REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2001, n. 2301

Concessione dei contributi previsti dall'art. 220, commi 3 e 4 della L.R. 3/99 come modificata dalla L.R. 11/01. Anno 2001, in attuazione della deliberazione 938/01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e             
locale" ed in particolare il Titolo VIII "Polizia amministrativa                
regionale e locale e regime autorizzatorio";                                    
considerato che nel suddetto Titolo VIII e' inserito un Capo I                  
"Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza", di             
cui fanno parte tre Sezioni;                                                    
viste le Sezioni I e II, che prevedono rispettivamente "Principi                
generali" e "Promozione della sicurezza";                                       
vista la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme                     
associative e altre disposizioni in materia di Enti locali" ed in               
particolare l'articolo 20, "Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999";                 
considerato che il comma 4 del sopracitato art. 20 della L.R. 11/01             
dispone che "nel comma 3 dell'art. 220 della L.R.  n.3 del 1999 e'              
soppressa la locuzione "e delle spese per investimenti"";                       
richiamato quindi l'art. 220 della Sezione II della L.R. 3/99, come             
modificato dalla L.R. 11/01, il quale prevede al comma 3 che "la                
Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione di             
iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218. I                    
contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione,            
con esclusione delle spese di personale" e al comma 4 che "la Regione           
concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di                  
volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996,            
n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della               
sicurezza e della prevenzione dei reati, per la realizzazione di                
specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di                  
progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per                   
investimenti";                                                                  
considerato che l'art. 220 prevede che i contributi sopraddetti siano           
concessi secondo le priorita', i criteri e le modalita' stabiliti               
dalla Giunta regionale;                                                         
richiamati:                                                                     
- l'atto di indirizzo di cui alla delibera del Consiglio regionale              
progr. n. 1285 "Approvazione delle linee di indirizzo relative agli             
interventi regionali nelle politiche per la sicurezza", approvata ai            
sensi dell'art. 218, comma 4, nella seduta del 4/11/1999;                       
- la propria deliberazione n. 938 del 5 giugno 2001 con la quale sono           
determinate le priorita', i criteri e le modalita' per l'anno 2001,             
per la concessione dei contributi previsti all'art. 220, commi 3 e 4            
della L.R. 3/99, come modificata dalla L.R. 11/01;                              
rilevato che le domande per le concessioni dei contributi in oggetto            
dovevano essere inviate entro il termine perentorio del 20 luglio               
2001 e che per le domande inviate a mezzo raccomandata postale fa               
fede il timbro di spedizione;                                                   
preso atto:                                                                     
- delle domande pervenute, complete della documentazione richiesta              
dalla delibera di cui sopra, da parte degli Enti locali elencate                
nell'allegato prospetto A facente parte integrante della presente               
deliberazione;                                                                  
- delle domande pervenute, complete della documentazione richiesta              
dalla delibera di cui sopra, da parte delle associazioni ed                     
organizzazioni di volontariato elencate nell'allegato prospetto B               
facente parte integrante della presente deliberazione;                          
atteso che l'Ufficio Promozione e Sviluppo delle politiche per la               
sicurezza ha esaminato ed istruito le domande presentate, di cui agli           
Allegati A e B, secondo le priorita', i criteri e le modalita'                  
determinate per l'anno 2001 per la concessione dei contributi                   
previsti all'art. 220, commi 3 e 4 della L.R. 3/99, come modificata             
dalla L.R. 11/01;preso atto dei verbali redatti dall'Ufficio                    
Promozione e Sviluppo delle politiche per la sicurezza, conservati              
agli atti dell'ufficio medesimo a  disposizione degli Organi di                 
controllo in cui si stabilisce:                                                 
- che, a conclusione dell'istruttoria, emerge un gruppo di progetti             
che sono ampiamente rispondenti ai criteri di priorita' indicati al             
punto 6 dell'Allegato A della delibera n. 938 del 5/6/2001, poiche'             
raggiungono la soglia minima individuata quale limite per stabilire             
la corrispondenza a tali criteri;                                               
- che, mantenendo la percentuale massima di contribuzione (prevista             
dalla legge al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili) non           
sarebbe stato possibile contribuire al finanziamento di tutti i                 
progetti ritenuti, per le ragioni sopra esposte, particolarmente                
meritevoli;                                                                     
- che e' stato ritenuto pertanto opportuno, anche al fine di                    
favorire, la massima sperimentazione di progetti e iniziative                   
meritevoli, ammettere al finanziamento tutti e quarantotto i progetti           
che, presentati dagli Enti locali, raggiungono la soglia minima                 
individuata, riconoscendo un contributo in misura leggermente                   
inferiore al massimo previsto dalla legge, e corrispondente al 40%              
delle spese ritenute ammissibili per quanto concerne le spese                   
correnti e al 43% per quanto concerne le spese di investimento;                 
- che la medesima scelta non e' stata operata per la concessione di             
contributi alle associazioni ed organizzazioni di volontariato, dove            
la percentuale di contribuzione e' stata mantenuta in misura pari al            
50% delle spese ritenute ammissibili, in quanto le risorse                      
disponibili sono sufficienti per tutti e diciannove i progetti                  
ammessi a contributo che raggiungono la soglia minima individuata;              
- che, nel caso di presentazione di piu' progetti da parte di uno               
stesso ente (possibilita' non ammessa dal bando), si e' richiesto               
alla amministrazione proponente quale dei progetti presentati dovesse           
essere preso in considerazione ai fini dell'istruttoria;                        
preso atto della disponibilita' sui capitoli di Bilancio 02708,                 
02709, 02711, rispettivamente dotati di Lire 2.500.000.000 (Euro                
1.291.142,24), Lire 800.000.000 (Euro 413.165,51) e Lire 200.000.000            
(Euro 103.291,37), cosi' come indicato dalle Leggi regionali n. 10              
del 18 aprile 2001 e n. 28 del 21 agosto 2001;                                  
richiamata la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995,                  
esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive per                     
l'esercizio delle funzioni dirigenziali e la propria deliberazione n.           
1841 dell'11/9/2001 relativa all'attribuzione dell'incarico di                  
Responsabilita' del Servizio Ragioneria e Credito "ad interim" alla             
dirigente Curti Amina;                                                          
ritenuto che ricorrono gli elementi di cui all'art. 57, comma 2 della           
L.R. 31/77 e successive modifiche e che, pertanto, gli impegni di               
spesa possano essere assunti con il presente atto;                              
atteso che, per la concessione dei contributi alle associazioni e               
organizzazioni di volontariato di cui al presente provvedimento, non            
debbono esperirsi gli accertamenti di cui alla Legge 55/90 e                    
successive modificazioni ed integrazioni, in quanto i beneficiari non           
svolgono attivita' a carattere imprenditoriale e, pertanto, sono                
esentati dalla presentazione della certificazione antimafia;                    
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale della                   
Presidenza della Giunta, dott. Bruno Molinari, sulla legittimita' del           
presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 41/92 e della           
deliberazione 2541/95;                                                          
- del parere favorevole espresso, ai sensi dell'anzi citata                     
disposizione di legge e deliberazione, dal Responsabile del Servizio            
Relazioni istituzionali e Affari della Presidenza, dott.ssa Elena               
Saccenti, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto;                 
- del parere favorevole espresso, ai sensi dell'anzi citata                     
disposizione di legge e deliberazione, dal Responsabile del Servizio            
Ragioneria e Credito dott.ssa Amina Curti, in ordine alla regolarita'           
contabile del presente atto;vista la L.R. 31/77 come modificata e               
integrata dalla L.R.  n.40 del 5 settembre 1994;                                
su proposta del Presidente della Giunta regionale;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di prendere atto delle domande presentate dagli Enti locali ai               
sensi della L.R. 3/99, come modificata dalla L.R. 11/01, e a' termini           
delle priorita', dei criteri e delle modalita' fissati dalla delibera           
938/01, riportate nell'allegato prospetto A, parte integrante della             
presente deliberazione;                                                         
2) di prendere atto altresi' delle domande presentate dalle                     
Associazioni e organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R.               
3/99, come modificata dalla L.R. 11/01, e a' termini delle priorita',           
dei criteri e delle modalita' fissati dalla delibera 938/01,                    
riportate nell'allegato prospetto B, parte integrante della presente            
deliberazione;                                                                  
3) di dichiarare ammissibili a finanziamento sulla base degli esiti             
istruttori compiuti dall'Ufficio Promozione e Sviluppo delle                    
politiche per la sicurezza le richieste di contributo da parte degli            
Enti locali, per la realizzazione delle iniziative elencate                     
nell'Allegato prospetto C parte integrante della presente                       
deliberazione;                                                                  
4) di escludere le richieste di contributo da parte degli Enti locali           
elencate negli allegati prospetti D.1 e D.2 facenti parte integrante            
della presente deliberazione, per le motivazioni a fianco di ciascuno           
indicate;                                                                       
5) di dichiarare ammissibili a finanziamento sulla base degli esiti             
istruttori compiuti dall'Ufficio Promozione e Sviluppo delle                    
politiche per la sicurezza le richieste di contributo da parte delle            
associazioni e organizzazioni di volontariato per la realizzazione              
delle iniziative elencate nell'Allegato prospetto E parte integrante            
della presente deliberazione;                                                   
6) di escludere le richieste di contributo da parte delle                       
associazioni e organizzazioni di volontariato elencate nell'allegato            
prospetto F facente parte integrante della presente deliberazione,              
per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;                               
7) di concedere ai primi quarantotto degli Enti locali elencati                 
nell'allegato prospetto C, il contributo a fianco di ciascuno                   
indicato per l'importo complessivo di Lire 790.210.975 (Euro                    
408.109,91) relativamente alle spese correnti e di Lire 2.447.689.884           
(Euro 1.264.126,33) relativamente alle spese di investimento;                   
8) di concedere alle prime diciannove associazioni ed organizzazioni            
di volontariato elencate nell'Allegato prospetto E, il contributo a             
fianco di ciascuna indicato per l'importo complessivo di Lire                   
172.217.500 (Euro 88.942,92);                                                   
9) di imputare la conseguente spesa complessivamente determinata in             
Lire 3.410.118.359, pari a Euro 1.761.179,15, nel seguente modo:                
- quanto a Lire 2.447.689.884, pari a Euro 1.264.126,33, registrata             
con il n. 4203 di impegno, sul Capitolo 2708 "Contributi agli Enti              
locali a fronte di spese di investimento per la realizzazione di                
iniziative volte allo sviluppo della sicurezza urbana (art. 220,                
comma 3, L.R. 21 aprile 1999,  n.3)",                                           
- quanto a Lire 790.210.975, pari a Euro 408.109,91, registrata con             
il n. 4204 di impegno, sul Capitolo 2709 "Contributi agli Enti locali           
per la realizzazione di iniziative per lo sviluppo della sicurezza              
(art. 220, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)",                                
- quanto a Lire 172.217.500, pari a Euro 88.942,92, registrata con il           
n. 4205 di impegno, sul Capitolo 2711 "Contributi alle associazioni             
ed alle organizzazioni di volontariato per la realizzazione di                  
specifiche iniziative nel campo della sicurezza (art. 220, comma 4,             
L.R. 21 aprile 1999, n. 3)",                                                    
del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 che presenta la                   
necessaria disponibilita';                                                      
10) di dare atto che alla liquidazione dei contributi provvedera' il            
Responsabile del Servizio competente con propri atti formali, ai                
sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77 cosi' come sostituiti                
dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94 e dei punti 5.2 e 5.3 della                
propria deliberazione 2541/95, secondo le modalita' previste al punto           
9) della predetta deliberazione n. 938 del 5 giugno 2001;                       
11) di prendere atto che per tutto quanto non espressamente previsto            
nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni tecnico                  
operative e di dettaglio indicate nella deliberazione 938/01                    
sopracitata;                                                                    
12) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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