DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 25 settembre 2001, n. 9442
Istituzione di una "Zona fitosanitaria tutelata" nel territorio della provincia di Ravenna - art. 2, L.R. 21 agosto 2001, n. 31
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio
1982, n. 34";
- il R.R. 6 settembre 1999, n. 26 "Istituzione, ai sensi dell'art. 7
della L.R. 19/1/1998, n. 3, della certificazione di controllo
volontario, genetico e sanitario per specie interessanti il settore
vivaistico";
- la L.R. 21 agosto 2001, n. 31 "Misure di prevenzione della
diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza
fitosanitaria";
considerato che:
- ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 21 agosto 2001, n. 31,
la struttura fitosanitaria regionale puo' istituire "Zone
fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica
regionale;
- negli ultimi anni sul territorio regionale sono stati accertati
numerosi focolai di "Colpo di fuoco batterico", delle pomacee causato
dal batterio Erwinia amylovora, e "Vaiolatura delle drupacee"
(Sharka), causato dal virus PPV, che hanno provocato rilevanti danni
economici ed ambientali a molte specie di interesse agrario,
ornamentale e forestale;
ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare la produzione
vivaistica regionale nei confronti dei citati organismi nocivi,
istituire una "Zona fitosanitaria tutelata" in provincia di Ravenna
dove attualmente ha sede il Centro di conservazione e
pre-moltiplicazione delle specie frutticole ammesse alla
certificazione regionale ai sensi del R.R. 26/99;
viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1490 del 31 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della predetta deliberazione 2541/95;
determina:
1) di istituire una "Zona fitosanitaria tutelata" nel territorio
della provincia di Ravenna, come evidenziato nell'allegata mappa,
parte integrante della presente determinazione, interessante i comuni
di Brisighella, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme, cosi'
delimitata:
- la zona del comune di Brisighella ad ovest della Strada statale n.
302 (Ravennate-Brisighellese) dal confine di comune fino al bivio con
la Strada provinciale n. 23 (Monticino e Limisano) con l'esclusione
del centro abitato di Brisighella; a nord della suddetta Strada
provinciale n. 23 fino al bivio con la Strada provinciale n. 78
(torrente Sintria), da questa fino al bivio con la Strada comunale di
Monte Mauro (Via Monte Mauro) e da quest'ultima fino al confine di
comune;
- la zona del comune di Castel Bolognese a sud della Strada statale
n. 9 (Via Emilia), con l'esclusione del centro abitato di Castel
Bolognese;
- la zona del comune di Faenza a sud della Strada statale n. 9 (Via
Emilia) fino al bivio con la Strada comunale Via Orsola, a sud di
quest'ultima, di Via Celle e della Strada provinciale n. 66 fino alla
confluenza con la Strada statale n. 302 (Ravennate-Brisighellese) e
ad ovest di quest'ultima fino al confine con il comune di
Brisighella;
- la zona del comune di Riolo Terme a nord-est della Strada comunale
di Rio Ferrato, della Strada statale n. 306 (Casolana-Riolese) fino
al bivio della Strada provinciale n. 65 (Toranello), da questa fino
al bivio per Via Tombe e da quest'ultima fino al confine di
provincia;
2) di vietare, all'interno della suddetta "Zona fitosanitaria
tutelata", senza la preventiva autorizzazione del Servizio
Fitosanitario regionale, la messa a dimora delle piante appartenenti
ai generi: Amelanchier (Pero corvino), Cotoneaster (Cotognastro),
Chaenomeles (Cotogno del Giappone), Eriobotrya (Nespolo del
Giappone), Mespilus (Nespolo), Pyracantha (Agazzino), Cydonia
(Cotogno), Crataegus (Biancospino e Azzeruolo), Malus (Melo), Prunus
(Albicocco, Ciliegio, Mandorlo, Pesco, e Susino), Pyrus (Pero),
Sorbus (Sorbo), Stranvaesia (Fotinia);
3) di consentire, in deroga a quanto previsto al punto 2) e previa
comunicazione al Servizio Fitosanitario regionale, la messa a dimora
all'interno della suddetta "Zona fitosanitaria tutelata", di piante
ad esclusivo uso agricolo appartenenti al genere Prunus (Albicocco,
Ciliegio, Mandorlo, Pesco e Susino), a condizione che siano
"certificate", ai sensi del R.R. 26/99.
Chiunque non ottemperi al suddetto divieto, ai sensi del comma 1
dell'art. 5 della L.R. 31/01, ha l'obbligo di provvedere
all'estirpazione delle piante entro 15 giorni dalla notifica
dell'atto di intimazione ad adempiere.
L'inadempienza alla prescrizione di estirpazione e' punita con le
sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della
L.R. 31/01, che prevedono:
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (Euro
258,23) a Lire 3.000.000 (Euro 1.549,37), fermo restando il rimborso
delle spese relative all'estirpazione, a chi non ottempera
all'obbligo di estirpare;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (Euro
516,46) a Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74) qualora la violazione sia
commessa da ditte autorizzate ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n.
3 o da ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, si occupano
professionalmente della progettazione, della realizzazione e della
manutenzione di parchi o giardini.
L'inadempienza alla prescrizione di cui al punto 3) e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (Euro 516,46) a
Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74), prevista dal comma 8 dell'art. 11
della L.R. 3/98, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 della L.R.
31/01.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)
¹T2 = IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti