REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2001, n. 6

Misure di controllo nei confronti dell'influenza aviare - Modifica dell'ordinanza n. 1 del 5/1/2001

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Richiamata la propria ordinanza n. 00001 del 5 gennaio 2001 con la              
quale sono state adottate misure di controllo dell'influenza aviare;            
considerato che nella regione Veneto sono stati accertati focolai di            
infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicita' in              
allevamenti di tacchini da carne siti nei comuni di Ospedaletto                 
Euganeo (PD), Ponso (PD), Sant'Elena (PD) e Cologna Veneta (VR);                
preso atto:                                                                     
- che la Regione Veneto con decreto dirigenziale n. 19 del 9 gennaio            
2001 ha incluso nuovi comuni della provincia Padova nella zona di               
restrizione delle movimentazioni dei volatili istituita con decreto             
dirigenziale n. 1067 del 28 dicembre 2000, estendendo inoltre le                
misure di restrizione delle movimentazioni a tutti i volatili;                  
- che con decreto dirigenziale n. 20 del 9 gennaio 2001 la Regione              
Veneto ha adottato misure nei confronti dell'influenza aviaria per              
gli allevamenti situati nei comuni di Cologna Veneta, Zimella,                  
Veronella e Pressana situati in provincia di Verona e compresi nella            
zona di vaccinazione;                                                           
- che le misure adottate dalla Regione Veneto nella zona di                     
restrizione delle movimentazioni prevedono attualmente, per tutti i             
volatili, la possibilita' di avviare alla macellazione fuori regione            
solo previa autorizzazione della Regione competente, e che il                   
provvedimento del Ministero della Sanita' prot. n.                              
600.6/24461/52N/5276 del 14 dicembre 2000 consente di avviare alla              
macellazione fuori dalla regione Veneto volatili provenienti dalla              
zona di vaccinazione per influenza aviare solo in macelli che sono              
stati appositamente individuati;                                                
considerato che vi sono rapporti economici e produttivi tra le                  
strutture di macellazione e gli allevamenti della regione                       
Emilia-Romagna e quelli situati nelle zone della regione Veneto                 
sottoposte a misure di restrizione della movimentazione dei volatili;           
ritenuto pertanto necessario estendere le misure adottate con                   
l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 5 gennaio            
2001 ad altri comuni, sulla base della nuova situazione                         
epidemiologica che si e' determinata nella regione Veneto, per                  
evitare il diffondersi dell'infezione al territorio                             
dell'Emilia-Romagna;                                                            
visti:                                                                          
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656;                                              
- il DPR 3 marzo 1993, n. 587;                                                  
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio            
1954, n. 320;                                                                   
- la Legge 23 dicembre 1978, n 833;                                             
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva           
ai sensi di legge;                                                              
dato atto, ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95;                             
del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                    
Veterinario ed Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in            
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' dr. Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente             
ordinanza;                                                                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
ordina:                                                                         
Art. 1 - L'articolo 1 dell'ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2001 e'                 
sostituito da quanto segue:                                                     
"E' vietata l'introduzione nel territorio regionale di volatili vivi,           
compresi quelli destinati alla macellazione, dai territori dei                  
seguenti comuni compresi nella "zona di restrizione delle                       
movimentazioni" definita dal decreto della Regione Veneto n. 19 del 9           
gennaio 2001                                                                    
Asigliano Veneto - Poiana Maggiore - Noventa Vicentina - Lozzo                  
Atestino - Montagnana - Megliadino San Fidenzio - Saletto -                     
Ospedaletto Euganeo - Este - Santa Margherita d'Adige - Ponso -                 
Carceri - Cinto Euganeo - Arqua' Petrarca - Baone - Monselice -                 
Solesino - Sant'Elena - Granze - Stanghella - Villa Estense -                   
Vighizzolo d'Este - Piacenza d'Adige - Megliadino San Vitale -                  
Barbona - Sant'Urbano - Vescovana                                               
e dai seguenti comuni soggetti a limitazioni delle movimentazioni dei           
volatili e compresi nell'elenco dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 20            
del 9 gennaio 2001:                                                             
Cologna Veneta - Zimella - Veronella - Pressana".                               
Art. 2 - Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai               
sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8                
febbraio 1954, n. 320.                                                          
Art. 3 - I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia- Romagna, i            
Direttori delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei             
Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il                    
personale di vigilanza previsto dall'articolo 13 della Legge 4 maggio           
1982, n. 19, nonche' gli agenti della Forza Pubblica, sono                      
incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione                
della presente ordinanza.                                                       
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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