionato alla preventiva               
costituzione di una cauzione per un importo complessivo di Lire . . .           
. . . . . . . . . . . . (pari ad Euro . . . . . . . . . . . . . )               
pari al 120% dell'anticipazione richiesta, garanzia dell'eventuale              
restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che la ditta non            
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;                    
c) che qualora risulti accertata dagli organi di controllo, da                  
Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria                     
l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l'AGEA ai            
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85, e               
successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all'immediato              
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non                        
riconosciuto;cio' premesso:                                                     
la Societa'/Banca                                                               
p. IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in                      
iscritta nel registro delle imprese di . . . . . . . . . . . . . . .            
. . al numero . . . . . . . . . . . . . . (di seguito indicata come             
fidejussore), in persona del legale rappresentante pro                          
tempore/procuratore speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . nato a . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . .           
dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore            
nell'interesse di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . p. IVA/cod. fiscale   . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . con sede/residente in . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . iscritta nel Registro delle imprese di . .            
. . . . . . . . . . . . al numero . . . . . . . . . (di seguito                 
indicata come contraente), a favore dell'Agenzia per le erogazioni in           
agricoltura (di seguito indicata come AGEA, dichiarandosi con il                
contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di           
restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto            
in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali                   
decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di           
rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura                     
sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni            
oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Lire . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . . . . . . . . . . . . . . . .           
. ):                                                                            
1) qualora il contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla            
data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al            
fidejussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia                 
potra' essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al               
fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.                      
2) Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sara' effettuato dal             
fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico            
ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di               
questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre ad AGEA                
alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita',                  
all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui e' derivata                   
l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche                         
nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri             
soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel           
frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure           
concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di                  
mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali                   
controgaranzie da parte del contraente.                                         
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al               
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice               
civile e di quanto contemplato agli artt. 1955, 1957 Codice civile,             
volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con           
il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con           
espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 -              
1247 Codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed                
esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei             
confronti di AGEA.                                                              
4) La presente garanzia avra' durata di 12 mesi dalla data di                   
emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in             
sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione           
scritta e comunicata alla societa', la svincoli.                                
5) In caso di controversie fra AGEA e il fidejussore, il foro                   
competente sara' esclusivamente quello di Roma.                                 
IL CONTRAENTE  LA SOCIETA'                                                      
. . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .                   
ALLEGATO 4)                                                                     
Regione Emilia-Romagna                                                          
Ente . . . . . . . . . . . . . . .                                              
PSR Reg. (CE) 1257/99                                                           
Misura . . . . . . . . . . . . . .                                              
Prot. n. . . . . . . . . . . . . .                                              
Spett.le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
(indicare ragione sociale fidejussore)                                          
Alla c/a del Dirigente responsabile                                             
del Ramo Cauzioni                                                               
Oggetto: Conferma validita' garanzia n. . . . del . . . . . . . . . .           
Spett.le Direzione generale                                                     
abbiamo ricevuto la garanzia in oggetto emessa dall'Agenzia . . . . .           
. . . . . . . . . . . a favore dell'AGEA su richiesta della ditta . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per l'importo di Lire           
. . . . . . . . . . . . . . (Euro . . . . . . . . . . . . . . ) e               
scadenza valida per mesi 12 con tipologia di rinnovo automatico di              
sei mesi in sei mesi.                                                           
In merito a quanto sopra si chiede conferma della validita' della               
garanzia in questione e del potere dell'agente firmatario ad                    
impegnare codesto Ente tramite la trasmissione via fax al numero . .            
. . . . . della presente compilata nello spazio sottostante entro e             
non oltre 3 giorni dal ricevimento.                                             
Al riguardo si fa presente che il mancato rispetto del termine                  
assegnato determina l'esclusione d'inserimento del nominativo del               
Vostro cliente dall'elenco da inviare all'AGEA.                                 
Distinti saluti.                                                                
IL DIRIGENTE                                                                    
Prot. n. . . . . . . . . del                                                    
Si conferma che la garanzia n. . . . . . del . . . . . . . . . . . .            
. emessa da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per conto             
della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . risulta valida ed               
operante per l'importo di Lire . . . . . . . . . . . (Euro . . . . .            
. . . . . . . . ).                                                              
Tale comunicazione e' valida per la conferma della garanzia in                  
questione ai fini dell'assunzione di responsabilita' direttamente da            
parte di questo Ente garante.                                                   
    Ragione sociale fidejussore                                                 
    Firmato Direzione generale                                                  
    Nome e Cognome                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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