REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2000, n. 2686

Definizione dei criteri per la ripartizione del quantitativo regionale di latte della seconda tranche dell'aumento comunitario

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 26 novembre 1992, n. 468 "Misure urgenti nel settore                 
lattiero-caseario" e successive modificazioni e integrazioni;                   
- il DPR n. 569 del 28 dicembre 1993, di approvazione del Regolamento           
di esecuzione della predetta Legge 468/92;                                      
- il DL 4 febbraio 2000, n. 8, convertito con modificazioni in Legge            
7 aprile 2000, n. 79 recante "Disposizioni urgenti per la                       
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di               
latte e per la regolazione provvisoria del settore                              
lattiero-caseario", emanato in applicazione del Reg. CE 1256/99 del             
Consiglio in data 17 maggio 1999;                                               
- il DL n. 43 dell'1 marzo 1999, convertito con modificazioni in                
Legge 27 aprile 1999, n. 118, recante disposizioni urgenti per il               
settore lattiero-caseario;dato atto:                                            
- che l'art. 1 comma 8 bis del citato DL 8/00 dispone che l'aumento             
del quantitativo globale di latte attribuito dall'Unione Europea                
quale quote consegne, con decorrenza 1 aprile 2001, affluisce alla              
riserva nazionale ed e' ripartito tra le Regioni e Province Autonome            
sulla base di criteri stabiliti con Decreto del Ministero delle                 
Politiche agricole e forestali;                                                 
- che il succitato articolo 1 comma bis dispone altresi' che con il             
medesimo Decreto ministeriale verranno stabiliti i criteri per la               
ripartizione fra le Regioni e Province Autonome, dei quantitativi               
derivanti da revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della             
normativa nazionale e comunitaria;                                              
- che in data 6 dicembre 2000 e' stato acquisito il parere della                
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le              
Province Autonome di Trento e Bolzano sullo schema del predetto                 
Decreto ministeriale;                                                           
- che il gia' citato schema del Decreto ministeriale prevede                    
l'assegnazione all'Emilia-Romagna di  un quantitativo di latte pari a           
36.072 tonnellate, e dispone che le Regioni assegnino i quantitativi,           
alle stesse attribuiti, ai propri produttori definendo i necessari              
criteri di priorita' e modalita', entro tre mesi dalla pubblicazione            
nella Gazzetta Ufficiale del decreto medesimo;                                  
valutato, al fine di poter provvedere con tempestivita' alle                    
assegnazioni di cui sopra, procedere, nelle more dell'approvazione              
del Decreto ministeriale, alla definizione dei necessari criteri;               
valutato, altresi', che l'assegnazione di dette quote debba avvenire            
tramite avviso pubblico;                                                        
dato atto che l'art. 1, comma 2 della Legge 79/00 prevede che le                
quote assegnate in applicazione dell'articolo 1, comma 21 del citato            
DL 43/99 e della Legge 79/00, ivi comprese anche le assegnazioni di             
cui al predetto schema di Decreto ministeriale, non possano essere in           
tutto o in parte vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di           
contratti di soccida per una o piu' campagne lattiere;                          
richiamate le proprie deliberazioni n. 2726 del 30 dicembre 1999 e n.           
397 dell'1 marzo 2000 con la quale si e' proceduto rispettivamente a            
definire i criteri di attribuzione delle quote di cui all'art. 1,               
comma 21 del DL 43/99 e dell'art. 1, comma 1 del DL 8/00;                       
ritenuto, in ordine ai criteri di attribuzione delle quote di cui al            
piu' volte citato schema di Decreto ministeriale, che la loro                   
assegnazione ai produttori debba rispondere ai seguenti principi                
generali:                                                                       
- favorire il potenziamento delle aziende in cui operano giovani,               
agevolando l'imprenditoria agricola giovanile;                                  
- procedere alla attribuzione di quote a favore dei produttori ancora           
in attivita' che esprimono con continuita' il potenziale produttivo             
disponibile;                                                                    
- escludere i produttori che nel corso delle ultime campagne hanno              
venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte le quote di           
cui erano titolari in quanto non presentano le caratteristiche                  
produttive di cui al precedente alinea;                                         
richiamate:                                                                     
- la L.R. 15/97;                                                                
- le proprie deliberazioni n. 2541, in data 4 luglio 1995, e  n.1396,           
in data 31 luglio 1998;                                                         
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.               
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario                
Manghi, in  merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla              
legittimita' della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto           
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata                        
deliberazione 2541/95;                                                          
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, sulla base di quanto indicato in narrativa e qui               
integralmente richiamato, che il quantitativo che sara' assegnato               
all'Emilia-Romagna sull'aumento comunitario del quantitativo globale            
di latte a decorrere dall'1/4/2001, venga attribuito a giovani                  
produttori titolari o contitolari, ivi compresi soci di cooperative             
agricole, di aziende con quota, attive nei periodi 1999/2000 e                  
2000/2001, proporzionalmente alla quota A consegne disponibile                  
all'1/4/2000;                                                                   
2) di stabilire che possono accedere alla assegnazione di cui al                
punto 1) anche i giovani agricoltori gia' coadiuvanti di azienda da             
almeno tre anni, regolarmente iscritti all'INPS, che si impegnino a             
diventare titolari o contitolari di azienda entro e non oltre il                
31/12/2001;                                                                     
3) di stabilire che qualora i giovani agricoltori di cui al punto 2)            
non producano al Servizio provinciale Agricoltura, competente per               
territorio, la documentazione comprovante l'avvenuta acquisizione di            
titolarita' o contitolarita' di azienda entro e non oltre il                    
15/1/2002, la quota assegnata ai sensi del presente atto viene                  
automaticamente perduta;                                                        
4) di definire, ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal                  
presente atto "giovane agricoltore" colui che non compia oltre 40               
anni nel corso dell'anno 2001;                                                  
5) di stabilire che le quote perdute di cui al precedente punto 3)              
unitamente ai quantitativi resisi eventualmente disponibili a livello           
regionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni verranno                    
ripartite a produttori in attivita' secondo criteri da definirsi con            
apposito atto, anche in funzione delle quantita' disponibili;                   
6) di stabilire che la quantita' assegnata in base al presente atto             
e' da intendersi quale quota A consegne;                                        
7) di stabilire che  non possono beneficiare delle assegnazioni di              
cui al precedente punto 1) le aziende che nel  corso della campagna             
lattiera 1999/2000 hanno prodotto un quantitativo di latte inferiore            
al 75% della quota complessiva loro disponibile;                                
8) di stabilire che  non possono beneficiare delle assegnazioni di              
cui al precedente punto 1) le aziende che nel corso delle ultime tre            
campagne lattiere antecedenti alla campagna 2001/2002 abbiano                   
venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, a                    
qualsiasi titolo, la quota di cui erano titolari, ad esclusione:                
- dei legittimi mutamenti di cui al successivo punto 11);                       
- degli affitti di quota non utilizzata in corso di campagna, ai                
sensi del comma 6 del medesimo DL 8/00;                                         
9) di prendere atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del DL              
8/00 e quindi di stabilire che le quote assegnate ai sensi del                  
presente atto, nonche' di quelle assegnate ai sensi delle proprie               
deliberazioni 2726/99 e 397/00 non possono essere, in tutto o in                
parte, date in comodato o costituire oggetto di contratti di soccida,           
vendita, affitto, ivi compresi, a decorrere dalla campagna 2001/2002,           
i contratti in corso di campagna di cui all'art. 1, comma 6 del                 
citato DL 8/00;                                                                 
10) di stabilire altresi' che in tutti i casi in cui il produttore              
beneficiario dell'assegnazione di cui al punto 9) proceda a dare in             
comodato o in soccida, a vendere, affittare - ivi compresi, a                   
decorrere dalla campagna 2001/2002, i contratti in corso di campagna            
- in tutto o in parte la quota di cui e' titolare, il produttore                
stesso perde la quota assegnata ai sensi del presente atto, nonche'             
quella assegnata ai sensi delle deliberazioni 2726/99 e 397/00;                 
11) di stabilire, in deroga a quanto previsto al precedente punto               
10), che la quota assegnata in attuazione del presente atto non viene           
perduta esclusivamente nel caso in cui  ci sia un legittimo mutamento           
di titolarita' dell'azienda, fermo restando il rispetto da parte del            
subentrante di tutti gli obblighi, impegni e condizioni stabiliti con           
il presente atto;                                                               
12) di stabilire:                                                               
- che i produttori beneficiari delle assegnazioni di cui al presente            
atto, fatti salvi casi di forza maggiore e quelli debitamente                   
certificati che colpiscono la capacita' produttiva, si impegnino a              
produrre almeno il 90% della quota di cui sono complessivamente                 
titolari entro la campagna lattiera successiva alla campagna                    
2001/2002;                                                                      
- che, nel caso in cui il produttore non raggiunga il livello                   
produttivo previsto al precedente alinea, la quota assegnata ai sensi           
del presente atto viene riallineata alla produzione effettiva;                  
13) di stabilire che l'istanza per l'assegnazione di quote ai giovani           
agricoltori dovra' essere presentata secondo tempi e modalita' che il           
Direttore generale Agricoltura definira' con proprio atto formale da            
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna                
quale avviso pubblico per la presentazione delle istanze stesse;14)             
di stabilire che, contestualmente alle disposizioni di cui al                   
precedente punto 13), il  Direttore generale Agricoltura definira' le           
modalita' per l'attribuzione e l'eventuale perdita delle quote di cui           
al presente atto;                                                               
15) di dare atto che il medesimo Direttore generale Agricoltura                 
provvedera', con proprio atto formale, ad emanare eventuali ulteriori           
indicazioni tecnico operative necessarie all'attuazione della                   
presente deliberazione;                                                         
16) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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