REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2001, n. 154

L.R. 5 luglio 1999, n. 14, art. 16: Individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle citta' d'arte

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina            
relativa al settore del commercio, ed in particolare l'art. 12 che,             
al terzo comma, stabilisce che le Regioni individuano i comuni ad               
economia prevalentemente turistica e le citta' d'arte o le zone del             
territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico              
nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di            
apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e                 
possono derogare all'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 11 del                 
medesimo decreto;                                                               
- la circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e                    
dell'Artigianato n. 3463/C del 25 marzo 1999 con la quale lo stesso             
Ministero raccomandava alle Regioni di procedere,  nelle more della             
definizione  dei provvedimenti legislativi in fase di approvazione,             
all'adozione di atti amministrativi relativi  agli aspetti di                   
maggiore rilevanza imposti dal provvedimento di riforma;                        
- la deliberazione della Giunta regionale n. 478 del 12 aprile 1999             
che, in ottemperanza a quanto raccomandato dalla citata circolare               
MICA, ha confermato in fase di prima attuazione l'elenco delle zone             
turistiche (comprendenti zone di riviera, citta' d'arte,  zone                  
termali e zone montane e altre localita') e delle localita' sedi di             
mercati domenicali indicate negli Allegati n. 1 e  n.2 della L.R.               
40/84 e successive modificazioni, ai fini della determinazione degli            
orari di vendita degli esercizi al dettaglio ai  sensi dell'art. 12             
del DLgs 114/98;                                                                
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio           
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114" che,                
all'art. 16, definisce i criteri e le modalita' di individuazione, da           
parte della Giunta regionale, dei comuni ad economia prevalentemente            
turistica e delle citta' d'arte;                                                
preso atto delle richieste presentate dai Comuni per essere                     
individuati dalla Giunta regionale quali comuni ad economia                     
prevalentemente turistica o citta' d'arte;                                      
ritenuto:                                                                       
- di dover individuare quali comuni  ad  economia prevalentemente               
turistica o citta' d'arte tutti i comuni che hanno presentato domanda           
e per i quali risulta avvenuta una piena ed efficace concertazione ai           
sensi dell'art. 16 della L.R. 14/99;                                            
- di dover individuare quali comuni ad economia prevalentemente                 
turistica o citta' d'arte, con  le limitazioni territoriali gia'                
previste negli Allegati n. 1 e n. 2 della L.R. 40/84 e successive               
modificazioni, anche i comuni che, pur non avendo portato a termine             
con esito favorevole il procedimento di concertazione, erano gia'               
stati inseriti negli Allegati n. 1 e n. 2 della L.R. 40/84 e                    
successive modificazioni, per consentire ai medesimi di dare                    
continuita' alla disciplina degli orari di apertura e alla deroga               
alla chiusura nelle giornate domenicali e festive, e per assicurare             
agli operatori la certezza e la continuita' normativa in materia di             
orari, anche considerato che il DLgs 114/98 prevede una maggiore                
autonomia e flessibilita' nella determinazione degli orari di                   
vendita;                                                                        
ritenuto inoltre, per le medesime motivazioni, di riconfermare fino             
al 30 giugno 2001 l'elenco delle zone turistiche e delle localita'              
sedi di mercati domenicali indicate negli Allegati n. 1 e n. 2 della            
L.R. 40/84 e successive modificazioni, relativamente ai comuni che              
non hanno ancora richiesto di essere individuati quali comuni ad                
economia prevalentemente turistica o citta' d'arte;                             
dato atto:                                                                      
- che al momento si ritiene di non inserire nell'elenco dei comuni ad           
economia prevalentemente turistica o citta' d'arte i comuni per i               
quali non risulta avvenuta una piena ed efficace concertazione e che            
non erano gia' stati inseriti negli Allegati n. 1 e n. 2 della L.R.             
40/84 e successive modificazioni;                                               
- che per nuove eventuali domande si provvedera' con successiva                 
deliberazione della Giunta regionale;                                           
dato atto altresi':                                                             
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle                    
Attivita' produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita'           
del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19               
novembre 1992, n. 41;                                                           
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmazione della distribuzione commerciale, dott.ssa Paola                  
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto ai             
sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;              
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono               
integralmente riportate:                                                        
- di individuare quali Comuni ad economia prevalentemente turistica o           
citta' d'arte, con l'indicazione delle zone del territorio e dei                
periodi di maggiore afflusso turistico, i comuni indicati                       
nell'allegato alla presente deliberazione;                                      
- di riconfermare fino al 30 giugno 2001, relativamente ai Comuni che           
non hanno ancora presentato domanda, l'elenco delle zone turistiche e           
delle localita' sedi di mercati domenicali indicate negli Allegati n.           
1 e n. 2 alla L.R. 40/84 e successive modificazioni;                            
- di non individuare nella fase attuale quali comuni ad economia                
prevalentemente turistica o citta' d'arte i comuni per i quali non              
risulta avvenuta una piena ed efficace concertazione;                           
2) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione.                                                                  
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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