REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2000, n. 2531

Approvazione dell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici. Attuazione dell'art. 146, comma 3 del DLgs n. 490 del 1999

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del Testo unico              
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e                   
ambientali - che ha sostituito e abrogato la Legge 29 giugno 1939, n.           
1497 e la Legge 8 agosto 1985, n. 431 - e in particolare l'art 146,             
comma 3;                                                                        
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico sulle                   
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";                        
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Acque pubbliche e impianti           
elettrici" e il relativo Regolamento di attuazione approvato con il             
DPR 18 febbraio 1999, n. 238;                                                   
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 596 del 19 marzo 1986,            
con la quale e' stata approvata la determinazione dei corsi d'acqua             
della regione Emilia-Romagna, classificati pubblici ai sensi del TU             
sopra citato, esclusi in tutto o in parte dal vincolo di cui alla               
Legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la loro irrilevanza ai fini                   
paesaggistici;                                                                  
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2620 del 29 giugno 1989           
di adozione del Piano Territoriale paesistico Regionale (PTPR);                 
- la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993,  n.1338,            
con  la quale e' stato approvato il Piano Territoriale Paesistico               
regionale (PTPR), in attuazione della Legge 431/85, che costituisce             
parte tematica del Piano Territoriale regionale, con specifica                  
considerazione dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del             
territorio regionale;                                                           
- le deliberazioni della Giunta regionale di approvazione dei Piani             
Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), con i quali e'                
stata data attuazione alle prescrizioni del PTPR e che costituiscono            
in materia di pianificazione paesaggistica, ai sensi del comma 3                
dell'art. 24 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, l'unico riferimento per           
gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attivita'                      
amministrativa attuativa;                                                       
- la determinazione del Direttore generale alla Programmazione e                
Pianificazione urbanistica del 24 maggio 2000, n. 4629, con la quale            
sono stati definiti i criteri oggettivi per l'individuazione dei                
corsi d'acqua considerati irrilevanti ai fini paesaggistici;                    
premesso:                                                                       
- che l'art. 82, comma quinto, lettera c), del DPR 24 luglio 1977, n.           
616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431,              
sottoponeva a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno              
1939, n. 1497, "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli           
elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque           
ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e            
le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri             
ciascuna";                                                                      
- che l'art. 1-quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431 disponeva che           
- in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai            
sensi dei richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del DPR             
24 luglio 1977, n. 616 - le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in            
vigore della stessa Legge 431/85, determinassero quali dei corsi                
d'acqua classificati pubblici ai sensi del testo unico delle                    
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato              
con RD 11 dicembre 1993, n. 1775, potessero per la loro irrilevanza             
ai fini paesaggistici, essere esclusi in tutto o in parte, dal                  
predetto vincolo, e ne redigessero e rendessero pubblico, entro i               
successivi 30 giorni, apposito elenco;                                          
- che l'art. 1 del RD 1775/33 definiva la categoria delle acque                 
pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico interesse             
generale, prevedendo la iscrizione dei corsi d'acqua interessati in             
appositi elenchi suddivisi per provincia e approvati con decreto del            
Ministero dei Lavori pubblici;                                                  
- che la Legge 36/94 ha conferito la qualifica di acque pubbliche a             
tutte le acque superficiali e sotterranee;                                      
- che l'art. 2 del Regolamento di attuazione della suddetta Legge               
36/94, approvato con il citato DPR 238/99, nell'abrogare l'art. 1 del           
predetto RD 1775/33, ha in ogni caso confermato la validita' dei                
relativi provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque                
pubbliche gia' efficaci alla data di entrata in vigore dello stesso             
regolamento "per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi                    
vigenti", tra cui, quindi, l'individuazione dei beni soggetti a                 
vincolo paesaggistico;                                                          
- che l'art. 146 del TU delle disposizioni legislative in materia di            
beni culturali e ambientali sopra richiamato, nell'elencare i beni              
ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, alla              
lettera c) del comma 1, la sottoposizione a vincolo de "i fiumi, i              
torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo            
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,            
approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o              
piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";                       
- che lo stesso art. 146, al comma 3, ha confermato altresi' la                 
facolta' per le Regioni di redigere l'elenco dei fiumi, torrenti e              
corsi d'acqua, inseriti nei suddetti elenchi delle acque pubbliche,             
ritenuti, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici,               
salva la possibilita' per il Ministero per i Beni e le Attivita'                
culturali di confermare la rilevanza paesaggistica degli stessi;                
considerato:                                                                    
- che la Regione Emilia-Romagna con la delibera n. 596 del 1986,                
sopra richiamata, ha provveduto a dare attuazione al disposto                   
dell'art. 1-quater della Legge n. 431 del 1985;                                 
- che tale delibera ha assunto a fondamento delle proprie                       
determinazioni i contenuti dei piani stralcio comprensoriali di                 
tutela fluviale, i quali, dando attuazione all'art. 33 della L.R. 7             
dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, individuavano,                 
nell'ambito del reticolo idrografico del territorio regionale, i                
corsi d'acqua da tutelare (definendone le zone di tutela e la                   
disciplina vincolistica applicabile) e specificavano i fiumi o                  
torrenti o loro parti da escludere da tale vincolo;                             
- che tale delibera dava atto che la Regione con un successivo piano            
territoriale stralcio con specifica considerazione dei valori                   
paesaggistici ed ambientali, di cui all'art. 1-bis della Legge n. 431           
del 1985, avrebbe provveduto alla integrazione di quanto previsto dai           
suddetti piani comprensoriali e alla eventuale ridefinizione delle              
zone di tutela, avendo riguardo all'intero reticolo idrografico della           
regione;                                                                        
- che conseguentemente il Consiglio regionale, nell'adottare il PTPR            
con la citata delibera n. 2620 del 1989, ha attribuito al medesimo              
piano valore novativo della delibera n. 596 del 1986 (ritenendo                 
l'individuazione dei corsi d'acqua meritevoli di tutela paesaggistica           
e di quelli privi di tale rilevanza, contenuta nelle previsioni del             
piano stesso, sostitutiva dell'elenco approvato con la citata                   
delibera n. 596 del 1986) ed ha per questa ragione "dato atto" del              
venir meno dell'efficacia di detto elenco;                                      
considerato inoltre:                                                            
- che attraverso le disposizioni del PTPR e degli strumenti di                  
pianificazione territoriale e urbanistica posti in essere dalle                 
Amministrazioni  provinciali (PTCP) e comunali (PRG) - i quali hanno            
individuato, per i territori di loro competenza, i corsi d'acqua che            
rivestono un interesse paesaggistico nell'ambito di una lettura del             
territorio alla scala provinciale e comunale - si e' venuta a                   
realizzare una articolata tutela del reticolo idrografico principale,           
basata sulle caratteristiche paesaggistiche, ambientali e culturali             
dei corsi d'acqua, immediatamente cogente nei confronti delle                   
eventuali trasformazioni del territorio;                                        
- che appare opportuno, anche ai fini di meglio chiarire la portata             
dei provvedimenti regionali precedenti e di specificare la disciplina           
applicabile, provvedere alla determinazione dell'elenco dei corsi               
d'acqua esclusi dal vincolo paesaggistico;                                      
- che a tal fine e' stata emanata la determinazione del Direttore               
generale alla Programmazione e Pianificazione Urbanistica 4629/00,              
con la quale - in considerazione della necessita' di effettuare una             
ricognizione estesa a tutto il territorio regionale dei corsi d'acqua           
che in tutto o in parte non presentino una rilevanza paesaggistica, e           
della opportunita' di attivare un pieno coinvolgimento delle                    
amministrazioni comunali e provinciali per le approfondite conoscenze           
delle situazioni locali in loro possesso - sono stati definiti,                 
nell'Allegato A alla stessa determinazione, i criteri oggettivi che i           
Comuni dovevano utilizzare per la individuazione dei corsi d'acqua, o           
parte di essi, irrilevanti ai fini paesaggistici;                               
- che in base a tali criteri, non possono essere avanzate proposte di           
inclusione nel provvedimento di competenza regionale i corsi d'acqua,           
o parte di essi, che abbiano le seguenti caratteristiche:                       
- un valore storico-culturale in quanto costituiscono un segno                  
territoriale riconoscibile e significativo tramandatosi nel tempo               
(es. centuriazione) o possiedano un corredo di manufatti storici (es.           
navigli e canali dei mulini) ovvero siano ricordati o richiamati in             
opere letterarie o figurative di rilevante importanza;                          
- un valore naturalistico per il particolare corredo                            
floristico-vegetazionale o in quanto costituenti un sistema "filtro",           
con funzione di mitigazione dei carichi ambientali negativi prodotti            
da aree urbane o industriali o, ancora, costituenti elementi di una             
rete paesaggistico-ecologica di connessione tra aree che rivestono un           
interesse naturalistico;                                                        
- un valore paesaggistico in quanto costituenti elemento                        
caratterizzante un ambito, o zona, sia sotto il profilo morfologico             
che del quadro paesaggistico d'insieme;                                         
- che inoltre, non possono, in ogni caso, essere inclusi nell'elenco            
dei corsi d'acqua irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini                     
paesaggistici:                                                                  
- i corsi d'acqua individuati dai PTCP approvati dalla Regione                  
Emilia-Romagna ovvero adottati dalle Amministrazioni provinciali in             
conformita' alle disposizioni del PTPR, in quanto gia' valutati                 
meritevoli di tutela;                                                           
- i corsi d'acqua rientranti in zone di tutela di cui all'art. 17 del           
PTPR od inclusi nell'Allegato M dello stesso piano regionale in                 
assenza di PTCP;                                                                
- i corsi d'acqua che siano oggetto di una specifica tutela                     
paesaggistico-ambientale all'interno degli strumenti urbanistici                
comunali vigenti;                                                               
- i corsi d'acqua ricadenti nelle ulteriori categorie (parchi,                  
boschi, montagna eccedente i 1200 mt. ecc.) di cui all'art. 146 del             
DLgs 490/99, in quanto comunque soggetti alle disposizioni del                  
medesimo articolo, nonche' quelli indicati dall'art. 139 e                      
individuati a norma degli articoli 140 e 144 dello stesso decreto               
legislativo;                                                                    
- che, infine, la stessa determinazione 4629/00 ha fornito agli Enti            
interessati dalla attivita' di ricognizione una "Scheda di                      
rilevazione", da compilare per ognuno dei corsi d'acqua, o parte di             
essi, proposti, con la quale viene indicata la documentazione minima            
ritenuta necessaria alla istruttoria finalizzata all'emanazione del             
provvedimento di cui si tratta, che consiste: nello stralcio                    
cartografico con l'individuazione del corso d'acqua su base CTR                 
1:25000; nella indicazione della motivazione di irrilevanza                     
paesaggistica; nella documentazione fotografica del corso d'acqua;              
tenuto conto della attivita' di informazione e consultazione posta in           
essere dal competente Ufficio regionale finalizzata al coinvolgimento           
e alla ricerca di una piena collaborazione da parte delle                       
amministrazioni comunali e provinciali alla realizzazione                       
dell'iniziativa regionale;                                                      
preso atto delle proposte comunali pervenute alla Regione                       
Emilia-Romagna, trasmesse dalle Provincie competenti ovvero inviate             
direttamente all'ufficio regionale;                                             
dato atto che tutte le proposte pervenute sono state oggetto di                 
approfondita istruttoria regionale, con la quale e' stata verificata            
la corretta applicazione dei criteri fissati dalla Regione, la                  
congruita' delle motivazioni addotte ai fini della irrilevanza                  
paesaggistica, ed infine la completezza della documentazione inviata;           
rilevato, altresi', che le numerose proposte comunali richiedenti               
l'inclusione nell'elenco di tratti di corsi d'acqua che attraversano            
zone urbane, rispondono pienamente alle finalita' di esclusione di              
cui al comma 3 del'art. 146, del DLgs 490/99;                                   
ritenuto, per tutto quanto sopra detto, di approvare l'elenco dei               
corsi d'acqua in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggisrici             
ai sensi dell'art. 146, comma 3, del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, di           
cui all'Allegato A, parte integrante alla presente deliberazione,               
all'interno del quale vengono sinteticamente riportate le motivazioni           
di irrilevanza paesaggistica che hanno determinato la loro                      
inclusione;                                                                     
ritenuto, inoltre, di inserire nell'elenco di cui all'Allegato B,               
parte integrante alla presente deliberazione, i corsi d'acqua, o                
parte di essi, che, pur essendo stati oggetto di proposta, non sono             
stati inseriti nell'elenco di cui al comma 3, art. 146, del DLgs                
490/99 per le motivazioni ivi indicate;                                         
dato atto che la documentazione pervenuta e utilizzata ai fini                  
istruttori e' conservata agli atti del Servizio regionale competente;           
dato atto inoltre:                                                              
- del parere di regolarita' tecnica espresso sul presente atto dal              
Responsabile del Servizio Paesaggio, parchi e patrimonio naturale               
arch. Marta Scarelli, ai sensi del comma 6, dell'art. 4 della L.R.              
41/92 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                     
- del parere di legittimita' espresso dal Direttore alla                        
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,           
ai sensi del comma 6, dell'art 4 della L.R. 41/92 e della                       
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                                   
su proposta dell'Assessore alla Programmazione Territoriale,                    
Politiche abitative, Riqualificaziane urbana;                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, in attuazione dell'art. 146, comma 3, del DLgs 29              
ottobre 1999, n. 490, l'elenco dei corsi d'acqua in tutto o in parte            
irrilevanti ai fini paesaggistici, di cui all'Allegato A, parte                 
integrante alla presente deliberazione, per le motivazioni ivi                  
riportate;                                                                      
2) di inserire nell'elenco di cui all'Allegato B, parte integrante              
alla presente deliberazione, i corsi d'acqua, o parte di essi, che,             
pur essendo stati oggetto di proposta, non sono stati inseriti                  
nell'elenco di cui al punto precedente per le motivazioni ivi                   
indicate;                                                                       
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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