REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 23 luglio 2001, n. 7260

L.R. 28/99 - Concessione d'uso del marchio collettivo regionale "Qualita' Controllata"

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Visti:                                                                          
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, avente per oggetto "Valorizzazione            
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose            
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi           
regionali 29/92 e 51/95";                                                       
- la deliberazione n. 640, adottata dalla Giunta regionale l'1 marzo            
2000, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99               
concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti             
con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e                 
modalita' di richiesta e di concessione dell'uso del marchio                    
collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle                    
sanzioni";                                                                      
- la deliberazione n. 639, adottata dalla Giunta regionale l'1 marzo            
2000, esecutiva ai sensi di legge, concernente "L.R. 28/99                      
concernente valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari                  
ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei               
consumatori. Determinazioni in ordine alla conferma della validita'             
dei disciplinari gia' approvati e approvazione caratteristiche nuovo            
marchio";                                                                       
preso atto che in base al disposto di cui al punto B)2., della sopra            
citata deliberazione 640/00, spetta al Direttore generale Agricoltura           
l'emanazione degli atti di concessione d'uso del marchio collettivo;            
preso inoltre atto che tali atti devono indicare il termine entro il            
quale inviare la relazione di cui al comma 5 dell'art. 3 della L.R.             
28/99;                                                                          
viste le richieste di concessione d'uso del marchio collettivo                  
regionale "Qualita' Controllata - produzione integrata rispettosa               
dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna              
28/99", presentate dagli interessati indicati nell'Allegato A), che             
costituisce parte integrante e sostanziale della presente                       
determinazione;                                                                 
preso atto che gli Uffici Produzioni animali e Produzioni vegetali              
del Servizio Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato hanno             
effettuato, su dette domande, l'istruttoria di rito ed hanno, sulle             
stesse, espresso parere favorevole, come risulta dai relativi                   
verbali, trattenuti agli atti del Servizio;                                     
dato atto che le concessioni d'uso del marchio avranno validita' fino           
alla disdetta da parte del concessionario, ovvero alla eventuale                
comminazione della sanzione di decadenza di cui all'art. 7, comma 3             
della L.R. 28/99;                                                               
viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 in data 4                 
luglio 1995, e n. 1396, in data 31 luglio 1998, entrambe esecutive;             
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.               
Maurizio Ceci, in merito alla regolarita' tecnica e alla legittimita'           
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R.                    
19/11/1992, n. 41 e del punto 3.2 del dispositivo della deliberazione           
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
determina:                                                                      
1) di concedere l'uso del marchio collettivo regionale "Qualita'                
Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della             
salute - Legge regionale dell'Emilia- Romagna 28/99" ai soggetti                
indicati nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della                 
presente determinazione;                                                        
2) di definire i seguenti termini per l'invio della relazione di cui            
al comma 5 dell'art. 3 della L.R. 28/99:                                        
- 15 aprile di ogni anno per le concessioni relative a prodotti                 
orticoli, prodotti frutticoli e funghi;                                         
- 30 aprile di ogni anno per le concessioni relative a grano duro,              
grano tenero, orzo e pane;                                                      
- 31 luglio di ogni anno per le concessioni relative al riso;                   
- 31 dicembre di ogni anno per le concessioni relative alle carni e             
alle uova;                                                                      
- 30 aprile di ogni anno per le concessioni relative al miele;                  
3) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata                  
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna.           
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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