REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 25 settembre 2001, n. 9442

Istituzione di una "Zona fitosanitaria tutelata" nel territorio della provincia di Ravenna - art. 2, L.R. 21 agosto 2001, n. 31

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Viste:                                                                          
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e            
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini             
della  protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio               
1982, n. 34";                                                                   
- il R.R. 6 settembre 1999, n. 26 "Istituzione, ai sensi dell'art. 7            
della L.R. 19/1/1998, n. 3,  della certificazione di controllo                  
volontario, genetico e sanitario per specie interessanti il  settore            
vivaistico";                                                                    
- la L.R. 21 agosto 2001, n. 31 "Misure di prevenzione della                    
diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza                          
fitosanitaria";                                                                 
considerato che:                                                                
- ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 21 agosto 2001, n. 31,            
la struttura fitosanitaria regionale puo' istituire "Zone                       
fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica              
regionale;                                                                      
- negli ultimi anni sul territorio regionale sono stati accertati               
numerosi focolai di "Colpo di fuoco batterico", delle pomacee causato           
dal batterio Erwinia amylovora, e "Vaiolatura delle drupacee"                   
(Sharka), causato dal virus PPV, che hanno provocato rilevanti danni            
economici ed ambientali a molte specie di interesse  agrario,                   
ornamentale e forestale;                                                        
ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare  la produzione                     
vivaistica regionale nei confronti dei citati organismi nocivi,                 
istituire una "Zona fitosanitaria tutelata" in provincia di Ravenna             
dove attualmente ha sede il Centro di conservazione e                           
pre-moltiplicazione delle specie frutticole ammesse alla                        
certificazione regionale ai sensi del R.R. 26/99;                               
viste le deliberazioni della Giunta regionale:                                  
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della                
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
- n. 1490 del 31 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge;                      
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente           
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19                  
novembre 1992, n. 41 e della predetta deliberazione 2541/95;                    
determina:                                                                      
1) di istituire una "Zona fitosanitaria tutelata" nel territorio                
della provincia di Ravenna, come evidenziato nell'allegata mappa,               
parte integrante della presente determinazione, interessante i comuni           
di Brisighella, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme, cosi'                   
delimitata:                                                                     
- la zona del comune di Brisighella ad ovest della Strada statale n.            
302 (Ravennate-Brisighellese) dal confine di comune fino al bivio con           
la Strada provinciale n. 23 (Monticino  e Limisano) con l'esclusione            
del centro abitato di Brisighella; a nord della suddetta Strada                 
provinciale n. 23 fino al bivio con la Strada provinciale n. 78                 
(torrente Sintria), da questa fino al bivio con la Strada comunale di           
Monte Mauro (Via Monte Mauro) e da quest'ultima fino al confine di              
comune;                                                                         
- la zona del comune di Castel Bolognese a sud della Strada statale             
n. 9 (Via Emilia), con l'esclusione del centro abitato di Castel                
Bolognese;                                                                      
- la zona del comune di Faenza a sud della Strada statale n. 9 (Via             
Emilia) fino al bivio con la Strada comunale Via Orsola, a sud di               
quest'ultima, di Via Celle e della Strada provinciale n. 66 fino alla           
confluenza con la Strada statale n. 302 (Ravennate-Brisighellese) e             
ad ovest di quest'ultima fino al confine con il comune di                       
Brisighella;                                                                    
- la zona del comune di Riolo Terme a nord-est della Strada comunale            
di Rio Ferrato, della Strada statale n. 306 (Casolana-Riolese) fino             
al bivio della Strada provinciale n. 65 (Toranello), da questa fino             
al bivio per Via Tombe e da quest'ultima fino al confine di                     
provincia;                                                                      
2) di vietare, all'interno della suddetta "Zona fitosanitaria                   
tutelata", senza la preventiva autorizzazione del Servizio                      
Fitosanitario regionale, la messa a dimora delle piante appartenenti            
ai generi: Amelanchier (Pero corvino), Cotoneaster (Cotognastro),               
Chaenomeles (Cotogno del Giappone), Eriobotrya (Nespolo del                     
Giappone), Mespilus (Nespolo),  Pyracantha (Agazzino), Cydonia                  
(Cotogno), Crataegus (Biancospino e Azzeruolo), Malus (Melo), Prunus            
(Albicocco, Ciliegio, Mandorlo,  Pesco, e Susino), Pyrus (Pero),                
Sorbus (Sorbo), Stranvaesia (Fotinia);                                          
3) di consentire, in deroga a quanto previsto al punto 2) e previa              
comunicazione al Servizio Fitosanitario regionale, la messa a dimora            
all'interno della suddetta "Zona fitosanitaria tutelata", di piante             
ad esclusivo uso agricolo appartenenti al genere Prunus (Albicocco,             
Ciliegio, Mandorlo, Pesco e Susino), a condizione che siano                     
"certificate", ai sensi del R.R. 26/99.                                         
Chiunque non ottemperi al suddetto divieto, ai sensi del comma 1                
dell'art. 5 della L.R. 31/01, ha l'obbligo di provvedere                        
all'estirpazione delle piante entro 15 giorni dalla notifica                    
dell'atto di intimazione ad adempiere.                                          
L'inadempienza alla prescrizione di estirpazione e' punita con le               
sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della              
L.R. 31/01, che prevedono:                                                      
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (Euro                  
258,23) a Lire 3.000.000 (Euro 1.549,37),  fermo restando il rimborso           
delle spese  relative all'estirpazione, a chi non ottempera                     
all'obbligo di estirpare;                                                       
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (Euro                
516,46) a Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74) qualora la violazione sia              
commessa da ditte autorizzate ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n.           
3 o da ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera           
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, si  occupano                
professionalmente della progettazione, della realizzazione e della              
manutenzione di parchi o giardini.                                              
L'inadempienza alla prescrizione di cui al punto 3) e' punita con la            
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (Euro 516,46) a            
Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74), prevista dal comma 8 dell'art. 11               
della L.R. 3/98, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 della L.R.              
31/01.                                                                          
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    
¹T2 = IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                              
Ivan Ponti                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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