REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA

Adozione di misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89, sui torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno. Deliberazione n. 21/2001 - Seduta del 26 aprile 2001

Il Comitato Istituzionale visto:                                                
- la Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto              
organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive                 
modifiche ed integrazioni;                                                      
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a "Valore,           
finalita' e contenuti del piano di Bacino";                                     
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorita' di               
Bacino del fiume Po";                                                           
- il DPCM 24 luglio 1998, recante "Approvazione del Piano stralcio              
delle Fasce fluviali";                                                          
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi              
sull'ordinamento degli Enti locali";                                            
- in particolare, l'art. 20 del suddetto decreto legislativo, recante           
"Compiti di programmazione" dell'Ente Provincia;                                
richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui                 
questo Comitato ha adottato il "Piano stralcio delle Fasce fluviali";           
- la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo             
Comitato ha adottato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico";           
premesso che:                                                                   
- il territorio del Bacino del fiume Po costituisce un bacino                   
idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti                    
dell'art. 14 della Legge 18 maggio 1989, n. 183;                                
- con DPCM 10 agosto 1989 e' stata costituita l'Autorita' di Bacino             
del fiume Po;                                                                   
- l'art. 17 della citata Legge 18 maggio 1989, n. 183 - come                    
modificato dall'art. 12 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in            
Legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6 ter, che i piani            
di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per             
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono             
costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3) dello            
stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del                     
territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative            
in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;                
- con DPCM 24 luglio 1998 e' stato approvato il "Piano stralcio delle           
fasce fluviali" (di seguito brevemente definito PSFF), il quale ha              
delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del            
sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta           
del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi                     
limitatamente ai tratti arginati;                                               
- con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, il medesimo               
Comitato ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della Legge 183/89, il              
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (di seguito brevemente               
denominato PAI);                                                                
- l'art. 20, comma 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento               
degli Enti locali, approvato con DLgs 18 agosto 2000, n. 267, prevede           
che la Provincia predispone e adotta il Piano territoriale di                   
coordinamento, che determina gli indirizzi generali di assetto del              
territorio e in particolare indica le linee di intervento per la                
sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in                 
genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;            
- il successivo comma 6 del medesimo Testo unico dispone che gli Enti           
e le Amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive                 
competenze, si conformino ai piani territoriali di coordinamento                
delle Province;                                                                 
considerato che:                                                                
- il PAI contiene, tra l'altro, modifiche ed integrazioni alle                  
disposizioni del PSFF destinate, in caso di incompatibilita', a                 
prevalere su queste ultime;                                                     
- alla presente data e' in corso di elaborazione il Piano                       
territoriale di coordinamento predisposto dalla Provincia di Parma,             
il quale, tra l'altro, delimita le fasce fluviali dei Torrenti Parma,           
Baganza, Taro e Ceno per i tratti non delimitati nel PAI;                       
- nella attesa dell'approvazione del Piano territoriale di                      
coordinamento della Provincia di Parma, sussiste la necessita' di               
applicare alle fasce fluviali di cui al punto precedente le misure di           
salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89, allo           
scopo di garantire una sostanziale omogeneita' rispetto ai territori            
gia' coperti dalla pianificazione di bacino per quanto concerne sia             
la disciplina dell'uso del suolo che il governo delle aree                      
perifluviali;                                                                   
acquisiti:                                                                      
- gli elaborati cartografici contenenti l'individuazione delle fasce            
di pertinenza fluviale dei Torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno                 
relativamente ai tratti non coperti dai Piani dell'Autorita' di                 
Bacino;                                                                         
- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico, con              
riferimento all'oggetto della presente deliberazione, nella seduta              
del 19 aprile 2001;                                                             
ritenuto di accogliere il parere espresso dal Comitato tecnico e                
pertanto di farlo proprio per quanto sopra visto, richiamato,                   
premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato istituzionale;                
delibera:                                                                       
Art. 1                                                                          
Fino all'approvazione del Piano territoriale di coordinamento della             
Provincia di Parma e comunque per un periodo non superiore a tre anni           
dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si                
applicano ai tratti, non delimitati dal PAI, dei Torrenti Parma,                
Baganza, Taro e Ceno di cui agli elaborati cartografici allegati alla           
presente deliberazione, della quale sono parte integrante e                     
costitutiva, le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17,           
comma 6 bis della Legge 183/89 con il contenuto di cui alle                     
prescrizioni dei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI:           
art. 1, comma 6; art. 29, comma 2, lettere a) e b); art. 30, comma 2;           
art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1, 2, 3,             
4, 5, 6; art. 41.                                                               
Art. 2                                                                          
Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui all'art. 17,             
comma 6 bis della Legge 183/89, dalla data di adozione della presente           
deliberazione le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono                
rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad                  
attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con           
le prescrizioni di cui all'articolo precedente.                                 
Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia              
stata previamente presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi           
dell'art. 4, comma 7 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in               
Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni,           
sempre che i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente               
alla data di comunicazione di cui al primo comma e purche' gli stessi           
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.           
In ogni caso, al titolare della concessione dovra' essere                       
tempestivamente notificata la condizione di pericolosita' rilevata.             
Art. 3                                                                          
Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei Comuni                     
interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, e' pubblicata,             
entro trenta giorni dal suo ricevimento, nel Bollettino Ufficiale               
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Art. 4                                                                          
La Regione provvedera', entro trenta giorni decorrenti dal                      
ricevimento della presente deliberazione, alla trasmissione di copia            
della stessa ai Sindaci dei Comuni interessati i quali a loro volta             
sono tenuti a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio                
comunale mediante affissione degli stessi all'Albo pretorio per                 
quindici giorni consecutivi.                                                    
Dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo pretorio entrano           
in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia di cui           
all'art. 1.                                                                     
I Sindaci dei Comuni interessati sono altresi' tenuti a trasmettere             
alla Regione la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.             
IL PRESIDENTE                                                                   
Valerio Calzolaio                                                               
Allegato alla deliberazione n. 21/2001 del 26 aprile 2001                       
Elenco dei Comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia           
di cui alla deliberazione n. 21/2001 del 26 aprile 2001:                        
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Calestano,                
Compiano, Corniglio, Felino, Fornovo Taro, Langhirano, Lesignano de'            
Bagni, Medesano, Parma, Sala Baganza, Solignano, Terenzo, Tizzano,              
Traversetolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi.                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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