REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO ANALISI E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANALISI E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Contratto di programma per l'utilizzazione del compost

L'anno 2000, il 19 del mese di dicembre in Bologna presso la sede               
della Regione Emilia-Romagna                                                    
tra                                                                             
Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Aldo Moro n. 52,               
rappresentata dall'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo               
sostenibile, dr. Guido Tampieri, a cio' delegato con delibera della             
Giunta regionale n. 647 dell'1 marzo 2000,                                      
Consorzio Italiano Compostatori, con sede a Granarolo (BO), Via del             
Frullo n. 5, rappresentato dal Presidente ing. Rosario Carlo Noto La            
Diega,                                                                          
ed                                                                              
Aziende consorziate:                                                            
- AMIA SpA di Rimini, rappresentata dal Presidente prof. Ermanno                
Vichi,                                                                          
- CAVIRO Soc. coop. arl di Faenza (RA), rappresentata dal Presidente            
Secondo Ricci,                                                                  
- Consorzio AIMAG di Mirandola (MO), rappresentato dal Direttore                
generale ing. Domenico Pilolli,                                                 
- MASERATI Srl di Sarmato (PC), rappresentata dall'Amministratore               
delegato dr. Paolo Maserati,                                                    
- Nuova Geovis SpA di Sant'Agata Bolognese (BO), rappresentata dal              
Presidente ing. Uber Barbieri.                                                  
Premesso:                                                                       
- che il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive                
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE            
sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e successive modifiche ed            
integrazioni, prevede tra gli obiettivi da raggiungere, oltreche' la            
prevenzione della produzione di rifiuti, anche la riduzione dello               
smaltimento finale dei rifiuti attraverso forme di reimpiego,                   
riciclaggio e recupero (articoli 3 e 4);                                        
- che l'articolo 5, comma 6 del DLgs 22/97, cosi' come modificato dal           
DL 30 dicembre 1999, n. 500 convertito in legge con la Legge n. 33              
del 25 febbraio 2000, sancisce che, dalla data del provvedimento di             
recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile              
1999, ed in ogni caso non oltre il 16 luglio 2001, sara' consentito             
smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da           
specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni           
di riciclaggio, recupero e smaltimento;                                         
- che l'articolo 4, comma 2 del DLgs 22/97 stabilisce che il                    
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono              
essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero;             
- che l'articolo 24 del DLgs 22/97, in particolare, precisa che                 
all'interno di ogni ambito territoriale i Comuni devono raggiungere             
gli obiettivi indicati dallo stesso articolo attraverso la raccolta             
differenziata, peraltro gia' avviata dalla maggior parte dei Comuni             
della regione Emilia-Romagna;                                                   
- che il DM 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non                     
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai                
sensi degli articoli 31 e 33 del DLgs 5 febbraio 1997,  n.22" prevede           
per i rifiuti di cui alla tipologia 16 dell'Allegato 1 - Suballegato            
1, la produzione di compost di qualita';                                        
- che il compost di qualita', in base al citato DM 5 febbraio 1998,             
deve avere le caratteristiche indicate negli allegati alla Legge 19             
ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei                         
fertilizzanti" ed in particolare le caratteristiche introdotte con DM           
27 marzo 1998 "Modificazione all'Allegato 1C della Legge 29 ottobre             
1984, n. 748", per gli ammendanti compostati (verdi e misti);                   
- che il compost che non rispetta i limiti indicati nell'Allegato 1C            
alla Legge 748/84, prodotto sia dalle frazione organiche compostabili           
di cui al punto 16.1 del citato DM 5 febbraio 1998, sia dalle                   
frazioni organiche provenienti da selezione meccanica dei rifiuti               
urbani, puo' comunque essere ottenuto nel rispetto delle norme                  
tecniche di riferimento previste dalla delibera del Comitato                    
interministeriale 27 luglio 1984, in particolare dal punto 3.4 con i            
limiti indicati dalle tabelle 3.1 e 3.2;                                        
- che la tabella 1 dell'Allegato 1 al DM 25 ottobre 1999,  n.471                
"Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in             
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,           
ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, e                    
successive modifiche ed integrazioni" fissa i valori di                         
concentrazione limite nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla                  
specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare;                            
- che l'articolo 4, comma 4 del DLgs 22/97 consente alle Autorita'              
competenti di promuovere e stipulare accordi e contratti di programma           
con i soggetti economici interessati al fine di favorire il                     
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti con particolare            
riferimento al reimpiego di materie prime e i prodotti ottenuti dalla           
raccolta differenziata, con la possibilita' di stabilire agevolazioni           
in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme               
comunitarie;                                                                    
- che la Regione Emilia-Romagna e' interessata ad incentivare la                
produzione e l'utilizzo in agricoltura del compost di qualita' come             
ammendante compostato e, nel rispetto della normativa vigente, a                
prevedere forme di utilizzo del compost.                                        
Ai fini del presente contratto di programma si intende per:                     
- "compost di qualita'": il prodotto ottenuto attraverso un processo            
biologico aerobico dei rifiuti indicati per tipologia, provenienza e            
caratteristiche al punto 16.1 del DM 5 febbraio 1998, che rispetta le           
caratteristiche tecniche degli ammendanti compostati di cui alla                
Legge 19 ottobre 1984,  n.748 e successive modificazioni ed                     
integrazioni;                                                                   
- "compost": il prodotto ottenuto attraverso un processo biologico              
aerobico dalla componente organica dei rifiuti urbani, ottenuta anche           
da separazione meccanica degli stessi rifiuti urbani, da materiali              
organici naturali fermentescibili o da loro miscele con fanghi di               
depurazione delle acque di scarico di insediamenti civili, che                  
rispetta le caratteristiche di cui alle tabelle 3.1 e 3.2 alla                  
delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.                     
Considerato:                                                                    
- che nel territorio della regione Emilia-Romagna esistono alcuni               
impianti realizzati in periodi precedenti all'emanazione del DLgs               
22/97 che producono, in base a regolare autorizzazione, un compost di           
cui alla precedente definizione;                                                
- che tale prodotto, che non risulta idoneo ad essere utilizzato su             
terreni agricoli, puo' trovare opportune utilizzazioni quale                    
materiale di ingegneria da impiegare negli impianti di interramento             
controllato, nelle bonifiche ambientali ed in alcune attivita' di               
impianto e manutenzione di verde pubblico e privato nel rispetto di             
precise tecniche gestionali;                                                    
- che l'utilizzo del compost nelle attivita' sopra indicate puo'                
contribuire alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti           
urbani e comunque ad attenuare l'impatto ambientale delle discariche            
stesse, in quanto determina una limitazione dei volumi in essa                  
conferiti ed un miglioramento delle condizioni di esercizio.                    
Dato atto:                                                                      
- che il compost di qualita', ottenuto nel rispetto di quanto                   
stabilito dal DM 5 febbraio 1998, presenta un contenuto di metalli              
pesanti inferiore ad altri ammendanti regolarmente commercializzati e           
prodotti nei limiti indicati dalla citata Legge 748/84;                         
- che l'utilizzo del compost di qualita', in relazione al processo di           
impoverimento del suolo che interessa anche il territorio della                 
regione Emilia-Romagna, soprattutto nella parte orientale, e'                   
auspicabile sia per l'apporto nutritivo di sostanza organica al                 
terreno sia per la compatibilita' con le piu' rigorose esigenze di              
tutela ambientale;                                                              
- che alcuni progetti dimostrativi hanno evidenziato, sulla base                
delle prove effettuate sulle diverse colture orticole, frutticole ed            
erbacee, che i risultati dell'utilizzo del compost di qualita' come             
ammendante organico su terreno agricolo sono stati spesso superiori             
rispetto a quelli raggiunti tramite l'impiego di altri fertilizzanti            
organici;                                                                       
- che la produzione e commercializzazione del compost di qualita'               
incontrano notevoli difficolta' in quanto gli agricoltori mostrano              
una certa resistenza all'utilizzo a fini agricoli del prodotto;                 
- che le parti private del presente contratto di programma gestiscono           
impianti che producono compost di qualita' e compost, e sono                    
autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del DLgs 22/97 ed ex DPR            
915/82 e, piu' in particolare:                                                  
- AMIA SpA di Rimini gestisce un impianto di produzione di compost di           
qualita' e compost;                                                             
- CAVIRO Soc. coop. arl di Faenza (RA) produce compost di qualita'              
proveniente dal riutilizzo dei rifiuti vegetali derivanti dalla                 
propria attivita' di produzione, nonche' da raccolta differenziata di           
rifiuti domestici;                                                              
- Consorzio AIMAG di Mirandola (MO) gestisce un impianto di                     
produzione di compost di qualita' e compost;                                    
- MASERATI Srl di Sarmato (PC) gestisce un impianto di produzione di            
compost di qualita' e compost;                                                  
- Nuova Geovis SpA di Sant'Agata Bolognese (BO) gestisce un impianto            
di produzione di compost di qualita' e compost.                                 
Rilevata l'opportunita' di prevedere, tramite il presente contratto             
di programma, specifiche forme di utilizzo del compost.                         
Tutto cio' premesso, la Regione Emilia-Romagna nella persona                    
dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile, il             
Consorzio Italiano Compostatori rappresentato dal Presidente ing.               
Rosario Carlo Noto La Diega, e le seguenti aziende consorziate: AMIA            
SpA di Rimini, rappresentata dal Presidente prof. Ermanno Vichi,                
CAVIRO Soc. coop. arl di Faenza (RA), rappresentata dal Presidente              
Secondo Ricci, Consorzio AIMAG di Mirandola (MO), rappresentato dal             
Direttore generale ing. Domenico Pilolli, MASERATI Srl di Sarmato               
(PC), rappresentata dall'Amministratore delegato dott. Paolo                    
Maserati, e Nuova Geovis SpA di Sant'Agata Bolognese (BO),                      
rappresentata dal Presidente ing. Uber Barbieri, convengono e                   
stipulano quanto segue.                                                         
Articolo 1                                                                      
Promozione dell'impiego del compost di qualita'   per gli utilizzi in           
agricoltura                                                                     
Al fine di promuovere, sviluppare e consolidare l'impiego e quindi il           
mercato del compost di qualita' la Regione Emilia-Romagna si impegna:           
a) a pubblicare articoli di natura scientifico-divulgativa                      
sull'utilizzo del compost di qualita' in agricoltura sulle riviste              
periodiche della Regione Emilia-Romagna inerenti il settore;                    
b) a dare notizia, attraverso comunicati stampa della firma del                 
presente contratto di programma;                                                
c) a fornire informazioni tramite mezzi di comunicazione a                      
disposizione della Regione, relative alla produzione e all'utilizzo             
del compost di qualita';                                                        
d) a promuovere attivita' dimostrative e di divulgazione dei                    
risultati inerenti l'utilizzo del compost di qualita' unitamente alle           
altre parti contraenti il presente contratto di programma;                      
e) a dare esecuzione alle disposizioni normative contenute nel Piano            
di Sviluppo Rurale, relative all'utilizzo di compost in agricolture             
integrate biologiche ivi previste.                                              
Articolo 2                                                                      
Ottimizzazione dei flussi di rifiuti urbani                                     
La Regione Emilia-Romagna si impegna ad incentivare la raccolta                 
separata della frazione umida dei rifiuti urbani ed il conferimento             
della stessa agli impianti di produzione del compost di qualita'.               
La Regione Emilia-Romagna si impegna altresi' a sensibilizzare le               
Province nel cui territorio non siano stati realizzati impianti di              
produzione di compost di qualita' affinche' favoriscano il                      
conferimento della frazione umida di rifiuti urbani, prodotta sul               
proprio territorio, presso gli impianti di compost di qualita' che              
presentino le necessarie disponibilita'.                                        
Articolo 3                                                                      
Produzione ed utilizzo del compost                                              
Il compost, cosi' come definito in premessa, prodotto dalle aziende             
sottoscrittrici il presente contratto di programma aderenti al                  
Consorzio Italiano Compostatori, che rispetta le condizioni di                  
seguito indicate puo' essere distribuito utilizzando un riferimento             
di adesione al presente contratto di programma.                                 
Il compost puo' essere impiegato per le utilizzazioni e con le                  
modalita' indicate negli Allegati 1, 2 e 3 del presente contratto di            
programma.                                                                      
Oltre a quanto previsto al punto 3.4.1 della delibera del Comitato              
interministeriale del 27 luglio 1984:                                           
- il processo di compostaggio deve prevedere un trattamento di                  
stabilizzazione spinto (fase di biossidazione spinta accelerata)                
della durata di almeno tre settimane con aerazione mediante                     
ventilazione forzata e/o periodico rivoltamento meccanico del                   
rifiuto;                                                                        
- il compost in uscita dall'impianto deve raggiungere un sufficiente            
grado di stabilizzazione.                                                       
Un sufficiente grado di stabilizzazione del compost si raggiunge                
previo abbattimento di almeno il 70% del consumo di ossigeno rispetto           
a quello che caratterizzava il materiale in ingresso al processo di             
compostaggio o quando il materiale compostato ha raggiunto un valore            
dell'Indice Respirometrico (IR) pari a quello previsto dalle                    
sottostanti tabelle sulle modalita' d'impiego.                                  
I produttori di compost aderenti al presente contratto di programma             
si impegnano a:                                                                 
1) conferire il compost fornendo agli utilizzatori tutte le                     
informazioni relative al presente contratto di programma;                       
2) tenere un registro in cui dovranno essere annotati                           
settimanalmente, per ogni fornitura, la quantita', l'utilizzatore e             
la tipologia d'impiego del compost;                                             
3) informare semestralmente la Provincia territorialmente competente            
dei conferimenti effettuati.                                                    
Il registro di cui al precedente punto 2) potra' essere visionato               
dalle competenti Autorita' di controllo in materia ambientale.                  
Articolo 4                                                                      
Attivita' di aggiornamento                                                      
La Regione Emilia-Romagna provvedera' a verificare ulteriori forme di           
utilizzo del compost e ad aggiornare, di conseguenza, il presente               
contratto di programma.                                                         
Articolo 5                                                                      
Osservatorio                                                                    
Al fine di una piu' efficace attuazione del presente contratto di               
programma viene costituito un Osservatorio per il monitoraggio                  
dell'utilizzo del compost in Emilia-Romagna, presso l'Assessorato               
regionale all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile,                     
presieduto da un funzionario regionale e formato da:                            
- 1 rappresentante dell'Assessorato regionale Ambiente;                         
- 1 rappresentante dell'Assessorato regionale Agricoltura;                      
- 1 rappresentante del Consorzio Italiano Compostatori.                         
Alle sedute dell'Osservatorio possono essere invitati i                         
rappresentanti delle Province e delle aziende aderenti al CIC.                  
L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:                                     
a) monitoraggio dell'attuazione del contratto di programma;                     
b) esame e proposta di eventuali modifiche e integrazioni al presente           
contratto di programma da sottoporre preventivamente alle parti                 
contraenti.                                                                     
Articolo 6                                                                      
Organizzazione di corsi di formazione                                           
Il Consorzio Italiano Compostatori, al fine di favorire la formazione           
di personale tecnico per la formazione ed utilizzo di compost                   
promuove ed organizza corsi specifici.                                          
Articolo 7                                                                      
Durata del contratto di programma                                               
La durata del presente contratto di programma e' stabilita in cinque            
anni.                                                                           
Con periodicita' annuale o, comunque, a seguito dell'emanazione di              
norme tecniche relative all'utilizzo del compost, le parti                      
valuteranno congiuntamente i risultati conseguiti e stabiliranno le             
eventuali integrazioni o modifiche che si rendano necessarie                    
apportare al presente contratto di programma.                                   
Articolo 8                                                                      
Facolta' di aderire                                                             
Tutti i produttori di compost di qualita' e/o compost aderenti al CIC           
con sede nella regione Emilia-Romagna hanno facolta' di aderire al              
presente contratto di programma.                                                
Articolo 9                                                                      
Pubblicazione                                                                   
Il presente contratto di programma verra' pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per IL CONSORZIO                                 
L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA,  ITALIANO COMPOSTATORI                             
AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE  IL PRESIDENTE                                  
Guido Tampieri  Rosario Carlo Noto La Diega                                     
per LE AZIENDE CONSORZIATE:                                                     
AMIA SPA  CAVIRO SOC. COOP. ARL                                                 
IL PRESIDENTE  IL PRESIDENTE                                                    
Ermanno Vichi  Secondo Ricci                                                    
CONSORZIO AIMAG  MASERATI SRL                                                   
IL DIRETTORE GENERALE  L'AMMINISTRATORE DELEGATO                                
Domenico Pilolli  Paolo Maserati                                                
NUOVA GEOVIS                                                                    
IL PRESIDENTE                                                                   
Uber Barbieri                                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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