REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2001, n. 929

Deliberazione della Giunta regionale n. 1914 del 7/11/2000 di approvazione Programma operativo Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" compresa nel Piano di sviluppo rurale 2000-2006. Modifica termini programmi di attuazione e conseguente integrazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, sul sostegno             
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di            
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in             
particolare l'art. 8;                                                           
- il Reg. CE n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999,                 
recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n. 1999, ed           
in particolare l'art. 5;                                                        
- la L.R. del 30 maggio 1997, n. 15 che disciplina l'esercizio delle            
funzioni regionali in materia di agricoltura;                                   
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, relativa al Piano regionale di sviluppo rurale della Regione              
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (d'ora in poi richiamato in             
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;                        
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio            
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla            
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- la L.R. del 30 gennaio 2001, n. 2 che pone in attuazione il Piano             
regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006,            
ed in particolare l'art. 2, secondo comma;                                      
richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione n. 1914 del 7 novembre 2000 "Piano                   
regionale di sviluppo rurale 2000-2006. Misura 1.a ôInvestimenti                
nelle aziende agricole' - Programma operativo di misura" con la quale           
e' stato approvato il Programma operativo relativo alla predetta                
misura;                                                                         
- la deliberazione n. 2053 del 21 novembre 2000, con la quale si e'             
provveduto alla rettifica di alcuni errori materiali contenuti nel              
Programma suddetto;                                                             
- la deliberazione n. 2378 del 19 dicembre 2000, con la quale si e'             
provveduto a concedere una proroga per la data di presentazione delle           
domande modificando di conseguenza i termini relativi al Programma di           
attuazione 2001 contenuti nel Programma suddetto;                               
visto, in particolare, il paragrafo "9. Strumenti e procedure                   
attuazione", del Programma operativo in questione;                              
dato atto che al punto 9.1. "Presentazione delle domande", lettera a)           
"Programma di attuazione 2001" del predetto paragrafo si individua              
come data finale di realizzazione degli interventi il 31 maggio 2001;           
rilevato che il periodo di realizzazione delle opere inserite nei               
piani di investimento con data prevista di fine lavori 31 maggio 2001           
(Programma di attuazione 2001) e' stato caratterizzato da                       
precipitazioni marcatamente superiori alla media sia in frequenza che           
in volume, tali da provocare un effettivo rallentamento nella                   
concretizzazione dei progetti;                                                  
ritenuto:                                                                       
- che tale situazione costituisca giustificazione per prorogare il              
termine per la realizzazione degli interventi;                                  
- che sia, pertanto, opportuno prorogare il suddetto termine di                 
realizzazione degli interventi al 15 giugno 2001;                               
dato atto, altresi', che al punto 9.3. "Istruttoria delle domande e             
definizione delle graduatorie di ammissibilita'" del medesimo                   
Programma operativo si prevede che la Giunta regionale potra'                   
modificare i termini di validita' dei Piani di investimento sulla               
base di specifiche esigenze;                                                    
ritenuto necessario, valutata la situazione gestionale del primo anno           
di programmazione dei piani di investimento, consentire alle imprese            
che hanno presentato piani di investimento annuali riconosciuti                 
ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e con termine di           
realizzazione degli interventi entro il primo anno finanziario di               
validita' della domanda, di richiedere il differimento della data di            
fine lavori a quella stabilita per l'anno di attuazione successivo              
come definita dal paragrafo 9.1. del citato Programma operativo;                
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4/7/1995 e n. 1657              
del 3/10/2000;                                                                  
dato atto del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Teresita                
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito                   
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del                
presente atto ai sensi dell'art. 4 - comma 6 della L.R. 19 novembre             
1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;                               
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di concedere, per le motivazioni esposte in premessa e qui                   
integralmente richiamate, una proroga del termine finale per la                 
realizzazione degli interventi sul Programma di attuazione 2001                 
stabilito nel Programma operativo della misura 1.a "Investimenti                
nelle aziende agricole" contenuta nel Piano regionale di sviluppo               
rurale ed approvato con la deliberazione 1914/00 e successive                   
modifiche, fissando quale nuovo termine la data del 15 giugno 2001;             
2) di confermare quale termine per la presentazione della                       
documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti                   
effettuati da parte delle imprese beneficiarie le ore 12 del 29                 
giugno 2001;                                                                    
3) di integrare e modificare, in relazione a quanto specificato in              
premessa, il secondo periodo del paragrafo 9.4 "Varianti al Piano               
degli investimenti" del Programma operativo della Misura 1.a di cui             
alla deliberazione della Giunta regionale 1914/00 che risulta                   
pertanto cosi' sostituito:                                                      
"In ogni caso non si potra' aumentare l'importo ammesso per la                  
realizzazione del PI o apportare variazioni alla natura delle opere             
tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione              
delle domande e di conseguenza nella collocazione nella  graduatoria            
definitiva.                                                                     
Non si potra', inoltre, differire il termine per la realizzazione               
delle opere ad eccezione del caso in cui al PI si riconoscano tutte             
le seguenti caratteristiche:                                                    
a) essere riconosciuto ammissibile ma non ammesso a contributo per              
insufficienza di risorse;                                                       
b) essere stato presentato e prevedere la data finale di                        
realizzazione delle opere nella stessa annualita';                              
c) il nuovo termine richiesto quale scadenza per la realizzazione               
delle opere non sia posteriore al 31 dicembre 2004.                             
Il PI con data di fine lavori differita e' da considerare, ai fini              
della validita', nella seconda annualita' finanziaria.";                        
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina