AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA

COMUNICATO

Adozione di misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89, sui torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno - Deliberazione del Comitato istituzionale 26 aprile 2001, n. 21

Il Comitato istituzionale, (omissis) delibera:                                  
Art. 1                                                                          
Fino all'approvazione del Piano territoriale di coordinamento della             
Provincia di Parma e comunque per un periodo non superiore a tre anni           
dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si                
applicano ai tratti, non delimitati dal PAI, dei torrenti Parma,                
Baganza, Taro e Ceno di cui agli elaborati cartografici allegati alla           
presente deliberazione, della quale sono parte integrante e                     
costitutiva, le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17,           
comma 6 bis della Legge 183/89 con il contenuto di cui alle                     
prescrizioni dei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI:           
art. 1, comma 6; art. 29, comma 2, lettere a) e b); art. 30, comma 2;           
art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1, 2, 3,             
4, 5, 6; art. 41.                                                               
Art. 2                                                                          
Fermi i poteri del Ministro dei Lavori pubblici di cui all'art. 17,             
comma 6 bis della Legge 183/89, dalla data di adozione della presente           
deliberazione le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono                
rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad                  
attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con           
le prescrizioni di cui all'articolo precedente.                                 
Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia              
stata previamente presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi           
dell'art. 4, comma 7 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in               
Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni,           
sempre che i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente               
alla data di comunicazione di cui al primo comma e purche' gli stessi           
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.           
In ogni caso, al titolare della concessione dovra' essere                       
tempestivamente notificata la condizione di pericolosita' rilevata.             
Art. 3                                                                          
Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei Comuni                     
interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, e' pubblicata,             
entro trenta giorni dal suo ricevimento, nel Bollettino Ufficiale               
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Art. 4                                                                          
La Regione provvedera', entro trenta giorni decorrenti dal                      
ricevimento della presente deliberazione, alla trasmissione di copia            
della stessa ai Sindaci dei Comuni interessati i quali a loro volta             
sono tenuti a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio                
comunale mediante affissione degli stessi all'Albo pretorio per                 
quindici giorni consecutivi.                                                    
Dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo pretorio entrano           
in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia di cui           
all'art. 1.                                                                     
I Sindaci dei Comuni interessati sono altresi' tenuti a trasmettere             
alla Regione la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.             
IL SEGRETARIO GENERALE                                                          
Roberto Passino                                                                 
ALLEGATO                                                                        
Elenco dei Comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia           
di cui alla deliberazione n. 21 del 26 aprile 2001                              
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Calestano,                
Compiano, Corniglio, Felino, Fornovo Taro, Langhirano, Lesignano de'            
Bagni, Medesano, Parma, Sala Baganza, Solignano, Terenzo, Tizzano,              
Traversetolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi.                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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