REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2001, n. 2617

Disposizioni in materia di medicinali non coperti da brevetto in applicazione dell'art. 7 del DL 347/01 convertito con modifiche nella Legge 405/01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- l'art. 85, commi 26 e 28 della Legge 23 dicembre 2000,  n.388, in             
materia di medicinali non coperti da brevetto;                                  
- la propria deliberazione n. 2298 adottata il 29 ottobre 2001, con             
la quale sono stati definiti, in applicazione dell'art. 7 del DL                
347/01, a partire dall'1 novembre 2001, i prezzi massimi rimborsabili           
dal Servizio sanitario nazionale alle farmacie aperte al pubblico,              
convenzionate nel territorio della regione Emilia-Romagna, per i                
medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in                
principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione,           
modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie             
uguali, come indicati nell'elenco, Allegato A, parte integrante e               
sostanziale della medesima deliberazione;                                       
- il successivo comunicato del Ministero della Salute, pubblicato               
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001, che integra i              
propri precedenti comunicati relativi alle modalita' applicative                
dell'art. 85 della Legge 388/00 e riporta l'elenco completo delle               
confezioni di medicinali, autorizzate successivamente al comunicato             
del 31 agosto 2001, cui si applica il nuovo sistema di rimborso, con            
l'indicazione dei prezzi in vigore all'1 novembre 2001;                         
dato atto che la Legge n. 405 del 16 novembre 2001, pubblicata nella            
Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2001 ed in vigore dal                 
giorno successivo alla sua pubblicazione, ha convertito il DL 347/01            
modificando, tra l'altro, il comma 1 dell'art. 7, stabilendo la                 
decorrenza dall'1 dicembre 2001;                                                
valutato che l'annullamento della propria deliberazione 2298/01                 
solamente per il periodo dall'entrata in vigore della Legge n. 405 al           
primo dicembre 2001, comporterebbe un grave disservizio pubblico,               
creando confusione e incertezza nei cittadini e nei farmacisti, con             
relativo dispendio di efficienza e di risorse;                                  
ritenuto pertanto di mantenere temporaneamente in vigore fino al 30             
novembre 2001 il sistema di rimborso definito dalla deliberazione               
2298/01 che, comunque, ha preso a riferimento la lista di farmaci e             
relativi prezzi vigenti anteriormente il primo novembre 2001;                   
dato atto che il presente provvedimento contiene le disposizioni per            
l'applicazione del sistema di rimborso, a decorrere dall'1 dicembre             
2001, come previsto dalla Legge 405/01 gia' citata, sulla base del              
prezzo piu' basso dei farmaci non coperti da brevetto disponibili nel           
normale ciclo distributivo regionale;                                           
ritenuto necessario aggiornare la lista di riferimento dei farmaci              
non coperti da brevetto, di cui all'Allegato A) della delibera                  
2298/01 piu' volte citata, sulla base del comunicato del Ministero              
della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30                  
ottobre 2001;                                                                   
dato atto che per determinare la presenza nel normale ciclo                     
distributivo regionale, si mantiene il criterio della verifica delle            
giacenze presso i magazzini dei distributori all'ingrosso regionali,            
in quanto, pur non configurandosi in ogni caso, motivi di urgenza               
nella disponibilita' del farmaco, tuttavia tale disponibilita' deve             
essere garantita entro tempi contenuti all'utilizzatore finale, per             
consentire il tempestivo avvio del trattamento prescritto;                      
rilevato che, sulle base delle verifiche effettuate, e' stata                   
definita la lista dei principi attivi con l'indicazione dei prezzi              
massimi di rimborso dal Servizio sanitario nazionale alle farmacie              
aperte al pubblico, a decorrere dall'1 dicembre 2001, come contenuta            
nell'Allegato A), parte integrante della presente                               
deliberazione;stabilito inoltre che la lista di riferimento,                    
riportata nell'Allegato A), ha validita' di giorni 90, a partire                
dall'1 dicembre 2001, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti che           
si rendano necessari in conseguenza di modifiche nella disponibilita'           
dei farmaci e/o nei prezzi di riferimento;                                      
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,           
n. 41 e della delibera di Giunta regionale 2541/95:                             
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio                
Distretti sanitari, dr.ssa Maria Lazzarato, in merito alla                      
regolarita' tecnica della presente delibera;                                    
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
e Politiche sociali, dr. Franco Rossi, in merito alla legittimita'              
della presente delibera;                                                        
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) a partire dall'1 dicembre 2001 i prezzi massimi rimborsabili dal             
Servizio sanitario nazionale alle farmacie aperte al pubblico,                  
convenzionate nel territorio della regione Emilia-Romagna, per i                
medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in                
principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione,           
modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie             
uguali, sono indicati nell'elenco, Allegato A) alla presente                    
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;                
2) il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2                 
dell'art. 7 del DL 347/01, come modificato dalla Legge di conversione           
n. 405 del 16 novembre 2001, relativa alla non sostituibilita' del              
farmaco apposta dal medico prescrittore e dopo aver informato                   
l'assistito, e' tenuto a consegnare allo stesso il farmaco avente il            
prezzo piu' basso tra quelli disponibili;                                       
3) il farmacista, nei casi in cui il medico dichiari la non                     
sostituibilita' del farmaco o l'assistito non accetti la                        
sostituzione, e' tenuto a richiedere al cittadino l'eventuale                   
differenza tra il prezzo del farmaco dispensato e il prezzo massimo             
di rimborso di cui all'Allegato A);                                             
4) i pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie sono                   
esentati dalla partecipazione alla spesa, dall'entrata in vigore                
della Legge 405/01 che ha modificato il comma 4 dell'art. 7 del DL              
347/01. Restano immutate le indicazioni relative alle codifiche da              
apporre sulle ricette intestate ai soggetti appartenenti a questa               
categoria;                                                                      
5) il farmacista, all'atto della consegna delle ricette all'Azienda             
Unita' sanitaria locale di competenza, provvedera' ad evidenziare in            
mazzette separate le ricette relative al precedente punto 3);                   
6) i Servizi farmaceutici delle Aziende Unita' sanitarie locali sono            
tenuti a vigilare in merito al corretto adempimento delle                       
disposizioni di cui al presente atto deliberativo;                              
7) la lista dei farmaci e dei relativi prezzi massimi di rimborso del           
Servizio sanitario nazionale, contenuta nell'Allegato A) della                  
presente deliberazione, ha validita' di 90 giorni, a decorrere dall'1           
dicembre 2001, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti che si               
rendano necessari in conseguenza di modifiche derivanti dalla                   
disponibilita' dei farmaci e/o dei relativi prezzi;                             
8) i distributori all'ingrosso regionali, forniranno trimestralmente            
all'Assessorato regionale alla Sanita', la situazione delle giacenze            
dei farmaci non coperti da brevetto, entro il giorno 20 del mese di             
scadenza del trimestre;                                                         
9) l'aggiornamento e/o la revisione della lista di riferimento dei              
farmaci non coperti da brevetto presenti nel normale ciclo                      
distributivo regionale e/o dei relativi prezzi di rimborso, di cui              
all'Allegato A), sara' effettuato con determinazione del Direttore              
generale alla Sanita' e Politiche sociali;                                      
10) il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino                   
Ufficiale e reso disponibile sul sito Internet della Regione                    
Emilia-Romagna.                                                                 
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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