ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2001, n. 6
Misure di controllo nei confronti dell'influenza aviare - Modifica dell'ordinanza n. 1 del 5/1/2001
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la propria ordinanza n. 00001 del 5 gennaio 2001 con la
quale sono state adottate misure di controllo dell'influenza aviare;
considerato che nella regione Veneto sono stati accertati focolai di
infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicita' in
allevamenti di tacchini da carne siti nei comuni di Ospedaletto
Euganeo (PD), Ponso (PD), Sant'Elena (PD) e Cologna Veneta (VR);
preso atto:
- che la Regione Veneto con decreto dirigenziale n. 19 del 9 gennaio
2001 ha incluso nuovi comuni della provincia Padova nella zona di
restrizione delle movimentazioni dei volatili istituita con decreto
dirigenziale n. 1067 del 28 dicembre 2000, estendendo inoltre le
misure di restrizione delle movimentazioni a tutti i volatili;
- che con decreto dirigenziale n. 20 del 9 gennaio 2001 la Regione
Veneto ha adottato misure nei confronti dell'influenza aviaria per
gli allevamenti situati nei comuni di Cologna Veneta, Zimella,
Veronella e Pressana situati in provincia di Verona e compresi nella
zona di vaccinazione;
- che le misure adottate dalla Regione Veneto nella zona di
restrizione delle movimentazioni prevedono attualmente, per tutti i
volatili, la possibilita' di avviare alla macellazione fuori regione
solo previa autorizzazione della Regione competente, e che il
provvedimento del Ministero della Sanita' prot. n.
600.6/24461/52N/5276 del 14 dicembre 2000 consente di avviare alla
macellazione fuori dalla regione Veneto volatili provenienti dalla
zona di vaccinazione per influenza aviare solo in macelli che sono
stati appositamente individuati;
considerato che vi sono rapporti economici e produttivi tra le
strutture di macellazione e gli allevamenti della regione
Emilia-Romagna e quelli situati nelle zone della regione Veneto
sottoposte a misure di restrizione della movimentazione dei volatili;
ritenuto pertanto necessario estendere le misure adottate con
l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 5 gennaio
2001 ad altri comuni, sulla base della nuova situazione
epidemiologica che si e' determinata nella regione Veneto, per
evitare il diffondersi dell'infezione al territorio
dell'Emilia-Romagna;
visti:
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656;
- il DPR 3 marzo 1993, n. 587;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio
1954, n. 320;
- la Legge 23 dicembre 1978, n 833;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva
ai sensi di legge;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95;
del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario ed Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita' dr. Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente
ordinanza;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
ordina:
Art. 1 - L'articolo 1 dell'ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2001 e'
sostituito da quanto segue:
"E' vietata l'introduzione nel territorio regionale di volatili vivi,
compresi quelli destinati alla macellazione, dai territori dei
seguenti comuni compresi nella "zona di restrizione delle
movimentazioni" definita dal decreto della Regione Veneto n. 19 del 9
gennaio 2001
Asigliano Veneto - Poiana Maggiore - Noventa Vicentina - Lozzo
Atestino - Montagnana - Megliadino San Fidenzio - Saletto -
Ospedaletto Euganeo - Este - Santa Margherita d'Adige - Ponso -
Carceri - Cinto Euganeo - Arqua' Petrarca - Baone - Monselice -
Solesino - Sant'Elena - Granze - Stanghella - Villa Estense -
Vighizzolo d'Este - Piacenza d'Adige - Megliadino San Vitale -
Barbona - Sant'Urbano - Vescovana
e dai seguenti comuni soggetti a limitazioni delle movimentazioni dei
volatili e compresi nell'elenco dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 20
del 9 gennaio 2001:
Cologna Veneta - Zimella - Veronella - Pressana".
Art. 2 - Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai
sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8
febbraio 1954, n. 320.
Art. 3 - I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia- Romagna, i
Direttori delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei
Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il
personale di vigilanza previsto dall'articolo 13 della Legge 4 maggio
1982, n. 19, nonche' gli agenti della Forza Pubblica, sono
incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione
della presente ordinanza.
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione
Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani