REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, con sede legale e centrale in Brescia. Nomina di tre rappresentanti dalla Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 2 della L.R. 1 febbraio 2000, n. 3 e dell'art. 8 dell'accordo allegato alla citata legge

1) Organismo a cui si riferisce la nomina:                                      
Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico                      
Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.                             
composto da sette membri dei quali uno designato dal Ministro della             
Sanita', tre nominati dalla Regione Lombardia e tre dalla Regione               
Emilia-Romagna.                                                                 
Il Consiglio di amministrazione e' nominato con provvedimento del               
Presidente della Giunta della Regione Lombardia, a seguito della                
designazione del Ministro della Sanita' e delle nomine dei Consigli             
regionali.                                                                      
(vedi art. 8 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00).                             
2) Requisiti per la nomina:                                                     
- i nominati sono scelti tra esperti di organizzazione e                        
programmazione, anche in materia di sanita';                                    
- i nominati devono possedere l'onorabilita' necessaria e                       
l'esperienza adeguata per esercitare le funzioni connessa alla                  
carica, in relazione ai compiti dell'Istituto Zooprofilattico.                  
In specifico si riportano le attribuzioni del Consiglio di                      
amministrazione.                                                                
1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo,                     
coordinamento e verifica delle attivita' dell'Istituto.                         
2. Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di                         
amministrazione, in particolare:                                                
a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente, ciascuno in                       
rappresentanza di una delle due Regioni;                                        
b) predispone lo statuto, e sue successive eventuali  variazioni e lo           
trasmette per l'approvazione alle Giunte regionali della Lombardia e            
dell'Emilia-Romagna;                                                            
c) adotta il  regolamento per l'ordinamento interno dei servizi                 
dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del                
Direttore generale;                                                             
d) definisce, sulla base delle programmazioni regionali, gli                    
indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;             
e) approva la relazione programmatica annuale predisposta dal                   
Direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle Giunte             
regionali ed al Direttore generale;                                             
f) verifica la coerenza del piano triennale delle attivita' e degli             
investimenti, predisposto dal Direttore generale, rispetto agli                 
indirizzi previsti dai piani sanitari regionali, inviando le proprie            
osservazioni alle Giunte regionali ed al Direttore generale;                    
g) approva il bilancio di previsione, e relative variazioni, e il               
conto consuntivo, predisposti dal Direttore generale, trasmettendo              
alle Giunte regionali ed al Direttore generale le relative                      
osservazioni;                                                                   
h) valuta la relazione gestionale annuale sull'attivita' svolta                 
dall'Istituto predisposta dal Direttore generale, trasmettendo alle             
Giunte regionali ed al Direttore generale le relative osservazioni;             
i) propone il tariffario delle prestazioni, di cui al precedente art.           
5 da sottoporre all'approvazione delle Giunte regionali.                        
(vedi art. 9 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00).                             
Non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione:                   
a) i membri dei due Consigli regionali;                                         
b) coloro che hanno rapporti commerciali, di servizio e comunque di             
utenza con l'Istituto;                                                          
c) coloro che  abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un           
debito liquido ed esigibile verso  di esso, siano stati regolarmente            
costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice civile,              
ovvero si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso               
articolo;                                                                       
d) coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali vietano di           
assumere la carica di amministratore presso enti dipendenti dalla               
Regione.                                                                        
(vedi art. 8 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00).                             
I membri del Consiglio di amministrazione cessano anticipatamente               
dalla carica in caso di:                                                        
a) scioglimento del Consiglio;                                                  
b) dimissioni volontarie;                                                       
c) incompatibilita' non rimossa entro 30 giorni dalla nomina;                   
d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che            
comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;                
e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute                    
consecutive del Consiglio di amministrazione.                                   
Il Presidente del Consiglio di amministrazione, al verificarsi delle            
condizioni di cui alle lettere b), c), d), e) informa senza ritardo             
il Presidente della Giunta regionale della Lombardia. Quest'ultimo              
contesta la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) ed e)           
all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre;           
trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale decide              
definitivamente.                                                                
In caso di cessazione anticipata di un componente si provvede alla              
sostituzione con le modalita' previste dai commi 1 e 2 dell'articolo            
8 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00. I nuovi nominati restano in             
carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio.                            
(vedi art. 8 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00).                             
- I requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si              
trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19 marzo                
1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre nei              
confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza                     
definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12               
marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero           
per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice               
civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267.                                          
(vedi art. 3, comma 2, L.R. 24/94).                                             
- In ogni caso sussiste incompatibilita' con le funzioni di:                    
a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un consiglio                 
regionale, sindaco o assessore di un Comune avente oltre 20.000                 
abitanti, presidente o assessore di una Amministrazione provinciale;            
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare           
qualsiasi forma di vigilanza sull'Istituto, ovvero dipendente con               
funzioni direttive dei medesimi organismi;                                      
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra              
giurisdizione speciale;                                                         
d) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;                      
e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio.                         
(vedi art. 4, comma 2, L.R. 24/94).                                             
Le nomine regionali non possono di regola essere cumulate; esse non             
sono rinnovabili per piu' di una volta; ogni deroga deve essere                 
adeguatamente motivata.                                                         
(vedi art. 5, comma 3, L.R. 24/94).                                             
3) Commissione consiliare competente a formulare il parere sulle                
candidature:                                                                    
Commissione "Sicurezza sociale";                                                
4) Organo competente a provvedere alla nomina:                                  
Consiglio regionale;                                                            
5) Durata in carica:                                                            
- il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i               
suoi componenti possono essere confermati non piu' di una volta.                
(vedi art. 8, comma 7 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00).6)                  
Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica:                             
La misura delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio di                 
amministrazione e' stabilita dalla Giunta regionale della Lombardia             
di concerto con quella dell'Emilia-Romagna nella misura massima del             
65 per cento dell'indennita' prevista per i consiglieri della Regione           
in cui ha sede legale l'Istituto (attualmente quantificata in Lire              
12.555.223), differenziandola in relazione alle funzioni ricoperte              
all'interno dell'Organo.                                                        
(vedi art. 8, comma 10 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00).                   
7) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature;                  
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso             
nel Bollettino Ufficiale chiunque puo' presentare, in carta semplice,           
proposte di candidatura o autocandidature, indirizzandole al                    
Presidente del Consiglio regionale, Viale Aldo Moro n. 50 - Bologna.            
Ogni proposta deve contenere:                                                   
- dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita,                      
residenza);                                                                     
- curriculum con indicazione degli incarichi svolti o in corso di               
svolgimento;                                                                    
- dichiarazione di possedere i requisiti di onorabilita' e di non               
trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' piu' sopra specificati.           
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa                 
riferimento alla normativa sulle nomine L.R. 24/94.                             
Si precisa inoltre che i dati personali inviati per la presentazione            
delle candidature e successivamente alla nomina saranno trattati                
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel pieno           
rispetto della normativa sulla tutela della "privacy" (Legge                    
31/12/1996, n. 675, art. 27) e nella salvaguardia di ogni                       
riservatezza.                                                                   
Si informa che la pubblicazione del provvedimento di nomina nel                 
Bollettino Ufficiale costituisce forma di informazione per i                    
candidati sull'esito del procedimento.                                          
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso                     
rivolgersi al Servizio Segreteria del Consiglio telefono: 051/6395083           
- 6395281 - 6395051.                                                            
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Pietro Cursio                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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