REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 1839

Approvazione convenzione Regione Emilia-Romagna ed ENEA per formulazione PER, atti di indirizzo e coordinamento, programmi e progetti di intervento per sviluppo sostenibile del sistema regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che il nuovo assetto delle competenze in materia di energia            
delineato dal DLgs 112/98 impone la necessita' di delineare i                   
connotati di una nuova politica energetica regionale e locale, in               
armonia con gli indirizzi nazionali e dell'Unione Europea;                      
richiamati:                                                                     
- il DLgs 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE             
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";            
- il DLgs 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n.                 
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas                    
naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n.               
144";                                                                           
- il Capo XI della L.R. 26 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema               
regionale e locale" ed in particolare l'art. 84 recante disciplina              
delle funzioni conferite  alla competenza della Regione in materia              
energia dagli artt. 30 e 34 del DLgs 112/98, con particolare cenno              
alla adozione del Piano Energetico Regionale nonche' degli atti di              
indirizzo e coordinamento per la sua articolazione a livello                    
territoriale, alla approvazione di programmi a dimensione regionale             
nonche' di progetti d'interesse regionale finalizzati allo sviluppo             
sostenibile del sistema energetico regionale, alla promozione di                
attivita' di ricerca applicata nonche' di attivita' sperimentali;               
- l'art. 88 della citata L.R. 3/99 in base al quale "La Regione e'              
autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi con ENEA (Ente per            
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) e con altri Enti                   
pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del piano                   
energetico regionale e a fornire alle Province e ai Comuni                      
informazioni, consulenza tecnica e assistenza nella predisposizione             
degli strumenti di programmazione energetica locale";                           
- l'art. 89 della citata L.R. 3/99 in base al quale, nelle more                 
dell'adozione del Piano Energetico Regionale, la Giunta regionale               
propone al Consiglio l'adozione di indirizzi generali di politica               
energetica regionale;                                                           
- il DLgs 30 gennaio 1999, n. 36 "Riordino dell'Ente per le nuove               
tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11,           
comma 1 e 18, comma 1, della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in                  
particolare l'art. 1, comma 1, l'art. 2 comma 1, lettera d) e l'art.            
14;                                                                             
- l'art. 5 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;                                   
- il Protocollo d'intesa stipulato il 21 febbraio 1995 tra la Regione           
Emilia-Romagna e l'ENEA;                                                        
ravvisata la necessita' di predisporre quanto prima gli strumenti di            
programmazione energetica regionale e gli atti di indirizzo e                   
coordinamento con particolare riferimento all'elaborazione del Piano            
Energetico Regionale;                                                           
ritenuto opportuno per le finalita' sopra accennate ricorrere alla              
competenza dell'ENEA;                                                           
preso atto:                                                                     
- che il Direttore della Divisione Promozione degli usi efficienti e            
diversificazione dell'energia dell'ENEA, prof. Antonio Sano', con               
nota prot. n. 51689-PROM del 29 settembre 2000, trattenuta agli atti            
del Servizio Energia al prot. n. 553 del 2 ottobre 2000, ha                     
presentato una proposta relativa allo svolgimento di studi e ricerche           
funzionali alla predisposizione ed attuazione del Piano Energetico              
Regionale ed a fornire alle Province ed ai Comuni informazioni,                 
consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione ed attuazione            
degli strumenti di programmazione energetica locale, in conformita'             
all'art. 88 della L.R. 26 aprile 1999, n. 3, il cui costo complessivo           
ammonta a Lire 685.000.000, IVA esclusa (Euro 353.772,98),  con                 
espressa  richiesta all'Ente Regione del  compenso complessivo,                 
articolato per ogni singola attivita', di Lire 330.000.000, IVA                 
esclusa (Euro 170.430,78);                                                      
- che il piano di lavoro formulato dall'ENEA nella nota citata, e'              
cosi' ripartito:                                                                
A) Sistema informativo regionale sull'energia                                   
Fornire gli elementi conoscitivi di base e delineare il progetto di             
massima del Sistema informativo regionale sull'energia (SIRE),                  
funzionali alla predisposizione del Piano Energetico Regionale (PER)            
e alla sua articolazione a livello territoriale, di cui al comma 2,             
art. 84, della L.R. 3/99.                                                       
B) Indirizzi di politica energetica regionale                                   
Fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai              
fini della elaborazione degli indirizzi generali di politica                    
energetica regionale nelle more della adozione del Piano Energetico             
Regionale, ai sensi dell'art. 89 della L.R. 3/99, tenuto conto delle            
specifiche situazioni e vocazioni territoriali, in armonia con  gli             
indirizzi generali fissati in ambito comunitario e nazionale.                   
C) Programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile                             
Fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai              
fini della formulazione  di programmi e progetti di intervento di               
interesse regionale, di cui alle lettere a), c), e d), comma 3, art.            
84 della L.R. 3/99, finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema           
 energetico regionale.                                                          
D) Indirizzo e coordinamento degli Enti locali                                  
Fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione nell'esercizio                
delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti              
agli Enti locali ai sensi degli articoli 84, 85, 86 e 87 della L.R.             
3/99;                                                                           
ritenuto:                                                                       
- che la proposta di incarico presentata dall'ENEA corrisponda alle             
esigenze dell'Aministrazione regionale e che il compenso richiesto di           
Lire 330.000.000 (Euro 170.430,78), IVA esclusa, possa considerarsi             
congruo in relazione alla consistenza ed alla complessita' delle                
attivita' da svolgersi con le modalita' indicate dall'ENEA stessa;              
- di affidare all'ENEA l'incarico relativo alle attivita' sopra                 
elencate e di disciplinare i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e           
l'ENEA secondo la convenzione allegata quale parte integrante della             
presente deliberazione;                                                         
considerato che tale convenzione avra' validita' 12 mesi dalla data             
della stipulazione;                                                             
dato atto che l'onere finanziario indotto dalla presente delibera               
grava sul Capitolo 21073 del Bilancio per l'esercizio finanziario               
2000;                                                                           
richiamato l'art. 19, comma 9 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27                
cosi' come integrato e modificato dall'art. 9 della L.R. 4 giugno               
1988, n. 22 "Norme per l'accesso agli impieghi della Regione                    
Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali";                   
dato atto dei seguenti pareri favorevoli espressi sul presente                  
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre             
1992, n. 41 nonche' della deliberazione 2541/95:                                
- in ordine alla legittimita', reso dal Direttore generale alle                 
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi;                                     
- in ordine alla regolarita' tecnica, reso dal Responsabile del                 
Servizio Energia, dott. Massimo Cenerini;                                       
- in ordine alla regolarita' contabile, reso  dal Responsabile del              
Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani;                          
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, secondo comma           
della L.R. 31/77 e successive modificazioni e che pertanto l'impegno            
di spesa possa essere assunto con il presente atto;                             
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo                  
economico e Piano telematico;                                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di affidare all'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e              
l'ambiente, con sede legale a Roma, Lungotevere Thaon di Ravel n. 76,           
in attuazione dell'art. 88 della L.R. 3/99, il compito di svolgere il           
programma delle attivita' previste nell'allegato schema di                      
convenzione che viene approvato quale  parte integrante e sostanziale           
del presente atto;                                                              
2) di approvare la convenzione nel testo allegato alla presente                 
deliberazione, della quale costituisce parte integrante (Allegato A),           
dando atto che alla sua stipulazione provvedera' il Responsabile del            
Servizio Energia;                                                               
3) di fissare la decorrenza dell'incarico dalla data della stipula              
della presente convenzione e la sua durata in un anno;                          
(omissis)                                                                       
ALLEGATO A                                                                      
Schema di convenzione incarico per la definizione di strumenti per la           
predisposizione del Piano energetico regionale, per la elaborazione             
di atti di indirizzo e coordinamento e per la formulazione di                   
programmi e progetti di intervento finalizzati allo sviluppo                    
sostenibile del Sistema energetico regionale                                    
    L'anno duemila, il giorno . . . . del mese di                               
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna (c.f.    ), rappresentata                             
da   ,                                                                          
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c.f.   ),                           
come da deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del   ,               
esecutiva ai sensi di legge, per la carica domiciliato presso                   
ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (c.f.                
01320740580 - p. IVA 00985801000), rappresentato dal Direttore A.I.             
della Divisione Promozione usi efficienti e diversificazione                    
dell'energia, prof. Antonio Sano', nato a . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . (c.f. . . . . . . . . . . . ) per la carica domiciliato           
presso Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 Roma.                           
Premessa                                                                        
Le attivita' oggetto della presente convenzione costituiscono la                
prima fase di un progetto poliennale, articolato su base annuale, con           
produzione di rapporti specifici, che ha l'obiettivo di dare                    
attuazione alle disposizioni della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in                 
materia di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale e di           
verificare la fattibilita' che ENEA svolga funzioni di "Agenzia                 
energetica regionale", in conformita' all'art. 1 del DLgs 30 gennaio            
1999, n. 36, mediante la prestazione di servizi avanzati, di supporto           
tecnico-specialistico e organizzativo a favore della Regione e degli            
Enti locali per l'esercizio delle funzioni di competenza.                       
Art. 1 - Oggetto dell'incarico                                                  
La Regione Emilia-Romagna affida all'ENEA, che accetta, il compito di           
svolgere gli studi e le ricerche funzionali alla predisposizione e              
attuazione del piano energetico regionale e a fornire alle Province e           
ai Comuni informazioni, consulenza tecnica e assistenza nella                   
predisposizione e attuazione degli strumenti di programmazione                  
energetica locale, ai sensi dell'art. 88 della L.R. 3/99.                       
Art. 2 - Obiettivi e programma di lavoro                                        
Nello svolgimento dell'incarico l'ENEA si impegna a perseguire i                
seguenti obiettivi:                                                             
2.1. Sistema informativo regionale sull'energia                                 
Fornire gli elementi conoscitivi di base e delineare il progetto di             
massima del Sistema informativo regionale sull'energia (SIRE),                  
funzionali alla predisposizione del Piano energetico regionale (PER)            
e a sua articolazione a livello territoriale, di cui al comma 2, art.           
84, della L.R. 3/99.                                                            
2.2. Indirizzi di politica energetica regionale                                 
Fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai              
fini della elaborazione degli indirizzi generali di politica                    
energetica regionale nelle more della adozione del Piano energetico             
regionale, ai sensi dell'art. 89 della L.R. 3/99, tenuto conto delle            
specifiche situazioni e vocazioni territoriali, in armonia con gli              
indirizzi generali fissati in ambito comunitario e nazionale.                   
2.3. Programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile                           
Fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai              
fini della formulazione di programmi e progetti di intervento di                
interesse regionale, di cui alle lettere a), c), e d), comma 3, art.            
84 della L.R. 3/99, finalizzali allo sviluppo sostenibile del sistema           
energetico regionale.                                                           
2.4. Indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti               
locali                                                                          
Fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione nell'esercizio                
delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti              
agli Enti locali ai sensi degli artt. 84, 85, 86 e 87 della L.R.                
3/99.                                                                           
Per il perseguimento di tali obiettivi l'ENEA si impegna a realizzare           
il programma di lavoro riportato nell'Allegato 1 che costituisce                
parte integrante della presente convenzione.                                    
Art. 3 - Durata della convenzione e adempimento delle prestazioni               
La durata dalla convenzione e' di 12 mesi a partire dalla data della            
stipula.                                                                        
La predetta durata potra' essere prorogata di comune accordo tra                
Regione Emilia-Romagna ed ENEA per un periodo non superiore a sei               
mesi.                                                                           
L'Amministrazione potra' in ogni tempo risolvere il contratto qualora           
l'ENEA si renda inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte ai              
sensi della presente convenzione e la diffida all'adempimento                   
notificata all'ENEA sia rimasta senza effetti per venti giorni dalla            
data della notifica stessa.                                                     
In caso di risoluzione della convenzione l'ENEA avra' solo il diritto           
ad ottenere la corresponsione del compenso per il lavoro svolto e/o             
predisposto fino alla data della risoluzione, limitatamente alla                
parte di lavoro riconosciuto valido ed accettato dall'Amministrazione           
committente tramite il Servizio Energia, salvo compensazione con                
l'eventuale riconoscimento del danno subito dalla Regione secondo le            
norme comuni.                                                                   
Art. 4 - Corrispettivo                                                          
A fronte delle suddette attivita' la Regione Emilia-Romagna versera'            
all'ENEA un compenso totale di Lire 330.000.000 (Euro 170.430,78) +             
IVA. 20%.                                                                       
La disaggregazione dei compensi e' riportata in Allegato 1.                     
Art. 5 - Pagamenti                                                              
La Regione Emilia-Romagna si impegna ad effettuare i seguenti                   
pagamenti al termine di ciascuna delle quattro linee di attivita'               
come specificato nell'Allegato alla presente convenzione, a fronte di           
emissione di regolari fatture:                                                  
Lire 90.000.000 (Euro 46.481,12) + IVA 20% al termine dell'attivita'            
2.1.;                                                                           
Lire 30.000.000 (Euro 15.493,71) + IVA 20% al termine dell'attivita'            
2.2.;                                                                           
Lire 60.000.000 (Euro 30.987,41) + IVA 20% al termine dell'attivita'            
2.3.;                                                                           
Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53) + IVA 20% al termine dell'attivita'           
2.4.                                                                            
Alla liquidazione della spesa, il Dirigente competente provvede, nel            
rispetto di quanto indicato al successivo art. 6.                               
Art. 6 - Modalita' e valutazione dell'attivita'                                 
L'ENEA nomina un responsabile del programma di lavoro di cui all'art.           
2 dandone informazione alla Regione.                                            
Nello svolgimento delle attivita' oggetto della presente convenzione            
potra' essere concordata tra la Regione Emilia-Romagna e l'ENEA una             
diversa modulazione delle attivita' fermo restando il costo                     
complessivo e il compenso riconosciuto dalla Regione all'ENEA. In tal           
caso sara' valutata la necessita' di procedere ad una eventuale                 
proroga della convenzione.                                                      
I principali risultati del programma di lavoro saranno presentati               
sotto forma di rapporti specifici per singola attivita'.                        
La struttura della Giunta regionale competente per le attivita' di              
indirizzo e' il Servizio Energia, che effettuera' la verifica                   
tecnico-scientifica dei risultati conseguiti.                                   
L'ENEA durante lo svolgimento del programma di lavoro terra' conto di           
osservazioni, suggerimenti, indirizzi formulati dall'Amministrazione            
regionale tramite il Servizio Energia e all'occorrenza apportera' le            
necessarie integrazioni e correzioni alle relazioni e agli elaborati            
finali senza che cio' possa comportare alcun aumento dei                        
corrispettivi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito              
con la presente convenzione.                                                    
Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente                      
convenzione l'ENEA si impegna a fare ricorso, per quanto possibile e            
nelle more delle procedure in vigore, ai centri ENEA siti in                    
Emilia-Romagna e alle Universita', agli Enti e organismi di ricerca e           
di servizio operanti in regione nella prospettiva di dar vita ad un             
sistema a rete di competenze in grado di offrire supporto                       
tecnico-specialistico ed organizzativo alle Amministrazioni della               
regione e degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni di                
competenza. Dell'instaurarsi dei relativi rapporti collaborativi,               
l'ENEA da' informazione alla Regione tramite il Servizio Energia.               
Art. 7 - Integrazione dell'accordo                                              
Per quanto non contemplato nella presente convenzione valgono le                
disposizioni contenute nel Codice civile e le leggi speciali se ed in           
quanto compatibili.                                                             
Art. 8 - Proprieta' e riservatezza delle conoscenze e dei risultati             
Il rapporto finale e gli eventuali elaborati, nonche' il materiale di           
documentazione o la strumentazione acquisita su qualunque supporto,             
resteranno di piena e assoluta proprieta' della Regione                         
Emilia-Romagna.                                                                 
L'ENEA si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e a terzi,              
che su suo incarico partecipano alle attivita', la massima                      
riservatezza per qualsiasi dato e/o informazione in qualsiasi modo              
forniti, cosi' come sui risultati realizzati dall'attivita'.                    
La Regione Emilia-Romagna si impegna, per se' e per qualsiasi persona           
o societa' partecipante alle attivita', a non divulgare o trasferire            
ad altri le metodologie che l'ENEA mettera' a disposizione.                     
Qualora l'ENEA voglia pubblicizzare o pubblicare il lavoro svolto o i           
risultati ottenuti chiedera' autorizzazione scritta alla Regione                
Emilia-Romagna, inviando il testo che si vuole pubblicare o                     
pubblicizzare. L'ENEA si ritiene comunque autorizzata qualora la                
Regione Emilia-Romagna non invii risposta scritta entro un mese dalla           
data della richiesta della suddetta autorizzazione.                             
Art. 9 - Controversie                                                           
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si                 
conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.                         
Art. 10 - Spese di registrazione                                                
Il presente atto sara' registrato solo in caso di uso ai sensi del              
DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a           
cura della parte richiedente.                                                   
Bologna, li'                                                                    
Letto e sottoscritto per accettazione.                                          
per LA REGIONE EMILIA- ROMAGNA  per L'ENEA                                      
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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