REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

Designazione di un rappresentante della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Parma

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina            
del diritto allo studio  universitario. Abrogazione della L.R. 19               
ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991,  n.20" modificato              
con L.R. 3 luglio 2001, n. 18 si informa che la Giunta regionale deve           
provvedere alla designazione di un rappresentante della Regione                 
Emilia-Romagna in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda             
regionale per il diritto allo studio universitario di Parma.                    
Vista la L.R. 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di                 
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.               
Disposizioni sull'organizzazione regionale".                                    
Visto, altresi' lo statuto dell'Azienda regionale per il diritto allo           
studio universitario di Parma - ARSTUD, approvato con deliberazione             
della Giunta regionale 20 gennaio 1998, n. 24, ed in particolare gli            
artt. 8 e 9 aventi ad oggetto la composizione e la durata del                   
Consiglio di amministrazione e le cause di incompatibilita' alla                
carica di consigliere.                                                          
Dato atto che a seguito della deliberazione della Giunta  n.680 del 6           
maggio 1997 di nomina del rappresentante della Regione Emilia-Romagna           
nella persona del dott. Paolo Righini con decreto del Presidente                
della Giunta regionale n. 347 del 15 ottobre 1997 e' stato, fra                 
l'altro, costituito il Consiglio di amministrazione della Azienda               
regionale per il diritto allo studio universitario di Parma i cui               
componenti durano in carica quattro anni, salvo quanto previsto dallo           
statuto per le elezioni della componente studentesca.                           
Rilevato che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1994, n. 24 "gli organi           
esercitano le loro funzioni fino alla scadenza" e la ricostituzione             
degli stessi "deve avvenire in tempo utile affinche' il relativo atto           
consegua efficacia prima della scadenza degli stessi".                          
1) Organismo e carica a cui si riferiscono le nomine: Consiglio di              
amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio               
universitario di Parma.                                                         
2) Requisiti e condizioni occorrenti per le designazioni e per le               
funzioni connesse alla carica: in via generale: - i designati devono            
possedere la  onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata per               
esercitare la funzione; - le persone designate non devono trovarsi              
nelle situazioni di incompatibilita' che siano prescritte per la                
funzione da ricoprire; in via particolare: - e' richiesta comprovata            
e specifica  esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver               
ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso Enti                   
pubblici e strutture private; - i requisiti di onorabilita' non                 
sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui                
all'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e  successive modifiche            
ed integrazioni, ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati             
condannati con  sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei                
reati previsti nel RDL 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche             
ed integrazioni, ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI              
del Libro V del Codice civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (art. 3,           
comma 2, della L.R. 24/94); - in ogni caso, ai sensi dell'art. 4                
della suddetta legge regionale, sussiste incompatibilita' con le                
funzioni di: a) membro del Parlamento Nazionale od Europeo o di un              
Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre              
20.000 abitanti, Presidente o Assessore di un'Amministrazione                   
provinciale; b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o            
ad esercitare qualsiasi forma di  vigilanza sull'Azienda, ovvero                
dipendente con funzioni direttive del medesimo organismo; c)                    
magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra                 
giurisdizione speciale; d) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura           
dello Stato; e) membro delle Forze Armate o di Polizia, in servizio.            
Sussiste inoltre incompatibilita' ai sensi dell'art. 9 del predetto             
statuto ARSTUD con le seguenti funzioni qualora le stesse siano                 
ricoperte in  imprese fornitrici od esercenti, direttamente  od                 
indirettamente, attivita' connesse ai servizi gestiti dall'Azienda:             
f) titolarita' di azienda individuale; g) qualifica di socio                    
illimitatamente responsabile in societa' di persone od anche                    
limitatamente responsabile nel caso di societa' in accomandita                  
semplice; h) qualifica di amministratore o dirigente in societa' a              
responsabilita' limitata. I candidati non possono essere  dipendenti            
dell'Universita'.                                                               
3) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: a) gettone di            
presenza giornaliera lordo dell'importo massimo di Lire 101.160; b)             
qualora il componente non risieda nel comune sede dell'Azienda:                 
indennita' giornaliera  chilometrica forfettaria lorda massima di               
Lire 22.592 da 10 a 20 Km.; Lire 33.719 da 20 a 40 Km.; Lire 45.016             
da 40 a 60 Km.; Lire 56.312 oltre 60 Km., secondo quanto stabilito              
dalle tabelle allegate alla deliberazione del Consiglio regionale n.            
2114 del 29/9/1983 e secondo l'inserimento nelle fasce di cui  alla             
deliberazione del Consiglio regionale n.  572 dell'11/2/1997,                   
esecutiva a termini di legge. In alternativa all'indennita' di cui              
alla lettera b) del punto 3), e' previsto il rimborso spese viaggio             
nella misura stabilita dalla normativa regionale. Per eventuali                 
trasferte connesse con  l'espletamento dell'incarico conferito spetta           
un'indennita' di missione e rimborso spese calcolati nella misura               
prevista per i consiglieri regionali. Si specifica che l'Azienda                
regionale per il diritto allo studio universitario di Parma                     
determinera' all'interno dei limiti massimi cosi' individuati e nel             
rispetto dei criteri e delle direttive fissati con la deliberazione             
consiliare 2114/83, l'importo degli emolumenti  da corrispondere  ai            
componenti dei propri organi.                                                   
4) Durata della carica: quattro anni.                                           
5) Organo competente a provvedere alla nomina: Giunta regionale.                
6) Modalita' e termini per la presentazione  delle candidature: -               
entro trenta giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale,               
qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino puo' presentare, in               
carta semplice, proposte di candidatura indirizzandole al                       
responsabile del procedimento, dott.ssa Lori Favilli dell'Assessorato           
Scuola, Formazione,  Universita', Lavoro e Pari opportunita' -                  
Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - Bologna.                       
Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in           
corso di svolgimento - del candidato e deve contenere gli elementi              
necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7,              
comma 1, L.R. 24/94).                                                           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Cristina Bertelli                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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