REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 21 dicembre 2000, n. 12660

L.R. 28/99, art. 5 e Azione 1 Misura 2f del PRSR 2000- 2006 - Approvazione dei disciplinari di produzione integrata per il settore vegetale

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Visti:                                                                          
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei prodotti                   
agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente           
e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi regionali               
28/99 e 51/95";                                                                 
- il Piano regionale di Sviluppo rurale 2000-2006 (PRSR) della                  
Regione Emilia-Romagna adottato dal Consiglio regionale con atto n.             
1338 del 19 gennaio 2000, approvato con decisione della Commissione             
Europea del 20 luglio 2000 C (2000) 2153 ai sensi dei Regg. CE                  
1257/99 e 1750/99;                                                              
- l'Azione 1 "Produzione integrata" della Misura 2f "Misure                     
agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso               
impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, tutela della           
biodiversita', cura e ripristino del paesaggio" compresa nel suddetto           
PRSR;                                                                           
- le disposizioni applicative della Misura 2f del PRSR sopra citato             
per l'annata agraria 2000-2001 approvate con deliberazione della                
Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000;                                  
- le norme di attuazione del Reg. (CE) 2200/96, emesse dal Ministero            
per le Politiche agricole e forestali - Direzione generale delle                
Politiche agricole e agroindustriali nazionali, denominate "Linee               
guida per la stesura, la valutazione e la rendicontazione dei                   
programmi operativi  previsti dal Reg. (CE) 2200/96";                           
- le disposizioni applicative della L.R. 28/98 relativamente alle               
attivita' di assistenza tecnica ordinaria contenute nella                       
deliberazione della Giunta regionale n. 462 dell'1 marzo 2000 al                
punto 3 dell'allegato parte integrante;                                         
preso atto:                                                                     
- che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della richiamata L.R. 28/99,            
la Regione deve provvedere alla formulazione dei disciplinari di                
produzione che fissano i caratteri dei processi produttivi necessari            
per diminuirne l'impatto ambientale e tutelare la salute dei                    
consumatori;                                                                    
- che con deliberazione n. 639 dell'1 marzo 2000 "L.R. 28/99                    
concernente valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari                  
ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei               
consumatori. Determinazioni in ordine alla conferma della validita'             
dei disciplinari gia' approvati e approvazione caratteristiche nuovo            
marchio", la Giunta regionale ha approvato i disciplinari di                    
produzione da applicare nell'anno 2000, per  tutti i  settori                   
produttivi, in attesa che venissero definiti i principi generali                
necessari alla formulazione dei nuovi disciplinari, cosi' come                  
previsto dall'art. 5 - comma 2 - della citata L.R. 28/99;                       
- che con deliberazione n. 2130 del 28 novembre 2000, la Giunta                 
regionale ha approvato i principi generali per la formulazione dei              
nuovi disciplinari di produzione per il settore vegetale, ai sensi              
del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 28/99;                                       
- che con deliberazione n. 2291, adottata il 12 dicembre 2000, la               
Giunta regionale ha assegnato, tra l'altro, al CRPV - Centro ricerche           
produzioni vegetali Soc. Coop. a rl, con sede in Cesena, l'incarico             
di predisporre una proposta di disciplinari di produzione                       
relativamente al predetto settore vegetale;                                     
considerato:                                                                    
- che norme tecniche di produzione integrata devono essere definite             
in riferimento a tutti i settori normativi sopra richiamati;                    
- che e' pertanto opportuno provvedere con un unico atto ad approvare           
dette norme tecniche, in modo da rendere piu' organica l'applicazione           
degli interventi regionali, nazionali e comunitari, pur evidenziando            
le norme comuni e le differenze tra i diversi ambiti normativi;                 
- che le norme relative alla difesa ed al controllo delle infestanti            
da applicare nell'ambito della Azione 1 - misura 2f del PRSR devono             
essere approvate dal "Comitato tecnico-scientifico per l'attuazione             
dell'azione A1 del Reg. (CEE) 2078/92", istituito con DM n. 6750 del            
5/9/1996, sulla base del documento "Criteri per la definizione di               
norme tecniche di difesa delle colture e del controllo delle                    
infestanti nell'ambito della misura ôRiduzione o mantenimento della             
riduzione dei prodotti fitosanitari' del Reg. (CEE) 2078/92"                    
approvato con decisione della Commissione UE n. C(96)3864 del                   
30/12/1996;                                                                     
- che, per la sola difesa fitosanitaria ed il controllo delle                   
infestanti nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica di cui               
alla L.R. 28/98 e al Reg. CE 2200/96 nonche' per la concessione del             
marchio "QC" di cui alla L.R. 28/99, si ritiene opportuno che a                 
seguito della approvazione delle norme sopra indicate per la Azione 1           
- Misura 2f del PRSR ne venga valutata la rispondenza alla                      
deliberazione della Giunta  regionale 2130/00 prevedendo la                     
possibilita' di introdurre specifiche elasticita', che saranno                  
approvate contestualmente alle restanti norme di difesa fitosanitaria           
e di controllo delle infestanti;                                                
- che e' in fase di approvazione, da parte del citato Comitato                  
tecnico-scientifico, l'aggiornamento 2001 delle norme di difesa                 
fitosanitaria e di controllo delle infestanti, ma che i tempi di                
approvazione previsti non sono compatibili con le scadenze previste             
dalle disposizioni applicative del PRSR sopra citate;                           
- che, pertanto, per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle              
infestanti, restano valide, per i programmi di assistenza tecnica               
(L.R. 28/98 e Reg. CE 2200/96) e per il marchio "QC" (L.R. 28/99) le            
norme 2000, approvate con la citata deliberazione della Giunta                  
regionale 639/00;                                                               
- che analogamente, fino ad approvazione dell'aggiornamento 2001, per           
l'attuazione della Azione 1 - Misura 2f - del PRSR restano valide le            
norme 2000 attualmente utilizzate ai fini dell'applicazione                     
dell'Azione A1 del Reg. (CEE) 2078/92, approvate con note del MiPAF             
n. 3349 del 25/5/1999, n. 4687 del 27/7/1999 e n. 7524 del 10/12/1999           
e che, per le sole colture di cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo               
cappuccio, cavolo verza, cicoria, endivia scarola, endivia riccia,              
finocchio, ravanello, sedano, zucca e zuccchino, non contemplate nel            
2000 nell'ambito dell'Azione A1 del Reg. CEE 2078/92, vengono                   
considerate valide le norme 2000, approvate con la citata                       
deliberazione della Giunta regionale 639/00;                                    
- che, sempre per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle                 
infestanti, fino ad approvazione del citato aggiornamento 2001, si              
applicano - per le sole colture del mais dolce e delle colture da               
seme di barbabietola, ravanello, lattuga, carota, cavolo ed erba                
medica, non contemplate nel 2000 - le norme di legge vigenti;                   
- che, infine, per quanto riguarda esclusivamente il Reg. CEE 2200/96           
in merito ai programmi di assistenza tecnica attuati in regioni                 
diverse dalla Emilia-Romagna, viene data alle aziende interessate la            
possibilita' di optare per le norme di difesa e di controllo delle              
infestanti approvate dal Comitato tecnico-scientifico scientifico per           
 l'attuazione dell'Azione A1 del Reg. (CEE) 2078/92 sopra citato per            
i diversi territori regionali;                                                  
constatato:                                                                     
- che il CRPV ha trasmesso alla Direzione generale Agricoltura                  
protocollo regionale in data 20/12/2000, n. 36092/2 la proposta di              
disciplinari di produzione redatta in attuazione dell'incarico                  
conferito con la citata deliberazione 2291/00;                                  
- che l'Ufficio Produzioni vegetali del predetto Servizio ha                    
rielaborato le proposte di disciplinare trasmesse dal CRPV ed ha                
elaborato ulteriori disciplinari;                                               
- che tutti i disciplinari elaborati sono acquisiti agli atti della             
Direzione generale Agricoltura al n. 36111/7 del 20 dicembre 2000 e             
sono trattenuti agli atti del Servizio Produzioni agroalimentari e              
Relazioni di mercato;                                                           
- che tali disciplinari sono relativi alle seguenti specie e                    
produzioni vegetali:                                                            
- specie frutticole (actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, kaki,            
melo, olivo da olio, pero, pesco, susino);                                      
- specie orticole (aglio, anguria, asparago, carota, cavolfiore,                
cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cicoria,             
cipolla, endivia scarola, endivia riccia, fagiolino, fagiolo,                   
finocchio, fragola, lattuga, mais  dolce, melanzana, melone, patata,            
peperone, pisello da industria, pomodoro da mensa, pomodoro da                  
industria, spinacio da industria, ravanello, sedano, zucca,                     
zucchino);                                                                      
- erbacee (frumento tenero, frumento duro, orzo, barbabietola da                
zucchero, mais, sorgo, riso, girasole, soia, erba medica, graminacee            
foraggere, prati polifiti avvicendati e stabili);                               
- colture da seme (pisello, cicoria, cipolla, barbabietola,                     
ravanello, lattuga, carota, cavolo, erba medica);                               
- altre specie e produzioni (vite ad uva da vino, vino, olio, funghi            
prataioli e champignon);                                                        
- produzioni trasformate (conserve  vegetali, farina);                          
considerato che e' inoltre necessaria una parziale revisione delle              
prescrizioni per la produzione del pane di frumento a qualita'                  
controllata, approvate da ultimo con la citata deliberazione 639/00,            
al fine di adeguarle alla luce dell'attuale disciplina di cui alla              
L.R. 28/99;preso atto che l'Ufficio Produzioni vegetali del Servizio            
Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato ha provveduto a tale           
adeguamento elaborando le nuove prescrizioni nel testo allegato al              
presente atto quale parte integrante e sostanziale;                             
dato atto che per i settori produttivi diversi da quello trattato nel           
presente atto, per i quali esistono norme approvate con la citata               
deliberazione 639/00, saranno elaborati nuovi disciplinari e                    
prescrizioni ad avvenuta definizione ed approvazione dei relativi               
principi generali ai sensi della piu' volte citata L.R. 28/99;                  
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 in data 4            
luglio 1995 e n. 1396 in data 31 luglio 1998;                                   
dato atto che sui disciplinari approvati con il presente atto il                
Responsabile del Servizio Produzioni agroalimentari ha acquisito il             
parere del Responsabile del Servizio Sviluppo sistema                           
agro-alimentare, dott. Angelo Barilli, e del Responsabile del                   
Servizio Fitosanitario regionale, dott. Ivan Ponti;                             
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile                       
dell'Ufficio Produzioni vegetali dott. Luciano Trentini e dal                   
Responsabile del Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di             
mercato, dott. Maurizio Ceci, in ordine rispettivamente alla                    
regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente determinazione           
ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e             
della citata deliberazione 2541/95;                                             
determina:                                                                      
1) di approvare per le motivazioni esposte in premessa e qui                    
integralmente richiamate, nel testo acquisito agli atti della                   
Direzione generale Agricoltura al n. 36111/7 di protocollo in data 20           
dicembre 2000 e conservato presso il Servizio Produzioni                        
agroalimentari e Relazioni di mercato, i disciplinari di produzione             
integrata relativi alle specie e produzioni vegetali di seguito                 
elencate:                                                                       
- specie frutticole (actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, kaki,            
melo, olivo da olio, pero, pesco, susino);                                      
- specie orticole (aglio, anguria, asparago, carota, cavolfiore,                
cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cicoria,             
cipolla, endivia scarola, endivia riccia, fagiolino, fagiolo,                   
finocchio, fragola, lattuga, mais dolce, melanzana, melone, patata,             
peperone, pisello da industria, pomodoro da mensa, pomodoro da                  
industria, spinacio da industria, ravanello, sedano, zucca,                     
zucchino);                                                                      
- erbacee (frumento tenero, frumento duro, orzo, barbabietola da                
zucchero, mais, sorgo, riso, girasole, soia, erba medica, graminacee            
foraggere, prati polifiti avvicendati e stabili);                               
- colture da seme (pisello, cicoria, cipolla, barbabietola,                     
ravanello, lattuga, carota, cavolo, erba medica);                               
- altre specie e produzioni (vite ad uva da vino, vino, olio, funghi            
prataioli e champignon);                                                        
- produzioni trasformate (conserve vegetali, farina);                           
2) di dare atto, per quanto concerne la difesa fitosanitaria e il               
controllo delle infestanti:                                                     
- che, restano valide, per i programmi di assistenza tecnica (L.R.              
28/98 e Reg. CE 2200/96) e per il marchio "QC" (L.R. 28/99) le norme            
2000 approvate con la deliberazione della Giunta regionale 639/00;              
- che analogamente, fino ad approvazione dell'aggiornamento 2001, per           
l'attuazione della Azione 1 - Misura 2f - del PRSR restano valide le            
norme 2000 attualmente utilizzate ai fini dell'applicazione                     
dell'Azione A1 del Reg. (CEE) 2078/92, approvate con note del MiPAF             
n. 3349 del 25/5/1999, n. 4687 del 27/7/1999 e n. 7524 del                      
10/12/1999; e che, per le sole colture di cavolfiore, cavolo                    
broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cicoria, endivia scarola,             
endivia riccia, finocchio, ravanello, sedano, zucca e zuccchino, non            
contemplate nel 2000 nell'ambito dell'Azione A1 del Reg. CEE 2078/92,           
vengono considerate valide le norme 2000, approvate con la citata               
deliberazione della Giunta regionale 639/00;                                    
- che, fino ad approvazione del citato aggiornamento 2001, si                   
applicano - per le sole colture del mais dolce e delle colture da               
seme di barbabietola, ravanello, lattuga, carota, cavolo ed erba                
medica, non contemplate nel 2000 - le norme di legge vigenti;                   
- che, infine, per quanto riguarda esclusivamente il Reg. CEE 2200/96           
in merito ai programmi di assistenza tecnica attuati in regioni                 
diverse dalla Emilia-Romagna, viene data alle aziende interessate la            
possibilita' di optare per le norme di difesa e di controllo delle              
infestanti approvate dal Comitato tecnico-scientifico scientifico per           
l'attuazione dell'Azione A1 del Reg. (CEE) 2078/92 sopra citato per i           
diversi territori regionali;                                                    
3) di approvare altresi' le prescrizioni relative all'uso della                 
farina ottenuta da grano tenero "Qualita' controllata", per la                  
realizzazione e commercializzazione del "Pane di frumento a qualita'            
controllata" nel testo allegato al presente atto quale parte                    
integrante e sostanziale;                                                       
4) di dare atto che, fino all'approvazione dei nuovi criteri previsti           
dall'art. 5 - comma 2 - della L.R. 28/99, restano validi i                      
disciplinari di produzione integrata relativi agli altri settori                
produttivi gia' approvati con la deliberazione della Giunta regionale           
639/00;                                                                         
5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    
ALLEGATO                                                                        
Prescrizioni relative all'uso della farina ottenuta da grano tenero             
"Qualita' controllata" per la realizzazione e commercializzazione del           
"Pane di frumento a qualita' controllata"                                       
Allo scopo di incoraggiare l'uso per la panificazione della farina              
ottenuta da grano tenero "Qualita' controllata", vengono indicati               
alcuni vincoli che dovranno essere rispettati nel processo di                   
panificazione e nella conseguente commercializzazione.                          
Si tratta di vincoli sia pratici, che amministrativi. L'intenzione e'           
quella di garantire che all'uso della farina ottenuta da grano tenero           
"QC" corrispondano l'utilizzo di altri ingredienti e l'applicazione             
di criteri di gestione del prodotto analoghi a quanto previsto dalla            
L.R. 28/99.                                                                     
Rispettando queste prescrizioni, potra' essere prodotto e                       
commercializzato il "Pane di frumento a qualita' controllata",                  
usufruendo, a richiesta, del materiale promozionale predisposto a               
cura della Regione.                                                             
1) Caratteristiche della farina ottenuta da grano tenero "Qualita'              
controllata"                                                                    
La farina ottenuta da grano tenero "Qualita' controllata", e' quella            
che presenta, oltre ai requisiti di legge, le seguenti                          
caratteristiche:                                                                
a) provenienza dalla macinazione di grano tenero contraddistinto dal            
marchio collettivo regionale "Qualita' controllata - Produzione                 
integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale             
dell'Emilia-Romagna 28/99";                                                     
b) assenza di residui di antiparassitari non consentiti dal                     
disciplinare di produzione integrata del grano tenero approvato dalla           
Giunta regionale, o eventuale loro presenza contenuta nel limite di             
tracce;                                                                         
c) assenza di qualsiasi ulteriore componente, anche se consentito               
dalla normativa vigente.                                                        
2) Richiesta di produzione e commercializzazione del "Pane di                   
frumento a qualita' controllata"                                                
Le imprese di produzione e commercializzazione interessate alla                 
produzione e alla vendita di "Pane di frumento a qualita'                       
controllata" possono richiedere di disporre del marchio "Qualita'               
controllata" secondo le condizioni di seguito riportate.                        
Tale richiesta dovra' essere inviata, nei tempi e nei modi disposti             
da apposito provvedimento del Direttore generale Agricoltura, ai                
sensi della deliberazione della Giunta regionale 640/00, alla:                  
Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Viale                 
Silvani n. 6 - 40122 Bologna.Le imprese richiedenti potranno                    
utilizzare la denominazione "Pane di frumento a qualita' controllata"           
esclusivamente per il pane prodotto secondo le presenti indicazioni e           
solo ad avvenuta concessione dell'uso del marchio da parte della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
3) Ingredienti consentiti nella preparazione del "Pane di frumento a            
qualita' controllata"                                                           
Per produrre il "Pane di frumento a qualita' controllata", dovranno             
essere rispettati i criteri che ispirano la L.R. 28/99: salvaguardia            
dell'ambiente e tutela della salute dei consumatori.                            
Gli ingredienti consentiti nella preparazione del "Pane di frumento a           
qualita' controllata" sono, nelle proporzioni stabilite dalla                   
normativa vigente:                                                              
- farina ottenuta da grano tenero contraddistinto dal marchio                   
collettivo regionale "QC";                                                      
- acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica;                        
- sale comune (NaC1);                                                           
- lievito avente i requisiti indicati agli articoli 37 e 38 della               
Legge 4 luglio 1967, n. 580;                                                    
- lievito madre, bighe, pasta di riporto, sempreche' prodotti con               
farine idonee, ad alto tenore di W, preferibilmente ottenute da grano           
tenero contraddistinto dal marchio "Qualita' controllata";                      
- estratto di malto;                                                            
- alfa amilasi;                                                                 
- lecitina di soia;                                                             
- olio extravergine di oliva;                                                   
- strutto commestibile non sottoposto a processi di raffinazione.               
4) Ingredienti non consentiti nella preparazione del "Pane di                   
frumento a qualita' controllata"                                                
Per gli scopi sopra indicati e' vietato utilizzare ingredienti,                 
coadiuvanti e additivi diversi da quelli elencati al punto 3, anche             
se consentiti da norme comunitarie, nazionali o regionali.                      
5) Produzione e commercializzazione del "Pane di frumento a qualita'            
controllata"                                                                    
Allo scopo di uniformare le presenti prescrizioni alle disposizioni             
della L.R. 28/99, la produzione del "Pane di frumento a qualita'                
controllata", deve avvenire separatamente o in momenti diversi                  
rispetto al resto della produzione.                                             
Tale condizione riguarda la fase dell'impasto e lavorazione, della              
cottura, del trasporto, della commercializzazione del pane, nonche'             
quella del deposito della farina ottenuta da grano tenero "Qualita'             
controllata".                                                                   
Relativamente alla commercializzazione, allo scopo di favorire la               
riconoscibilita' del "Pane di frumento a qualita' controllata",                 
devono essere rispettate le seguenti condizioni:                                
- il "Pane di frumento a qualita' controllata" deve essere disposto             
in spazi separati dagli altri tipi di pane disponibili, sia in                  
magazzino che durante il trasporto, che nel punto vendita;                      
- e' obbligatorio identificare il prodotto applicando sulle pezzature           
crude di "Pane di frumento a qualita' controllata" un bollino di                
carta per uso alimentare, resistente al processo di cottura, sul                
quale devono essere stampati il marchio, secondo le disposizioni                
vigenti, e l'indicazione del panificio produttore concessionario;               
sono consentite altre forme di identificazione, alternative o                   
integrative, purche' compatibili con il regolamento d'uso del marchio           
"Qualita' controllata";                                                         
- e' possibile evidenziare esternamente per il pubblico il panificio            
concessionario del marchio, nonche' il comparto interno                         
dell'esercizio di vendita ove e' depositato il "Pane di frumento a              
qualita' controllata", utilizzando l'apposito materiale pubblicitario           
predisposto dalla Regione;                                                      
- il "pane di frumento a qualita' controllata" puo' essere consegnato           
al cliente nei sacchetti appositamente prodotti a cura della Regione,           
sui quali e' stampato il marchio "QC";                                          
- non e' consentito fare uso del materiale promozionale fornito dalla           
Regione, o utilizzare il marchio collettivo regionale, per                      
contraddistinguere o commercializzare altri tipi di pane;                       
- in nessun caso dovra' essere utilizzato materiale promozionale                
diverso da quello fornito gratuitamente dalla Regione, fatta                    
eccezione dei sacchetti del panificio produttore;                               
- in nessun caso potra' essere utilizzato il materiale promozionale             
"QC" in assenza di "Pane di frumento a qualita' controllata" o di               
documentazione comprovante la regolare produzione dello stesso;                 
- l'uso improprio del materiale promozionale "QC" costituisce in ogni           
caso infrazione grave alle prescrizioni qui riportate.                          
6) Documentazione di autocontrollo                                              
Presso il panificio concessionario del marchio "Qualita' controllata"           
deve essere sempre disponibile, aggiornata, la seguente                         
documentazione:                                                                 
a) documentazione comprovante l'acquisto di farina ottenuta da grano            
tenero "QC";                                                                    
b) registro di carico e scarico, non vidimato ne' bollato (anche in             
forma di brogliaccio), contenente i seguenti dati: - data di consegna           
di farina ottenuta da grano tenero "QC" acquistata dal panificatore             
concessionario; - ragione sociale del molino fornitore; - quantita'             
di farina ottenuta da grano tenero "QC" consegnata; - quantita' di              
farina ottenuta da grano tenero "QC" utilizzata per la produzione di            
"pane di frumento a qualita' controllata"; - quantita' di "Pane di              
frumento a qualita' controllata" prodotto, suddiviso in destinazione            
alla vendita al dettaglio e all'ingrosso; - quantita' di altri                  
prodotti fabbricati con farina ottenuta da grano tenero "QC".                   
Si fornisce, al punto 10), uno schema di registro che potra' servire            
come esempio per le registrazioni richieste. Tuttavia, il                       
concessionario puo' utilizzare qualunque tipo di modulistica,                   
compresa la forma di brogliaccio, che permetta di mantenere                     
aggiornati, giorno per giorno, i dati sopra richiesti.                          
7) Controlli                                                                    
I controlli, effettuati ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 28/99,              
hanno lo scopo di verificare il rispetto dei disciplinari di                    
produzione integrata e, nel caso specifico, delle prescrizioni                  
elencate nel presente atto.                                                     
Essi, pertanto, prevedono una o piu' delle seguenti modalita':                  
- verifica della presenza e della correttezza della documentazione di           
autocontrollo descritta al punto 6);                                            
- esame dell'utilizzo del materiale promozionale;                               
- analisi di campioni di ingredienti o di "Pane di frumento a                   
qualita' controllata", in qualunque momento della lavorazione o della           
immissione in commercio.                                                        
8) Infrazioni                                                                   
Qualsiasi inadempienza ad ognuna delle prescrizioni contenute nel               
presente atto costituisce, ai fini dell'applicazione delle sanzioni             
di cui all'articolo 7 della L.R. 28/99, infrazione grave.                       
Qualora sottoposto a sanzione di sospensione o decadenza, il                    
concessionario del marchio collettivo regionale per il "Pane di                 
frumento a qualita' controllata" non potra' piu' utilizzare il                  
materiale promozionale sopra descritto.                                         
9) Pubblicita' e Promozione                                                     
La Regione predispone materiale promozionale da utilizzare nel punto            
vendita.Tale materiale viene distribuito gratuitamente ai                       
concessionari che ne facciano richiesta, allo scopo di accompagnare             
la commercializzazione del "Pane di frumento a qualita' controllata",           
e deve essere utilizzato secondo le disposizioni riportate nel                  
presente atto.                                                                  
10) Registro per l'autocontrollo (esempio)                                      
Si propone, di seguito, un esempio di registro nel quale annotare i             
dati relativi al movimento della farina ottenuta da grano tenero "QC"           
acquistata ed utilizzata per la panificazione.                                  
Si tratta appunto solo di un esempio, che il concessionario puo'                
scegliere di utilizzare o di sostituire con altro tipo di                       
documentazione, anche se gia' presente. E' importante, comunque, che            
i dati richiesti siano riscontrabili al momento del controllo e                 
aggiornati con cadenza giornaliera.                                             
Da questa semplice registrazione dovra' risultare l'effettivo uso di            
farina ottenuta da grano tenero "QC" per la realizzazione del "Pane             
di frumento a qualita' controllata".                                            
Esempio di Registro per l'autocontrollo                                         
FARINA (in Kg)  DESTINAZIONE PANE       PRODOTTO (in Kg)                        
DATA  MOLINO  Cons.  Utiliz.  Ingrosso  Dettaglio  ALTRI                        
FORNITORE          PRODOTTI              (KG)                                
Nella prima colonna va indicata la data della registrazione; nella              
seconda il fornitore di farina ottenuta da grano tenero "QC"; nella             
terza il quantitativo di farina ottenuta da grano tenero "QC"                   
acquistato; nella quarta il quantitativo di tale farina utilizzata              
giorno per giorno nella panificazione; poi la quantita' di "Pane di             
frumento a qualita' controllata" prodotto e quotidianamente destinato           
alla vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio; nell'ultima la                 
quantita' di altri prodotti realizzati con la farina ottenuta da                
grano tenero "QC".                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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