REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2001, n. 943

Contrattazione collettiva nazionale Comparto Regioni-Autonomie locali. Trattamento di trasferta-Disciplina di dettaglio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto:                                                                          
- l'art. 35, comma  11 del Contratto collettivo nazionale di lavoro             
1998-2001 dell'area dirigenziale del Comparto Regioni-Autonomie                 
locali, sottoscritto in data 23/12/1999, e l'art. 41, comma 12 del              
seguito del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dei              
dipendenti sino alla categoria  D del Comparto Regioni-Autonomie                
locali, sottoscritto in data 14/9/2000, i quali dispongono che "gli             
Enti stabiliscono, previa informazione alle organizzazioni sindacali,           
con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle           
proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli           
aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo,                      
individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i                
rimborsi e le relative modalita' procedurali";                                  
dato atto che, tenendo conto delle esigenze organizzative e delle               
modalita' con cui si svolgono le trasferte presso la Regione                    
Emilia-Romagna, la disciplina contrattuale delle trasferte dei                  
collaboratori regionali richiede di essere integrata, in particolar             
modo, in ordine ai seguenti aspetti:                                            
a) procedure autorizzative delle trasferte;                                     
b) computo delle distanze tenendo conto di situazioni che richiedono            
valutazioni di opportunita' e convenienza;                                      
c) il rimborso di spese sostenute nell'interesse dell'Amministrazione           
e non specificatamente previste dalla contrattazione collettiva                 
nazionale, quali le spese per l'uso di telefono, telefax od altri               
strumenti informatici e telematici quando sostenute per ragioni                 
d'ufficio;                                                                      
d) i casi e le condizioni in cui e' riconosciuto il rimborso delle              
spese per l'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani e dei taxi, come             
previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, nonche', in                 
relazione alle caratteristiche delle trasferte, i casi e le                     
condizioni in cui e' riconosciuto il rimborso delle spese per l'uso             
dell'automezzo noleggiato e per il trasporto di materiale e strumenti           
occorrenti per l'espletamento dell'incarico;                                    
e) le condizioni per il rimborso delle spese di viaggio nel caso di             
utilizzo di biglietti aerei a tariffa agevolata in date non                     
corrispondenti con il periodo di trasferta autorizzato;                         
f) le particolari situazioni che, in considerazione                             
dell'impossibilita' di fruire, durante le trasferte, del pasto o del            
pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione,              
consentono la corresponsione, in luogo dei rimborsi di vitto e/o                
alloggio, di una somma forfettaria, come previsto dalla                         
contrattazione nazionale;                                                       
g) la misura massima delle anticipazioni al dipendente del                      
trattamento economico spettante per la trasferta;                               
h) la documentazione necessaria ai fini del rimborso delle spese di             
trasferta;                                                                      
ritenuto di adottare specifica disciplina di dettaglio per le                   
trasferte dei dipendenti regionali disciplinante in modo particolare            
gli aspetti sopra richiamati, cosi' come riportato negli allegati di            
seguito specificati:                                                            
- Allegato A) "Art. 35 - Contratto collettivo nazionale del lavoro              
1998-2001 sottoscritto il 23/12/1999 - Trattamento di trasferta dei             
dirigenti - Disciplina di dettaglio";                                           
- Allegato B) "Art. 41 - Contratto collettivo nazionale del lavoro              
1998-2001 sottoscritto il 14/9/2000 - Trattamento di trasferta del              
personale - Disciplina di dettaglio";                                           
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dall'Ufficio di Presidenza nella               
seduta del 21 maggio 2001 e quindi dell'intesa raggiunta con                    
l'Ufficio di Presidenza stesso in merito a quanto disciplinato con il           
presente provvedimento;                                                         
- del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di relazioni               
sindacali;                                                                      
acquisito:                                                                      
- il parere di regolarita' tecnica del Responsabile del Servizio                
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale,              
dott.ssa Patrizia Bertuzzi;                                                     
- il parere di legittimita' del Direttore generale                              
all'Organizzazione, dott. Gaudenzio Garavini;                                   
su proposta dell'Assessore alle Finanze, Organizzazione. Sistemi                
informatici;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di dettare, per i motivi specificati in premessa e in particolare            
in applicazione dell'art. 36, comma 11 del Contratto collettivo                 
nazionale del lavoro 1998-2001 dell'Area dirigenziale del Comparto              
Regioni-Autonomie locali, sottoscritto in data 23/12/1999, e                    
dell'art. 41, comma 12 del seguito del Contratto collettivo nazionale           
del lavoro 1998-2001 dei dipendenti sino alla categoria D del                   
Comparto Regioni-Autonomie locali, sottoscritto in data 14/9/2000,              
una disciplina di dettaglio in materia di trasferte dei dipendenti              
regionali, secondo quanto risulta dagli allegati di seguito                     
specificati che formano parte integrante del presente provvedimento:            
- Allegato A) "Art. 35 - Contratto collettivo nazionale del lavoro              
1998-2001 sottoscritto il 23/12/1999 - Trattamento di trasferta dei             
dirigenti - Disciplina di dettaglio";                                           
- Allegato B) "Art. 41 - Contratto collettivo nazionale del lavoro              
1998-2001 sottoscritto il 14/9/2000 - Trattamento di trasferta del              
personale - Disciplina di dettaglio";                                           
b) di disporre che la suddetta disciplina sia applicata dalla data di           
adozione della presente deliberazione;                                          
c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A)                                                                     
Art. 35 - Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001                    
sottoscritto il 23/12/1999 - Trattamento di trasferta dirigenti -               
Disciplina di dettaglio                                                         
Art. 1                                                                          
Ambito di applicazione del trattamento di trasferta                             
1) La presente disciplina si applica a tutto il personale con                   
qualifica dirigenziale dirigente dalla Regione Emilia-Romagna, salvo            
diversa specifica disciplina contrattuale per i dirigenti con                   
rapporto di lavoro a tempo determinato.                                         
2) Hanno diritto  al trattamento di trasferta i dirigenti comandati a           
prestare la propria attivita' lavorativa in localita' diverse dalla             
dimora abituale e distanti piu' di 10 km. dalla ordinaria sede di               
servizio.                                                                       
3) Le trasferte in localita' che non determinano il diritto al                  
trattamento di trasferta danno luogo al solo rimborso delle spese di            
viaggio.                                                                        
Art. 2                                                                          
Autorizzazione della trasferta                                                  
1) La trasferta in territorio nazionale e' preventivamente                      
autorizzata dal Responsabile del Servizio o dal Direttore generale              
secondo le rispettive competenze.                                               
2) La trasferta all'estero e' preventivamente autorizzata dal                   
Direttore generale funzionalmente competente e sottoposta ai                    
controlli e alle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni             
in capo alla Direzione generale della Presidenza della Giunta o alla            
Direzione generale del Consiglio.                                               
3) L'uso del mezzo aereo, per tutti i dirigenti, e' espressamente               
autorizzato dal Direttore generale. L'uso del mezzo aereo da parte              
del Direttore generale risulta da dichiarazione scritta del medesimo.           
4) La trasferta effettuata dal Direttore generale risulta da                    
preventiva dichiarazione scritta del medesimo.                                  
5) L'autorizzazione o la dichiarazione della trasferta deve indicare            
il giorno e l'ora presunti d'inizio e termine della stessa. Il giorno           
e l'ora effettivi di inizio e termine della trasferta devono                    
risultare da dichiarazione scritta dell'interessato convalidata dal             
soggetto autorizzante. Il giorno e l'ora effettivi di inizio e                  
termine della trasferta effettuata dal Direttore generale devono                
risultare  da dichiarazione scritta del medesimo.                               
6) In  casi particolari, giustificati dall'urgenza della trasferta,             
l'autorizzazione puo' essere rilasciata successivamente alle medesime           
condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente disciplina.           
7) Per i dirigenti regionali che prestino servizio presso                       
Amministrazioni, Enti, Istituti o Aziende regionali, le                         
autorizzazioni sono rilasciate dagli organi dell'ente secondo le                
competenze previste dai rispettivi ordinamenti.                                 
8) Per i dirigenti regionali che siano alla dipendenza funzionale di            
Enti locali territoriali delegati, le autorizzazioni previste dalla             
presente disciplina sono concesse dagli organi degli enti medesimi,             
secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.                      
Art. 3                                                                          
Computo delle distanze                                                          
1) Le distanze di cui alla presente disciplina si computano                     
dall'ordinaria sede di servizio, salvo quanto previsto nei commi                
successivi.                                                                     
2) Ad eccezione di quanto previsto nei successivi commi 3 e 4, nel              
caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso           
tra la localita' sede di servizio e quella di dimora abituale la                
distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella di                     
trasferta. Ove la localita' di trasferta si trovi oltre la localita'            
di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima                     
localita'.                                                                      
3) Qualora il dirigente effettui la trasferta con partenza e rientro            
alla sede di servizio le distanze si computano dalla sede di servizio           
anche se piu' distante, dalla localita' di trasferta, della localita'           
di abituale dimora.                                                             
4) Qualora, in ordine alle modalita' di effettuazione della                     
trasferta, risulti opportuno o economicamente piu' conveniente la               
partenza dalla localita' di abituale dimora anziche' dalla sede di              
servizio, il trattamento di trasferta e' riconosciuto dalla localita'           
di abituale dimora anche se piu' distante dalla localita' di                    
trasferta. Le condizioni di opportunita' e convenienza devono essere            
espressamente indicate ed attestate dal soggetto competente ad                  
autorizzare la trasferta.                                                       
5) Per i viaggi compiuti in ferrovia le distanze di cui alla presente           
disciplina si misurano tra la stazione ferroviaria di partenza e                
quella del luogo in cui la trasferta e' compiuta. Se la stazione e'             
fuori del centro abitato o dalla localita' isolata da raggiungere, la           
distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la localita'            
isolata viene portata in aumento.                                               
Art. 4                                                                          
Trattamento economico di trasferta                                              
1) Il trattamento economico di trasferta comprende i seguenti                   
benefici:                                                                       
- l'indennita' di trasferta;                                                    
- il rimborso delle spese.                                                      
2) L'indennita' di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi           
240 giorni di trasferta continuativa nella stessa localita'.                    
3) Le assenze dal lavoro per motivi diversi da quelli di servizio non           
si computano ai fini della durata e del rinnovo della trasferta.                
4) Ai dirigenti regionali spetta il trattamento economico di                    
trasferta relativo alla qualifica rivestita al momento in cui essa e'           
effettuata. Eventuali variazioni di qualifica disposte con efficacia            
retroattiva, non sono rilevanti ai fini indicati dal presente comma.            
5) Il dirigente inviato in trasferta al seguito e per collaborare con           
membri del Consiglio o della Giunta o che sia componente di                     
delegazione ufficiale dell'Ente, spettano i rimborsi e le                       
agevolazioni previste per i membri del Consiglio o della Giunta o dei           
componenti della predetta delegazione, ferma restando la misura                 
dell'indennita' di trasferta spettante per la qualifica posseduta.              
La sussistenza delle condizioni per usufruire di tali rimborsi ed               
agevolazioni deve risultare espressamente dalla preventiva                      
autorizzazione della trasferta.                                                 
Art. 5                                                                          
Indennita' di trasferta                                                         
1) Ai dirigenti in trasferta, oltre alla normale retribuzione,                  
compete una indennita' di trasferta, avente natura non retributiva,             
pari a:                                                                         
- Lire 46.700 (Euro 24,119) per ogni periodo di 24 ore di trasferta;            
- Lire 1.945 (Euro 1,005) per ogni ora di trasferta, in caso di                 
trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le             
24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore.                   
2) Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora           
non inferiori ai 30 minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre             
sono trascurate.                                                                
3) Ai fini della corresponsione dell'indennita' di trasferta, nel               
computo delle ore si considera il tempo complessivo di trasferta,               
compreso il tempo occorrente per il viaggio.                                    
4) L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le trasferte compiute:           
a) per un periodo di tempo inferiore alle 4 ore;                                
b) nella localita' di abituale dimora;                                          
c) nelle localita' distanti meno di 10 Km. dalla sede di servizio.              
5) La medesima indennita' e' ridotta del 70% nel caso in cui il                 
dirigente fruisca del rimborso di cui al successivo articolo 10,                
commi 1, 2 e 3. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per                     
l'indennita' di trasferta in misura intera.                                     
Art. 6                                                                          
Rimborso spese                                                                  
1) Ai dirigenti regionali inviati in trasferta compete il rimborso              
per le spese effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e                
l'alloggio, secondo le disposizioni che seguono.                                
2) Agli stessi compete altresi' il rimborso delle spese sostenute e             
debitamente documentate per l'uso di telefono, telefax ed altri                 
strumenti informatici e telematici, se effettuate per ragioni                   
d'ufficio specificamente dichiarate dal dirigente e convalidate dal             
dirigente che ha autorizzato la trasferta.                                      
Art. 7                                                                          
Rimborso delle spese di viaggio                                                 
1) Ai dirigenti regionali e' riconosciuto il rimborso delle spese               
effettivamente sostenute per:                                                   
a) i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto                
extraurbani, compresi eventuali supplementi, nel limite del costo del           
biglietto di prima classe o equiparate;                                         
b) l'uso del posto letto in compartimento singolo;                              
c) l'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani e dei taxi qualora sorga            
la necessita' del loro utilizzo in relazione alle caratteristiche del           
servizio;                                                                       
d) l'uso dell'automezzo noleggiato qualora sussistano eccezionali e             
comprovate necessita' di servizio e in assenza di idonei mezzi di               
trasporto. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via               
preventiva, ovvero convalidato, da chi ha autorizzato la trasferta;             
e) il trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al                   
dirigente per l'espletamento dell'incarico affidato in presenza delle           
seguenti condizioni: - specifica indicazione dei materiali utilizzati           
e dei motivi per i quali si rende necessario il trasporto; -                    
autorizzazione da parte del soggetto che dispone la trasferta; -                
presentazione di idonea documentazione attestante le spese                      
effettivamente sostenute per il trasporto di materiali e strumenti.             
2) In caso di trasferte di lunga durata e' ammesso il rimborso del              
prezzo dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi di linea,                
qualora risulti economicamente conveniente in relazione al costo dei            
singoli titoli di viaggio.                                                      
3) Ai dirigenti regionali muniti di patente di guida puo' essere                
consentito, quando cio' risulti opportuno od economicamente                     
conveniente, l'uso dell'automezzo in dotazione alla Regione, con il             
rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo. In             
tal caso compete anche il rimborso delle spese autostradali, di                 
parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo.                                 
4) Qualora lo spostamento della data di partenza o rientro del                  
dirigente comporti l'applicazione di una tariffa aerea agevolata, che           
determini un rimborso per le spese di viaggio inferiore a quello                
altrimenti rimborsabile da parte dell'Amministrazione, e' consentito            
il rimborso delle spese di viaggio necessarie per effettuare la                 
trasferta anche se le date riportate sui titoli di viaggio non                  
corrispondono alla data di inizio o fine della trasferta autorizzata.           
In tale caso l'Amministrazione, su richiesta del dirigente                      
interessato e sulla base di una propria valutazione che tenga conto,            
oltre che della convenienza derivante dal minore onere economico a              
proprio carico, anche dell'opportunita' con particolare riferimento             
alle esigenze di servizio, puo' rimborsare le spese di viaggio                  
necessarie per effettuare la trasferta, purche' la permanenza sul               
luogo di trasferta si protragga per il tempo strettamente necessario            
per poter beneficiare della tariffa agevolata.                                  
Il rimborso delle spese di viaggio, effettuato sulla base della                 
valutazione sopra specificata, non implica il prolungamento del                 
periodo di trasferta e del relativo trattamento economico alla data             
di effettiva partenza o rientro del dirigente regionale.                        
Le assenze dal servizio conseguenti all'ulteriore permanenza sul                
luogo di trasferta dovranno pertanto essere precedute da concessione            
di ferie o di riposi compensativi eventualmente disponibili.                    
Qualora sia riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio a seguito           
dell'utilizzo di biglietto aereo a tariffa agevolata, dal trattamento           
di trasferta restano esclusi i periodi di tempo ricompresi tra                  
l'eventuale partenza anticipata e l'inizio della trasferta                      
autorizzata ovvero tra il termine della trasferta autorizzata e                 
l'eventuale rientro posticipato.                                                
Per biglietto aereo a tariffa agevolata si intendono tutte le                   
modalita' di acquisto e utilizzo dei biglietti aerei che consentono             
l'applicazione di tariffe aeree inferiori rispetto alle tariffe                 
normalmente praticate dalla compagnia aerea utilizzata.                         
Art. 8                                                                          
Uso di mezzo proprio e indennita' chilometrica                                  
1) I dirigenti possono essere eccezionalmente autorizzati all'uso del           
proprio mezzo di trasporto qualora motivate esigenze di servizio lo             
impongano o quando cio' risulti economicamente piu' conveniente per             
l'Amministrazione.                                                              
2) L'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto e'                   
rilasciata dal soggetto competente a disporre la trasferta.                     
Nell'autorizzazione sono indicate le esigenze di servizio che                   
impongono detto uso. L'utilizzo da parte del Direttore generale                 
risulta da apposita dichiarazione del medesimo.                                 
Nei casi di comprovata urgenza l'autorizzazione puo' essere                     
rilasciata successivamente, alle medesime condizioni e con le                   
modalita' previste dal presente articolo.                                       
3) Al dirigente regionale cui siano assegnate funzioni ispettive puo'           
essere rilasciata, per lo svolgimento di dette funzioni,                        
autorizzazione a validita' prolungata, in ogni caso mai superiore ad            
un anno, per l'uso del proprio mezzo di trasporto. In tal caso                  
l'autorizzazione e' sempre rilasciata dal Direttore generale della              
Direzione di appartenenza.                                                      
4) Al dirigente autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto              
spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e                    
dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennita' chilometrica pari           
ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.                
L'indennita' chilometrica non spetta per i percorsi compiuti nelle              
localita' di trasferta per recarsi dal luogo ove e' stato preso                 
alloggio al luogo ove ha sede l'ufficio e viceversa, nonche' per                
spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro                
abitato.                                                                        
5) Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio            
rese dai dirigenti autorizzati all'uso del proprio mezzo di trasporto           
l'Amministrazione stipula apposita polizza assicurativa rivolta alla            
copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di           
terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del                
dirigente e dei beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del              
dirigente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il              
trasporto.                                                                      
Art. 9                                                                          
Rimborso delle spese di alloggio e vitto                                        
1) Per le trasferte di durata superiore a 12 ore al dirigente spetta            
il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo non           
superiore alla categoria quattro stelle e della spesa per uno o due             
pasti giornalieri, nel limite di Lire 59.150 (Euro 30,548) per il               
primo pasto e di complessive Lire 118.300 (Euro 61,097) per i due               
pasti.                                                                          
2) Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il             
rimborso per il primo pasto.                                                    
3) I rimborsi di cui ai commi precedenti si riferiscono a periodi di            
trasferta di 24 ore, trascorse le quali decorrono nuovamente i                  
termini per il riconoscimento di ulteriori rimborsi.                            
4) Il dirigente puo' optare, in luogo del rimborso dei pasti, per               
l'erogazione di un buono pasto, a condizione che l'articolazione                
oraria di svolgimento della trasferta determini la presenza degli               
stessi requisiti richiesti per il servizio svolto in sede.                      
L'erogazione del buono pasto sostituisce completamente il rimborso              
della spesa giornaliera per i pasti di cui al precedente comma 1).              
5) La durata delle trasferte, al fine del rimborso delle spese di               
alloggio e vitto, e' da intendersi quale durata effettiva, compreso             
il tempo occorrente per il viaggio, senza alcun arrotondamento ad ora           
intera.                                                                         
6) Nei casi di trasferta continuativa nella medesima localita' di               
durata pari o superiore a trenta giorni e' consentito il rimborso               
della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera             
di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo,                     
sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo            
medio della categoria consentita nella medesima localita'.                      
7) Nel caso di rimborso delle spese indicate nei commi precedenti               
l'indennita' di trasferta e' ridotta del 70%, come indicato                     
all'ultimo comma dell'articolo 5. Non e' ammessa in nessun caso                 
l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.                       
8) Ai dirigenti in trasferta preposti alle seguenti attivita':                  
- protezione civile,                                                            
- servizi di emergenza ambientale,                                              
- altri servizi di emergenza,                                                   
che si trovino nell'impossibilita' di fruire, durante le trasferte,             
del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di            
ristorazione viene corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma           
1), la somma forfettaria giornaliera di Lire 60.000 lorde (Euro                 
30,987).                                                                        
Art. 10                                                                         
Rientro                                                                         
1) Il dirigente inviato in trasferta, anche per incarichi di lunga              
durata, deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del               
servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche di rientro,           
lo consenta e la localita' di trasferta non disti, dalla sede di                
servizio, piu' di novanta minuti di viaggio, con il mezzo piu'                  
veloce, desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea.                  
Art. 11                                                                         
Anticipazioni e liquidazioni                                                    
1) Per le trasferte in territorio nazionale e all'estero al dirigente           
regionale viene corrisposta, su sua richiesta, l'anticipazione di una           
somma pari al 100% delle spese che saranno presumibilmente sostenute            
nel corso della trasferta. Non sono riconosciute anticipazioni sulla            
corresponsione dell'indennita' di trasferta.                                    
2) Qualora il dirigente regionale svolga attivita' ispettive che                
richiedono trasferte frequenti e programmabili, l'anticipazione puo'            
essere richiesta in un'unica soluzione per tutte le trasferte                   
programmate ed autorizzate nel mese.                                            
3) Qualora la trasferta sia disposta per motivi imprevedibili ed                
urgenti, l'anticipazione di cui al comma 1) puo' essere richiesta               
anche nei giorni immediatamente successivi all'effettuazione della              
trasferta. In tal caso l'anticipazione sara' pari al 100% delle spese           
effettivamente sostenute nel corso della trasferta.                             
4) In casi eccezionali, debitamente motivati, in cui il dirigente in            
trasferta ha sostenuto spese non prevedibili in misura non inferiore            
a Lire 300.000 (Euro 154,937) l'anticipazione puo' essere integrata             
anche nei giorni immediatamente successivi all'effettuazione della              
trasferta.                                                                      
5) I dirigenti titolari di conto corrente bancario possono richiedere           
l'accredito dell'anticipazione sul conto corrente medesimo.                     
6) L'anticipazione deve essere immediatamente restituita all'ente               
qualora la trasferta non abbia luogo.                                           
7) Al termine della trasferta si provvede alla liquidazione delle               
indennita' e delle spese sostenute, che non siano gia' state                    
anticipate, previa presentazione di apposita parcella corredata della           
relativa documentazione, firmata dal dirigente e controfirmata da chi           
ha autorizzato la trasferta. Qualora l'anticipo corrisposto superi              
l'importo da liquidare si procedera' ad equivalente ritenuta                    
stipendiale.                                                                    
Art. 12                                                                         
Trattamento economico per la partecipazione a corsi   o a concorsi e            
corsi selettivi indetti dalla Regione                                           
1) Al dirigente regionale che debba recarsi fuori dalla ordinaria               
sede di servizio al fine di partecipare a corsi di formazione,                  
riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale,                  
nonche' al fine di partecipare a concorsi o corsi selettivi di                  
reclutamento e formazione indetti dalla Regione, compete l'ordinario            
trattamento economico di trasferta secondo le modalita' previste                
dalla presente disciplina. Il trattamento di trasferta e'                       
riconosciuto a condizione che  sia debitamente documentata                      
l'effettiva partecipazione alle prove concorsuali ovvero ai corsi.              
Art. 13                                                                         
Trasferte all'estero                                                            
1) Salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le trasferte                 
all'estero sono disciplinate dalle disposizioni dettate per le                  
trasferte in territorio nazionale con le seguenti modifiche:                    
- l'indennita' di trasferta di cui all'art. 5 e' incrementata del               
30%;                                                                            
- i rimborsi dei pasti di cui all'art. 9 sono incrementati del 30%.             
L'indennita' di trasferta all'estero e' pertanto pari a:                        
- Lire 60.710 (Euro 31,354) per ogni periodo di 24 ore di trasferta;            
- Lire 2.528 (Euro 1,306) per ogni ora di trasferta, in caso di                 
trasferte di durata inferiore alle 24.                                          
Il limite del rimborso dei pasti per le trasferte all'estero e' il              
seguente:                                                                       
- Lire 76.895 (Euro 39,713) per il primo pasto;                                 
- Lire 153.790 (Euro 79,426) complessive per due pasti.                         
2) Al termine della trasferta all'estero il dirigente e' tenuto a               
presentare alla Direzione generale della Presidenza della Giunta                
sintetica relazione della trasferta effettuata.                                 
Art. 14                                                                         
Documentazione necessaria   ai fini del rimborso delle spese di                 
trasferta                                                                       
1) Il dirigente interessato ha diritto di chiedere il rimborso di               
tutte le spese sostenute nell'ambito della trasferta purche'                    
debitamente documentate in relazione all'entita' e al titolo della              
spesa. Il rimborso delle spese e' soggetto alla vigente disciplina              
fiscale.                                                                        
2) Le spese sostenute possono essere documentate tramite:                       
a) presentazione di documentazione in originale;                                
b) presentazione, ai sensi degli artt. 47 e successivi, DPR 445/00,             
di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' recante                    
specifica indicazione di luoghi, tempi e titolo delle spese                     
effettuate.                                                                     
Ove la legge preveda che per il servizio di cui il dirigente ha                 
usufruito sia rilasciato dal soggetto erogante un documento fiscale,            
l'interessato e' tenuto ad indicare nella predetta dichiarazione gli            
estremi identificativi del medesimo. L'interessato deve altresi'                
dichiarare che per le stesse spese di cui domanda il rimborso                   
all'Amministrazione regionale non ha chiesto analogo rimborso ad                
altri enti.                                                                     
Il dirigente puo' altresi' presentare dichiarazione sostitutiva di              
atto di notorieta' nei seguenti casi:                                           
a) nell'ipotesi di furto della documentazione in originale. La                  
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' deve recare                   
specifica indicazione di luoghi, tempi e titolo delle spese                     
effettuate e gli estremi della denuncia del furto all'Autorita' di              
Polizia qualora copia della stessa non sia allegata alla                        
dichiarazione;                                                                  
b) irregolarita' riscontrabili nei titoli di spesa presentati in                
originale determinate da: - correzioni non convalidate da timbro e              
firma del soggetto emittente ovvero mancata indicazione dei seguenti            
requisiti: generalita' del dirigente, data della somministrazione,              
natura e qualita' dei servizi prestati; - illeggibilita' della data             
e/o dell'importo in titoli di spesa a stampa;                                   
c) smarrimento della  documentazione attestante le spese sostenute              
nel corso della trasferta, qualora il dirigente utilizzi, per il                
pagamento delle stesse, carta di credito rilasciata                             
dall'Amministrazione. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di                 
notorieta' deve recare specifica indicazione di luoghi, tempi e                 
titolo delle spese effettuate.                                                  
L'interessato deve altresi' dichiarare che per le stesse spese di cui           
chiede il rimborso all'Amministrazione regionale non ha chiesto                 
analogo rimborso ad altri enti.                                                 
3) Sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di                 
notorieta' l'Amministrazione espletera' idonei controlli, anche a               
campione, ai sensi dell'art. 71, DPR 445/00 con le conseguenze                  
previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR qualora emerga la non             
veridicita' del contenuto della dichiarazione stessa.                           
ALLEGATO B)                                                                     
Art. 41 - Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001                    
sottoscritto il 14/9/2000 - Trattamento di trasferta del personale -            
Disciplina di dettaglio                                                         
Art. 1                                                                          
Ambito di applicazione del trattamento di trasferta                             
1) La presente disciplina si applica a tutto il personale dipendente            
dalla Regione Emilia-Romagna, esclusa l'area dirigenziale.                      
2) Hanno diritto al trattamento di trasferta i dipendenti che                   
prestano la propria attivita' lavorativa in localita' diverse dalla             
dimora abituale e distanti piu' di 10 km. dalla ordinaria sede di               
servizio.                                                                       
3) Le trasferte in localita' che non determinano il diritto al                  
trattamento di trasferta danno luogo al solo rimborso delle spese di            
viaggio.                                                                        
Art. 2                                                                          
Autorizzazione della trasferta                                                  
1) La trasferta in territorio nazionale e' preventivamente                      
autorizzata dal Responsabile del Servizio o dal Direttore generale              
secondo le rispettive competenze.                                               
2) La trasferta all'estero e' preventivamente autorizzata dal                   
Direttore generale funzionalmente competente e sottoposta ai                    
controlli e alle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni             
in capo alla Direzione generale della Presidenza della Giunta o alla            
Direzione generale del Consiglio.                                               
3) L'uso del mezzo aereo, per tutti i dipendenti, e' espressamente              
autorizzato dal Direttore generale.                                             
4) L'autorizzazione alla trasferta deve indicare il giorno e l'ora              
presunti di inizio e termine della stessa. Il giorno e l'ora                    
effettivi di inizio e termine della trasferta devono risultare da               
dichiarazione scritta dell'interessato convalidata dal soggetto                 
autorizzante.                                                                   
5) In casi particolari giustificati dall'urgenza della trasferta                
l'autorizzazione puo' essere rilasciata successivamente alle medesime           
condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente disciplina.           
6) Per i dipendenti di altre Amministrazioni che prestino servizio in           
posizione di comando, distacco o ad altro titolo presso la Regione              
Emilia-Romagna, la trasferta e' autorizzata secondo le modalita'                
sopra indicate.                                                                 
7) Per i dipendenti regionali che prestino servizio presso altre                
Amministrazioni, Enti, Istituti o Aziende regionali, le                         
autorizzazioni sono rilasciate dagli organi dell'ente secondo le                
competenze previste dai rispettivi ordinamenti.                                 
8) Per i dipendenti regionali che siano alla dipendenza funzionale di           
Enti locali territoriali delegati, le autorizzazioni previste dalla             
presente disciplina sono concesse dagli organi degli enti medesimi,             
secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.                      
Art. 3                                                                          
Computo delle distanze                                                          
1) Le distanze di cui alla presente disciplina si computano                     
dall'ordinaria sede di servizio, salvo quanto previsto nei commi                
successivi.                                                                     
2) Ad eccezione di quanto previsto nei successivi commi 3 e 4, nel              
caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo                   
compreso tra la localita' sede di servizio e quella di dimora                   
abituale la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella            
di trasferta. Ove la localita' di trasferta si trovi oltre la                   
localita' di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima           
localita'.                                                                      
3) Qualora il dipendente effettui la trasferta con partenza e rientro           
alla sede di servizio le distanze si computano dalla sede di servizio           
anche se piu' distante, dalla localita' di trasferta, della localita'           
di abituale dimora.                                                             
4) Qualora, in ordine alle modalita' di effettuazione della trasferta           
risulti opportuno o economicamente piu' conveniente la partenza dalla           
localita' di abituale dimora anziche' dalla sede di servizio il                 
trattamento di trasferta e' riconosciuto dalla localita' di abituale            
dimora anche se piu' distante dalla localita' di trasferta. Le                  
condizioni di opportunita' e convenienza devono essere espressamente            
indicate ed attestate dal soggetto competente ad autorizzare la                 
trasferta.                                                                      
6) Per i viaggi compiuti in ferrovia le distanze di cui alla presente           
disciplina si misurano tra la stazione ferroviaria di partenza e                
quella del luogo in cui la trasferta e' compiuta. Se la stazione e'             
fuori del centro abitato o dalla localita' isolata da raggiungere, la           
distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la localita'            
isolata viene portata in aumento.                                               
Art. 4                                                                          
Trattamento economico di trasferta                                              
1) Il trattamento economico di trasferta comprende i seguenti                   
benefici:                                                                       
- l'indennita' di trasferta;                                                    
- il rimborso delle spese;                                                      
- il compenso per lavoro straordinario, se dovuto.                              
2) L'indennita' di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi           
240 giorni di trasferta continuativa nella stessa localita'.                    
3) Le assenze dal lavoro per motivi diversi da quelli di servizio non           
si computano ai fini della durata e del rinnovo della trasferta.                
4) Ai dipendenti regionali spetta il trattamento di trasferta                   
relativo alla categoria rivestita al momento in cui essa e'                     
effettuata. Eventuali variazioni di categoria disposte con efficacia            
retroattiva non sono rilevanti ai fini dell'applicazione del presente           
comma.                                                                          
5) Il dipendente inviato in trasferta al seguito e per collaborare              
con membri del Consiglio o della Giunta, o che sia componente di                
delegazione ufficiale dell'Ente fruisce dei rimborsi e delle                    
agevolazioni previste per i membri del Consiglio o della Giunta o dei           
componenti della predetta delegazione, ferma restando la misura                 
dell'indennita'  di trasferta spettante. La sussistenza delle                   
condizioni per usufruire di tali rimborsi ed agevolazioni deve                  
risultare espressamente dalla preventiva autorizzazione della                   
trasferta.                                                                      
Art. 5                                                                          
Indennita' di trasferta                                                         
1) Ai dipendenti in trasferta, oltre alla normale retribuzione,                 
compete una indennita' di trasferta, avente natura non retributiva,             
pari a:                                                                         
- Lire 40.000 (Euro 20,658) per ogni periodo di 24 ore di trasferta;            
- Lire 1.650 (Euro 0,852) per ogni ora di trasferta, in caso di                 
trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le             
24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore.                   
2) Ai fini dell'applicazione del precedente comma le frazioni di ora            
non inferiori a 30 minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre              
sono trascurate.                                                                
3) Ai fini della corresponsione dell'indennita' di trasferta, nel               
computo delle ore si considera anche il tempo occorrente per il                 
viaggio. Il tempo occorrente per il viaggio concorre al completamento           
dell'orario di lavoro.                                                          
4) L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le trasferte compiute:           
a) per un periodo di tempo inferiore alle 4 ore;                                
b) nella localita' di abituale dimora;                                          
c) nelle localita' distanti meno di 10 Km. dalla ordinaria sede di              
servizio;                                                                       
d) come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di             
custodia, nell'ambito della rispettiva zona di assegnazione compresa            
nella circoscrizione di competenza della Regione.                               
5) La medesima indennita' e' ridotta del 70% nel caso in cui il                 
dipendente fruisca del rimborso di cui al successivo articolo 9,                
commi 1, 2 e 3. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per                     
l'indennita' di trasferta in misura intera.                                     
Art. 6                                                                          
Rimborso spese                                                                  
1) Ai dipendenti inviati in trasferta compete il rimborso per le                
spese effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio,           
secondo le disposizioni che seguono.                                            
2) Agli stessi compete altresi' il rimborso delle spese sostenute e             
debitamente documentate per l'uso di telefono, telefax ed altri                 
strumenti informatici e telematici, se effettuate per ragioni                   
d'ufficio specificamente dichiarate dal dipendente e convalidate dal            
dirigente che ha autorizzato la trasferta.                                      
Art. 7                                                                          
Rimborso delle spese di viaggio                                                 
1) Ai dipendenti e' riconosciuto il rimborso delle spese                        
effettivamente sostenute per:                                                   
a) i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto                
extraurbani, compresi eventuali supplementi, nel limite del costo del           
biglietto di prima classe o equiparate per i viaggi in ferrovia e del           
costo del biglietto di classe economica per i viaggi in aereo;                  
b) l'uso del posto letto in cuccetta di prima classe per i viaggi in            
ferrovia;                                                                       
c) l'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani e dei taxi qualora sorga            
la necessita' del loro utilizzo in relazione alle caratteristiche del           
servizio;                                                                       
d) l'uso dell'automezzo noleggiato qualora sussistano eccezionali e             
comprovate necessita' di servizio e in assenza di idonei mezzi di               
trasporto. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via               
preventiva, ovvero convalidato, da chi ha autorizzato la trasferta;             
e) il trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al                   
dipendente per l'espletamento dell'incarico affidato in presenza                
delle seguenti condizioni: - specifica indicazione dei materiali                
utilizzati e dei motivi per i quali si rende necessario il trasporto;           
- autorizzazione da parte del soggetto che dispone la trasferta; -              
presentazione di idonea documentazione attestante le spese                      
effettivamente sostenute per il trasporto di materiali e strumenti.             
2) In caso di trasferte di lunga durata e' ammesso il rimborso del              
prezzo dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi di linea                 
qualora risulti economicamente conveniente in relazione al costo dei            
singoli titoli di viaggio.                                                      
3) Ai dipendenti regionali muniti di patente di guida puo' essere               
consentito, quando cio' risulti opportuno od economicamente                     
conveniente, l'uso dell'automezzo in dotazione alla Regione, con il             
rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo. In             
tal caso compete anche il rimborso delle spese autostradali, di                 
parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo.                                 
4) Qualora lo spostamento della data di partenza o rientro del                  
dipendente comporti l'applicazione di una tariffa aerea agevolata,              
che determini un rimborso per le spese di viaggio inferiore a quello            
altrimenti rimborsabile da parte dell'Amministrazione, e' consentito            
il rimborso delle spese di viaggio necessarie per effettuare la                 
trasferta anche se le date riportate sui titoli di viaggio non                  
corrispondono alla data di inizio o fine della trasferta autorizzata.           
In tale caso l'Amministrazione, su richiesta del dirigente                      
interessato e sulla base di una propria valutazione che tenga conto,            
oltre che della convenienza derivante dal minore onere economico a              
proprio carico, anche dell'opportunita' con particolare riferimento             
alle esigenze di servizio, puo' rimborsare le spese di viaggio                  
necessarie per effettuare la trasferta purche' la permanenza sul                
luogo di trasferta si protragga per il tempo strettamente necessario            
per poter beneficiare della tariffa agevolata.                                  
Il rimborso delle spese di viaggio, effettuato sulla base della                 
valutazione sopra specificata, non implica il prolungamento del                 
periodo di trasferta e del relativo trattamento economico alla data             
di effettiva partenza o rientro del dirigente regionale.                        
Le assenze dal servizio conseguenti all'ulteriore permanenza sul                
luogo di trasferta dovranno pertanto essere precedute da concessione            
di ferie o di riposi compensativi eventualmente disponibili.                    
Qualora sia riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio a seguito           
dell'utilizzo di biglietto aereo a tariffa agevolata, dal trattamento           
di trasferta restano esclusi i periodi di tempo ricompresi tra                  
l'eventuale partenza anticipata e l'inizio della trasferta                      
autorizzata ovvero tra il termine della trasferta autorizzata e                 
l'eventuale rientro posticipato.                                                
Per biglietto aereo a tariffa agevolata si intendono tutte le                   
modalita' di acquisto e utilizzo dei biglietti aerei che consentono             
l'applicazione di tariffe aeree inferiori rispetto alle tariffe                 
normalmente praticate dalla compagnia aerea utilizzata.                         
Art. 8                                                                          
Uso di mezzo proprio e indennita' chilometrica                                  
1) Il dipendente puo' essere eccezionalmente autorizzato all'uso del            
proprio mezzo di trasporto qualora motivate esigenze di servizio lo             
impongono o quando cio' risulti economicamente piu' conveniente per             
l'Amministrazione.                                                              
2) L'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto e'                   
rilasciata dal soggetto competente a disporre la trasferta.                     
Nell'autorizzazione sono indicate le esigenze di servizio che                   
impongono detto uso.                                                            
Nei casi di comprovata urgenza l'autorizzazione puo' essere                     
rilasciata successivamente, alle medesime condizioni e con le                   
modalita' previste dal presente articolo.                                       
3) Al dipendente cui siano assegnate funzioni ispettive puo' essere             
rilasciata, per lo svolgimento di dette funzioni, autorizzazione a              
validita' prolungata, in ogni caso mai superiore ad un anno, per                
l'uso del proprio mezzo di trasporto. In tal caso l'autorizzazione e'           
sempre rilasciata dal Direttore generale da cui dipende                         
funzionalmente il dipendente.                                                   
4) Al dipendente autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto             
spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e                    
dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennita' chilometrica pari           
ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.                
L'indennita' chilometrica non spetta per i percorsi compiuti nelle              
localita' di trasferta per recarsi dal luogo ove e' stato preso                 
alloggio al luogo ove ha sede l'ufficio e viceversa, nonche' per                
spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro                
abitato.                                                                        
5) Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio            
rese dai dipendenti autorizzati all'uso del proprio mezzo di                    
trasporto l'Amministrazione stipula apposita polizza assicurativa               
rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione              
obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di               
proprieta' del dipendente e dei beni trasportati, nonche' di lesioni            
o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato              
autorizzato il trasporto.                                                       
Art. 9                                                                          
Rimborso delle spese di alloggio e vitto                                        
1) Per le trasferte di durata superiore a 12 ore al dipendente spetta           
il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di            
categoria non superiore a quattro stelle e della spesa per uno o due            
pasti giornalieri, nel limite di Lire 43.100 (Euro 22,259) per il               
primo pasto e di complessive Lire 85.700 (Euro 44,26) per i due                 
pasti.                                                                          
2) Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il             
rimborso per il primo pasto.                                                    
3) I rimborsi di cui ai commi precedenti si riferiscono a periodi di            
trasferta di 24 ore, trascorse le quali decorrono nuovamente i                  
termini per il riconoscimento di ulteriori rimborsi.                            
4) Il dipendente puo' optare, in luogo del rimborso dei pasti, per              
l'erogazione di un buono pasto, a condizione che l'articolazione                
oraria di svolgimento della trasferta determini la presenza degli               
stessi requisiti richiesti per il servizio svolto in sede.                      
L'erogazione del buono pasto giornaliero sostituisce completamente il           
rimborso della spesa giornaliera per i pasti di cui al precedente               
comma 1).                                                                       
5) La durata delle trasferte, al fine del rimborso delle spese di               
alloggio e vitto, e' da intendersi quale durata effettiva, compreso             
il tempo occorrente per il viaggio, senza alcun arrotondamento ad ora           
intera.                                                                         
6) Nei casi di trasferta continuativa nella medesima localita' di               
durata pari o superiore a trenta giorni e' consentito il rimborso               
della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera             
di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo,                     
sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo            
medio della categoria consentita nella medesima localita'.                      
7) Nel caso di rimborso delle spese indicate nei commi precedenti               
l'indennita' di trasferta e' ridotta nella misura del 70%, come                 
indicato all'ultimo comma dell'art. 5. Non e' ammessa in nessun caso            
l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.                       
8) Ai dipendenti in trasferta preposti alle seguenti attivita':                 
- protezione civile,                                                            
- servizi di emergenza ambientale,                                              
- altri servizi di emergenza,                                                   
che si trovino nell'impossibilita' di fruire, durante le trasferte,             
del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di            
ristorazione viene corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma           
1, la somma forfettaria giornaliera di Lire 40.000 lorde (Euro                  
20,658).                                                                        
Art. 10                                                                         
Lavoro straordinario                                                            
1) Ai dipendenti in trasferta compete il compenso per lavoro                    
straordinario nel caso che l'attivita' lavorativa nella sede della              
trasferta si protragga per un tempo superiore all'orario di lavoro              
previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo               
effettivamente lavorato. Il tempo occorrente per il viaggio concorre            
unicamente al completamento dell'orario d'obbligo.                              
2) Il comma 1 non trova applicazione nel caso degli autisti per i               
quali si considera attivita' lavorativa anche il tempo occorrente per           
il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del                
mezzo.                                                                          
Art. 11                                                                         
Rientro                                                                         
1) Il dipendente inviato in trasferta, anche per incarichi di lunga             
durata, deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del               
servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche di rientro,           
lo consenta e la localita' di trasferta non disti, dalla sede di                
servizio, piu' di novanta minuti di viaggio, con il mezzo piu'                  
veloce, desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea.                  
Art. 12                                                                         
Anticipazioni e liquidazioni                                                    
1) Per le trasferte in territorio nazionale e all'estero al                     
dipendente regionale viene corrisposta, su sua richiesta,                       
l'anticipazione di una somma pari al 100% delle spese che saranno               
presumibilmente sostenute nel corso della trasferta. Non sono                   
riconosciute anticipazioni sulla corresponsione dell'indennita' di              
trasferta.                                                                      
2) Qualora il dipendente regionale svolga attivita' ispettive che               
richiedono trasferte frequenti e programmabili, l'anticipazione puo'            
essere richiesta in un'unica soluzione per tutte le trasferte                   
programmate ed autorizzate nel mese.                                            
3) Qualora la trasferta sia disposta per motivi imprevedibili ed                
urgenti, l'anticipazione di cui al comma 1 puo' essere richiesta                
anche nei giorni immediatamente successivi all'effettuazione della              
trasferta. In tal caso l'anticipazione sara' pari al 100% delle spese           
effettivamente sostenute nel corso della trasferta.                             
4) In casi eccezionali, debitamente motivati, in cui il dipendente in           
trasferta ha sostenuto spese non prevedibili in  misura non inferiore           
a Lire 300.000 (Euro 154,937) l'anticipazione puo' essere integrata             
anche nei giorni immediatamente successivi all'effettuazione della              
trasferta.                                                                      
5) I dipendenti titolari di conto corrente bancario possono                     
richiedere l'accredito dell'anticipazione sul conto corrente                    
medesimo.                                                                       
6) L'anticipazione deve essere immediatamente restituita all'ente               
qualora la trasferta non abbia luogo.                                           
7) Al termine della trasferta si provvede alla liquidazione delle               
indennita' e delle spese sostenute, che non siano gia' state                    
anticipate, previa presentazione di apposita parcella corredata della           
relativa documentazione, firmata dal dirigente e controfirmata da chi           
ha autorizzato la trasferta. Qualora l'anticipo corrisposto superi              
l'importo da liquidare si procedera' ad equivalente ritenuta                    
stipendiale.                                                                    
Art. 13                                                                         
Trattamento economico per la partecipazione a corsi   o a concorsi e            
corsi selettivi indetti dalla Regione                                           
1) Al dipendente che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di                
servizio al fine di partecipare a corsi di formazione,                          
riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale,                  
nonche' al fine di partecipare a concorsi o corsi selettivi di                  
reclutamento e formazione indetti dalla Regione, compete l'ordinario            
trattamento economico di trasferta secondo le modalita' previste                
dalla presente disciplina. Il trattamento di trasferta e'                       
riconosciuto a condizione che  sia debitamente documentata                      
l'effettiva partecipazione alle prove concorsuali ovvero ai corsi.              
Art. 14                                                                         
Trasferte all'estero                                                            
1) Salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, le trasferte                     
all'estero sono disciplinate dalle disposizioni dettate per le                  
trasferte in territorio nazionale con le seguenti modifiche:                    
- l'indennita' di trasferta di cui all'art. 5 e' incrementata del               
50%;                                                                            
- i rimborsi dei pasti di cui all'art. 9 sono incrementati del 30%.             
L'indennita' di trasferta all'estero e' pertanto pari a:                        
- Lire 60.000 (Euro 30,987) per ogni periodo di 24 ore di trasferta;            
- Lire 2.475 (Euro 1,278) per ogni ora di trasferta, in caso di                 
trasferte di durata inferiore alle 24 ore.                                      
Per le trasferte all'estero non trova applicazione la disciplina                
dell'art. 9, comma 7.                                                           
Il limite del rimborso dei pasti per le trasferte all'estero e' il              
seguente:                                                                       
- Lire 56.030 (Euro 28,937) per il primo pasto;                                 
- Lire 111.410 (Euro 57,538) complessive per due pasti.                         
2) Al termine della trasferta all'estero il dipendente e' tenuto a              
presentare alla Direzione generale della Presidenza della Giunta                
sintetica relazione della trasferta effettuata.                                 
Art. 15                                                                         
Documentazione necessaria   ai fini del rimborso delle spese di                 
trasferta                                                                       
1) Il dipendente interessato ha diritto di chiedere il rimborso di              
tutte le spese sostenute nell'ambito della trasferta purche'                    
debitamente documentate in relazione all'entita' e al titolo della              
spesa. Il rimborso delle spese e' soggetto alla vigente disciplina              
fiscale.                                                                        
2) Le spese sostenute possono essere documentate tramite:                       
a) presentazione di documentazione in originale;                                
b) presentazione, ai sensi degli artt. 47 e successivi, DPR 445/00,             
di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' recante                    
specifica indicazione di luoghi, tempi e titolo delle spese                     
effettuate.                                                                     
Ove la legge preveda che per il servizio di cui il dipendente ha                
usufruito sia rilasciato dal soggetto erogante un documento fiscale,            
l'interessato e' tenuto ad indicare nella predetta dichiarazione gli            
estremi identificativi del medesimo. L'interessato deve altresi'                
dichiarare che per le stesse spese di cui domanda il rimborso                   
all'Amministrazione regionale non ha chiesto analogo rimborso ad                
altri enti.                                                                     
Il dipendente puo' altresi' presentare dichiarazione sostitutiva di             
atto di notorieta' nei seguenti casi:                                           
a) nell'ipotesi di furto della documentazione in originale. La                  
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' deve recare                   
specifica indicazione di luoghi, tempi e titolo delle spese                     
effettuate e gli estremi della denuncia del furto all'Autorita' di              
Polizia qualora copia della stessa non sia allegata alla                        
dichiarazione;                                                                  
b) irregolarita' riscontrabili nei titoli di spesa presentati in                
originale determinate da: - correzioni non convalidate da timbro e              
firma del soggetto emittente ovvero mancata indicazione dei seguenti            
requisiti: generalita' del dipendente, data della somministrazione,             
natura e qualita' dei servizi prestati; - illeggibilita' della data             
e/o dell'importo in titoli di spesa a stampa;                                   
c) smarrimento della documentazione attestante le spese sostenute nel           
corso della trasferta, qualora il dipendente utilizzi, per il                   
pagamento delle stesse, carta di credito rilasciata                             
dall'Amministrazione. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di                 
notorieta' deve recare specifica indicazione di luoghi, tempi e                 
titolo delle spese effettuate.                                                  
L'interessato deve altresi' dichiarare che per le stesse spese di cui           
domanda il rimborso all'Amministrazione regionale non ha chiesto                
analogo rimborso ad altri enti.                                                 
3) Sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di                 
notorieta' l'Amministrazione espletera' idonei controlli, anche a               
campione, ai sensi dell'art. 71, DPR 445/00 con le conseguenze                  
previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR qualora emerga la non             
veridicita' del contenuto della dichiarazione stessa.                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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