AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA SUD

COMUNICATO

Approvazione Accordo di programma per il funzionamento del servizio assistenza anziani (SAA) nel distretto di Casalecchio di Reno - Triennio 2001-2003 (deliberazione del Direttore generale 9 marzo 2001, n. 184)

Il Direttore generale, (omissis) delibera:                                      
1) di approvare l'Accordo di programma per il funzionamento del                 
servizio assistenza anziani tra l'Azienda Unita' sanitaria locale e i           
Comuni del distretto di Casalecchio di Reno, per il triennio                    
2001-2003, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale;             
2) di rinviare ad un successivo atto la quantificazione delle                   
risorse;                                                                        
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun                
onere di spese;                                                                 
4) di inviare copia del presente provvedimento al Collegio sindacale.           
Accordo di programma per il funzionamento del servizio assistenza               
anziani nel distretto di Casalecchio di Reno                                    
Richiamata la L.R. 3/2/1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle                
persone anziane - interventi in favore di anziani non                           
autosufficienti", ed in particolare l'art. 14, comma 1, il quale                
prevede che Sindaci dei Comuni sede di Distretto di Azienda Unita'              
sanitaria locale, al fine di ottenere la massima integrazione                   
organizzativa e professionale tra i servizi sociali e sanitari a                
favore delle persone anziane, promuovono la conclusione di Accordi di           
programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 34 del DLgs            
18/8/2000, n. 267 che regola la conclusione di Accordi di programma;            
richiamata la L.R. 21/4/1999, n. 3 ed in particolare l'art. 183 il              
quale sostituisce l'art. 7 "Integrazione delle attivita'                        
socio-assistenziali e sanitarie", della L.R. 12/5/1994, n. 19;                  
viste le circolari dell'Assessorato alla Sanita' e Servizi sociali n.           
48 del 2/12/1994, n. 6 del 3/2/1995 e n. 34 dell'11/9/1996, le quali            
forniscono indicazioni in ordine all'attuazione della L.R. 5/94;                
viste le deliberazioni della Giunta regionale nn. 1377, 1378 e 1379             
del 26/7/1999, recanti rispettivamente la "Direttiva sui criteri,               
modalita' e procedure per la contribuzione alle famiglie disponibili            
a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto", la             
"Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a           
rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti             
nei servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R.              
5/94" e la "Direttiva sull'adeguamento degli strumenti previsti dalla           
L.R. 5/94 in attuazione del Piano sanitario regionale con particolare           
riferimento alla semplificazione degli accessi ed al rapporto con i             
cittadini";                                                                     
visto il DLgs 229/99 che ha modificato ed integrato il DLgs 502/92,             
in particolare l'art. 3 septies "Integrazione socio-sanitaria" il               
quale rinvia alle Regioni la disciplina dei criteri e delle modalita'           
mediante i quali i Comuni e le Aziende sanitarie garantiscono                   
l'integrazione, su base distrettuale delle prestazioni sociosanitarie           
di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per             
garantire la gestione integrata dei processi assistenziali                      
sociosanitari;                                                                  
visto il Piano sanitario nazionale 1998-2000 e il Piano sanitario               
regionale 1999-2001;                                                            
vista la deliberazione di Giunta regionale 8/2/1999, n. 124 in tema             
di Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari;                      
vista la deliberazione di Giunta regionale 30/12/1999,  n.2581 in               
tema di Progetto regionale demenze: approvazione delle linee                    
regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione finanziamenti              
alle Aziende Unita' sanitarie locali;                                           
vista la deliberazione n. 337 del 29/8/1994 con la quale e' stato               
istituito il Distretto di Casalecchio di Reno corrispondente agli               
ambiti territoriali dei Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa,            
Anzola Emilia, Calderara di Reno, Sasso Marconi, Crespellano,                   
Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello di Serravalle e                
Savigno;                                                                        
preso atto che nei primi mesi del 1995 i Sindaci dei Comuni                     
sopracitati e l'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna Sud -                
Distretto di Casalecchio di Reno hanno sottoscritto un Accordo di               
programma ai sensi della L.R. 5/94 di durata triennale e che detto              
Accordo con scadenza nell'anno 1998 non e' stato rinnovato;                     
considerata l'opportunita' e la necessita' di pervenire                         
all'approvazione di un nuovo Accordo di programma della durata                  
triennale;                                                                      
viste le delibere consiliari dei Comuni di Casalecchio di Reno n. 135           
del 18/12/2000, Zola Predosa n. 140 del 20/12/2000, Anzola Emilia n.            
6 del 28/2/2001, Calderara di Reno n. 103 del 20/12/2000, Sasso                 
Marconi n. 96 del 21/12/2000, Crespellano n. 122 del 14/12/2000,                
Bazzano n. 131 del 29/12/2000, Monte San Pietro n. 115 del 2/12/2000,           
Monteveglio n. 87 del 19/12/2000, Castello di Serravalle n. 89 del              
21/12/2000 e Savigno n. 111 del 22/12/2000, e la delibera n. 657 del            
4/8/2000 del Direttore generale dell'Azienda Bologna Sud di                     
approvazione dello schema di convenzione                                        
tra                                                                             
i Comuni rappresentati dai rispettivi Sindaci pro tempore;                      
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna Sud rappresentata dal              
Direttore generale dott. Fosco Foglietta, si conviene quanto segue.             
Art. 1                                                                          
Premessa. Obiettivi e oggetto dell'Accordo di programma                         
L'integrazione socio-sanitaria dei servizi rimane uno dei ruoli                 
strategici per affrontare i bisogni della popolazione ed in                     
particolare di quella anziana, in trend di costante crescita. E' nel            
distretto socio-sanitario che occorre individuare il luogo elettivo             
per la fattiva integrazione istituzionale dei soggetti attori del               
sistema ed e' ancora nell'ambito del distretto socio-sanitario che e'           
possibile provvedere alla programmazione zonale degli interventi che            
costituiscono la rete dei servizi socio-sanitari in favore della                
popolazione anziana non autosufficiente.                                        
Tali premesse - ribadite quali priorita' nell'ambito del Piano                  
sanitario nazionale 1998-2000 e del Piano sanitario regionale                   
1999-2001 - costituiscono la base per l'enucleazione dell'oggetto e             
degli obiettivi del presente Accordo di programma distrettuale,                 
strumento previsto dalla legge per realizzare l'integrazione                    
istituzionale.                                                                  
Oggetto del presente Accordo di programma e' pertanto                           
l'individuazione delle modalita' della programmazione di zona in                
ambito distrettuale finalizzata al perfezionamento dell'esistente               
Sistema integrato dei servizi socio-sanitari per anziani non                    
autosufficienti, con assunzione comune di responsabilita' delle parti           
sottoscrittrici dell'Accordo.                                                   
Si intende pertanto garantire la tutela delle persone anziane non               
autosufficienti residenti nel territorio distrettuale, offrendo loro            
una rete di servizi socio-sanitari integrati, da erogarsi mediante il           
servizio assistenza anziani (SAA) punto unico di accesso. La presa in           
carico complessiva della persona e' metodologicamente effettuata                
sulla base di una valutazione globale dei bisogni della persona                 
anziana e del suo nucleo familiare, pervenendo ad interventi puntuali           
finalizzati alla personalizzazione della cura.                                  
In dipendenza dalle linee direttive regionali, dagli obiettivi                  
politici condivisi in sede di Comitato di Distretto da parte dei                
soggetti sottoscrittori dei presente Accordo e dalle specificita'               
territoriali si assume di privilegiare il raggiungimento degli                  
obiettivi strategici in parola, sviluppando un programma coordinato             
di interventi, articolato nelle seguenti aree progettuali:                      
- sostegno alla domiciliarita' (ADI, Centro diurno);                            
- sostegno alle famiglie (assegni di cura, assistenza e consulenza              
psicologica, legale, formazione);                                               
- servizi residenziali (Case protette e RSA).                                   
L'analisi dei dati statistici nell'ambito distrettuale relativamente            
alla popolazione anziana ultra settantacinquenne, certificata non               
autosufficienti ai sensi delle vigenti disposizioni normative                   
regionali e del trend che emerge dai dati statistici sopraccitati per           
il periodo 2000-2003, permette di fissare il quadro di riferimento              
del presente Accordo di programma.                                              
In secondo luogo si tiene in particolare riferimento lo standard di             
posti disponibili per la copertura dei singoli servizi di rete ex               
L.R. 5/94 (Assistenza domiciliare integrata - di seguito ADI; Centri            
diurni - di seguito CD; Case protette - di seguito CP; Residenze                
sanitarie assistenziali - di seguito RSA; Assegni di cura - di                  
seguito AC), per il periodo 2000-2003, i quali rappresentano l'ambito           
di intervento dei soggetti sottoscrittori il presente Accordo di                
programma.                                                                      
Con il presente Accordo di programma ci si pone l'obiettivo di                  
rendere disponibili e ricoprire i posti dei servizi di rete ex L.R.             
5/94, segnatamente dei singoli servizi di ADI, CD, CP, RSA e AC in              
relazione al trend statistico sulla popolazione anziana ultra                   
settantacinquenne, rimandando per i singoli obiettivi programmatici             
annuali a quanto stabilito in sede di Comitato di Distretto                     
nell'ambito degli indirizzi espressi dalla Conferenza sanitaria                 
territoriale.                                                                   
Il perseguimento degli specifici obiettivi da parte dal SAA avverra'            
nell'ambito di un sistema di servizi socio-sanitari integrati, capace           
nel tempo di differenziare e di costituire autonomi percorsi nella              
valutazione dei bisogni, nella definizione dei Piani assistenziali              
individualizzati (PAI) e nella gestione dei servizi medesimi, avendo            
in ogni modo cura di assicurare la continuita' del percorso                     
assistenziale, l'individuazione - per l'utenza - di riferimenti                 
chiari ed omogenei e l'identificazione di un preciso assetto                    
organizzativo nel territorio distrettuale.                                      
Art. 2                                                                          
Modalita' di programmazione degli obiettivi.   Ruolo del Comitato di            
Distretto                                                                       
Nell'ambito degli indirizzi espressi dalla Conferenza sanitaria                 
territoriale e tenuto conto del parere e delle proposte del Tavolo di           
programmazione attivato a livello aziendale per affrontare le                   
problematiche socio-sanitarie della popolazione anziana e dei livelli           
di concertazione previsti, il Comitato di Distretto, di cui all'art.            
9 commi 4 e 5 della L.R. 19/94 come modificati dall'art. 180, comma 2           
della L.R. 3/99, approva annualmente le linee di programmazione -               
annuali e poliennali - che dovranno essere attuate attraverso gli               
strumenti previsti nel presente Accordo di programma e propone i                
criteri di accesso ai servizi di rete, da adottarsi da parte degli              
Organi competenti.                                                              
Gli obiettivi programmatici cosi' definiti sono attuati dal Servizio            
assistenza anziani (di seguito SAA), organizzato come descritto nei             
successivi articoli.                                                            
Art. 3                                                                          
Strumenti dell'Accordo di programma                                             
Con il presente Accordo di programma si realizza un esercizio                   
coordinato ed integrato di funzioni sociali e sanitarie che in ogni             
caso rimangono in capo, per titolarita', alle singole Amministrazioni           
firmatarie del presente accordo.                                                
Costituiscono strumenti necessari per la realizzazione degli                    
obiettivi del presente accordo:                                                 
1) il Servizio di assistenza anziani (di seguito denominato SAA) di             
cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 5/94;                                         
2) l'Unita' di valutazione geriatrica territoriale (di seguito                  
denominata UVGT) di cui all'art. 17 della L.R. 5/94;                            
3) il Responsabile del caso di cui all'art. 18 della L.R. 5/94;                 
4) la rete dei servizi socio-sanitari integrati per anziani non                 
autosufficienti di cui agli artt. 20 e 21, comma 2 della L.R. 5/94, e           
segnatamente: - i servizi a valenza distrettuale, caratterizzati da             
un unico regolamento di accesso per tutti i Comuni del Distretto e              
dalla gestione unificata, in capo alla sede centrale distrettuale del           
SAA, delle risorse socio-assistenziali e sanitarie: Casa protetta (di           
seguito CP); Residenza sanitaria assistenziale (di seguito RSA);                
Contribuzioni economiche per attivita' socio-assistenziali                      
domiciliari di rilievo sanitario prestate direttamente dalle famiglie           
disposte a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio                  
contesto familiare, il cosiddetto Assegno di cura (di seguito AC); -            
i servizi a valenza territoriale comunale ai quali accedono utenti              
residenti nei singoli comuni, secondo criteri di accesso disciplinati           
da regolamenti comunali, con gestione delle rispettive risorse da               
parte delle Amministrazioni firmatarie del presente Accordo e                   
segnatamente delle risorse socio-assistenziali da parte dei Comuni e            
delle risorse sanitarie da parte dell'Azienda Unita' sanitaria locale           
di Bologna Sud: Assistenza domiciliare integrata (di seguito ADI); i            
Centri diurni (di seguito CD).                                                  
Art. 4                                                                          
Durata dell'Accordo                                                             
Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di               
approvazione ai sensi dell'art. 34 del DLgs 18/8/2000,  n.267 "Testo            
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".                          
Alla scadenza il Presidente del Comitato di Distretto su mandato dei            
Sindaci dei Comuni del distretto, attiva le procedure per                       
l'approvazione di un nuovo accordo.                                             
Art. 5                                                                          
Obiettivi funzioni e compiti del SAA                                            
Il SAA e' lo strumento unitario di coordinamento dei Comuni e                   
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna Sud per                         
l'integrazione dei servizi sociali e sanitari e per l'espletamento              
dei compiti previsti agli artt. 15 e 16 della L.R. 5/94.                        
Il SAA si articola in una sede centrale (Distrettuale) ed in sedi               
territoriali comunali (Servizi sociali di ogni Comune) e rappresenta            
il "punto unico di accesso alla rete dei servizi" per gli anziani non           
autosufficienti.                                                                
Lo stesso svolge funzioni istruttorie attraverso l'UVGT e,                      
relativamente ai servizi a valenza distrettuale di cui al precedente            
art. 3, punto 4, l'Ufficio del SAA centrale ha funzioni proprie e               
relativa competenza giuridica esterna, pur non assumendo personalita'           
giuridica.                                                                      
Relativamente ai servizi a valenza territoriale comunale, di cui                
all'art. 3, punto 4, l'Ufficio centrale del SAA, al termine della               
fase istruttoria, trasmette il programma assistenziale personalizzato           
al Servizio Sociale del Comune, per l'attivazione del servizio                  
individuato.                                                                    
Per ogni area omogenea di intervento, cosi' come individuata al                 
precedente art. 1), il SAA predisporra' in modo preventivo la                   
programmazione di area, che contempli:                                          
- analisi del bisogno;                                                          
- obiettivi specifici;                                                          
- modalita' di intervento;                                                      
- risorse;                                                                      
- responsabile di riferimento.                                                  
Tale metodo di lavoro e' da intendersi sia come approccio generale,             
sia come approccio sui singoli interventi, comprendendo anche casi              
singoli senza onere economico.                                                  
Il SAA si avvale di risorse umane e strumentali attribuite con il               
presente Accordo dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo medesimo.             
Al fine di una maggiore semplificazione delle procedure di                      
valutazione complessiva del bisogno e del relativo carico                       
assistenziale per l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, si            
assume quale strumento di valutazione multidimensionale distrettuale            
il sistema Classification Par Types En Milieu De Soins Et Services              
Prolonges - CTMSP .                                                             
Sono inoltre attribuiti all'Ufficio centrale del SAA i seguenti                 
compiti:                                                                        
- il monitoraggio delle realizzazioni conseguenti alla programmazione           
annuale e poliennale e l'elaborazione annuale di uno specifico report           
informativo al Comitato di Distretto;                                           
- la verifica sul funzionamento della rete e della qualita' delle               
prestazioni;                                                                    
- l'informazione sui servizi esistenti nel territorio;                          
- la promozione e l'organizzazione, in collaborazione con gli enti              
istituzionalmente preposti, della formazione e dell'aggiornamento del           
personale;                                                                      
- la raccolta ed elaborazione di dati informativi relativi alla rete            
dei servizi integrati socio-sanitari;                                           
- la promozione ed organizzazione di campagne di informazione e                 
educazione sanitaria rivolte alla popolazione anziana;                          
- il coordinamento con i SAA degli altri Distretti dell'Azienda                 
Unita' sanitaria locale.                                                        
Art. 6                                                                          
Ufficio Distrettuale del SAA                                                    
Viene istituito l'Ufficio centrale distrettuale del SAA con sede in             
Casalecchio di Reno, in esso opera personale tecnico ed                         
amministrativo messo nella disponibilita' dai soggetti sottoscrittori           
del presente Accordo, ai quali compete inoltre la messa a                       
disposizione delle dotazioni strumentali, necessarie al funzionamento           
dell'ufficio stesso.                                                            
Il suddetto personale mantiene la categoria e la dipendenza organica            
dall'Ente di appartenenza, ma, nell'espletamento dei compiti che                
rientrano nelle funzioni del SAA, dipende funzionalmente dal                    
Responsabile di cui al successivo art. 7 e dovra' pertanto attenersi            
alle direttive tecniche dallo stesso impartite.                                 
Il SAA (distrettuale e territoriale-comunale) potra' avvalersi della            
opportuna collaborazione, laddove necessario e secondo i piani                  
operativi, dei medici di Medicina generale (MMG) del territorio,                
secondo quanto previsto dall'"Accordo attuativo tra la Azienda Unita'           
sanitaria locale di Bologna Sud e la FIMMG provinciale" attivo dall'1           
dicembre 1999 e che fa seguito alla deliberazione di Giunta regionale           
n. 124 dell'8 febbraio 1999 "Criteri per la riorganizzazione delle              
cure domiciliari".                                                              
Art. 7                                                                          
Responsabile del SAA                                                            
Su proposta degli Enti firmatari del presente accordo, il Comitato di           
Distretto nomina il Responsabile dell'Ufficio centrale distrettuale             
del SAA che mantiene la categoria e la dipendenza organica dall'Ente            
di appartenenza.                                                                
L'incarico ha durata annuale ed e' rinnovato di anno in anno con atto           
formale del Comitato di Distretto.                                              
Il Comitato di Distretto puo' revocare, motivatamente, l'incarico al            
Responsabile distrettuale prima della scadenza.                                 
Il Comitato di Distretto non rinnova l'incarico annuale al                      
Responsabile del SAA distrettuale, nell'ambito del triennio del                 
presente Accordo, nel caso in cui, gli obiettivi indicati, vengano              
raggiunti, in misura inferiore al 75%, salvo che il Responsabile del            
SAA non dimostri e giustifichi le cause del mancato raggiungimento              
degli obiettivi.                                                                
A fronte del raggiungimento degli obiettivi annuali il Responsabile             
del SAA fruisce di uno specifico trattamento incentivante, stabilito            
dal Comitato di Distretto, in sede di conferimento dell'incarico o              
del rinnovo.                                                                    
Il Responsabile svolge le seguenti funzioni:                                    
1) dirige funzionalmente l'Ufficio centrale-distrettuale del SAA;               
2) firma gli atti con rilevanza esterna relativamente ai servizi a              
valenza distrettuale di cui al precedente art. 3, punto 4 e da'                 
potere di delega della firma ad un Istruttore amministrativo della              
sede distrettuale del SAA medesimo;                                             
3) relativamente ai servizi a valenza territoriale comunale, di cui             
all'art. 3, punto 4, coordina le funzioni istruttorie, attraverso               
l'UVGT raccordandosi con il Responsabile comunale dei Servizi                   
Sociali, al quale trasmette il programma assistenziale                          
personalizzato, per la sua attuazione;                                          
4) convoca e coordina il Gruppo di cui al successivo art. 8;                    
5) elabora e propone, in accordo al Gruppo di coordinamento del SAA,            
le linee della programmazione annuale e i criteri di accesso ai                 
servizi di rete della L.R. 5/94, per la seguente approvazione da                
parte degli Organi competenti;                                                  
6) trasmette, con cadenza semestrale, al Comitato di Distretto, un              
apposito report che illustra l'andamento dell'attivita' del SAA ed i            
tempi di attesa per l'accesso ai servizi di rete.                               
Art. 8                                                                          
Gruppo di Coordinamento del SAA                                                 
Per coordinare l'attuazione degli obiettivi annuali, di cui al                  
precedente art. 2, approvati in sede di Comitato di Distretto e fatti           
propri dagli Enti firmatari del presente Accordo, viene istituito un            
Gruppo di coordinamento composto da:                                            
- responsabile SAA distrettuale;                                                
- un referente dei Servizi Sociali di ogni Comune firmatario;                   
- un referente dell'Azienda Unita' sanitaria locale distretto di                
Casalecchio di Reno.                                                            
La segreteria del Gruppo di coordinamento viene svolta dal personale            
amministrativo dell'Ufficio distrettuale del SAA.                               
Il Gruppo di coordinamento puo' avvalersi, di volta in volta, della             
presenza di esperti sui temi trattati ed in particolare dei                     
componenti dell'UVGT.                                                           
Il Gruppo di coordinamento si riunisce di regola 1 volta al mese, per           
un impegno complessivo di 36 ore annue, ferma restando la                       
possibilita' di ulteriori riunioni ogni qualvolta sia necessario.               
Il Gruppo di coordinamento:                                                     
1) svolge funzioni di impulso e proposta per la specificazione e                
rimodulazione in itinere della programmazione annuale indicata                  
all'art. 2 del presente Accordo di programma;                                   
2) ha competenza in ordine all'impulso e al controllo operativo delle           
funzioni esercitate dal SAA, con particolare riferimento                        
all'attuazione dei contenuti della programmazione annuale;                      
3) elabora e propone, congiuntamente al Responsabile del SAA le linee           
della programmazione annuale e i criteri di accesso ai servizi di               
rete della L.R. 5/94, per la seguente approvazione da parte degli               
Organi competenti.                                                              
Art. 9                                                                          
Risorse e riparto delle spese del SAA                                           
Fermo restando che gli oneri relativi al personale sanitario del SAA            
sono interamente a carico del Fondo sanitario regionale, come                   
previsto dall'art. 15, comma 3 della L.R. 5/94 e che gli oneri                  
relativi al personale comunale delle sedi territoriali comunali del             
SAA rimane in capo ai rispettivi Comuni di appartenenza, le risorse             
per il funzionamento dell'Ufficio distrettuale del SAA sono cosi'               
costituite:                                                                     
1) personale tecnico di area sociale e area sanitaria, personale                
amministrativo, compreso il personale amministrativo destinato dagli            
Enti firmatari dell'Accordo al funzionamento della sede distrettuale            
dei SAA e dell'UVGT;                                                            
2) spese per il funzionamento degli uffici e della dotazione                    
strumentale del SAA distrettuale, la cui dotazione viene costituita e           
lasciata in gestione a valere sui singoli bilanci degli Enti                    
firmatari dell'Accordo, ad eccezione della sede distrettuale del SAA            
e dell'UVGT, per le quali viene costituito un apposito capitolo di              
spesa all'interno del bilancio sanitario dell'Azienda Unita'                    
sanitaria locale, la cui dotazione viene integrata da tutti gli Enti            
firmatari dell'Accordo, secondo il seguente criterio: - 50% a carico            
dell'Azienda Unita' sanitaria locale, - 50% a carico dei Comuni                 
firmatari, sulla base della popolazione residente;                              
3) spese per i servizi di Rete integrati socio-sanitari per anziani             
non autosufficienti di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 5/94 (ADI,             
CD, CP, RSA, AC), la cui dotazione viene costituita e lasciata in               
gestione a valere sui singoli bilanci degli Enti firmatari                      
dell'Accordo.                                                                   
Il Responsabile del SAA distrettuale, entro il 30 ottobre di ogni               
anno provvede a quantificare le previsioni di spesa necessarie per il           
funzionamento della sede distrettuale del SAA e dell'UVGT, ed a                 
trasmetterle agli Enti firmatati del presente accordo per                       
l'approvazione e l'inserimento nei rispettivi bilanci.Gli Enti,                 
successivamente all'approvazione dei rispettivi bilanci, comunicano             
al Responsabile dell'Ufficio distrettuale del SAA, l'entita' delle              
risorse messe a disposizione da ogni Ente, per l'erogazione dei                 
servizi integrati socio-sanitari per anziani non autosufficienti, di            
cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 5/94 (ADI, CD, CP, RSA, AC).                  
Art. 10                                                                         
Unita' di valutazione geriatrica territoriale                                   
L'Unita' di valutazione geriatrica territoriale (UVGT) e' organo                
incardinato nel SAA. Il Responsabile del SAA distrettuale ne                    
organizza l'attivita' in esecuzione degli obiettivi e delle linee di            
intervento del presente Accordo di programma, specificati                       
ulteriormente dal Gruppo di coordinamento, di cui al precedente art.            
8.                                                                              
L'UVGT e' preposta alla valutazione globale e multidimensionale                 
dell'anziano ai fini della elaborazione del piano individuale di                
assistenza. Il criterio della personalizzazione dell'assistenza                 
costituisce guida per l'attivita' della UVGT e per l'accesso ai                 
servizi della rete.                                                             
Si assume quale strumento di valutazione multidimensionale                      
distrettuale da utilizzarsi da parte dei componenti tecnici del SAA e           
dell'UVGT il sistema Classification Par Types En Milieu De Soins Et             
Services Prolonges - CTMSP .                                                    
L'UVGT e' composta da:                                                          
1) un medico geriatra;                                                          
2) un infermiere professionale;                                                 
3) il personale amministrativo indicato nel precedente art. 6.                  
Alle riunioni dell'UVGT partecipano di diritto le Assistenti sociali            
responsabili del caso di cui al seguente art. 11.                               
Il suddetto personale mantiene la categoria funzionale e la                     
dipendenza organica dall'Ente di appartenenza; dipende peraltro                 
funzionalmente dal Responsabile del SAA per gli effetti di                      
organizzazione del lavoro e di operativita' collegata al                        
funzionamento della Rete dei servizi socio-sanitari.                            
Il personale di area sanitaria e sociale dell'UVGT deve essere                  
sostituito in caso di ferie e malattia prolungata da analogo                    
personale individuato nell'ambito dei rispettivi Enti di                        
appartenenza.                                                                   
Alle riunioni dell'UVGT possono essere invitati a partecipare i                 
medici di Medicina generale (MMG) per la definizione appropriata dei            
singoli Piani di assistenza personalizzati.                                     
Art. 11                                                                         
Responsabile del caso                                                           
Il responsabile del caso e' l'Assistente sociale dei Comuni a cui               
viene affidata, dal Responsabile dei Servizi Sociali comunali la                
prima valutazione della situazione dell'anziano, a seguito della                
presentazione della domanda di accesso ai servizi del SAA, ivi                  
compresa la valutazione del carico economico.                                   
Il responsabile del caso partecipa alle sedute dell'UVGT ed, in                 
quanto componente dello stesso, dovra' attenersi alle direttive                 
impartite dal Responsabile del SAA distrettuale pur mantenendo la               
categoria e la dipendenza gerarchica dall'Ente di appartenenza.                 
Il responsabile del caso svolge inoltre le seguenti funzioni:                   
1) compie la prima valutazione della situazione dell'anziano,                   
mediante il sistema di valutazione multidimensionale assunto quale              
strumento tecnico del SAA;                                                      
2) propone per la parte di propria competenza gli interventi ed i               
servizi necessari per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano            
di assistenza personalizzato, partecipando a tal fine alle riunioni             
di UVGT;                                                                        
3) cura l'attivazione degli interventi previsti nel programma                   
assistenziale personalizzato relativamente ai servizi a valenza                 
territoriale comunale di cui al precedente art. 3 garantendo                    
contestualmente la trasmissione delle informazioni, relative al caso,           
all'Ufficio del SAA distrettuale;                                               
4) mantiene il monitoraggio della domanda di servizi e dei bisogni              
del territorio di appartenenza;                                                 
5) mantiene i rapporti diretti con l'assistito e con la famiglia di             
riferimento, garantendo la corretta applicazione del Piano di                   
assistenza personalizzato relativamente ai servizi di valenza                   
distrettuale trasmettendo all'Ufficio distrettuale del SAA tutte le             
informazione relative al caso;                                                  
6) mantiene i rapporti con le figure sanitarie interessate                      
all'applicazione del Piano di assistenza personalizzato, ed in                  
particolare con Infermieri professionali e MMG.                                 
istituito un tavolo di Coordinamento delle assistenti sociali del SAA           
appartenenti ai Comuni firmatari dell'Accordo che si riunisce su                
convocazione del Responsabile del SAA per trattare argomenti di                 
interesse comune per la migliore gestione dei servizi oggetto del               
presente Accordo.                                                               
Art. 12                                                                         
Rete dei servizi integrati socio-sanitari   per anziani non                     
autosuficienti                                                                  
La Rete dei Servizi integrati socio-sanitari per anziani non                    
autosufficienti e' cosi' costituita:                                            
1) assistenza domiciliare integrata (ADI);                                      
2) centri diurni (CD);                                                          
3) case protette (CP);                                                          
4) residenze sanitarie assistenziali (RSA);                                     
5) assegno di cura (AC).                                                        
Relativamente all'assistenza domiciliare integrata ed ai centri                 
diurni ogni Amministrazione comunale provvede ad individuare le                 
risorse economiche ed il personale da destinarvi. L'Azienda Unita'              
sanitaria locale di Bologna Sud provvede parimenti a quantificare               
personale e risorse economiche e numeri di posti disponibili                    
relativamente ai servizi case protette, residenze sanitarie                     
assistenziali e assegni di cura.                                                
Le Amministrazioni firmatarie del presente accordo definiscono                  
annualmente in sede di approvazione del bilancio, ognuna per le                 
proprie competenze, i posti da mettere a disposizione, con accordi              
specifici del SAA.                                                              
Qualora nel corso della vigenza dell'Accordo di programma si                    
rendessero disponibili eventuali nuovi servizi o strutture, verranno            
introdotti nella rete con provvedimenti successivi.                             
Art. 13                                                                         
Accesso ai servizi della rete                                                   
L'accesso a tutti i servizi della rete avviene tramite                          
domanda/richiesta da presentarsi presso le sedi territoriali comunali           
del SAA, di cui al precedente art. 5.                                           
Le modalita' in ordine all'accesso alla rete dei servizi integrati              
socio-sanitari, in applicazione della normativa e delle direttive               
regionali, vengono approvate dai soggetti firmatari del presente                
Accordo, e sono disciplinate da singoli atti regolamentari.                     
In particolare, sono unici a valenza distrettuale i seguenti atti               
regolamentari, in quanto adottati dall'Azienda Unita' sanitaria                 
locale di Bologna Sud, ente competente:                                         
1) regolamento per l'erogazione dei contributi alle famiglie                    
disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio               
contesto, e relativi criteri integrativi distrettuali;                          
2) regolamento per l'accesso alle case protette ed alle RSA                     
distrettuali.                                                                   
I servizi di cui ai precedenti regolamenti costituiscono i servizi a            
valenza distrettuale di cui all'art. 3.                                         
Il Responsabile del SAA distrettuale ha competenza in ordine agli               
atti a valenza esterna relativi ai servizi distrettuali.                        
L'accesso ai servizi di Centro diurno e assistenza domiciliare                  
integrata e' disciplinato, per la parte di competenza sociale, dai              
singoli regolamenti comunali. Il Responsabile comunale dei Servizi              
Sociali, dispone l'accesso al servizio, dandone comunicazione                   
all'Ufficio distrettuale del SAA.                                               
Art. 14                                                                         
Sistema informativo del SAA                                                     
Il SAA viene dotato di apposito sistema informativo supportato dalla            
rete informatica gia' esistente tra la sede dell'Azienda Unita'                 
sanitaria locale (approntata con progetto di esecuzione del programma           
di iniziativa regionale a valere sui finanziamenti dell'art. 41,                
comma 1, lett. c della L.R. 2/85 per l'esercizio 1997) e le sedi                
decentrate comunali.                                                            
Le spese di investimento e le spese correnti di manutenzione del                
sistema informativo sono a carico dei soggetti sottoscrittori                   
dell'Accordo, sempre nella misura del 50% a carico della Azienda                
Unita' snaitaria locale e del 50% a carico dei Comuni firmatari                 
dell'Accordo, che con il medesimo si obbligano in tal senso a far               
fronte ad ogni intervento si rendesse necessario per il buon                    
funzionamento del sistema.                                                      
Il Gruppo di coordinamento si fara' carico di verificare che il                 
supporto informatico della rete attualmente esistente sia ancora                
conforme alle finalita' del presente Accordo di programma,                      
proponendo, se del caso, le eventuali integrazioni e modifiche.                 
Art. 15                                                                         
Controlli sull'attuazione degli obiettivi   dell'Accordo di programma           
La vigilanza sull'attuazione del presente Accordo e gli eventuali               
interventi sostitutivi sono svolti, ai sensi dell'art. 34, comma 7              
del DLgs 267/00 da un Collegio di vigilanza, identificato per le                
finalita' del presente Accordo, nel Comitato di Distretto.                      
Per le finalita' di cui ad comma precedente i componenti del Comitato           
di Distretto hanno accesso al sistema informativo del SAA.                      
altresi' compito del Comitato di Distretto, sulla base della                    
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi/obiettivi del              
presente Accordo di programma, proporre nuovi indirizzi politici alle           
Amministrazioni firmatarie.                                                     
Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale                         
amministrativo della sede distrettuale del SAA.                                 
Art. 16                                                                         
Pubblicita' dell'Accordo                                                        
Il presente Accordo e' inviato, ai sensi dell'art. 34 del DLgs                  
18/8/2000, n. 267, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
Casalecchio di Reno, li' 21 marzo 2001                                          
IL DIRETTORE GENERALE  IL SINDACO DEL COMUNE DI                                 
DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA  CASALECCHIO DI RENO                              
LOCALE DI BOLOGNA SUD  (firma illeggibile)                                      
(firma illeggibile)                                                             
IL SINDACO DEL COMUNE  IL SINDACO DEL COMUNE                                    
DI ANZOLA DELL'EMILIA  DI BAZZANO                                               
(firma illeggibile)  (firma illeggibile)                                        
IL SINDACO DEL COMUNE  IL SINDACO DEL COMUNE                                    
DI CALDERARA  DI CASTELLO DI SERRAVALLE                                         
(firma illeggibile)  (firma illeggibile)                                        
IL SINDACO DEL COMUNE  IL SINDACO DEL COMUNE                                    
DI CRESPELLANO  DI MONTE SAN PIETRO                                             
(firma illeggibile)  (firma illeggibile)                                        
IL SINDACO DEL COMUNE  IL SINDACO DEL COMUNE                                    
DI MONTEVEGLIO  DI SASSO MARCONI                                                
(firma illeggibile)  (firma illeggibile)                                        
IL SINDACO DEL COMUNE  IL SINDACO DEL COMUNE                                    
DI SAVIGNO  DI ZOLA PREDOSA                                                     
(firma illeggibile)  (firma illeggibile)                                        

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