REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

Designazione del Revisore unico dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Parma

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina            
del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19                
ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991,  n.20" modificato              
con L.R. 3 luglio 2001, n. 18 si informa che la Giunta regionale deve           
provvedere  alla designazione  del Revisore unico dell'Azienda                  
regionale per il diritto allo studio universitario di Parma.                    
Dato atto che a seguito della deliberazione della Giunta  n.676 del 6           
maggio 1997, con la quale si nomina il Revisore unico dell'Azienda              
regionale per il diritto allo studio universitario di Parma nella               
persona del rag. Gianfranco Carra, con decreto del Presidente della             
Giunta regionale n. 347 del 15 ottobre 1997, e' stato costituito il             
Revisore unico, che dura in carica quattro anni.                                
Rilevato che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24             
"gli organi esercitano le loro funzioni fino alla scadenza" e la                
ricostituzione degli stessi "deve avvenire in tempo utile affinche'             
il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli                  
stessi".                                                                        
1) Organismo e carica a cui si riferiscono le nomine: Revisore unico            
dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di              
Parma.                                                                          
2) Requisiti e condizioni occorrenti per  le designazioni e per le              
funzioni connesse alla carica: in via generale: - il designato deve             
possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata  per               
esercitare la funzione; - la persona designata non deve trovarsi                
nelle situazioni di  incompatibilita' che  siano prescritte per la              
funzione da ricoprire; in via particolare: - il designato deve essere           
iscritto nel ruolo dei revisori contabili di cui al DLgs 27 gennaio             
1992, n. 88; - i requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro            
i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19           
marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni,  ed inoltre           
nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza                 
definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12               
marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero per           
uno dei  delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile           
e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (art. 3, comma 2 della L.R. 24/94); -            
in ogni caso, ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge  regionale,             
sussiste incompatibilita, con le funzioni di: a) membro del                     
Parlamento Nazionale od Europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco            
o Assessore di un Comune avente oltre 20.000  abitanti, Presidente o            
Assessore di un'Amministrazione provinciale; b) componente di                   
organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma            
di vigilanza sull'Azienda, ovvero dipendente con funzioni direttive             
del medesimo organismo; c) magistrato ordinario, amministrativo,                
contabile e di ogni altra giurisdizione speciale; d) avvocato o                 
procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; e) membro delle Forze              
Armate o di Polizia, in servizio. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto           
dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di              
Parma - ARSTUD, approvato con deliberazione della Giunta regionale 20           
gennaio 1998, n. 24 la carica di Revisore non puo' essere assunta da            
parenti o affini entro il quarto grado dei componenti gli altri                 
organi dell'Azienda. I candidati non possono essere  dipendenti                 
dell'Universita'.                                                               
3) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: in deroga                
all'art. 17 della L.R. 50/96 si applica temporaneamente la normativa            
regionale in materia di compensi agli organi di controllo di Enti ed            
aziende regionali: a) indennita' mensile lorda dell'importo massimo             
di Lire 1.607.409; b) qualora il componente non risieda nel Comune              
sede dell'Azienda: indennita' giornaliera chilometrica forfettaria              
lorda massima di: Lire 22.592 da 10 a 20 Km.; Lire 33.719 da 20 a 40            
Km.; Lire 45.016 da 40 a 60 Km.; Lire 56.312 oltre 60 Km., secondo              
quanto stabilito dalle tabelle allegate alla deliberazione  del                 
Consiglio regionale n. 2114 del 29/9/1983 e secondo l'inserimento               
nelle fasce di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 572            
dell'11/2/1997, esecutiva a termini di legge. In alternativa                    
all'indennita' di cui alla lettera b) del punto 3), e' previsto il              
rimborso spese viaggio nella misura stabilita dalla normativa                   
regionale. Per eventuali trasferte connesse con l'espletamento                  
dell'incarico conferito spetta un'indennita'  di missione e rimborso            
spese calcolati nella misura prevista per i consiglieri regionali. Si           
specifica che l'Azienda regionale per il diritto allo studio                    
universitario di Parma  determinera', all'interno dei limiti massimi            
cosi' individuati e nel rispetto dei criteri e delle direttive                  
fissati con la deliberazione consiliare 2114/83, l'importo degli                
emolumenti da corrispondere ai componenti dei propri organi.                    
4) Durata della carica: quattro anni.                                           
5) Organo competente a provvedere alla nomina: Giunta regionale.                
6) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature: -                
entro trenta giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale,               
qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino puo' presentare, in               
carta semplice, proposte di candidatura indirizzandole al                       
responsabile del procedimento, dott.ssa  Lori Favilli                           
dell'Assessorato Scuola,  Formazione, Universita', Lavoro e Pari                
opportunita' - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 -                 
Bologna.                                                                        
Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in           
corso di svolgimento - del candidato e deve contenere gli elementi              
necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7,              
comma 1, L.R. 24/94).                                                           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Cristina Bertelli                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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