REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 1882

Direttiva alle Aziende sanitarie della regione per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3 - DLgs 229/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di approvare come parte integrante e sostanziale della presente                 
deliberazione l'allegata "Direttiva alle Aziende sanitarie per                  
l'adozione dell'atto aziendale", di cui all'art. 3 del DLgs 229/99.             
DIRETTIVA PER L'ATTO AZIENDALE                                                  
Premessa                                                                        
Come previsto nel DLgs 229/99, l'atto aziendale di natura                       
privatistica che i Direttori generali sono chiamati ad adottare e'              
sostanzialmente finalizzato a snellire regole e procedure di                    
organizzazione e funzionamento dell'Azienda sanitaria, nel rispetto             
degli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale.           
Alla luce di quanto gia' disposto dalla L.R. 11/00 in merito ai                 
principi e criteri generali del Servizio sanitario regionale, agli              
elementi costitutivi dell'assetto organizzativo dell'Azienda                    
sanitaria e alle procedure di acquisto di beni e servizi di importo             
entro la soglia comunitaria, i contenuti del presente atto                      
d'indirizzo si concentrano sui seguenti tre aspetti:                            
a) sottolineare le principali regole che caratterizzano il contesto             
entro cui deve svilupparsi l'Azienda sanitaria. In quanto parte di un           
Servizio sanitario regionale e nazionale, l'Azienda e' tenuta a                 
realizzare, anche attraverso l'atto aziendale, il massimo grado di              
flessibilita' e dinamicita' sotto il profilo della qualita' e                   
dell'efficienza dei servizi, nel rispetto delle scelte effettuate               
dall'ordinamento di distinzione delle attribuzioni ai tre livelli               
istituzionali (centrale, regionale, aziendale) di governo del                   
Servizio sanitario nazionale. Immettere il modello aziendale nella              
gestione ha infatti significato disegnare un assetto di governo                 
centrato sui seguenti punti: - autonomia nell'acquisizione,                     
nell'organizzazione e nella gestione delle risorse come capacita' del           
Direttore generale di combinare i fattori produttivi a disposizione             
in funzione dei fini dell'azienda, avvalendosi della responsabile               
collaborazione e della capacita' propositiva delle varie componenti             
tecnico- professionali, sia singole che collegiali, istituzionalmente           
previste; - responsabilita' per i risultati sanitari ed                         
economico-finanziari, quale elemento corrispettivo dell'autonomia,              
attraverso una gestione che si avvale delle informazioni di natura              
economica nella salvaguardia della qualita' e dell'efficacia degli              
interventi. L'autonomia attiene alla gestione ed e'  pienamente                 
compatibile con essa una funzione esterna di definizione degli                  
obiettivi e degli indirizzi strategici attribuita alla programmazione           
regionale e nazionale;                                                          
b) precisare criteri e principi che devono guidare le scelte del                
Direttore generale in tema di organizzazione e funzionamento dei                
servizi dell'Azienda. L'atto aziendale e' stato definito anche come             
atto di autorganizzazione, per sottolineare il notevole margine di              
autonomia che il medesimo presuppone sia trasferito al Direttore                
generale. Anche in questo caso l'autonomia deve esercitarsi entro i             
limiti delle principali relazioni funzionali che, secondo la vigente            
programmazione sanitaria, devono intercorrere sia tra le varie                  
componenti aziendali, sia tra queste e il contesto esterno;                     
c) individuare, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 11/00, il           
profilo e le principali funzioni del Direttore sanitario, del                   
Direttore amministrativo, del Servizio infermieristico e tecnico,               
nonche' dei soggetti preposti alle articolazioni aziendali, inclusi             
il Collegio di Direzione e il Consiglio dei Sanitari, come richiesto            
dal DLgs 229/99.                                                                
La presente direttiva, nel definire le relazioni intercorrenti tra              
gli alti livelli dirigenziali aziendali, completa il disegno                    
delineato dalla L.R. 11/00, cosi' costituendo il quadro di                      
riferimento che consente ai Direttori generali delle Aziende                    
sanitarie di formulare l'atto aziendale in modo funzionale alle                 
finalita' previste dal DLgs 229/99.                                             
Dato il grado di maturazione del processo normativo nazionale, una              
specifica direttiva dovra' invece essere emanata con riferimento alle           
problematiche concernenti le Aziende Ospedaliero-Universitarie.                 
I collegamenti col contesto                                                     
L'esplicitazione dei collegamenti col livello regionale del Servizio            
sanitario regionale e col territorio di appartenenza, qui ripresi in            
modo esemplificativo, risponde allo scopo di sottolineare la                    
necessita' che l'organizzazione e il funzionamento della Azienda, e             
quindi le sottostanti attribuzioni di responsabilita' e                         
predisposizione di strumenti, tengano nel dovuto conto il complesso             
sistema di relazioni che legano in vario modo l'azienda ai vari                 
livelli del sistema sanitario ed economico-sociale della Regione.               
L'Azienda sanitaria come parte del SSR                                          
Le principali relazioni col SSR nel suo complesso, cui l'Azienda e'             
tenuta a corrispondere, possono essere richiamate in sintesi come               
segue.                                                                          
1) Ruolo dell'Azienda nel processo di programmazione sanitaria Con              
l'approvazione del PSR, la Regione ha individuato i principali                  
obiettivi di salute e sta definendo, attraverso i documenti attuativi           
regionali, la politica dei servizi. Dalle aziende ci si attende                 
l'attivazione del processo che portera', in risposta ai bisogni di              
assistenza sanitaria individuati nei Piani per la salute,                       
all'elaborazione dei Piani attuativi locali, dei Piani di azione                
triennali e dei Piani annuali di attivita'.                                     
2) Ruolo dell'Azienda nell'ambito della rete regionale dei servizi Le           
risorse aziendali devono essere considerate come funzionali allo                
sviluppo dell'intero SSR. Cosi', ad esempio, l'emergenza-urgenza, le            
funzioni  organizzate secondo il modello hub & spoke, i trapianti, ma           
anche le competenze di natura sanitaria e non sanitaria, che                    
risiedono presso un'Azienda, sono da considerarsi a disposizione                
dell'intero SSR.                                                                
3) Doveri dell'Azienda verso il SSR Ogni Azienda e' tenuta, a                   
qualificare le sue strutture, i suoi professionisti, i suoi processi            
e a tener conto delle preferenze espresse dai propri cittadini ed               
utenti perche' questi costituiscono elementi qualificanti anche per             
il SSR nel suo insieme. L'Azienda deve garantire la sua affidabilita'           
(accountability) clinica, assistenziale, economica e finanziaria,               
anche tramite lo sviluppo dei propri sistemi informativi e la                   
soddisfazione del relativo debito nei confronti della Regione, in               
quanto e' chiamata a contribuire all'affidabilita' dell'intero SSR.             
Questo aspetto in particolare e' destinato ad accentuarsi nei                   
prossimi anni, in conseguenza della progressiva attuazione del                  
federalismo.                                                                    
4) Contributo dell'Azienda al raggiungimento degli obiettivi del SSR            
L'Azienda e' chiamata ad attuare le politiche regionali in tema, ad             
esempio, di formazione e aggiornamento del personale, di attivita' di           
ricerca e innovazione, di informazione e comunicazione per i                    
cittadini, di facilitazione dell'accesso ai servizi, di strumenti per           
il governo clinico.                                                             
5) Implementazione delle politiche regionali di concertazione Rientra           
tra i doveri dell'azienda l'impegno di dare concreta attuazione ai              
risultati delle concertazioni che la Regione effettua con le varie              
rappresentanze sindacali, associazioni di categoria, aziende di                 
servizi (es. le Poste italiane), rappresentanze dei cittadini, ecc.             
L'Azienda come parte della comunita' locale                                     
Relativamente al territorio di riferimento:                                     
1) Le Aziende che insistono sulla medesima area provinciale o                   
metropolitana hanno il dovere di coordinarsi sotto ogni profilo per             
garantire, alle migliori condizioni, i migliori servizi alla                    
popolazione della stessa area;                                                  
2) Esse devono altresi' organizzarsi per ricercare tutte le possibili           
sinergie con i servizi e le risorse del contesto sociale in cui sono            
inserite. Ci si riferisce alla necessaria integrazione con i servizi            
sociali, ai rapporti col mondo del lavoro e con le imprese, alle                
politiche degli Enti locali. In particolare le aziende forniscono il            
loro supporto tecnico alle Conferenze sanitarie territoriali,                   
concorrono alla formulazione dei Piani per la salute e naturalmente             
alla realizzazione degli obiettivi che gli stessi individuano;                  
3) Integrazione e sinergie vanno in particolare cercate nei confronti           
dei produttori privati accreditati di servizi sanitari, che devono              
far parte della rete dei servizi insistenti sullo stesso territorio             
in un quadro di alleanza strategica disciplinata da omogeneita' di              
regole e contratti di fornitura. L'azienda sanitaria e' tenuta a                
guidare tale processo  di integrazione, assicurandosi inoltre che               
qualsiasi iniziativa di esternalizzazione (out-sourcing) di servizi,            
al di fuori di quelle espressamente riconducibili ad accordi                    
contrattuali con soggetti accreditati o a sperimentazioni gestionali,           
non riguardi settori rientranti nella mission aziendale.                        
Principi e criteri del governo aziendale                                        
Le scelte che i Direttori generali dovranno  operare, attraverso                
l'atto aziendale, in tema di attribuzione di autonomia e                        
responsabilita' ai  vari livelli  dell'organizzazione, dovranno tener           
conto del principio generale che ispira tutta l'impostazione della              
piu' recente programmazione sanitaria nazionale e regionale in                  
materia. Ci si riferisce sia alla scelta fatta in funzione di                   
un'azienda aperta al confronto con le istanze sociali, che sviluppi             
capacita' di ascolto nei confronti dei propri pazienti, s'impegni               
nella valorizzazione di un ruolo attivo da parte dei cittadini,                 
promuova e valorizzi il contributo dei professionisti, sia alla                 
scelta fatta a favore di uno spirito di collaborazione tra soggetti,            
contrastando la tendenza tesa a valorizzare la competizione tra gli             
stessi. La collaborazione viene ritenuta un approccio piu' efficace             
in campo sanitario, in quanto la complessita' insita nell'obiettivo             
"migliore salute" esige il concorso coordinato di piu' attori. Essa             
inoltre e' da preferirsi alla competizione, in quanto e' ormai                  
largamente assodato che un approccio "di tipo mercantile" al problema           
risulta inadeguato allo scopo, in quanto piu' teso ad incrementare la           
produzione dei servizi che a sviluppare processi di efficienza,                 
efficacia, appropriatezza.                                                      
Perche' sia efficace, la collaborazione implica un assetto                      
organizzativo che renda possibile l'applicazione del principio della            
contestabilita', vale a dire la predisposizione delle condizioni                
necessarie al chiaro riconoscimento delle responsabilita' e alla                
eventuale sostituzione dei soggetti che le assumono con altri in                
grado di offrire migliori garanzie. Il processo di valutazione, che             
prelude alla conferma o alla sostituzione, deve essere ispirato a               
criteri di imparzialita' e radicarsi sulle scelte operate dal singolo           
responsabile.                                                                   
Tale principio deve applicarsi nei confronti di tutti i livelli di              
responsabilita' legati all'esercizio della funzione di governo                  
aziendale di tipo sia clinico-assistenziale, sia economico-                     
finanziario.                                                                    
Da cio' discende l'esigenza di procedere al conferimento di                     
responsabilita' nel modo piu' chiaro possibile e di prevedere                   
procedure funzionali all'applicazione del principio citato.                     
Da questo punto di vista l'utilizzo della delega, in particolare nei            
confronti della Direzione delle strutture organizzative complesse,              
appare come lo strumento piu' rispondente allo scopo, poiche' la                
delega puo' essere agganciata ad un mandato e ritirata, nel caso di             
mancato rispetto dei contenuti del medesimo. Il conferimento di                 
responsabilita' tramite la definizione di specifici mandati                     
rappresenta, tra l'altro, un modo concreto per esprimere la natura              
privatistica dell'atto aziendale, poiche' sostituisce a quello                  
esistente un sistema di regole piu' flessibile.                                 
La delega di specifiche responsabilita' ai vari livelli della                   
dirigenza deve associarsi al riconoscimento di corrispondenti gradi             
di autonomia. Anche quest'ultima componente deve trovare una                    
definizione in termini espliciti, se si vuole che la responsabilita'            
assegnata assuma un valore sostanziale e non semplicemente formale.             
Da questo punto di vista, una prima rilevante distinzione va                    
effettuata rispetto alle funzioni di committenza e di produzione.               
La funzione di committenza, propria delle Aziende territoriali - cui            
deve concorrere l'Azienda ospedaliera, laddove istituita, in una                
logica di sistema e di condivisione dei risultati - trae esplicito              
mandato dalle istanze della comunita' locale veicolate attraverso i             
Piani per la salute e viene esercitata dalle Aziende territoriali nei           
confronti di tutti i produttori di servizi sanitari, interni ed                 
esterni all'Azienda, pubblici e privati.                                        
La funzione di committenza racchiude in se' l'esercizio di quattro              
sotto-funzioni concettualmente distinte. La prima, gia' citata, e'              
quella di fungere da tramite tra obiettivi e compiti assegnati                  
all'Azienda dal PPS e il Piano annuale di attivita' dell'Azienda                
stessa. La seconda e' quella di presiedere alla negoziazione e                  
stipula degli accordi contrattuali con gli erogatori interni ed                 
esterni. La terza e' quella di garantire la compatibilita' tra il               
Piano annuale di attivita' e la disponibilita' di risorse                       
finanziarie. La quarta consiste nel monitoraggio, controllo e                   
verifica dei risultati nei confronti di ciascun soggetto erogatore,             
anche a garanzia dei diritti di cui il cittadino e' portatore.                  
La valenza strategica della funzione di committenza esige che essa              
sia posta in capo all'alta Direzione aziendale (DG, DS, DA)                     
affiancata al tale fine dai Direttori di Distretto, chiamati a                  
fungere da interfaccia con i relativi Comitati di Distretto e a                 
governare le prime forme di espressione della domanda di servizi                
sanitari. L'esercizio di tali sottofunzioni esige l'utilizzo di                 
competenze e strumenti che possono essere reperiti nell'ambito                  
dell'organizzazione aziendale. Cio' tuttavia non deve avvenire a                
scapito di una evidente, univoca attribuzione della responsabilita'             
della funzione di committenza.                                                  
Essa va tenuta ben distinta, in particolare dalla funzione di                   
produzione, spettante ai Direttori di Dipartimento e di                         
macrostruttura organizzativa. In proposito occorre chiarire                     
l'ambiguita' che puo' nascere attorno alla figura del Direttore di              
Distretto. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare che la                  
funzione di committenza viene esercitata dai Direttori di Distretto e           
dall'alta direzione aziendale. Si tratta quindi di una funzione                 
collegiale. Mentre la responsabilita' della produzione riconducibile            
alle attivita' distrettuali viene esercitata dal Direttore di                   
dipartimento delle cure primarie e, per gli aspetti relativi                    
all'integrazione e al coordinamento, dal singolo Direttore di                   
Distretto.                                                                      
Principi e criteri per il governo economico-finanziario                         
Il sistema di finanziamento introdotto dai recenti provvedimenti di             
riordino del Servizio sanitario nazionale, come qualsiasi altro                 
sistema di finanziamento, ha una funzione strumentale rispetto agli             
obiettivi generali di politica sanitaria che si intendono perseguire.           
Tale strumentalita' e' tanto piu' evidente se si considera che nel              
sistema coesistono due modalita' di finanziamento e remunerazione:              
a) per quota capitaria, dallo Stato alla Regione e dalla Regione alle           
Aziende, in funzione della popolazione di riferimento e dei livelli             
essenziali di assistenza attesi;                                                
b) per prestazione o servizio erogati, a livello locale, da parte               
dell'Azienda ai presidi, interni ed esterni, impegnati nella funzione           
assistenziale.                                                                  
L'obiettivo di individuare i LEA secondo criteri di efficacia e di              
appropriatezza delle prestazioni si propone di definire                         
operativamente il contenuto dell'assistenza posta a carico del                  
servizio pubblico e da garantire uniformemente su tutto il territorio           
del Paese. Ma rappresenta anche una risposta ai problemi di natura              
finanziaria. I livelli di assistenza sanitaria individuano, infatti,            
le garanzie che il Servizio Sanitario pubblico si impegna ad                    
assicurare nei confronti dei cittadini, al fine di realizzare la                
coerenza tra l'obiettivo generale di tutela della salute e i mezzi              
finanziari a disposizione.                                                      
Le aziende - che hanno il compito di garantire la soddisfazione dei             
bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, "pattuiti"                   
nell'ambito del "Piano locale per la salute" - ricevono i                       
finanziamenti necessari per la loro funzione di committenza in                  
rapporto ai livelli di assistenza programmati (concertati con la                
Regione) e alla stima dei relativi costi.                                       
L'allocazione delle risorse, all'interno dell'azienda, fa capo alla             
committenza e avviene in base ai piani annuali di attivita'. Tali               
piani vengono formulati in funzione degli obiettivi di salute                   
evidenziati nei PPS e articolati al fine di garantire la migliore               
qualita' possibile dell'assistenza, tenendo conto delle principali              
dimensioni specifiche di quest'ultima, rappresentate da:                        
accessibilita', appropriatezza, completezza, continuita',                       
tempestivita' e riduzione dei rischi. Tali dimensioni possono trovare           
il necessario rispetto solo attraverso un'efficace processo di                  
integrazione (verticale, orizzontale, professionale, settoriale)                
delle risorse disponibili.Il responsabile della produzione deve                 
garantire la coerenza del piano annuale di attivita' rispetto ai                
principi esposti e la compatibilita' tra le attivita' e/o i servizi             
da assicurare con le risorse necessarie al conseguimento dei                    
risultati.                                                                      
Le risorse a disposizione delle tre macrostrutture (delle aziende               
territoriali: Distretto, Presidio ospedaliero, Dipartimento di                  
Sanita' pubblica) sono negoziate nell'ambito degli accordi                      
contrattuali, che vengono definiti dalla committenza da un lato e,              
per ciascuna macrostruttura, dalla Direzione della medesima                     
congiuntamente ai direttori dei relativi dipartimenti, dall'altro.              
Il budget complessivo oggetto dell'accordo viene valorizzato in base            
alle tariffe per prestazione e/o ai costi predeterminati per funzioni           
assistenziali e per i programmi di attivita', con le modalita'                  
descritte dal DLgs 229/99.                                                      
La scelta, netta, del 229/99 di limitare l'istituzione di aziende               
ospedaliere ai soli presidi a valenza nazionale o interregionale e la           
conseguente coesistenza, all'interno del Servizio sanitario                     
nazionale, della duplice funzione di committenza e di produzione,               
cosi' come il rifiuto del modello del mercato e della competizione in           
favore di un modello della concertazione e cooperazione non hanno               
impedito alle leggi, nazionale e regionale, di individuare le forme             
di responsabilizzazione delle strutture e dei professionisti, ne' di            
introdurre nuovi incentivi all'efficienza.                                      
In tale contesto si colloca l'obbligo di rendicontazione analitica              
con contabilita' separata, all'interno del bilancio, per ogni                   
macrostruttura aziendale e la possibilita' di predisporre, da parte             
del Direttore generale, analoghi strumenti anche per altre strutture            
organizzative.                                                                  
Principi e criteri per il governo clinico-assistenziale                         
Lo sviluppo del processo di aziendalizzazione in corso in questi                
ultimi anni nel SSN si e' soprattutto rivolto verso la necessita' di            
liberare l'attivita' gestionale dai vincoli di natura procedurale               
della pubblica Amministrazione. Il tema dello sviluppo delle                    
autonomie e delle  responsabilita', dovrebbe invece costituire la               
base del sistema delle relazioni delle nuove aziende sanitarie con i            
soggetti esterni e con le autonomie professionali interne.                      
Preliminarmente allo sviluppo di un sistema di corporate governance,            
cioe' delle condizioni, dei meccanismi e degli strumenti di gestione            
clinica e finanziaria che assicurino che le aziende siano gestite in            
modo efficiente e trasparente in funzione del pubblico interesse, e'            
necessario sviluppare una cultura e una pratica condivisa del                   
significato di azienda sanitaria e del proprio sistema di clinical              
governance.                                                                     
L'attribuzione di specifiche responsabilita' gestionali alla                    
componente professionale dell'azienda e la partecipazione dei                   
professionisti all'elaborazione delle strategie aziendali attraverso            
il Collegio di direzione comportano che tali responsabilita' vengano            
sostenute e chiarite dall'introduzione dei temi della medicina basata           
sulle evidenze, delle linee guida, dell'autovalutazione periodica,              
della gestione del rischio e che venga composta la dicotomia tra                
funzione professionale e funzione gestionale dentro il dipartimento e           
all'interno delle pratiche professionali del team.                              
La definizione e la composizione delle autonomie e delle                        
responsabilita' all'interno della singola azienda nei confronti del             
paziente singolo, degli interessi della singola azienda e del sistema           
regionale delle aziende costituiscono gli elementi fondamentali                 
dell'esercizio dell'atto aziendale verso i temi del governo clinico e           
assistenziale.                                                                  
Tali responsabilita' sono comunque presenti in ogni decisione, sia              
essa professionale o gestionale. Le scelte gestionali valutano anche            
l'impatto assistenziale, le scelte professionali nel singolo caso               
clinico valutano anche l'impatto gestionale. La pratica di questa               
assunzione dovrebbe essere in grado di coniugare le due culture                 
prevalenti presenti e a volte contrapposte nelle aziende sanitarie.             
Il principio di appropriatezza, sancito dal DLgs 229/99, rappresenta            
da un lato un dovere istituzionale e dall'altro un diritto per il               
paziente e il professionista. I confini di questo diritto e di questo           
dovere rappresentano il cuore dei temi del governo clinico nelle                
aziende sanitarie.                                                              
Il governo clinico e' quindi l'insieme degli strumenti organizzativi,           
attraverso i quali le aziende assumono una responsabilita' diretta              
per il miglioramento continuo della qualita' dell'assistenza e per              
mantenere elevati livelli di servizio, attraverso  la realizzazione             
delle condizioni necessarie per favorire l'eccellenza. La definizione           
di precise linee di responsabilita', individuali e collettive, la               
trasparenza dei risultati clinici ottenuti, presentati anche in forma           
comparativa, i programmi di miglioramento della qualita', l'audit e             
la medicina basata sulle evidenze, la pratica della gestione e della            
comunicazione del rischio, lo sviluppo delle attivita' di                       
accreditamento professionale rappresentano tali strumenti.                      
I principi fondamentali che qualificano il governo clinico nelle                
aziende sanitarie sono quindi, e non potrebbe essere diversamente, la           
collaborazione multiprofessionale, la responsabilizzazione e la                 
partecipazione degli operatori e degli utenti. Infatti i risultati              
dell'assistenza sono l'esito finale delle attivita' di team, servizi            
e relazioni; la condizione per imparare dai propri e dagli altrui               
errori - un'entita' astratta  se non viene rapportata alle                      
responsabilita' - e' la base per costruire quelle learning                      
organization che rappresentano la fase piu' moderna delle aziende               
della nuova economia della conoscenza; la partecipazione degli utenti           
propone per essi un ruolo attivo nella preferenza delle forme di                
trattamento ed e' strettamente legata alla comunicazione in generale            
e alla comunicazione del rischio in particolare.                                
Forte attenzione dovra' quindi porsi nell'atto aziendale alla                   
definizione dei compiti, dei luoghi e delle relazioni che faranno da            
scenario alla pratica operativa del governo clinico: Collegio di                
direzione, Direzione sanitaria, Distretti, Dipartimenti paiono i                
luoghi piu' critici e nodali entro cui definire anche ulteriori                 
dimensioni della qualita', come l'accessibilita', la  tempestivita' e           
la continuita' degli interventi assistenziali, i livelli e le                   
modalita' di erogazione dei servizi, che potranno contribuire a fare            
del governo clinico una pratica concreta e alla base delle stesse               
scelte piu' generali delle politiche di sviluppo delle aziende                  
sanitarie.                                                                      
Le funzioni della dirigenza                                                     
Il Direttore sanitario                                                          
L'atto aziendale delinea l'azione del Direttore sanitario, tenendo              
presente che lo stesso:                                                         
a) concorre al governo aziendale partecipando al processo di                    
pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell'azienda;             
b) partecipa alla funzione di committenza, anche attraverso                     
l'attribuzione di obiettivi e risorse alle macro-strutture                      
(distretti, presidi ospedalieri e dipartimento di salute pubblica);             
c) esercita la responsabilita' in merito all'individuazione ed                  
all'attuazione di percorsi clinico assistenziali (secondo il III PSR            
il Direttore Sanitario e' il responsabile del "governo clinico"), che           
nel quadro delle compatibilita' finanziarie, siano ritenuti piu'                
efficaci ed appropriati per l'intervento mirato su specifiche                   
patologie o su specifici gruppi di popolazione.                                 
Nell'ambito di tali percorsi il Direttore sanitario e' responsabile             
complessivo da un lato della qualita' e dell'efficienza tecnica ed              
operativa della produzione di prestazioni (linee verticali), che puo'           
essere esercitata anche con delega ai direttori di Presidio e di                
Distretto, dall'altro della distribuzione dei servizi, - attraverso             
l'integrazione dei singoli prodotti in servizi o in programmi di                
assistenza - orientati al singolo ed alla collettivita' (linee                  
orizzontali).                                                                   
Nell'ambito di una visione organica delle competenze attribuibili al            
Direttore sanitario, la realizzazione dei tre punti elencati deve               
avvenire in maniera sinergica e fortemente integrata. In particolare            
per quanto riguarda la realizzazione del punto c) vanno definite con            
precisione le relazioni tra il Direttore Sanitario e gli altri attori           
interessati alla realizzazione dei percorsi.                                    
Sotto l'aspetto piu' propriamente orientato alla produzione (linee              
verticali) gli interlocutori privilegiati del Direttore sanitario               
sono, per quanto riguarda gli aspetti clinici, i Direttori di                   
Dipartimento.Per quanto attiene invece agli aspetti organizzativi e             
gestionali e a quelli orientati all'integrazione, gli interlocutori             
sono rappresentati dai Direttori delle macro strutture di base                  
(distretti, presidio, dipartimento di salute pubblica).                         
Il Direttore sanitario individua all'interno dell'Azienda le                    
competenze e le relative responsabilita' tecnico-professionali di               
supporto per l'acquisizione dei beni e dei servizi direttamente                 
connessi all'assistenza.                                                        
Il Direttore amministrativo                                                     
L'atto aziendale delinea l'azione del Direttore amministrativo,                 
tenendo presente che lo stesso:                                                 
a) concorre al governo aziendale, partecipando al processo di                   
pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell'azienda;             
b) partecipa alla funzione di committenza;                                      
c) coadiuva il Direttore generale nella definizione e direzione del             
sistema di governo economico-finanziario aziendale;                             
d) assicura il corretto assolvimento delle funzioni di supporto                 
tecnico, amministrativo, logistico.                                             
Il Direttore amministrativo supporta, in posizione di fornitore di              
servizi, tutte le strutture organizzative aziendali, con particolare            
riguardo a quelle aventi quale fine primario l'erogazione                       
dell'assistenza, attraverso il coordinamento e l'integrazione delle             
unita' organizzative di tipo tecnico- amministrativo. Assicura la               
legittimita' degli atti. Definisce gli orientamenti operativi delle             
strutture assegnate al governo economico-finanziario aziendale,                 
sviluppandone le competenze mediante la costante ricerca della                  
qualita' dei processi e della innovazione dei sistemi di gestione,              
allo scopo di perseguire i migliori risultati in termini di                     
efficienza, appropriatezza organizzativa nell'uso delle risorse.                
Cura la messa a disposizione, attraverso le idonee strutture tecniche           
e professionali, delle informazioni di base necessarie a valutare la            
compatibilita' e la congruenza tra piani di attivita' (finalizzati              
agli obiettivi di salute e definiti in relazione alla loro qualita'             
assistenziale) e risorse richieste.                                             
Assicura la correttezza, completezza e trasparenza dei processi di              
formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche,            
finanziarie e patrimoniali dell'azienda. Garantisce lo sviluppo e               
l'implementazione delle reti che presiedono al sistema informativo di           
supporto alle attivita' decisionali proprie dei diversi livelli del             
governo aziendale.                                                              
Il Direttore di Presidio ospedaliero                                            
L'atto aziendale disciplina il ruolo e la funzione del Direttore del            
Presidio ospedaliero, quale:                                                    
a) garante, da un punto di vista strettamente organizzativo e                   
gestionale, dell'erogazione integrata delle prestazioni sanitarie               
ospedaliere;                                                                    
b) responsabile, all'interno del Presidio ospedaliero, della corretta           
organizzazione ed esecuzione dei programmi assistenziali orizzontali,           
frutto dell'integrazione delle linee verticali responsabili della               
produzione delle singole prestazioni;                                           
c) responsabile del rispetto dei requisiti previsti per                         
l'accreditamento delle strutture e dei professionisti che operano               
negli ospedali, nonche' piu' in particolare delle condizioni relative           
alla sicurezza.                                                                 
A seconda del grado di sviluppo acquisito dall'organizzazione                   
dipartimentale all'interno dell'ospedale, le funzioni del Direttore             
di Presidio sono modulate nella gamma che va dalle responsabilita'              
complessive riguardo le linee produttive a quelle concernenti                   
l'integrazione dei percorsi clinico-assistenziali. E' da attendersi             
che il progressivo consolidamento della nuova organizzazione                    
ospedaliera ne sposti progressivamente il ruolo verso attivita' di              
coordinamento e di raccordo interdipartimentale, in coerenza con le             
linee disegnate dal III PSR.                                                    
Nell'Azienda ospedaliera il Direttore di Presidio, se previsto,                 
coadiuva il Direttore sanitario.                                                
Il Direttore di Dipartimento                                                    
L'atto aziendale disciplina il ruolo e la funzione di Direttore del             
Dipartimento, quale:                                                            
a) garante del corretto utilizzo dei metodi e  degli strumenti del              
governo clinico (medicina basata sulle evidenze, audit clinico,                 
gestione e comunicazione del rischio, linee guida, accreditamento).             
In questo senso rappresenta l'interlocutore privilegiato del                    
Direttore sanitario per cio' che attiene gli aspetti clinici.                   
b) responsabile della gestione appropriata delle risorse assegnate              
per raggiungere gli obiettivi definiti dagli strumenti della                    
programmazione aziendale, in cio' rappresentando l'interfaccia tra              
corporate governance e clinical governance, quest'ultima direttamente           
e operativamente praticata, nell'ambito degli indirizzi definiti dal            
Dipartimento, dai dirigenti delle unita' operative, dei moduli e dei            
programmi.                                                                      
In coerenza con i regolamenti che disciplinano le funzioni                      
dipartimentali, si dovra' prevedere, nell'ambito del dipartimento,              
l'attivita' di autovalutazione e di valutazione dei professionisti,             
dei processi assistenziali e dei programmi di attivita' orizzontali             
intra-dipartimentali, per favorire la collaborazione                            
interprofessionale ed il coordinamento organizzativo fra unita'                 
operative autonome.                                                             
Da questo punto di visuale, il capitolo "principi e criteri per il              
governo clinico-assistenziale" si colloca principalmente all'interno            
del Dipartimento, facendone il "luogo" cardine per la valutazione               
comparativa tra obiettivi e risultati dell'assistenza erogata.                  
Il Servizio Infermieristico e Tecnico                                           
L'atto aziendale disciplina ruolo e funzioni del Servizio                       
Infermieristico e Tecnico (SIT).                                                
Il SIT assicura la qualita' e l'efficienza tecnica ed operativa delle           
attivita' assistenziali erogate nell'ambito della prevenzione, della            
cura e della riabilitazione, sulla base delle funzioni individuate              
dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, nonche'              
dagli specifici codici deontologici.                                            
Il Responsabile del SIT aziendale garantisce lo sviluppo dei processi           
e dei programmi di competenza e la definizione, la direzione e la               
valutazione del sistema di governo dell'assistenza infermieristica              
generale e specialistica di natura preventiva, curativa palliativa e            
riabilitativa. A tal fine si avvale, per le parti di rispettiva                 
competenza, dei responsabili di assistenza infermieristica e tecnica            
delle macrostrutture organizzative aziendali.                                   
Il Responsabile del SIT aziendale, su delega del Direttore sanitario,           
ha la responsabilita' del governo clinico-assistenziale per quanto              
riguarda il processo di nursing nell'ambito dei programmi di                    
assistenza, orientati al singolo ed alla collettivita'.                         
A livello di Distretto e di Presidio ospedaliero, il SIT assicura la            
continuita' assistenziale presidiando i punti di integrazione della             
rete dei servizi.                                                               
La complessita' organizzativa delle macrostrutture, quali i Distretti           
e i Presidi ospedalieri, puo' richiedere un servizio infermieristico            
e tecnico distrettuale e/o di Presidio con funzioni di pianificazione           
organizzativa e di direzione delle attivita' assistenziali.                     
A livello dipartimentale, ospedaliero e territoriale,                           
l'organizzazione dell'assistenza infermieristica e tecnica non puo'             
essere rigidamente strutturata in modo omogeneo alle funzioni                   
mediche, ma deve piuttosto essere articolata secondo le funzioni                
assistenziali di nursing rese, utilizzando metodologie di                       
pianificazione per obiettivi dell'assistenza. Pertanto nell'ambito              
dei dipartimenti, e della responsabilita' complessiva del Direttore             
dei medesimi, e' da prevedersi una gestione autonoma dell'assistenza            
infermieristica e tecnica al fine di:                                           
- erogare adeguati livelli di assistenza infermieristica necessari              
per le funzioni di base e specialistiche;                                       
- predisporre modelli organizzativo-assistenziali che facilitino                
l'integrazione per garantire la continuita' assistenziale;                      
- valutare processi assistenziali specifici;                                    
- realizzare programmi di formazione specifica.                                 
Il Collegio di Direzione                                                        
composto dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo, dai             
Direttori di distretto, di presidio, di dipartimento, dal                       
Responsabile del Servizio infermieristico e tecnico e dal                       
Coordinatore delle prestazioni  socio-sanitarie di cui all'art. 3               
septies del DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni e                
integrazioni.                                                                   
presieduto dal Direttore generale.                                              
Costituisce il luogo della promozione, del confronto e del                      
coordinamento delle strategie complessive del governo aziendale.                
Supporta, con attivita' di proposta e consultive, il Direttore                  
generale per il governo delle attivita' cliniche, per la                        
programmazione e valutazione delle attivita' tecnico-sanitarie e                
delle attivita' ad alta integrazione sanitaria, per l'elaborazione              
dei piani di attivita' dell'azienda, per l'organizzazione e lo                  
sviluppo dei servizi, per l'utilizzo delle risorse umane.                       
Formula, su delega del Direttore generale, i piani annuali e                    
pluriennali relativi ai fabbisogni formativi e d'aggiornamento                  
aziendali.                                                                      
Concorre alla predisposizione delle soluzioni organizzative per                 
l'attuazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria e alla            
valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici.           
convocato dal Direttore generale con la frequenza e le modalita'                
necessarie all'espletamento delle funzioni attribuite, e comunque               
almeno una volta per semestre.                                                  
Il Consiglio dei Sanitari                                                       
composto, in via elettiva, dalle professionalita' di carattere                  
sanitario dell'azienda ed e' regolamentato secondo le disposizioni di           
cui all'art. 3, comma 12, del DLgs 502/92.                                      
presieduto dal Direttore sanitario.                                             
Fornisce parere obbligatorio non vincolante per le attivita'                    
tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli               
investimenti ad esse attinenti.                                                 
=19Il Direttore di Distretto, il Direttore di Dipartimento di Sanita'           
pubblica, il Coordinatore delle prestazioni socio-sanitarie                     
L'atto aziendale, nel disciplinare ruolo e funzioni del Direttore di            
Distretto e del Direttore del Dipartimento di Sanita' pubblica deve             
attenersi a quanto previsto dalla L.R. 11/00 e dai relativi                     
provvedimenti attuativi.                                                        
L'atto aziendale dovra' altresi' definire le funzioni del                       
Coordinatore delle prestazioni socio-sanitarie. Nel caso di funzioni            
sociali delegate dai Comuni, l'atto dovra' altresi' individuare le              
responsabilita' specificatamente preposte alla gestione delle stesse,           
in ambito distrettuale, nel rispetto della legge regionale di riforma           
dell'assistenza in corso di approvazione.                                       
Istituzione dell'"Osservatorio" sugli atti aziendali                            
Le Aziende sanitarie, tramite l'adozione dell'atto aziendale, avviano           
un processo di cambiamento destinato ad incidere sull'assetto attuale           
dei servizi.                                                                    
Al fine di valorizzare le opportunita' offerte da tale processo e               
contrastarne adeguatamente i rischi, si ritiene opportuno istituire             
con atto del Direttore generale, presso l'Assessorato alla Sanita' un           
Osservatorio sugli atti aziendali, volto a:                                     
- confrontare gli atti aziendali adottati da ciascun Direttore                  
generale;                                                                       
- individuarne e monitorarne i principali effetti;                              
- diffondere gli aspetti piu' significativi;                                    
- suggerire eventuali provvedimenti correttivi alla Giunta regionale.           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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