DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2001, n. 1994
Approvazione del bando per la concessione di contributi agli Enti locali per la formazione di Progetti di tutela recupero e valorizzazione ai sensi dell'art. 49, L.R. 24 marzo 2000, n. 20
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio" che, sulla base dei principi di
concertazione, sussidiarieta' e condivisione degli obiettivi di
pianificazione, assegna alla Regione il ruolo fondamentale di
indirizzo, promozione, programmazione generale, sulla base di un
ampio coinvolgimento delle Province, dei Comuni e dei partner
economici e sociali, nonche' di sperimentazione di linee e modelli di
intervento innovativi;
visto in particolare l'art. 49 della L.R. 20/00 che, modificando la
precedente normativa in materia di Progetti di tutela, recupero e
valorizzazione, prevede:
- che la Regione, al fine di favorire la realizzazione di Progetti di
tutela, recupero e valorizzazione nelle aree di valore naturale e
ambientale, conceda contributi agli Enti locali per la progettazione
degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli effetti degli
stessi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed
economico;
- che la Regione, a tal fine, concluda con gli Enti locali
interessati accordi di cui all'art. 15 della Legge 241/90 e che tali
accordi stabiliscano:
a) l'oggetto e i contenuti degli interventi che si intendono
realizzare e uno studio di fattibilita' degli stessi;
b) il programma di lavoro relativo alla progettazione degli
interventi e all'elaborazione dello studio degli effetti con
l'indicazione del costo complessivo degli stessi;
c) le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attivita'
tecnica di progettazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci
obblighi e garanzie;
- che i contributi regionali siano concessi, sulla base di programmi
annuali o pluriennali, nella misura massima del 70% delle spese di
progettazione indicate nell'accordo;
- richiamando l'art. 12 della Legge 241/90, che la Regione
predetermini le modalita' e i criteri per la concessione dei
contributi da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale;
visti inoltre, della citata L.R. 20/00, in particolare:
- l'art. 15, relativo alla promozione di accordi territoriali fra i
Comuni e la Provincia finalizzati a concordare obiettivi e scelte
strategiche comuni, in ragione della stretta integrazione e
interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali; in
particolare per l'attuazione del PTCP, tali accordi sono diretti a
definire gli interventi di livello sovracomunale che attengono a
progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse
paesaggistiche e ambientali del territorio;
- l'art. A-17 che stabilisce che costituiscono aree di valore
naturale e ambientale, gli ambiti del territorio rurale sottoposti
dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di
tutela ed a progetti locali di valorizzazione;
preso atto che:
- la programmazione dei Progetti di tutela e valorizzazione
intrapresa ai sensi del previgente art. 4 della L.R. 47/92 in base ai
criteri fissati dalla delibera regionale 313/96, ha indirizzato e
orientato l'elaborazione di tali progetti verso obiettivi di
qualificazione paesaggistico-ambientale del territorio regionale;
- tali progetti ed in particolare il progetto, di iniziativa
regionale, "Po, fiume d'Europa", approvato con delibera della Giunta
regionale 2861/98, arrivano a definire un modello pianificatorio di
elevato valore dimostrativo in quanto:
a) costituiscono uno dei momenti di approfondimento e attuazione dei
temi affrontati dal PTPR;
b) sono caratterizzati da una elevata trasversalita' in quanto
coinvolgono molti settori e soggetti istituzionali che operano sul
territorio, prevedendone il raccordo progettuale e operativo;
c) provvedono ad integrare e contestualizzare, all'interno di un
quadro progettuale unitario, singoli e settoriali interventi di
tutela e valorizzazione;
- infine, l'attivita' realizzata in tal senso in questi anni ha
sensibilizzato le Amministrazioni locali verso l'esigenza di
qualificare il proprio territorio, creando una aspettativa che e'
opportuno soddisfare e incentivare, affinche' l'esperienza fin qui
acquisita possa avere uno sviluppo concreto, incrementando allo
stesso tempo le fattispecie di attuazione del Piano territoriale
paesistico regionale;
ritenuto opportuno:
- attivare una nuova programmazione che permetta la continuita' e
l'ulteriore sviluppo dei risultati raggiunti dalla precedente
esperienza progettuale, integrata con le nuove opportunita'
introdotte dalla L.R. 20/00;
- definire a tale scopo orientamenti che rispondano piu'
efficacemente agli obiettivi di sostenibilita' delle politiche
territoriali, favorendo l'integrazione della dimensione ambientale e
paesaggistica nella pianificazione urbanistica e territoriale;
- acquisire le conclusioni delle attivita' svolte nell'ambito dei
programmi di miglioramento dell'azione regionale, riassumibili nei
seguenti orientamenti:
1) far emergere la positivita' dalla passata esperienza progettuale
che ha portato a definire un modello concettuale di rilevante valore
dimostrativo;
2) approfondire ulteriormente l'esperienza di attuazione del Piano
territoriale paesistico regionale;
3) assumere caratteri di flessibilita' per conseguire progettualita'
innovative e poter cogliere le opportunita' economiche e di
valorizzazione territoriale che via via si presentino;
4) indirizzare le azioni di valorizzazione alla rielaborazione di
identita' territoriali ormai perdute, al miglioramento della qualita'
dei paesaggi regionali, promuovendo la partecipazione della
popolazione alla definizione di nuovi modelli di sviluppo e di nuove
opportunita' di lavoro e di sostegno finanziario;
5) mantenere e rafforzare ulteriormente il ruolo di quadro di
riferimento di tali progetti per gli interventi di settore
finalizzandoli a una gestione integrata e sostenibile del territorio
e del paesaggio;
considerato che:
- il provvedimento del 19 aprile 2001 recante "Accordo tra il
Ministro per i Beni e le Attivita' culturali, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in
materia di paesaggio", stipulato quale primo passo per l'attuazione
della Convenzione europea sul paesaggio, siglata a Firenze il 20
ottobre 2000, promuove processi di collaborazione costruttiva fra le
pubbliche Amministrazioni aventi competenza istituzionale in materia
allo scopo di definire, tra l'altro, azioni di valorizzazione e
obiettivi di qualita' paesistica a scala locale;
- i principi fondamentali del suddetto provvedimento sono riferiti in
particolare al ruolo e alle funzioni di interesse generale che puo'
svolgere il paesaggio sul piano culturale, ecologico, ambientale e
sociale e come risorsa per favorire l'attivita' economica, se
salvaguardato, gestito, e pianificato in modo adeguato, contribuendo
alla creazione di posti di lavoro;
- l'Accordo stesso incentiva le Regioni, sulla base degli strumenti
di pianificazione paesistica, a promuovere progetti mirati per il
recupero, la valorizzazione e la gestione del territorio finalizzata
al mantenimento dei loro paesaggi, anche attraverso:
a) la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi
livelli di valore riconosciuti;
b) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate attraverso
il recupero dei valori preesistenti ovvero la creazione di nuovi
valori paesistici coerenti e integrati nel contesto esistente;
considerato inoltre che:
- per rendere efficace l'azione dei progetti, risulta strategico
incentivare la partecipazione delle Province alla formazione degli
stessi, in considerazione del ruolo che tali Enti rivestono nella
pianificazione territoriale di area vasta, nel controllo e
coordinamento della pianificazione comunale e nella programmazione
degli interventi di protezione ambientale nel territorio di
competenza, anche in considerazione di quanto indicato dall'art. 15
della L.R. 20/00 gia' citato in premessa;
- appare opportuno garantire il coordinamento operativo e la
realizzazione delle azioni progettuali attivando in prima
applicazione dell'art. 49 della L.R. 20/00:
a) una fase sperimentale imperniata sulle proposte di tutela e
valorizzazione contenute nei PTCP con il coinvolgimento dei Comuni
interessati;
b) una programmazione biennale che possa rispondere efficacemente
anche alle esigenze dei Comuni che non hanno ancora avviato i
processi di adeguamento della strumentazione urbanistica alla L.R.
20/00;
- risulta strategico proseguire l'azione progettuale attivata ai
sensi dell'art. 4 della L.R. 47/92 e realizzata in attuazione del
PTPR, integrandola con i criteri introdotti dalla L.R. 20/00 e con le
finalita' dell'Accordo tra Ministro per i Beni e le Attivita'
culturali e le Regioni, privilegiando i Progetti di tutela, recupero
e valorizzazione di interesse sovralocale coincidenti con le aree di
qualita' paesistico-ambientale individuate dai PTCP;
ritenuto necessario, ai fini dell'attivazione del programma di
finanziamento per l'anno 2001, procedere alla preliminare raccolta
delle proposte progettuali degli Enti locali, attraverso un apposito
bando per la concessione di contributi, di cui all'Allegato 1) che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
dato atto che:
- per l'attuazione del programma di finanziamento a favore degli Enti
locali per l'anno 2001, e' prevista la somma di Lire 200.000.000
(pari a Euro 103.291,38), a cui si fara' fronte, all'atto di
assegnazione, dei contributi, attingendo alle risorse del Capitolo di
spesa n. 30560, "Contributo per la formazione di Progetti di tutela,
recupero e valorizzazione" rese disponibili con L.R. 21 agosto 2001,
n. 28 di approvazione dell'assestamento del Bilancio regionale 2001;
dato atto infine:
- dei pareri favorevoli di regolarita' tecnica e di legittimita' del
presente provvedimento, rispettivamente espressi, ai sensi del comma
6 dell'art. 4 della L.R. 41/92, dal Responsabile del Servizio
Paesaggio Parchi e Patrimonio naturale, arch. Marta Scarelli e dal
Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita', dott. Roberto Raffaelli;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale,
Politiche abitative, Riqualificazione urbana;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il bando per la concessione di contributi agli Enti
locali di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, per la formazione dei progetti di tutela,
recupero e valorizzazione del territorio ai sensi dell'art. 49 della
L.R. 20/00;
2) di provvedere con successivo atto all'approvazione del programma
di finanziamento regionale 2001, costituito dai progetti ammessi a
finanziamento secondo le modalita' previste dal sopracitato Allegato
1) e nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Capitolo n.
30560 "Contributo per la formazione di Progetti di tutela, recupero e
valorizzazione" che per l'anno 2001 e' di Lire 200.000.000, pari a
Euro 103.291,38;
3) che le richieste di contributo debbano essere formulate ed inviate
secondo le modalita' e nei termini temporali fissati nel succitato
Allegato 1);
4) che alla valutazione e selezione delle proposte progettuali
presentate provvedera' un Nucleo di valutazione costituito con
determinazione del Direttore generale alla Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita';
5) di formare una graduatoria delle proposte progettuali con
validita' biennale, al fine di potere riconsiderare i Progetti in
essa ricompresi, che non abbiano trovato copertura finanziaria sulla
base delle disponibilita' del Bilancio 2001;
6) di pubblicare il presente atto e l'Allegato 1) nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Bando per la concessione di contributi agli Enti locali per la
formazione di Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ai sensi
dell'art. 49 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Il presente bando contiene le informazioni essenziali per presentare
una proposta progettuale nell'ambito del programma di finanziamento
regionale 2001.
Descrive i contenuti e le tematiche che devono essere affrontate dai
Progetti e definisce la struttura delle proposte progettuali ed i
requisiti per la partecipazione.
Riporta infine le condizioni generali per la presentazione e le
procedure di valutazione, selezione e assegnazione che verranno
adottate, affinche' i proponenti ne possano tener conto all'atto
dell'elaborazione della proposta.
Art. 1
Obiettivi programmatici
La Regione promuove, attraverso la formazione di Progetti di tutela,
recupero e valorizzazione, la sperimentazione di azioni pilota e di
progetti dimostrativi a carattere innovativo per contenuti e/o
soggetti coinvolti e/o metodologie utilizzate, i cui risultati
possano essere considerati esemplari in quanto riproducibili sul
territorio.
A tal fine e' necessario che i Progetti:
- costituiscano strumenti di attuazione, verifica e approfondimento
delle azioni di programmazione definite dai PTCP in coerenza con le
finalita' di tutela dei valori paesistici del territorio fissate dal
PTPR;
- assumano la valenza di strumenti dimostrativi e di sperimentazione
di azioni di sviluppo del territorio in termini di sostenibilita'
ambientale e socio-economica;
- ottimizzino il coordinamento tra i diversi settori di intervento
coinvolti nelle progettazioni territoriali, al fine di migliorare
l'efficacia dei finanziamenti regionali nei diversi settori di
intervento, anche attraverso lo studio degli effetti che gli stessi,
pur motivati singolarmente, comportano sui sistemi insediativo,
ambientale, paesaggistico e socio-economico;
- garantiscano la ricaduta attuativa e gestionale delle azioni
progettuali anche attraverso l'individuazione di opportune forme e
procedure piu' dirette con gli strumenti attuativi della
pianificazione d'area vasta.
Art. 2
Contenuti e aspetti metodologici
L'impostazione dei Progetti deve essere rivolta:
- alla valorizzazione del territorio rurale e in particolare degli
ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturali e culturali,
al fine di tutelare i livelli di biodiversita' esistenti e
l'identita' paesistica nel suo complesso;
- alla gestione sostenibile delle risorse naturali e paesaggistiche
del territorio, dando priorita' alla riqualificazione delle parti
compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti
ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e
integrati;
- al perseguimento di equilibrate relazioni tra i bisogni sociali,
attivita' economiche e ambiente, anche attraverso lo studio e la
minimizzazione degli impatti ambientali delle attivita' economiche.
Art. 3
Requisiti delle proposte progettuali
Le proposte devono essere valide dal punto di vista tecnico e
finanziario, possedere un carattere dimostrativo e prevedere la
diffusione dei risultati di progetto.
In questo contesto, costituiscono titolo preferenziale, ai fini della
valutazione regionale, le proposte progettuali indirizzate a:
- sperimentare una soluzione innovativa di una problematica
paesistico-ambientale e dare risultati pratici e concreti;
- combinare l'uso di vari tipi di strumenti (tecnici, normativi,
economici, informativi), per promuovere l'integrazione dell'ambiente
e del paesaggio nelle politiche economiche e sociali degli Enti
locali;
- sviluppare ed approfondire operativamente i concetti di
sostenibilita' che stanno alla base della L.R. 20/00, introducendo
esempi di buone pratiche nell'azione locale di governo del
territorio;
- utilizzare tecniche di facilitazione e di animazione territoriale
per la ricerca del consenso sociale, assicurando la partecipazione di
tutti i soggetti pubblici e privati che ricoprono ruoli chiave per la
realizzazione delle azioni progettuali proposte.
Art. 4
Caratteristiche progettuali e priorita'
a) Ambito territoriale di progetto
Le proposte progettuali devono riguardare le aree di valore naturale
e ambientale, individuate come tali dagli strumenti di pianificazione
territoriale e ricomprese nel territorio di piu' comuni, secondo
quanto disposto dall'art. 49, comma 1, L.R. 20/00.
Costituisce titolo preferenziale, ai fini della valutazione delle
proposte, la presenza nell'ambito territoriale di progetto di:
- aree di marginalita' identificabili nel sottoutilizzo, abbandono
delle risorse naturali e paesaggistiche; nel degrado e perdita di
identita' dei luoghi; nella carenza di infrastrutturazione e di
servizi;
- pressione antropica relativamente al sovrautilizzo, o all'uso
conflittuale e improprio delle risorse ambientali; alla
frammentazione, dequalificazione e perdita di ruolo di parti
consistenti di territorio.
b) Tipologia progettuale
Le proposte progettuali, predisposte sulla base degli obiettivi e
contenuti precedentemente descritti, devono comprendere la
progettazione integrata di interventi e lo studio sugli effetti degli
stessi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed
economico secondo quanto disposto dall'art. 49, comma 1, L.R. 20/00.
Costituisce titolo preferenziale il grado di
complessita'/integrazione dell'azione progettuale, ovvero progetti
che prevedano contestualmente la considerazione di una pluralita' di
tematiche, azioni e/o attivita' ed eventualmente fonti di
finanziamento diverse e diversi soggetti attuatori.
Art. 5
Soggetti proponenti
Possono presentare domanda:
- i Comuni dell'Emilia-Romagna in forma associata;
- le Province in forma singola e in collaborazione con i Comuni
interessati dall'ambito territoriale di progetto;
- le Comunita' Montane;
- le forme associative che prevedono collaborazioni diverse fra gli
Enti sopra indicati.
Ai fini della valutazione costituisce titolo preferenziale la
presentazione di proposte progettuali da parte di Amministrazioni
provinciali in collaborazione con i Comuni ricompresi nell'ambito di
interesse progettuale.
Sono inoltre privilegiate le collaborazioni o i partenariati con
accordo formalmente istituito; in questi casi gli accordi devono
descrivere chiaramente i ruoli e i compiti di ciascun partecipante e
definire gli aspetti finanziari.
Costituisce infine titolo preferenziale la collaborazione allargata a
soggetti diversi, pubblici o privati, rappresentanti di categoria o
di interessi diffusi, che risultino coinvolti dall'ambito di
interesse progettuale. Il partenariato e' particolarmente
incoraggiato nei casi in cui rafforzi il carattere innovativo o
dimostrativo del progetto, la sua divulgazione e/o la trasferibilita'
delle tecniche o dei metodi sviluppati.
In base a quanto stabilito dall'art. 49, L.R. 20/00, sono escluse dal
presente bando le proposte presentate da singoli Comuni.
Sono altresi' esclusi i Comuni, anche in forma associata, le Province
e altri soggetti pubblici che presentino proposte progettuali
relative ad ambiti territoriali, per i quali risultino ancora in
corso di stanziamento contributi regionali concessi in base all'art.
4 della L.R. 47/92.
Art. 6
Modalita' di presentazione
La proposta progettuale deve essere presentata dalla Provincia ovvero
da un soggetto rappresentativo di una forma associativa (Accordo
territoriale, Unione di Comuni, Comunita' Montana, Associazione
intercomunale temporanea) espressamente delegato dalla stessa.
Tale soggetto sara' il beneficiario dei contributi regionali e
provvedera' alla loro ripartizione tra i soggetti associati.
Art. 7
Documentazione della proposta di progetto
La proposta di progetto deve essere articolata in una sezione tecnica
e una amministrativo-finanziaria.
La prima raccoglie le informazioni sugli aspetti tecnici, utili a
permettere la valutazione del progetto e si compone dei seguenti,
indispensabili contenuti:
- caratteristiche dell'ambito interessato dal progetto in termini di
valori e criticita' territoriali;
- tipo di problematica o conflittualita' ambientale a cui si intende
dare risposta con il progetto;
- rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriale di
diverso livello, settoriale e generale;
- obiettivi di lavoro, risultati attesi e azioni progettuali che si
intendono sviluppare;
- programma schematico delle fasi e attivita' di lavoro previste.
La seconda parte raccoglie le informazioni sugli aspetti
amministrativi del progetto e si compone della dichiarazione formale
del proponente datata e sottoscritta. La mancanza o l'incompletezza
della stessa costituisce elemento di esclusione dal procedimento di
valutazione.
La dichiarazione formale del proponente deve contenere:
- il titolo o gli elementi identificativi della proposta di progetto;
- i tempi e i costi complessivi previsti per l'elaborazione del
progetto;
- le informazioni sui partner e sulle forme di collaborazione e
accordi formati con essi.
Art. 8
Termini per la presentazione delle proposte progettuali
Le proposte progettuali, corredate dalla documentazione richiesta,
indicata nel precedente art. 7, devono essere presentate entro e non
oltre il giorno 15 novembre 2001, alla Regione Emilia-Romagna,
Direzione generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita', Servizio Paesaggio Parchi e Patrimonio naturale, Via dei
Mille n. 21, 40121 Bologna.
Per domande inviate tramite Servizio postale fara' fede la data del
timbro postale.
La presentazione della domanda oltre il termine stabilito costituira'
motivo di esclusione della proposta progettuale.
Art. 9
Risorse disponibili e vincoli finanziari
Per l'attuazione del presente bando e' disponibile la somma di Lire
200.000.000 pari a Euro 103.291,38, sul Capitolo di bilancio
regionale n. 30560 "Contributo per la formazione di Progetti di
tutela, recupero e valorizzazione".
Il contributo regionale e' determinato per legge fino ad una
percentuale massima del 70% del costo complessivo di progetto cosi'
come dichiarato nella domanda.
In funzione della necessita' di finanziare il maggior numero
possibile di proposte progettuali e dell'esigenza di mantenere
comunque sostanziale il contributo regionale e' altresi' fissato in
Lire 50.000.000, il contributo massimo erogabile per singolo
progetto.
Art. 10
Ammissibilita' delle proposte presentate
Le proposte presentate saranno sottoposte ad una verifica di
ammissibilita' condotta, sulla base dei principi di esclusione
indicati nel presente atto, dall'ufficio regionale competente.
Le proposte sono considerate ammissibili qualora:
- pervenute o inviate entro la data di scadenza indicata all'art. 8;
- presentate da uno tra i soggetti indicati all'art. 5 con le
modalita' di cui all'art. 6;
- complete nella documentazione tecnica e amministrativa indicata
all'art. 7;
- in possesso dei requisiti e caratteri progettuali indicati
rispettivamente agli artt. 3 e 4;
- coerenti con gli obiettivi programmatici di cui all'art. 1.
Le proposte ritenute ammissibili saranno sottoposte alla successiva
fase di valutazione ai fini della formazione della graduatoria.
Art. 11
Valutazione delle proposte ammissibili
Le operazioni di valutazione saranno effettuate da un Nucleo di
valutazione, costituito con determinazione del Direttore generale
alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita'.
Il Nucleo di valutazione ha facolta' di richiedere chiarimenti e
integrazioni sulle proposte progettuali presentate.
La formazione della graduatoria terra' conto del grado di rispondenza
dei Progetti agli obiettivi del programma e ai contenuti prioritari
indicati nel presente atto.
La valutazione terra' inoltre conto del diverso peso attribuito ai
criteri individuati, secondo quanto riportato nello schema seguente:
Criterio di valutazione:
1) obiettivi del progetto - Modalita' di valutazione: chiara e
coerente descrizione degli obiettivi in relazione alle finalita' del
bando
Peso: 3;
2) struttura progettuale - Modalita' di valutazione: corretta
articolazione delle azioni e contenuti progettuali indicati nella
struttura progettuale
Peso: 1;
3) qualita' delle azioni progettuali previste - Modalita' di
valutazione: valutazione di merito con particolare riguardo agli
aspetti di complessita'/integrazione settoriale,
innovazione/sperimentalita', carattere dimostrativo
Peso: 3;
4) qualita' del tema/problematica ambientale da affrontarsi -
Modalita' di valutazione: valutazione di merito con particolare
riferimento ad aspetti di conflittualita', marginalita' degrado
territoriale in rapporto alle potenzialita' e valori naturali e
paesistici
Peso: 2;
5) economicita' - Modalita' di valutazione: valutazioni in merito a
parametri di costo e validita' del rapporto dimensione
economica/dimensione progettuale
Peso: 1;
6) partecipazione diffusa, partenariati collaborazioni - Modalita' di
valutazione: valutazioni in merito alle tipologie dei soggetti
partecipanti in coerenza con le caratteristiche della proposta e al
ruolo svolto
Peso: 2;
7) rapporti dell'ambito territoriale con il sistema di pianificazione
- Modalita' di valutazione: valutazioni in merito con particolare
riferimento ai rapporti con i PTCP
Peso: 2.
La graduatoria dei progetti sara' definita sulla base del punteggio
complessivo ottenuto da ciascuna delle proposte ammissibili.
Art. 12
Condizioni generali per la concessione dei contributi
Gli esiti delle istruttorie di ammissibilita' e delle valutazioni e
la graduatoria dei Progetti presentati saranno sottoposti
all'approvazione della Giunta regionale.
In tale atto saranno altresi' determinate le modalita' di erogazione
del contributo e la disciplina contrattuale fra gli Enti contraenti.
Art. 13
Strutture referenti
Sono strutture referenti: per la Regione, l'Ufficio Sistemi di tutela
del paesaggio e per l'Ente richiedente, il soggetto individuato
all'atto della presentazione della richiesta di contributo.