COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, con sede legale e centrale in Brescia. Nomina di tre rappresentanti dalla Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 2 della L.R. 1 febbraio 2000, n. 3 e dell'art. 8 dell'accordo allegato alla citata legge
1) Organismo a cui si riferisce la nomina:
Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.
composto da sette membri dei quali uno designato dal Ministro della
Sanita', tre nominati dalla Regione Lombardia e tre dalla Regione
Emilia-Romagna.
Il Consiglio di amministrazione e' nominato con provvedimento del
Presidente della Giunta della Regione Lombardia, a seguito della
designazione del Ministro della Sanita' e delle nomine dei Consigli
regionali.
(vedi art. 8 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00).
2) Requisiti per la nomina:
- i nominati sono scelti tra esperti di organizzazione e
programmazione, anche in materia di sanita';
- i nominati devono possedere l'onorabilita' necessaria e
l'esperienza adeguata per esercitare le funzioni connessa alla
carica, in relazione ai compiti dell'Istituto Zooprofilattico.
In specifico si riportano le attribuzioni del Consiglio di
amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo,
coordinamento e verifica delle attivita' dell'Istituto.
2. Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di
amministrazione, in particolare:
a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente, ciascuno in
rappresentanza di una delle due Regioni;
b) predispone lo statuto, e sue successive eventuali variazioni e lo
trasmette per l'approvazione alle Giunte regionali della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna;
c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi
dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del
Direttore generale;
d) definisce, sulla base delle programmazioni regionali, gli
indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
e) approva la relazione programmatica annuale predisposta dal
Direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle Giunte
regionali ed al Direttore generale;
f) verifica la coerenza del piano triennale delle attivita' e degli
investimenti, predisposto dal Direttore generale, rispetto agli
indirizzi previsti dai piani sanitari regionali, inviando le proprie
osservazioni alle Giunte regionali ed al Direttore generale;
g) approva il bilancio di previsione, e relative variazioni, e il
conto consuntivo, predisposti dal Direttore generale, trasmettendo
alle Giunte regionali ed al Direttore generale le relative
osservazioni;
h) valuta la relazione gestionale annuale sull'attivita' svolta
dall'Istituto predisposta dal Direttore generale, trasmettendo alle
Giunte regionali ed al Direttore generale le relative osservazioni;
i) propone il tariffario delle prestazioni, di cui al precedente art.
5 da sottoporre all'approvazione delle Giunte regionali.
(vedi art. 9 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00).
Non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione:
a) i membri dei due Consigli regionali;
b) coloro che hanno rapporti commerciali, di servizio e comunque di
utenza con l'Istituto;
c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un
debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente
costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice civile,
ovvero si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso
articolo;
d) coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali vietano di
assumere la carica di amministratore presso enti dipendenti dalla
Regione.
(vedi art. 8 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00).
I membri del Consiglio di amministrazione cessano anticipatamente
dalla carica in caso di:
a) scioglimento del Consiglio;
b) dimissioni volontarie;
c) incompatibilita' non rimossa entro 30 giorni dalla nomina;
d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che
comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute
consecutive del Consiglio di amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione, al verificarsi delle
condizioni di cui alle lettere b), c), d), e) informa senza ritardo
il Presidente della Giunta regionale della Lombardia. Quest'ultimo
contesta la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) ed e)
all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre;
trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale decide
definitivamente.
In caso di cessazione anticipata di un componente si provvede alla
sostituzione con le modalita' previste dai commi 1 e 2 dell'articolo
8 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00. I nuovi nominati restano in
carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio.
(vedi art. 8 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00).
- I requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si
trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19 marzo
1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre nei
confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza
definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12
marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero
per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice
civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267.
(vedi art. 3, comma 2, L.R. 24/94).
- In ogni caso sussiste incompatibilita' con le funzioni di:
a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un consiglio
regionale, sindaco o assessore di un Comune avente oltre 20.000
abitanti, presidente o assessore di una Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sull'Istituto, ovvero dipendente con
funzioni direttive dei medesimi organismi;
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra
giurisdizione speciale;
d) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio.
(vedi art. 4, comma 2, L.R. 24/94).
Le nomine regionali non possono di regola essere cumulate; esse non
sono rinnovabili per piu' di una volta; ogni deroga deve essere
adeguatamente motivata.
(vedi art. 5, comma 3, L.R. 24/94).
3) Commissione consiliare competente a formulare il parere sulle
candidature:
Commissione "Sicurezza sociale";
4) Organo competente a provvedere alla nomina:
Consiglio regionale;
5) Durata in carica:
- il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i
suoi componenti possono essere confermati non piu' di una volta.
(vedi art. 8, comma 7 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00).6)
Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica:
La misura delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio di
amministrazione e' stabilita dalla Giunta regionale della Lombardia
di concerto con quella dell'Emilia-Romagna nella misura massima del
65 per cento dell'indennita' prevista per i consiglieri della Regione
in cui ha sede legale l'Istituto (attualmente quantificata in Lire
12.555.223), differenziandola in relazione alle funzioni ricoperte
all'interno dell'Organo.
(vedi art. 8, comma 10 dell'accordo allegato alla L.R. 3/00).
7) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature;
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale chiunque puo' presentare, in carta semplice,
proposte di candidatura o autocandidature, indirizzandole al
Presidente del Consiglio regionale, Viale Aldo Moro n. 50 - Bologna.
Ogni proposta deve contenere:
- dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza);
- curriculum con indicazione degli incarichi svolti o in corso di
svolgimento;
- dichiarazione di possedere i requisiti di onorabilita' e di non
trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' piu' sopra specificati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento alla normativa sulle nomine L.R. 24/94.
Si precisa inoltre che i dati personali inviati per la presentazione
delle candidature e successivamente alla nomina saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel pieno
rispetto della normativa sulla tutela della "privacy" (Legge
31/12/1996, n. 675, art. 27) e nella salvaguardia di ogni
riservatezza.
Si informa che la pubblicazione del provvedimento di nomina nel
Bollettino Ufficiale costituisce forma di informazione per i
candidati sull'esito del procedimento.
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso
rivolgersi al Servizio Segreteria del Consiglio telefono: 051/6395083
- 6395281 - 6395051.
IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Cursio