REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 gennaio 2001, n. 1

Misure di controllo nei confronti dell'influenza aviare

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Considerato che nella regione Veneto sono stati accertati focolai di            
infezione da virus dell'influenza aviaria in un allevamento di                  
tacchini da carne sito nel comune di Cologna Veneta (VR) e in due               
allevamenti di tacchini da carne siti del comune di Ospedaletto                 
Euganeo (PD);                                                                   
preso atto:                                                                     
- che la Regione Veneto con decreto dirigenziale n. 01067 del 28                
dicembre 2000 ha adottato misure di contenimento per influenza                  
aviaria istituendo tra l'altro una zona di restrizione delle                    
movimentazioni dei volatili;                                                    
- che le misure adottate dalla Regione Veneto prevedono la                      
possibilita' di avviare alla macellazione fuori regione tacchini                
previa autorizzazione della regione competente, mentre nessuna                  
modalita' e' prevista per altri volatili recettivi;                             
considerato che vi sono rapporti economici e produttivi tra le                  
strutture di macellazione e gli allevamenti della regione                       
Emilia-Romagna e quelli situati nelle zone della regione Veneto                 
sottoposte a misure di restrizione della movimentazione dei volatili;           
ritenuto pertanto necessario adottare misure di polizia veterinaria             
per evitare il diffondersi dell'infezione al territorio                         
dell'Emilia-Romagna;visti:                                                      
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656;                                              
- il DPR 3 marzo 1993, n 587;                                                   
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio            
1954, n 320;                                                                    
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;                                            
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva           
ai sensi di legge;                                                              
dato atto, ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e dei punto 3.1 della delibera 2541/95:                             
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario ed Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in            
merito alla regolarita' tecnica della presente Ordinanza;                       
richiamata la determina 12369/00 con la quale il Direttore generale             
alla Sanita' dr. Franco Rossi viene sostituito dal Direttore generale           
della Presidenza della Giunta dr. Bruno Molinari:                               
- dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale               
della Presidenza della Giunta dr. Bruno Molinari in merito alla                 
legittimita' della presente Ordinanza;                                          
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
ordina:                                                                         
Art. 1                                                                          
vietata l'introduzione nel territorio regionale di volatili vivi,               
compresi quelli destinati alla macellazione, dai territori dei                  
seguenti comuni compresi nella "zona di restrizione delle                       
movimentazioni dei volatili" definita dal decreto della Regione                 
Veneto n. 01067 del 28 dicembre 2000:                                           
- Asigliano Veneto                                                              
- Poiana Maggiore                                                               
- Noventa Vicentina                                                             
- Lozzo Atesino                                                                 
- Montagnana                                                                    
- Megliadino San Fidenzio                                                       
- Saletto                                                                       
- Ospedaletto Euganeo                                                           
- Este                                                                          
- Santa Margherita d'Adige                                                      
- Ponso                                                                         
- Carceri.                                                                      
Art. 2                                                                          
Dal territorio dei comuni di cui all'articolo 1 e' vietata                      
l'introduzione nel territorio regionale di rifiuti di origine                   
animale, cascami, pollina, volatili morti non macellati.                        
Art. 3                                                                          
Gli automezzi di trasporto volatili e mangimi che abbiano avuto                 
contatti con allevamenti di volatili delle province di Padova o                 
Verona prima di venire a contatto con allevamenti di volatili della             
regione devono essere opportunamente disinfettati.                              
Art. 4                                                                          
Negli allevamenti della regione di volatili produttori di uova, i               
contenitori di queste ultime devono essere monouso se di cartone o              
previamente disinfettati se di materiale resistente alla                        
disinfezione.                                                                   
Art. 5                                                                          
Le violazioni alla presente Ordinanza sono perseguite ai sensi del              
Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del                    
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.                            
Art. 6                                                                          
I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori            
delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi               
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di               
vigilanza previsto dall'articolo 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19,           
nonche' gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati, ciascuno              
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente Ordinanza.           
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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