REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2001, n. 2158

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la dinamica dei processi ambientali di Milano - per la realizzazione di una banca dati regionale sulla sismica e la microzonazione sismica del Comune di Castelnovo ne' Monti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.              
32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e la               
Legge 305/89 - delibera CIPE 3 agosto 1990 - "Programma triennale               
89/91 per la tutela ambientale";                                                
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare la convenzione con il CNR - Istituto per la dinamica            
dei processi ambientali - Sezione di Milano secondo lo schema che, in           
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte                      
integrante;                                                                     
2) di dare atto che, ai sensi della delibera di Giunta 2541/95, il              
Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa                
provvedera' alla stipula della convenzione e che la stessa avra'                
durata 1 anno dalla data della sua sottoscrizione;3) di corrispondere           
al CNR, nella fattispecie all'Istituto per la dinamica dei processi             
ambientali - Sezione di Milano, la somma di Lire 50.000.000 (pari a             
Euro 25.822,84) piu' Lire 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57) per IVA             
20%, per complessive Lire 60.000.000 (pari a Euro 30.987,41) da                 
imputare sul Capitolo di spesa n. 03850 art. 4, per lo svolgimento              
del programma di lavoro previsto al punto a) citato nelle premesse e            
Lire 30.000.000 (pari a 15.493,71 Euro) piu' Lire 6.000.000 (pari a             
3.098,74 Euro) per IVA 20%, per complessive Lire 36.000.000 (pari a             
18.592,45 Euro) da imputare sul Capitolo di spesa n. 03850 art. 2,              
per il programma di lavoro di cui al punto b) sopracitato, secondo le           
modalita' di cui all'art. 5 e sulla base del programma di lavoro                
svolto, di cui all'art. 2 della convenzione allegata;                           
4) di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 3), che precede,           
di Lire 96.000.000 (pari a 49.579,86 Euro) sul Capitolo 03850 "Spese            
per la formazione di una cartografia regionale (L.R. 19 aprile 1975,            
n. 24)", quanto a Lire 60.000.000 (pari a 30.987,41 Euro)                       
registrandola con il n. 3840 di impegno all'art. 4 e quanto a Lire              
36.000.000 (pari a 18.592,45 Euro) registrandola con il n. 3841 di              
impegno all'art. 2, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 che           
e' dotato della necessaria disponibilita';                                      
5) di dare atto che ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77, come                
sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 il Direttore generale                  
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa provvedera', con propri           
atti formali, alla liquidazione della spesa di cui al precedente                
punto 4), sulla base dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di            
cui all'art. 5 della convenzione, previa certificazione rilasciata              
dai tecnici dell'Ufficio Geologico regionale sulla corrispondenza del           
lavoro svolto;                                                                  
(omissis)                                                                       
ALLEGATO                                                                        
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna il Consiglio                
nazionale delle ricerche - Istituto per la dinamica dei processi                
ambientali - Sezione di Milano - per la realizzazione di una banca              
dati regionale sulla sismica e la microzonazione sismica del Comune             
di Castelnovo ne' Monti                                                         
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di                 
legge,                                                                          
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore generale                 
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . , che interviene nel presente atto              
per dare attuazione alla deliberazione di Giunta n. . . . . . . . del           
. . . . . . . . . . . . . . , esecutiva ai sensi di legge;                      
il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca per la              
dinamica dei processi ambientali - Sezione di Milano - in seguito               
nominato Istituto, nella persona del Responsabile della Sezione di              
Milano del suddetto Istituto, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . ;                                                       
si conviene e si stipula quanto segue.                                          
Art. 1                                                                          
Soggetti e oggetto della convenzione                                            
La Regione Emilia-Romagna affida all'Istituto la messa a punto di un            
sistema informativo dei dati sismici e la microzonazione sismica del            
Comune di Castelnovo ne' Monti.                                                 
I docenti dell'Istituto che partecipano all'esecuzione del suddetto             
studio sono i dottori Alberto Marcellini e Alberto Tento. I suddetti            
docenti, per tutte le incombenze di carattere amministrativo relativo           
alla presente convenzione, faranno capo all'Amministrazione                     
dell'Istituto.                                                                  
Il lavoro sara' svolto in collaborazione con l'Ufficio Geologico                
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Art. 2                                                                          
Programma di lavoro                                                             
Con l'Istituto si e' concordato di svolgere il seguente programma:              
a) caricamento in banca dati di tutti i dati geologici, geognostici e           
geofisici utilizzati per la cartografia della pericolosita' sismica             
della provincia di Forli'-Cesena e per la realizzazione della                   
cartografia di microzonazione sismica dei sei Comuni della costa                
romagnola e la costituzione di un sistema informativo;                          
b) realizzazione di una cartografia di microzonazione sismica di                
prima approssimazione del Comune di Castelnovo ne' Monti e relative             
norme d'uso del territorio.                                                     
Attivita' di consulenza e formazione: come nelle precedenti                     
convenzioni l'attivita' di ricerca sara' accompagnata da seminari e             
corsi di formazione.                                                            
Art. 3                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata               
massima di un anno ed e' relativa al programma di cui all'art. 2                
della convenzione.                                                              
Art. 4                                                                          
Responsabili della convenzione                                                  
Per l'applicazione della presente convenzione e per il completamento            
del progetto, e' designato quale referente per parte regionale il               
dott. Raffaele Pignone dell'Ufficio Geologico. Responsabile                     
scientifico della ricerca e' il dott. Alberto Marcellini che alla               
scadenza del rapporto di collaborazione redigera' una relazione                 
scientifica sul lavoro svolto e fornira' i risultati dello studio.              
Art. 5                                                                          
Importo della convenzione                                                       
Il costo complessivo per lo svolgimento del programma di ricerca,               
definito sulla base dell'art. 2 della presente convenzione e' di Lire           
80.000.000 (pari a 41.316,55 Euro) piu' Lire 16.000.000 (pari a                 
8.263,31 Euro) per IVA. Il compenso sara' corrisposto all'Istituto              
previa presentazione di regolari fatture alla Regione Emilia-Romagna.           
La somma sara' utilizzata nel quadro della ricerca prevista dalla               
convenzione. Detta cifra verra' versata secondo le seguenti                     
modalita':                                                                      
a) per la ricerca prevista al punto a) dell'art. 2 della presente               
convenzione sara' versata secondo le seguenti modalita': - Lire                 
25.000.000 (pari a 12.911,42 Euro) piu' IVA 20%, previa stipula della           
convenzione, a stato di avanzamento dei lavori per il 50%                       
dell'attivita' svolta, previa dichiarazione del responsabile del                
progetto per la Regione Emilia-Romagna; - Lire 25.000.000 (pari a               
12.911,42 Euro) piu' IVA 20%, al completamento della ricerca in                 
oggetto e consegna della relazione scientifica di cui all'art. 4,               
previa certificazione rilasciata dal responsabile del progetto                  
regionale;                                                                      
b) per la ricerca prevista al punto b) dell'art. 2 della convenzione:           
- Lire 30.000.000 (pari a Euro 15.493,71) piu' IVA 20%, al                      
completamento della ricerca in oggetto e consegna della relazione               
scientifica di cui all'art. 4, previa certificazione rilasciata dal             
responsabile del progetto regionale.                                            
Art. 6                                                                          
Responsabilita' civile penale                                                   
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per             
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale                        
dell'Istituto durante la permanenza presso i propri uffici, salvo i             
casi di dolo o colpa grave.                                                     
L'Istituto esonera e comunque tiene indenne la Regione da qualsiasi             
impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad esse                
derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente                    
contratto, da parte del proprio personale dipendente.                           
La Regione esonera e comunque tiene indenne l'Istituto da qualsiasi             
impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad essa                
derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente                    
contratto, da parte del proprio personale dipendente.                           
Art. 7                                                                          
Utilizzazione dei risultati                                                     
La Regione e l'Istituto hanno il diritto di utilizzare per i propri             
fini istituzionali i risultati della ricerca oggetto del presente               
contratto.                                                                      
Nel caso di pubblicazione anche parziale dei risultati della ricerca            
che preceda la pubblicazione ufficiale da parte della Regione,                  
l'Istituto si impegna a fornire preventivamente copia della                     
pubblicazione alla Regione, al fine di consentirle di verificare                
l'assenza di informazioni pregiudizievoli alla propria attivita'.               
Resta comunque inteso che la Regione dovra' sempre essere menzionata            
quale Ente promotore della ricerca.                                             
Art. 8                                                                          
Proprieta' esclusiva                                                            
Il materiale oggetto della presente convenzione e' di esclusiva                 
proprieta' della Regione Emilia-Romagna, la quale utilizzera'                   
liberamente tutti gli elaborati pur nel rispetto delle norme sulla              
proprieta' intellettuale.                                                       
I componenti della ricerca si impegnano a non fornire cartografie,              
anche parziali, a terzi senza l'autorizzazione della Regione                    
Emilia-Romagna.                                                                 
Art. 9                                                                          
Pubblicazione delle carte                                                       
La Regione si impegna a pubblicare gli esiti della ricerca. La scelta           
della scala sara' definita in seguito in funzione del tipo di esito             
finale raggiunto.                                                               
I componenti della ricerca si impegnano a fornire assistenza durante            
le fasi di stampa se richiesta dalla Regione.                                   
Art. 10                                                                         
Risoluzione per inadempimento                                                   
espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su                 
dichiarazione della Regione, qualora l'Istituto non abbia adempiuto             
alle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8 e la diffida                          
all'adempimento notificata per lettera raccomandata all'Istituto sia            
rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.                                 
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto                   
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente                    
contratto conformemente alle disposizioni di legge.                             
L'Istituto si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel               
caso di insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'                  
scientifiche riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal           
caso, i responsabili del contratto congiuntamente valuteranno                   
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere all'Istituto per                
l'attivita' fino allora svolta.                                                 
Art. 11                                                                         
Definizione delle controversie                                                  
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dal presente contratto.                                       
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo                    
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti                  
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione del                 
presente contratto sara' risolta mediante arbitrato rituale ai sensi            
degli artt. 806 e seguenti Codice penale e civile ad opera di un                
collegio di tre arbitri che saranno nominati da ciascuna delle parti            
e il terzo, che fungera' da Presidente del collegio arbitrale, dai              
primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina           
del proprio arbitro da parte di uno dei due contraenti, dal                     
Presidente del Tribunale di Bologna.                                            
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni              
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.                                
Art. 12                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi                   
dell'art. 5, comma 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 634, e successive              
modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.              
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B) del DPR 26               
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre               
1982, n. 955.                                                                   
data                                                                            
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                   
IL DIRETTORE GENERALE ALL'AMBIENTE                                              
E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA                                                
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     
per IL CNR                                                                      
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE DI MILANO                                         
DELL'ISTITUTO PER LA DINAMICA                                                   
DEI PROCESSI AMBIENTALI                                                         
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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