REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2001, n. 493

Procedura di screening relativa al progetto di razionalizzazione ed adeguamento dell'intersezione tra SP n.31 "Colunga" e SP n. 51 "Medicina-Bivio Selice" (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione            
dello scarso rilievo degli impatti previsti, il progetto  di                    
razionalizzazione ed adeguamento dell'intersezione tra SP n. 31                 
"Colunga" e SP n. 51 "Medicina-Bivio Selice", presentato dalla                  
Provincia di Bologna - Settore Lavori pubblici - Servizio                       
Manutenzione strade, dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti           
prescrizioni:                                                                   
1) dovra' essere valutata la necessita' di introdurre eventuali                 
mitigazioni acustiche, sul cantiere e sui ricettori: le azioni                  
attivate  dovranno consentire il rispetto dei limiti sonori previsti            
dalle normative vigenti, sia in fase  di realizzazione dell'opera,              
sia in fase  di esercizio; in particolare, le aree al di fuori della            
fascia di rispetto laterale, come indicato nella circolare regionale            
n. 7 dell'1/3/1993, vanno considerate appartenenti alla III classe              
(area di tipo misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite                 
notturno pari a 50 dB(A);                                                       
2) per il ripristino delle eventuali aree di cantiere dovra' essere             
riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si              
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di                
materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per           
evitarne la morte biologica;                                                    
3) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e            
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di             
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e  dalla movimentazione           
dei mezzi si ritiene necessario: - per l'eventuale impianto di                  
betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi  di abbattimento           
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e                     
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; - per il            
trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei                  
cassoni con teloni; - prevedere l'umidificazione dei  depositi                  
temporanei di inerti e delle vie di transito da e per il cantiere;              
b) di trasmettere la presente delibera alla proponente Provincia di             
Bologna - Settore Lavori pubblici - Servizio Manutenzione strade, al            
Comune di Castel Guelfo ed all'ARPA - Sezione della Provincia di                
Bologna;                                                                        
c) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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