REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2001, n. 311

Bando regionale per l'attivazione dell'intervento previsto dall'art. 11 della Legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dagli artt. 53 e 54, comma 5 della Legge 23/12/1998, n. 448 e dall'art. 7, comma 17 della Legge 23/12/1999, n. 488 e ai sensi del DLgs 31/3/1998, n.112, in tema di incentivi fiscali per i settori commercio e turismo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
- di approvare il bando regionale per l'attivazione dell'intervento             
previsto dall'art. 11 della Legge 27 dicembre 1997,  n.449, come                
modificato dagli artt. 53 e 54, comma 5 della Legge 23 dicembre 1998,           
n. 448 e dall'art. 7, comma 17 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 e           
ai sensi del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, in tema di incentivi fiscali           
per i settori del commercio e del turismo specificato nell'Allegato A           
che fa parte integrante del presente provvedimento;                             
- di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Bando regionale per l'attivazione dell'intervento previsto dall'art.            
11 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli                  
articoli 53 e 54, comma 5 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e                
dall'art. 7, comma 17 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ai sensi           
del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, in tema di incentivi fiscali per i              
settori del commercio e del turismo                                             
L'articolo 11 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto la               
concessione di incentivi fiscali per il commercio e il turismo sotto            
forma di credito d'imposta, con le modalita' e i criteri di cui                 
all'articolo 10 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative              
disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4           
e 6 del medesimo articolo 10. L'articolo 53 e l'articolo 54, comma 5            
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 hanno esteso le agevolazioni               
alle imprese commerciali all'ingrosso, alle spese per l'acquisto di             
programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta                      
elettronica ed hanno elevato l'ammontare massimo di agevolazione                
concedibile nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in                 
materia de minimis. L'articolo 7, comma 17 della Legge 23 dicembre              
1999, n. 488 ha inoltre esteso l'agevolazione alle rivendite di                 
generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa.Il            
presente bando fornisce le necessarie indicazioni per l'attivazione             
dell'intervento e definisce lo schema di domanda da utilizzare per              
l'accesso ai benefici.                                                          
1) Soggetti beneficiari                                                         
1.1) I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese                     
commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le rivendite di               
generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, le           
imprese di vendita all'ingrosso, quelle di somministrazione al                  
pubblico di alimenti e bevande, le imprese turistiche e le agenzie di           
viaggio.                                                                        
Le domande presentate dovranno essere riferite esclusivamente alle              
unita' locali ubicate in territorio emiliano-romagnolo.                         
a) Si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle              
che esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al                    
consumatore finale. Esercita l'attivita' di commercio al minuto                 
chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio            
e le rivende, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre                
forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Esercita            
l'attivita' di commercio su aree pubbliche l'impresa, munita                    
dell'autorizzazione prevista dalla Legge 28 marzo 1991, n. 112,                 
ovvero, dopo il 24 aprile 1999 di quella prevista dall'art. 28 del              
DLgs 31 marzo 1998, n. 114 e dalla L.R. 25/6/1999, n. 12, che vende             
merci al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su              
aree pubbliche. Si intendono imprese di rivendita di generi di                  
monopolio operanti in base a concessione amministrativa quelle che              
vendono generi di monopolio di cui alla Legge 22 dicembre 1957, n.              
1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di                  
esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14            
ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni. Sono quindi                  
escluse le rivendite autorizzate a mezzo di patentino (art. 23, Legge           
1293/57).                                                                       
b) Si intendono imprese commerciali di vendita all'ingrosso quelle              
che acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono ad              
altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori                   
professionali o ad altri utilizzatori in grande. Non sono pertanto              
ammissibili alle agevolazioni le imprese industriali, quelle agricole           
e quelle artigiane, anche se vendono all'ingrosso i propri prodotti.            
c) Si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e           
bevande quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende               
tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali              
dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, con impianti             
ed attrezzature adeguati; tali imprese debbono essere in possesso               
dell'autorizzazione comunale di cui alla Legge 25 agosto 1991, n.               
287.                                                                            
d) Le imprese turistiche sono quelle definite dalla Legge 17 maggio             
1983, n. 217 (Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1983, n. 141) e dalle            
leggi regionali, ivi comprese le agenzie di viaggi.                             
1.2) Sono invece ritenute non ammissibili le seguenti tipologie di              
attivita':                                                                      
a) tra le attivita' commerciali: - attivita' di vendita non rivolte             
al pubblico (spacci interni, distributori posti in luoghi privati); -           
attivita' di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori,                 
artigiani, ecc.); - attivita' di farmacie e rivendita di carburanti             
salvo le parti di attivita' derivanti da comunicazioni ai sensi del             
DLgs 114/98 o da autorizzazioni comunali per tabelle speciali di cui            
al DM 375/98 ed al DM 561/96 (ricambi auto, ecc); - attivita' che               
prevedono trasformazione di prodotti; - attivita' di noleggio, salvo            
vi sia l'autorizzazione a vendita parziale delle merci                          
(videonoleggio, ecc.);                                                          
b) tra le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande: -                
attivita' svolte da circoli privati e mense (quindi ad uso interno o            
comunque limitato a determinate categorie ed utenze); - attivita'               
artigianali per la produzione propria;                                          
c) tra le attivita' turistiche: - attivita' di guida turistica,                 
interprete turistico, accompagnatore turistico o organizzatore di               
congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida              
speleologica, animatore turistico, tour operator.                               
1.3) Ai fini della definizione di piccola e media impresa si                    
applicano i parametri fissati per le imprese del commercio, dei                 
servizi e del turistico, dal decreto del Ministro dell'Industria, del           
Commercio e dell'Artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella                
Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1997, n. 229), in relazione alla               
citata Legge 317/91 (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato nella            
Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1998), di seguito indicati:                 
A) e' definita piccola e media l'impresa che soddisfi tutti i                   
requisiti sottoindicati: a) ha meno di 95 dipendenti, b) ha un                  
fatturato annuo non superiore a 15 milioni di Euro, oppure un totale            
di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di Euro, c) e' in                
possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1,               
comma 4 del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997;                  
B) ove sia necessario distinguere, e' definita piccola l'impresa che            
soddisfi tutti i requisiti sottoindicati: a) ha meno di 20                      
dipendenti, b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di             
Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni            
di Euro, c) e' in possesso del requisito di indipendenza, come                  
definito all'art. 1, comma 4 del citato decreto ministeriale del 18             
settembre 1997.                                                                 
2) Spese ammissibili                                                            
2.1) Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni                    
strumentali nuovi, strettamente pertinenti all'attivita' esercitata             
nell'unita' locale ubicata nel territorio emiliano-romagnolo cui sono           
destinati e oggetto di ammortamento, individuati dalla tabella dei              
coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle               
Finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla             
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive                       
modificazioni e integrazioni, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle              
"Attivita' non precedentemente specificate", di seguito elencati:               
A) GRUPPO XIX - "Alberghi, ristoranti, bar e attivita' affini"                  
a) mobili e arredamento                                                         
b) biancheria                                                                   
c) attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.)               
d) impianti generici (riscaldamento, condizionamento)                           
e) impianti specifici (igienici, cucina, ffigorifero, ascensori,                
montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili)               
f) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i              
computer e i sistemi telefonici elettronici.                                    
B) ATTIVITA' NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE - "Altre attivita'"                
a) impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.           
b) macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero,           
impianto di condizionamento e distributore automatico)                          
c) stigliatura (ovvero scaffalatura)                                            
d) arredamento                                                                  
e) banconi blindati o con cristalli blindati                                    
f) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e               
televisiva                                                                      
g) impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione                
h) impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque,             
fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici                          
i) mobili e macchine ordinarie d'ufficio                                        
j) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i              
computer e i sistemi telefonici elettronici.                                    
C) ULTERIORI TIPOLOGIE DI SPESE                                                 
Sono altresi' ammissibili anche le spese relative all'acquisto di               
programmi informatici (ivi inclusi quelli riferiti all'introduzione             
dell'Euro) e di sistemi di pagamento con moneta elettronica (ivi                
inclusi gli apparecchi EFT-POS). Per quanto riguarda l'acquisto di              
programmi informatici rientrano in tale tipologia di spesa i software           
applicativi, utilizzati cioe' per applicazioni particolari; i                   
software di sistema, essendo riferiti strettamente all'hardware, sono           
considerati come parte integrante del bene sul quale sono applicati.            
Per quanto riguarda i sistemi di pagamento con moneta elettronica,              
rientrano in tale tipologia di spesa l'acquisto dell'hardware e del             
relativo software di sistema, nonche' il software applicativo. Sono             
escluse le spese per noleggio delle apparecchiature, quelle per                 
canoni, ecc. Le spese relative ai programmi informatici debbono                 
essere capitalizzate e, rappresentando spese che hanno utilita' per             
piu' esercizi, debbono essere dedotte dal reddito sulla base delle              
quote imputabili ai singoli esercizi, secondo la vigente disciplina             
fiscale.                                                                        
Sono infine ammissibili anche le spese relative agli acquisti di beni           
per la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.           
2.2) Non sono ammissibili le spese concernenti autovetture,                     
autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di                  
qualsiasi tipologia. Sono inoltre escluse le spese relative a scorte            
e ad investimenti oggetto di autofatturazione. Nel caso di attivita'            
commerciale e/o turistica svolta congiuntamente ad altre attivita'              
economiche escluse dagli incentivi previsti dall'art. 11 della Legge            
449/97, sono ammessi al beneficio solo i beni utilizzati per le                 
attivita' agevolabili, ivi compresi quelli ad uso promiscuo.                    
2.3) Le spese medesime devono essere state fatturate a partire dal 7            
giugno 1999. Gli importi devono essere al netto dell'IVA e di                   
eventuali altre imposte e tributi, delle spese notarili, degli                  
interessi passivi e dei costi per materiali di consumo. Nel caso di             
beni per i quali vi sia gia' stata l'emissione di una fattura per un            
importo parziale anteriormente al 7 giugno 1999, si considerera'                
soltanto l'importo fatturato a partire da quest'ultima data.                    
L'importo complessivo dei beni ammissibili non potra' comunque essere           
inferiore a Lire 500.000 (Euro 258,23), pena l'esclusione della                 
domanda.                                                                        
2.4) Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione                  
l'impresa richiedente deve aver effettuato pagamenti, corrisposto               
canoni o rate, pari ad almeno il trenta per cento del costo                     
agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione. Gli                
acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono essere                 
effettuati nella forma dell'acquisto diretto, nella forma della                 
vendita con riserva della proprieta' (art. 1523 Codice civile), nelle           
forme previste dalla Legge 28 novembre 1965,  n.1329, ovvero tramite            
operazioni di locazione finanziaria. Nel caso di acquisto tramite               
locazione finanziaria, ai fini del rispetto del termine di cui al               
comma precedente e della determinazione del costo agevolabile, si fa            
riferimento alla fattura intestata alla societa' di leasing. Nel caso           
di acquisto effettuato ai sensi della Legge 28 novembre 1965, n.                
1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento al                 
pagamento degli effetti, che comunque devono essere stati emessi                
integralmente.                                                                  
2.5) Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati            
ovvero utilizzati nell'unita' locale indicata nel modulo di domanda.            
Qualora l'impresa intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del            
triennio successivo alla data di concessione delle agevolazioni,                
presso un'altra unita' locale dell'impresa stessa, deve darne                   
comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro            
trenta giorni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e                
Agricoltura presso la quale e' stata presentata la domanda, pena la             
revoca delle agevolazioni.                                                      
2.6) Per le attivita' stagionali, a parziale deroga di quanto                   
stabilito nel precedente punto 2.5), l'impresa potra' trasferire i              
beni agevolati dall'unita' locale interessata ad altro luogo ai fini            
di custodia per la durata di non utilizzo dei predetti beni                     
nell'unita' locale per il periodo di chiusura. In tal caso l'impresa            
dovra' comunicare alla Camera di Commercio competente, nei termini e            
con le modalita' previsti dal precedente punto 2.5), il luogo ove i             
beni agevolati sono trasferiti ed il periodo di permanenza degli                
stessi in tale localita'.                                                       
3) Tipologia e misura dell'agevolazione                                         
3.1) L'agevolazione concessa consiste in un credito d'imposta                   
determinato nella misura del venti per cento del costo ammissibile              
dei beni. L'importo verra' arrotondato alle mille lire inferiori.               
In particolare, il credito d'imposta dovra' essere indicato nella               
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del           
quale e' stato emesso il decreto di concessione con l'obbligo di                
indicazione del credito fruito.                                                 
3.2) Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalita' e i            
criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria              
degli aiuti di Stato alle imprese (regolamento CE  n.69/2001 della              
Commissione del 12/1/2001 relativo agli aiuti de minimis pubblicato             
nella Gazzetta Ufficiale Comunita' Europea serie L 10 del 13/1/2001).           
Il regime di aiuti de minimis consente alla impresa,                            
indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di              
unita' locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo,                
riconducibili alla categoria de minimis, complessivamente non                   
superiori a 100.000 Euro, nel triennio decorrente dalla concessione             
del primo aiuto de minimis.                                                     
Qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente           
la data di concessione dei presenti contributi, aiuti riconducibili             
alla categoria de minimis d'importo complessivamente inferiore a                
100.000 Euro, tale limite non dovra' essere superato per effetto                
della concessione dell'agevolazione richiesta. Ne consegue che per              
effettuare il calcolo di capienza la Regione Emilia-Romagna deve                
conoscere l'importo di tutti gli aiuti de minimis concessi                      
all'impresa richiedente nel predetto periodo. A tal fine l'impresa              
richiedente, nel caso in cui abbia ottenuto nel triennio antecedente            
la data di spedizione della domanda aiuti riconducibili sotto la                
categoria de minimis d'importo complessivamente inferiore a 100.000             
Euro, pena l'esclusione dalle agevolazioni deve indicare negli                  
appositi spazi del modulo di domanda i dati richiesti. Eventuali                
contributi ottenuti ai sensi della Legge 449/97 in relazione alle               
domande presentate negli anni 1998 e 1999 non vanno indicati in                 
quanto gia' noti.                                                               
Il richiedente si impegna altresi', pena l'esclusione dalle                     
agevolazioni, a comunicare tempestivamente (entro 10 giorni                     
dall'avvenuta conoscenza) eventuali altri contributi che gli fossero            
concessi in regime de minimis entro la data di concessione del                  
presente incentivo di cui abbia avuto conoscenza dopo la                        
presentazione della domanda. A tal fine utilizzera' l'apposito modulo           
Allegato n. 2 al presente bando.                                                
I tassi di conversione Lira/Euro da applicare per gli aiuti concessi            
fino al 1998 sono quelli medi annuali (utilizzati ai fini della                 
determinazione della dimensione aziendale) relativi all'esercizio               
precedente quello di concessione dell'aiuto de minimis, di seguito              
indicati:                                                                       
Aiuti concessi nel  Tasso di conversione da applicare                           
1997  1.932,7                                                                   
1998  1.923,6                                                                   
dal 1999  1.936,27                                                              
Nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato nel triennio                    
antecedente la data di concessione del presente aiuto di alcun aiuto            
de minimis, l'ammontare massimo di agevolazione concedibile ai sensi            
dell'art. 11 della Legge n. 449 del 1997, come modificato dalla Legge           
n. 448 del 1998, e' pari a Lire 193.627.000, corrispondente a spese             
sostenute per Lire 968.135.000.                                                 
3.3) Le risorse disponibili per le imprese sono pari a Lire 14,5                
miliardi.                                                                       
3.4) E' prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie a           
disposizione, a favore delle imprese che occupano fino a 20                     
dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la               
disponibilita' rimanente viene utilizzata dalle altre imprese. Ai               
fini del calcolo del numero dei dipendenti si applicano i medesimi              
criteri utilizzati per la determinazione della dimensione aziendale             
di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.                        
4) Modalita' e procedure per la concessione delle agevolazioni                  
4.1) La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere                 
spedita il 2 maggio 2001, esclusivamente tramite raccomandata con               
avviso di ricevimento, alla Camera di Commercio, Industria,                     
Artigianato e Agricoltura della Provincia della regione                         
Emilia-Romagna nella quale e' situata l'unita' locale ove vengono               
utilizzati i beni per i quali si richiedono le agevolazioni,                    
utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia o estratto dal sito              
Internet www.regione.emilia-romagna.it, lo schema di domanda Allegato           
n. 1 al presente bando. Sulla busta deve essere indicato il                     
riferimento: "Art. 11, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi               
fiscali per il commercio e il turismo - Regione Emilia-Romagna". Deve           
essere presentata una domanda per ciascuna unita' locale. Ogni                  
raccomandata non puo' contenere piu' di una domanda.                            
La firma apposta in calce alla domanda va autenticata secondo le                
modalita' previste dal DPR 445/00 TU delle disposizioni legislative e           
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Ai sensi             
dell'art. 21 del TU pertanto l'autenticita' della firma, per quanto             
qui interessa, puo' essere garantita presentando l'istanza                      
sottoscritta accompagnata da fotocopia del documento di identita' del           
firmatario.                                                                     
Alla domanda non va allegata documentazione inerente l'acquisto dei             
beni (fatture, quietanze ecc.).                                                 
Le richieste presentate fuori dei termini fissati o con modalita'               
diverse dalla raccomandata con avviso di ricevimento non verranno               
prese in considerazione.                                                        
Ove si rendano disponibili risorse finanziarie, la Regione                      
Emilia-Romagna provvede a fissare, con proprio decreto, nuovi termini           
per la presentazione delle domande.                                             
Gli indirizzi cui inviare le domande sono i seguenti:                           
Camera di Commercio  Indirizzo                                                  
CCIAA di Bologna  Piazza Mercanzia n. 4                                         
  - 40125 Bologna                                                               
CCIAA di Ferrara  Via Borgoleoni n. 11                                          
  - 44100 Ferrara                                                               
CCIAA di Forli'-Cesena  Corso Repubblica n. 5                                   
  - 47100 Forli'                                                                
CCIAA di Modena  Via Ganaceto n. 134                                            
  - 41100 Modena                                                                
CCIAA di Piacenza  Piazza Cavalli n. 35                                         
  - 29100 Piacenza                                                              
CCIAA di Parma  Via Verdi n. 2 - 43100 Parma                                    
CCIAA di Ravenna  Viale Farini n. 14                                            
  - 48100 Ravenna                                                               
CCIAA di Reggio Emilia  Piazza della Vittoria n. 1                              
  42100 Reggio Emilia                                                           
CCIAA di Rimini  Viale Sigismondo n. 28                                         
  - 47900 Rimini                                                                
Qualora si renda necessario, la Camera di Commercio competente,                 
nell'esercizio della propria attivita' istruttoria, potra' richiedere           
all'impresa la regolarizzazione dell'autentica della firma e/o                  
chiarimenti relativi ai beni inseriti nella domanda stessa. L'impresa           
dovra' far pervenire dette integrazioni e/o chiarimenti entro 20                
giorni dal ricevimento della richiesta della Camera di Commercio. Il            
mancato riscontro, nel termine suindicato, della regolarizzazione               
dell'autentica verra' considerato come rinuncia all'intera domanda;             
il mancato chiarimento relativo ai beni entro il termine suddetto,              
comportera' l'inammissibilita' del bene o dei beni oggetto della                
richiesta.                                                                      
4.2) La Regione Emilia-Romagna, controllate le disponibilita'                   
finanziarie, relativamente alle domande validamente pervenute e                 
trasmesse da ciascuna Camera di Commercio, comunica alle imprese                
interessate l'avvenuta concessione dell'agevolazione.                           
4.3) Qualora le disponibilita' finanziarie non consentano la                    
concessione integrale delle agevolazioni in favore delle domande                
validamente pervenute la Regione Emilia-Romagna applica una riduzione           
percentuale in eguale misura.                                                   
4.4) Sono motivi di esclusione dalla concessione:                               
a) la compilazione della domanda su modello diverso da quello                   
allegato al presente bando;                                                     
b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati              
come obbligatori nel modulo di domanda d'accesso ai benefici, salvo             
che il dato non sia comunque contenuto all'interno della domanda;               
c) eventuali modificazioni apportate ai contenuti del modello di                
domanda;                                                                        
d) la mancanza della firma;                                                     
e) importo complessivo dei beni animissibili inferiore a Lire 500.000           
(Euro 258,23);                                                                  
f) la mancata comunicazione, nei termini e con le modalita' previste            
al punto 3.2) del presente bando, dei contributi concessi in regime             
de minimis, nell'ipotesi in cui tale omissione venga accertata                  
precedentemente alla concessione del presente contributo.                       
5) Divieto di cumulo                                                            
5.1) L'impresa non puo' beneficiare per i medesimi beni oggetto delle           
agevolazioni di cui all'art. 11 della Legge n. 449 del 1997, di altre           
agevolazioni previste sotto qualsiasi forma, ivi incluso anche gli              
aiuti de minimis, da altre normative statali, regionali o delle                 
Provincie autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie             
cofinanziate, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni                 
attuative della Legge n. 317 del 1991, richiamate dal comma 3                   
dell'art. 11 in questione.                                                      
6) Controlli, revoche e sanzioni                                                
6.1) La Regione Emilia-Romagna puo' disporre, avvalendosi delle                 
Camere di Commercio, le ispezioni presso le imprese beneficiarie, ai            
fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni.                                  
Le imprese ammesse al beneficio che verranno individuate per le                 
ispezioni, da effettuarsi a campione presso l'unita' locale dove sono           
presenti i beni oggetto di incentivazione, dovranno esibire le                  
fatture riguardanti i beni per i quali e' stato concesso l'incentivo            
e una dimostrazione dell'avvenuto pagamento alla data di                        
presentazione della domanda per almeno il trenta per cento del costo            
agevolabile sotto forma di quietanza delle stesse ovvero relativa               
dichiarazione del fornitore che attesti l'avvenuto pagamento (nel               
caso di leasing, la dichiarazione deve essere rilasciata dalla                  
societa' di locazione finanziaria; nel caso di acquisto ai sensi                
della Legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'istituto di credito). In            
alternativa possono essere prodotti scontrini fiscali allegati alla             
fattura o la contabile bancaria di ritorno e della RI.BA. di avvenuto           
pagamento quando questa contiene le indicazioni relative a:                     
denominazione dell'impresa, numero della fattura di riferimento,                
importo e data dell'avvenuto pagamento.                                         
6.2) La Regione Emilia-Romagna provvede alla revoca delle                       
agevolazioni qualora, nei tre anni successivi alla data di                      
concessione dell'incentivo:                                                     
a) i singoli beni oggetto di agevolazione risultino essere stati                
ceduti, alienati, distratti o ne sia mutata la destinazione d'uso;              
b) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni           
previste per l'accesso alle agevolazioni, dichiarate dall'impresa in            
fase di domanda di agevolazione;                                                
c) l'impresa non abbia comunicato alla Camera di Commercio entro                
trenta giorni l'utilizzo dei beni agevolati presso altra unita'                 
locale dell'impresa stessa, ovvero nel caso di attivita' stagionali,            
presso altra localita' per il periodo di chiusura;                              
d) l'impresa abbia cessato l'attivita', ovvero il beneficiario abbia            
ceduto, donato, affittato, assoggettato a fusione o scissione                   
l'azienda o l'unita' locale oggetto dell'agevolazione a favore di un            
soggetto privo dei requisiti richiesti dal presente bando;                      
e) l'impresa non abbia comunicato all'ufficio della Camera di                   
Commercio competente per l'istruttoria, entro trenta giorni, la                 
fusione, la scissione, la cessione, donazione o affitto dell'azienda            
o dell'unita' locale beneficiaria dell'agevolazione;                            
f) l'impresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto                       
dell'agevolazione di cui al presente bando, di altre agevolazioni,              
previste sotto qualsiasi forma ivi inclusa anche la categoria de                
minimis, da altre normative statali, regionali o delle Provincie                
autonome di Trento e Bolzano, ovvero da azioni comunitarie                      
cofinanziate;                                                                   
g) l'impresa non abbia comunicato, nei termini e con le modalita'               
previste al punto 4.1) del presente bando, i contributi concessi in             
regime de minimis, nell'ipotesi in cui tale omissione venga accertata           
successivamente alla concessione del presente contributo.                       
6.3) In caso di revoca la Regione Emilia-Romagna ne da' immediata               
comunicazione al Ministero delle Finanze.                                       
6.4) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e della            
restituzione delle agevolazioni revocate si applicano, fatto salvo              
quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 della Legge 27 dicembre               
1997, n. 449, le disposizioni di cui all'articolo 13 della Legge 5              
ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni.                 
In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria, e' disposta              
nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta             
indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera           
b) del punto 6.2).                                                              
Nei casi di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca                 
disposta per le inadempienze di cui alla lettera a) del punto 6.2)              
per azioni o fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, ovvero per            
i casi di cui lettera b) del medesimo punto 6.2), l'impresa stessa              
deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al             
tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del                  
credito di imposta.                                                             
In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata            
in misura pari al tasso di interesse legale.                                    
6.5) Avverso le determinazioni regionali in applicazione dell'art. 11           
della Legge 449/97, e' ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di           
legge.                                                                          
7) Responsabilita' del procedimento                                             
7.1) Ai sensi della Legge 241/90 il procedimento amministrativo                 
riferito al presente bando e' affidato a:                                       
Camera di Commercio - Riferimenti:                                              
- CCIAA di Bologna - dott. Giuseppe Iannaccone, tel. 051/60934321 -             
fax 051/6093423; e-mail: giuseppeiannaccone¹bo.camcom.it; Piazza                
Mercanzia n. 4 - 40125 Bologna;                                                 
- CCIAA di Ferrara - Servizio Affari economici e promozionali; tel.             
0532/783802-812; - fax 0532/783814; andrea.migliari¹fe.camcom.it e              
francesca.terenzoni¹fe.camcom.it; Via Darsena n. 79 - 44100 Ferrara;            
- CCIAA di Forli'-Cesena - Ufficio Promozione; tel. 0543/713489-491;            
fax 0543/713502; e-mail: mariacristina.degianni¹fo.camcom.it; Corso             
Repubblica n. 5 - 47100 Forli';                                                 
- CCIAA di Modena - Ufficio Albi - Ruoli - REC; tel. 059/208287; fax            
059/211035; e-mail: riccardo.calanchi¹mo.camcom.it e                            
mauro.pavarotti¹mo.camcom.it e angela.piccioli¹mo.camcom.it; Via                
Ganaceto n. 134 - 41100 Modena;                                                 
- CCIAA di Piacenza - Albi e Ruoli/Commercio interno; tel.                      
0523/386212-230-232-245; fax 0523/386237; e-mail:                               
daniela.cristalli¹pc.camcom.it e lucia.lustavi¹pc.camcom.it; Piazza             
Cavalli n. 35 - 29100 Piacenza;                                                 
- CCIAA di Parma - Albi e Ruoli - Commercio interno; tel.                       
0521/210208-224; fax 0521/282168; e-mail:                                       
germana.parenti¹pr.camcom.it e paola.ghirarduzzi¹pr.camcom.it; Via              
Verdi n. 2 - 43100 Parma;                                                       
- CCIAA di Ravenna - Ufficio Affari economici e promozione; tel.                
0544/481475-425; fax 0544/481500; e-mail: promozione¹ra.camcom.it;              
Viale Farini n. 14 - 48100 Ravenna;                                             
- CCIAA di Reggio-Emilia - Ufficio Credito, Ambiente, Estero; tel.              
0522/796235-277; fax 0522/433750; e-mail: laura.manzini¹re.camcom.it            
e claudia.bartoli¹re.camcom.it; Piazza della Vittoria n. 1 - 42100              
Reggio-Emilia;                                                                  
- CCIAA di Rimini - Ufficio Promozione; tel. 0541/363732-752; fax               
0541/363747; e-mail: franca.pondi¹rn.camcom.it; Viale Sigismondo n.             
28 - 47900 Rimini.                                                              
8) Privacy                                                                      
8.1) Ai sensi della Legge 675/96 "Tutela delle persone e altri                  
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", i dati                    
richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno                    
utilizzati anche dalle Camere di Commercio esclusivamente per le                
finalita' previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento            
svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno                 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di                   
riservatezza ai quali e' tenuta la pubblica Amministrazione.                    
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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