REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 2298
Disposizioni in materia di medicinali non coperti da brevetto in applicazione dell'art. 7 del DL n. 347 del 18/9/2001
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 85, commi 26 e 28, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,
in materia di medicinali non coperti da brevetto;
visto inoltre il comunicato del Ministero della Salute, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 20 agosto 2001, concernente le
modalita' applicative dell'art. 85 della Legge 388/00 e riportante
l'elenco completo dei medicinali, autorizzati alla data del 26 luglio
2001, cui si applica il nuovo sistema di rimborso con l'indicazione
dei prezzi in vigore all'1 settembre 2001, calcolati come prezzi medi
ponderati e, per i prezzi superiori al valore massimo di rimborso,
della quota che resta a carico dell'assistito;
dato atto che l'art. 7 del DL n. 347 del 18 settembre 2001 stabilisce
che, a decorrere dall'1 novembre 2001, i medicinali non coperti da
brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero
di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al
farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del
prezzo piu' basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel
normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite
direttive definite dalla Regione;
considerato che, al fine di verificare le disponibilita' nel normale
ciclo distributivo regionale dei farmaci di cui si tratta, sono state
chieste alle ditte produttrici di farmaci generici le situazioni
sulle quantita' disponibili e le previsioni di eventuali carenze per
l'anno in corso;
considerato altresi' che, per determinare la presenza nel normale
ciclo distributivo regionale, sono state verificate le giacenze
presso i magazzini dei maggiori distributori all'ingrosso regionali,
alla data del 26 ottobre 2001, in quanto, pur non configurandosi, in
ogni caso, motivi di urgenza nella disponibilita' del farmaco,
tuttavia tale disponibilita' deve essere garantita entro tempi
contenuti all'utilizzatore finale, per consentire il tempestivo avvio
del trattamento prescritto;
rilevato che, sulla base delle verifiche effettuate, e' stata
definita la lista dei principi attivi con l'indicazione dei prezzi
massimi di rimborso dal Servizio sanitario nazionale alle farmacie
aperte al pubblico, a decorrere dall'1 novembre 2001, come contenuta
nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
valutato che, per la definizione della lista di riferimento sono
stati adottati i seguenti criteri:
1) il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale
corrisponde al prezzo piu' basso del farmaco generico disponibile nel
normale ciclo distributivo regionale, in tutti i casi in cui cio' sia
praticabile;
2) qualora il farmaco generico non sia disponibile nel normale ciclo
distributivo regionale, in presenza di specialita' medicinali aventi
prezzo sia superiore che inferiore al prezzo di rimborso, si mantiene
il prezzo medio ponderato, come definito nel Comunicato del Ministero
della Salute, pubblicato il 20 agosto 2001 e gia' citato, con la
raccomandazione al farmacista di dispensare, in tutti i casi
possibili, la specialita' medicinale a prezzo inferiore o uguale al
prezzo di rimborso;
3) nei casi in cui il farmaco generico non sia disponibile nel
normale ciclo distributivo regionale ed esistano corrispondenti
specialita' solo con prezzo superiore al prezzo medio ponderato di
rimborso, come definito all'1 settembre 2001 dal Ministero della
Salute, si autorizza il farmacista a dispensare la specialita'
medicinale senza oneri a carico del cittadino e fino al perdurare
della carenza del farmaco con prezzo uguale o inferiore al prezzo di
rimborso;
stabilito inoltre che la lista di riferimento, riportata
nell'Allegato A, avra' validita' di giorni 90, a partire dall'1
novembre 2001, salva l'adozione di ulteriore provvedimento
conseguente a modifiche nella disponibilita' dei farmaci, sia nel
normale ciclo distributivo regionale che a livello nazionale, nei
prezzi di riferimento e/o modifiche al DL 347/01 in sede di
conversione;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della delibera di Giunta regionale 2541/95:
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio
Distretti Sanitari, dr.ssa Maria Lazzarato, in merito alla
regolarita' tecnica della presente delibera;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
e Politiche Sociali, dr. Franco Rossi, in merito alla legittimita'
della presente delibera;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) a partire dall'1 novembre 2001 i prezzi massimi rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale alle farmacie aperte al pubblico,
convenzionate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, per i
medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in
principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie
uguali, sono indicati nell'elenco, Allegato A alla presente
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2
dell'art. 7 del DL 347/01 relativa alla non sostituibilita' del
farmaco apposta dal medico prescrittore e dopo aver informato
l'assistito, e' tenuto a consegnare allo stesso il farmaco generico
avente il prezzo piu' basso tra quelli disponibili o che si
renderanno disponibili sul mercato;
3) qualora il farmaco generico non sia disponibile nel normale ciclo
distributivo regionale, il farmacista e' tenuto ad erogare, sempre
informando opportunamente l'assistito, la specialita' medicinale
avente un prezzo inferiore o uguale a quello di rimborso, per evitare
oneri a carico del cittadino;
4) qualora il farmaco generico risulti non disponibile nel normale
ciclo distributivo regionale e sia presente una specialita'
medicinale solo con prezzo superiore a quello massimo di rimborso
come definito nell'Allegato A, il farmacista e' tenuto a porre in
atto ogni tentativo per approvvigionarsi del farmaco avente un prezzo
inferiore od uguale a quello di rimborso. In caso negativo, il
farmacista e' autorizzato ad erogare la specialita' medicinale senza
oneri a carico del cittadino e fino al perdurare della carenza di
farmaco con prezzo piu' basso;
5) il farmacista, nei casi in cui il medico dichiari la non
sostituibilita' del farmaco o l'assistito non accetti la
sostituzione, e' tenuto a richiedere al cittadino l'eventuale
differenza tra il prezzo del farmaco dispensato e il prezzo massimo
di rimborso di cui all'Allegato A;
6) il farmacista, all'atto della consegna delle ricette all'Azienda
Unita' sanitaria locale di competenza, provvedera' ad evidenziare in
mazzette separate le ricette relative ai precedenti punti 4 e 5;
7) i Servizi farmaceutici delle Aziende Unita' sanitarie locali sono
tenuti a vigilare in merito al corretto adempimento delle
disposizioni di cui al presente atto deliberativo;
8) la presente deliberazione ha validita' di 90 giorni, a decorrere
dall'1 novembre 2001, salva l'adozione di ulteriore provvedimento in
conseguenza di modifiche derivanti dalla disponibilita' dei farmaci,
sia nel normale ciclo distributivo regionale che nazionale, dei
prezzi di riferimento e/o modifiche al DL 347/01 in sede di
conversione;
9) i maggiori distributori all'ingrosso regionali, forniranno
trimestralmente all'Assessorato regionale alla Sanita', la situazione
delle giacenze dei farmaci non coperti da brevetto, entro il giorno
20 del mese di scadenza;
10) l'aggiornamento e/o la revisione della lista di riferimento dei
farmaci non coperti da brevetto presenti nel normale ciclo
distributivo regionale e/o dei relativi prezzi di rimborso, di cui
all'Allegato A, sara' effettuato con determinazione del Direttore
generale alla Sanita' e Politiche Sociali;11) il presente
provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)