REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 2298

Disposizioni in materia di medicinali non coperti da brevetto in applicazione dell'art. 7 del DL n. 347 del 18/9/2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto l'art. 85, commi 26 e 28, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,           
in materia di medicinali non coperti da brevetto;                               
visto inoltre il comunicato del Ministero della Salute, pubblicato              
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 20 agosto 2001, concernente le              
modalita' applicative dell'art. 85 della Legge 388/00 e riportante              
l'elenco completo dei medicinali, autorizzati alla data del 26 luglio           
2001, cui si applica il nuovo sistema di rimborso con l'indicazione             
dei prezzi in vigore all'1 settembre 2001, calcolati come prezzi medi           
ponderati e, per i prezzi superiori al valore massimo di rimborso,              
della quota che resta a carico dell'assistito;                                  
dato atto che l'art. 7 del DL n. 347 del 18 settembre 2001 stabilisce           
che, a decorrere dall'1 novembre 2001, i medicinali non coperti da              
brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma           
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero            
di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al                
farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del           
prezzo piu' basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel           
normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite                    
direttive definite dalla Regione;                                               
considerato che, al fine di verificare le disponibilita' nel normale            
ciclo distributivo regionale dei farmaci di cui si tratta, sono state           
chieste alle ditte produttrici di farmaci generici le situazioni                
sulle quantita' disponibili e le previsioni di eventuali carenze per            
l'anno in corso;                                                                
considerato altresi' che, per determinare la presenza nel normale               
ciclo distributivo regionale, sono state verificate le giacenze                 
presso i magazzini dei maggiori distributori all'ingrosso regionali,            
alla data del 26 ottobre 2001, in quanto, pur non configurandosi, in            
ogni caso, motivi di urgenza nella disponibilita' del farmaco,                  
tuttavia tale disponibilita' deve essere garantita entro tempi                  
contenuti all'utilizzatore finale, per consentire il tempestivo avvio           
del trattamento prescritto;                                                     
rilevato che, sulla base delle verifiche effettuate, e' stata                   
definita la lista dei principi attivi con l'indicazione dei prezzi              
massimi di rimborso dal Servizio sanitario nazionale alle farmacie              
aperte al pubblico, a decorrere dall'1 novembre 2001, come contenuta            
nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;                 
valutato che, per la definizione della lista di riferimento sono                
stati adottati i seguenti criteri:                                              
1) il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale              
corrisponde al prezzo piu' basso del farmaco generico disponibile nel           
normale ciclo distributivo regionale, in tutti i casi in cui cio' sia           
praticabile;                                                                    
2) qualora il farmaco generico non sia disponibile nel normale ciclo            
distributivo regionale, in presenza di specialita' medicinali aventi            
prezzo sia superiore che inferiore al prezzo di rimborso, si mantiene           
il prezzo medio ponderato, come definito nel Comunicato del Ministero           
della Salute, pubblicato il 20 agosto 2001 e gia' citato, con la                
raccomandazione al farmacista di dispensare, in tutti i casi                    
possibili, la specialita' medicinale a prezzo inferiore o uguale al             
prezzo di rimborso;                                                             
3) nei casi in cui il farmaco generico non sia disponibile nel                  
normale ciclo distributivo regionale ed esistano corrispondenti                 
specialita' solo con prezzo superiore al prezzo medio ponderato di              
rimborso, come definito all'1 settembre 2001 dal Ministero della                
Salute, si autorizza il farmacista a dispensare la specialita'                  
medicinale senza oneri a carico del cittadino e fino al perdurare               
della carenza del farmaco con prezzo uguale o inferiore al prezzo di            
rimborso;                                                                       
stabilito inoltre che la lista di riferimento, riportata                        
nell'Allegato A, avra' validita' di giorni 90, a partire dall'1                 
novembre 2001, salva l'adozione di ulteriore provvedimento                      
conseguente a modifiche nella disponibilita' dei farmaci, sia nel               
normale ciclo distributivo regionale che a livello nazionale, nei               
prezzi di riferimento e/o modifiche al DL 347/01 in sede di                     
conversione;                                                                    
dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre             
1992, n. 41 e della delibera di Giunta regionale 2541/95:                       
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio                
Distretti Sanitari, dr.ssa Maria Lazzarato, in merito alla                      
regolarita' tecnica della presente delibera;                                    
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
e Politiche Sociali, dr. Franco Rossi, in merito alla legittimita'              
della presente delibera;                                                        
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) a partire dall'1 novembre 2001 i prezzi massimi rimborsabili dal             
Servizio sanitario nazionale alle farmacie aperte al pubblico,                  
convenzionate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, per i                
medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in                
principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione,           
modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie             
uguali, sono indicati nell'elenco, Allegato A alla presente                     
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;                
2) il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2                 
dell'art. 7 del DL 347/01 relativa alla non sostituibilita' del                 
farmaco apposta dal medico prescrittore e dopo aver informato                   
l'assistito, e' tenuto a consegnare allo stesso il farmaco generico             
avente il prezzo piu' basso tra quelli disponibili o che si                     
renderanno disponibili sul mercato;                                             
3) qualora il farmaco generico non sia disponibile nel normale ciclo            
distributivo regionale, il farmacista e' tenuto ad erogare, sempre              
informando opportunamente l'assistito, la specialita' medicinale                
avente un prezzo inferiore o uguale a quello di rimborso, per evitare           
oneri a carico del cittadino;                                                   
4) qualora il farmaco generico risulti non disponibile nel normale              
ciclo distributivo regionale e sia presente una specialita'                     
medicinale solo con prezzo superiore a quello massimo di rimborso               
come definito nell'Allegato A, il farmacista e' tenuto a porre in               
atto ogni tentativo per approvvigionarsi del farmaco avente un prezzo           
inferiore od uguale a quello di rimborso. In caso negativo, il                  
farmacista e' autorizzato ad erogare la specialita' medicinale senza            
oneri a carico del cittadino e fino al perdurare della carenza di               
farmaco con prezzo piu' basso;                                                  
5) il farmacista, nei casi in cui il medico dichiari la non                     
sostituibilita' del farmaco o l'assistito non accetti la                        
sostituzione, e' tenuto a richiedere al  cittadino l'eventuale                  
differenza tra il prezzo del farmaco dispensato e il prezzo massimo             
di rimborso di cui all'Allegato A;                                              
6) il farmacista, all'atto della consegna delle ricette all'Azienda             
Unita' sanitaria locale di competenza, provvedera' ad evidenziare in            
mazzette separate le ricette relative ai precedenti punti 4 e 5;                
7) i Servizi farmaceutici delle Aziende Unita' sanitarie locali sono            
tenuti a vigilare in merito al corretto adempimento delle                       
disposizioni di cui al presente atto deliberativo;                              
8) la presente deliberazione ha validita' di 90 giorni, a  decorrere            
dall'1 novembre 2001, salva l'adozione di ulteriore provvedimento in            
conseguenza di modifiche derivanti dalla disponibilita' dei farmaci,            
sia nel normale ciclo distributivo regionale che nazionale, dei                 
prezzi di riferimento e/o modifiche al DL 347/01 in sede di                     
conversione;                                                                    
9) i maggiori distributori all'ingrosso regionali, forniranno                   
trimestralmente all'Assessorato regionale alla Sanita', la situazione           
delle giacenze dei farmaci non coperti da brevetto, entro il giorno             
20 del mese di scadenza;                                                        
10) l'aggiornamento e/o la revisione della lista di riferimento dei             
farmaci non coperti da brevetto presenti nel normale ciclo                      
distributivo regionale e/o dei relativi prezzi di rimborso, di cui              
all'Allegato A, sara' effettuato con determinazione del Direttore               
generale alla Sanita' e Politiche Sociali;11) il presente                       
provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione           
Emilia-Romagna.                                                                 
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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