REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2001, n. 2053

Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizione in materia di inquinamento acustico"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista:                                                                          
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di                      
inquinamento acustico";                                                         
considerato che l'articolo 2 della L.R. 15/01 prevede la stesura di             
una direttiva regionale per l'individuazione dei criteri e delle                
condizioni per la redazione della classificazione acustica del                  
territorio;                                                                     
ritenuto di dare seguito al sopra indicato articolo adottando una               
direttiva al fine di uniformare le procedure per la predisposizione,            
da parte dei Comuni, della classificazione acustica del territorio;             
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Promozione Indirizzo e Controllo ambientale dr. Sergio Garagnani, in            
merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.           
4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive                  
modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 2541/95;                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente            
dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della presente           
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 41/92 e             
del punto 3.1 della delibera 2541/95;                                           
sentita, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge, la Commissione           
consiliare Territorio, Ambiente, Trasporti che ha espresso il proprio           
parere favorevole in data 3 ottobre 2001;                                       
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di adottare la direttiva inerente "Criteri e condizioni per la               
classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3                   
dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 ôDisposizioni in materia            
di inquinamento acustico'", allegata quale parte integrante del                 
presente atto;                                                                  
2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel            
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
CRITERI E CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI SENSI             
DELL'ART. 2 DELLA L.R. 15/01                                                    
INDICE                                                                          
1) Introduzione                                                                 
2) Classificazione acustica dello stato di fatto 2.1) Criteri per               
l'individuazione delle Unita' Territoriali Omogenee (UTO) 2.2)                  
Criteri per l'attribuzione delle classi acustiche 2.2.1) Attribuzione           
diretta delle classi I, IV, V e VI 2.2.2) Attribuzione delle classi             
II, III e IV 2.2.3) Casi particolari di attribuzione diretta della              
classe acustica                                                                 
3) Classificazione acustica dello stato di progetto 3.1) La                     
classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali           
definite dal PRG 3.1.1) PRG vigenti o gia' adottati nonche' le                  
varianti specifiche gia' adottate 3.1.2) Varianti parziali ai PRG               
vigenti adottate successivamente alla direttiva 3.2) I nuovi                    
strumenti urbanistici comunali della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 3.2.1)           
Indirizzi per l'individuazione delle classi I, V e VI 3.2.2)                    
Indirizzi per l'individuazione delle classi acustiche II, III e IV              
4) Classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture           
di trasporto 4.1) Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le           
infrastrutture viarie 4.1.1) Aree prospicienti le infrastrutture                
viarie esistenti 4.1.2) Aree prospicienti le infrastrutture viarie di           
progetto 4.2) Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le               
ferrovie                                                                        
5) Sintesi fra la classificazione acustica dello stato di fatto e di            
progetto                                                                        
6) Obiettivi di qualita' acustica                                               
ALLEGATI:                                                                       
1) Cartografia di riferimento                                                   
2) Codifiche ISTAT utilizzate per il calcolo della "densita' di                 
esercizi commerciali ed assimilabili" (da ISTAT "Metodi e norme" -              
serie c - n. 11)                                                                
3) Articolazione della pianificazione urbanistica comunale                      
4) Nuove procedure di valutazione preventiva della sostenibilita'               
ambientale e territoriale delle scelte di pianificazione                        
5) Insieme di funzioni compatibili ai sensi della L.R. 20/00.                   
1) Introduzione                                                                 
La presente direttiva in applicazione del comma 3 dell'art. 2 della             
L.R. 9 maggio 2001, n. 15 (d'ora in poi legge), si propone come                 
strumento operativo e metodologico per le Amministrazioni comunali e            
risponde alla esigenza di fissare criteri omogenei per la                       
classificazione acustica delle diverse complessita' territoriali.               
Vengono definiti infatti i criteri per la classificazione acustica              
del territorio urbanizzato rispetto allo stato di fatto nonche' di              
quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di disciplina di             
uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate.           
La legge dispone infatti, agli articoli 4 e 17, che i Comuni                    
verifichino la coerenza degli strumenti urbanistici vigenti e delle             
loro previsioni con la classificazione acustica dell'intero                     
territorio.                                                                     
Al momento della formazione di tale classificazione acustica il                 
Comune provvede ad assumere un quadro conoscitivo finalizzato                   
all'individuazione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali              
delle diverse parti del territorio con riferimento:                             
- all'uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di              
fatto);                                                                         
- alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il               
territorio urbanizzabile (stato di progetto).                                   
A tal fine, la metodologia proposta si basa sull'individuazione di              
Unita' Territoriali Omogenee (UTO) sulle quali si effettuano le                 
diverse valutazioni.                                                            
2) Classificazione acustica dello stato di fatto                                
Per la definizione del quadro conoscitivo necessario il Comune prende           
in considerazione lo stato di fatto del territorio al momento della             
formazione della classificazione acustica.                                      
Ai fini della presente direttiva per "stato di fatto" si intende                
l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non                  
sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori               
sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di                      
destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi             
acustiche; cio' comporta che l'Amministrazione comunale proceda alla            
individuazione preventiva di quelle parti del territorio nelle quali            
le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono                  
sostanzialmente attuate. Per le parti del territorio ove, a giudizio            
dell'Amministrazione, non si verificano tali condizioni, si fara'               
riferimento al Capitolo 3.Si considerano inoltre "attuate" le                   
previsioni di piano riferite a quelle aree per le quali e' gia' stata           
presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo. Lo            
stato di fatto considera quindi come esistente anche l'assetto fisico           
e funzionale di massima derivante dalla realizzazione di previsioni             
di piano considerate "attuate" nei termini sopra definiti.                      
2.1) Criteri per l'individuazione delle UTO                                     
L'individuazione delle UTO sulle quali basare le valutazioni per la             
classificazione acustica, deve rispondere ai seguenti criteri di                
omogeneita':                                                                    
a) usi reali;                                                                   
b) tipologia edilizia esistente;                                                
c) infrastrutture per il trasporto esistenti.                                   
Nella perimetrazione delle UTO e' opportuno tenere in considerazione            
la presenza di eventuali discontinuita' naturali (dossi, ecc .. ) o             
artificiali.                                                                    
Per le finalita' di cui sopra e' necessario:                                    
- utilizzare una base cartografica quanto piu' possibile indicativa             
del tessuto urbano esistente e dei suoi usi reali, con riferimento              
alle tipologie di destinazione d'uso disciplinate dagli strumenti               
urbanistici;                                                                    
- limitare una eccessiva frammentazione del territorio ricercando,              
nel contempo, aggregazioni con caratteristiche sufficientemente                 
omogenee;                                                                       
- disporre di dati sociodemografici il piu' possibile aggiornati;               
- utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a             
quella dei dati disponibili.                                                    
2.2) Criteri per l'attribuzione delle classi acustiche                          
Il metodo di seguito descritto e' utile per fornire elementi                    
oggettivi per l'identificazione delle sei classi previste dal DPCM              
14/11/1997 e l'attribuzione delle stesse alle UTO.                              
Tale metodologia prevede l'attribuzione diretta alle UTO delle classi           
I, V e VI ed della IV per alcuni casi particolari, nonche' un metodo            
di calcolo per l'attribuzione delle classi II, III e IV.                        
2.2.1) Attribuzione diretta delle classi I, IV, V e VI (Aree                    
particolarmente protette, Aree di intensa attivita' umana, Aree                 
prevalentemente ed esclusivamente industriali)                                  
Classe I: Aree particolarmente protette                                         
La cartografia deve identificare attrezzature e spazi di massima                
tutela: scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici                  
utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo           
pertanto le piccole aree verdi di quartiere. Fanno inoltre eccezione            
le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti                
principalmente ad altri usi: queste saranno classificate secondo la             
zona di appartenenza di questi ultimi.                                          
Sono classificate, inoltre, in classe I anche le aree urbane e rurali           
di particolare interesse storico, architettonico, culturale,                    
paesaggistico e ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete             
e' condizione essenziale.                                                       
L'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce             
una valida motivazione per l'individuazione di UTO anche di                     
dimensioni ridotte.                                                             
Classe IV: Aree di intensa attivita' umana                                      
La classe IV e' attribuita alle UTO con forte prevalenza di attivita'           
terziarie (zone ad alta concentrazione di Uffici pubblici, Istituti             
di credito nonche' quartieri fieristici, attrezzature e impianti per            
attivita' e manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc.. ) o             
commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc.. ) nonche' ai porti            
turistici.                                                                      
Classi V e VI: Aree prevalentemente ed esclusivamente produttive                
La classe V e' attribuita alle UTO con insediamenti di tipo                     
industriale-artigianale, con limitata presenza di attivita' terziarie           
e di abitazioni, di norma individuate nei PRG vigenti come zone D               
attuate.Sono inoltre assegnate di norma alla classe V le UTO con                
insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti                  
agroindustriali (caseifici, cantine, zuccherifici, disidratatori di             
erba medica, ecc. ..).                                                          
La classe VI e' attribuita alle UTO costituite da aree con forte                
specializzazione funzionale a carattere esclusivamente                          
industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli            
edifici pertinenziali all'attivita' produttiva. Tale classe e'                  
attribuita anche alle aree portuali.                                            
2.2.2) Attribuzione delle classi II, III e IV (Aree destinate ad uso            
prevalentemente residenziale, Aree di tipo misto, Aree di intensa               
attivita' umana)                                                                
Per l'attribuzione delle classi II, III e IV di cui al DPCM                     
14/11/1997, fermo restando che alle UTO costituite da aree rurali               
viene di norma attribuita la classe III, occorre considerare                    
all'interno delle medesime tre parametri di valutazione:                        
- la densita' di popolazione;                                                   
- la densita' di attivita' commerciali;                                         
- la densita' di attivita' produttive.                                          
Per quanto concerne la "densita' di popolazione" (D) espressa in                
abitanti per ettaro, la tabella che segue fa riferimento ad                     
intervalli di valori a cui viene associato un punteggio crescente al            
crescere della densita':                                                        
Densita' D (ab/ha)  Punti                                                       
D  50  1                                                                        
50  75  1.5                                                                     
75  100  2                                                                      
100  150  2.5                                                                   
D >> 150  3                                                                     
La "densita' di attivita' commerciali" (C), comprensiva delle                   
attivita' di servizio, viene espressa dalla superficie occupata                 
dall'attivita' rispetto alla superficie totale della UTO come segue:            
Sup. % (C)  Punti                                                               
C  1.5  1                                                                       
1.5  10  2                                                                      
C >> 10  3                                                                      
La "densita' di attivita' produttive" (P), inserite nel contesto                
urbano, viene espressa dalla superficie occupata dall'attivita'                 
rispetto alla superficie totale della UTO come segue:                           
Sup. % (P)  Punti                                                               
P  0.5  1                                                                       
0.5  5  2                                                                       
P >> 5  3                                                                       
Ciascuna UTO e' caratterizzata dai valori assunti dai tre parametri             
considerati.                                                                    
Risulta possibile quindi classificare le diverse UTO che compongono             
l'insediamento urbano assegnando a ciascuna un punteggio ottenuto               
sommando i valori attribuiti, ai tre parametri (x = D + C + P), cosi'           
come indicato nella tabella seguente:                                           
Punteggio  Classe acustica assegnata                                            
x  4  II                                                                        
x = 4.5  II o III da valutarsi caso per caso                                    
5  x  6  III                                                                    
x = 6.5  III o IV da valutarsi caso per caso                                    
x  7  IV                                                                        
3) Classificazione acustica dello stato di progetto                             
I criteri che seguono riguardano la classificazione acustica delle              
trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero di quelle parti di               
territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale              
differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto              
derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti                      
urbanistici comunali non ancora attuate al momento della formazione             
della stessa.                                                                   
La L.R. 20/00 e le relative norme transitorie fanno riferimento a due           
diversi strumenti di pianificazione comunale, cui corrispondono                 
diverse disposizioni normative:                                                 
- il Piano regolatore generale (PRG) ai sensi della L.R. 47/78;                 
- il Piano strutturale comunale (PSC), il Regolamento urbanistico               
edilizio (RUE), il Piano operativo comunale (POC) ai sensi della L.R.           
20/00.                                                                          
I due strumenti urbanistici comportano non solo diverse procedure di            
formazione, ma anche diversi contenuti della pianificazione nonche'             
diverse modalita' di disciplina delle destinazioni d'uso e delle                
trasformazioni del suolo: le zone territoriali omogenee, nei PRG                
della L.R. 47/78, e gli ambiti territoriali omogenei della L.R.                 
20/00.                                                                          
Le norme transitorie della L.R. 20/00 prevedono, inoltre, il                    
progressivo rinnovo della strumentazione urbanistica comunale                   
nell'arco di un decennio e la possibilita' di modificare i PRG                  
vigenti attraverso diverse (per dimensione, contenuti e procedure)              
tipologie di varianti fino ai 2003 o 2005 e fino all'entrata in                 
vigore dei nuovi PSC.                                                           
Pertanto per la classificazione acustica delle trasformazioni                   
urbanistiche potenziali, occorre fare riferimento ai seguenti casi              
riferiti alla strumentazione urbanistica comunale in essere:                    
- i PRG vigenti o gia' adottati nonche' le varianti specifiche gia'             
adottate al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva;            
- le varianti parziali ai PRG adottate successivamente alla                     
direttiva;                                                                      
- i nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC - POC) ai sensi             
della L.R. 20/00.                                                               
Come nel caso della classificazione acustica riferita allo stato di             
fatto anche per la classificazione acustica riferita alle                       
trasformazioni urbanistiche potenziali occorre definire i criteri               
per:                                                                            
- l'individuazione delle UTO;                                                   
- l'attribuzione delle classi.                                                  
3.1) La classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche              
potenziali definite dal PRG                                                     
3.1.1)  PRG vigenti o gia' adottati nonche' le varianti specifiche              
gia' adottate                                                                   
Criteri per l'individuazione delle UTO                                          
I perimetri delle UTO vanno individuati con riferimento alla intera             
zona territoriale omogenea definita dal PRG e non ancora attuata al             
momento della formazione della classificazione acustica. Si                     
considerano tali anche le aree per le quali non sia ancora stata                
presentata alcuna richiesta di strumento di attuazione del PRG, di              
cui all'art. 18, comma 2 della L.R. 47/78 e successive modifiche; e'            
opportuno tener conto di eventuali individuazioni da parte dello                
strumento urbanistico di sub-zone o comparti con indicazioni                    
attuative o normative differenziate.                                            
Criteri per l'attribuzione delle classi                                         
L'attribuzione della classificazione acustica deriva dall'assetto e             
dalle caratteristiche urbanistiche e funzionali definite dalle norme            
di piano per ogni specifica zona territoriale omogenea.                         
I criteri ed i parametri proposti sono gli stessi utilizzati per la             
classificazione dello stato di fatto, ma riferiti all'assetto                   
territoriale, urbanistico e funzionale che l'UTO puo' potenzialmente            
assumere al momento della completa attuazione delle previsioni del              
PRG.Allo scopo e' necessario esaminare per ciascuna UTO:                        
1) l'appartenenza ad una delle zone territoriali omogenee definite              
dall'art. 13 della L.R. 47/78 che fornisce un'indicazione delle                 
destinazioni di uso prevalente;                                                 
2) le disposizioni normative delle singole zone che definiscono: - le           
destinazioni di uso ammesse e la eventuale compresenza di funzioni; -           
la capacita' insediativa; - particolari condizioni di assetto                   
urbanistico da osservare in sede attuativa.                                     
Per definire la classificazione acustica di tali zone territoriali              
omogenee occorre fare riferimento allo scenario insediativo                     
potenzialmente realizzabile in seguito alla completa ed integrale               
attuazione dell'insieme dei disposti normativi di zona relativi alla            
intera capacita' insediativa e alla sua massima articolazione                   
funzionale.                                                                     
Aree particolarmente protette                                                   
Va attribuita la classe I alle UTO con destinazioni di PRG che                  
presentano i contenuti delle zone omogenee F "le parti del territorio           
destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale" e le zone            
omogenee G "aree necessarie ad assicurare agli insediamenti la                  
dotazione minima ed inderogabile di servizi, di spazi pubblici o                
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico" di cui                   
all'art. 46 della L.R. 47/78 limitatamente alle attrezzature                    
pubbliche riservate all'istruzione e a parco.                                   
Come per la classificazione acustica dello stato di fatto vanno                 
classificate in classe I le UTO che presentano le caratteristiche di            
siti ove la quiete e' condizione essenziale per la piena fruizione              
delle strutture o degli spazi; oltre alle zone G ed F rientrano                 
quindi in questa classe anche le aree caratterizzate dalle stesse               
funzioni di servizio di interesse generale, igienico-sanitario, della           
istruzione e di interesse culturale che non rientrano nella dotazione           
degli standard urbanistici e territoriali pubblici dei PRG essendo              
sottoposte ad un regime privato nell'uso del suolo.                             
L'Amministrazione comunale, con riferimento alle destinazioni di                
piano, inserisce nella stessa classe anche i siti di rilevante                  
interesse paesistico ed ambientale, parchi e riserve naturali di                
progetto; resta evidente che tale valutazione dovra' necessariamente            
riferirsi, con una procedura coerente ed omogenea, alle tipologie di            
zona di volta in volta tutelate.                                                
Aree prevalentemente ed esclusivamente produttive                               
Le classi III, IV, V e VI sono assegnabili alle UTO corrispondenti              
alle zone omogenee D "le parti del territorio anche se totalmente o             
parzialmente edificate da destinare a insediamenti a prevalente                 
funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale,              
direzionale e turistica" del PRG che presentino i contenuti di cui              
all'art. 39 della L.R. 47/78.                                                   
Vanno considerate come "insediamenti produttivi" anche le funzioni di           
cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 46/88 punto (e.3) ed (e.2)                
quali:                                                                          
- funzioni direzionali, finanziarie, assicurative,                              
- attivita' produttive agroindustriali ed allevamenti zootecnici di             
tipo intensivo.                                                                 
In coerenza con la classificazione dello stato di fatto, per la                 
classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali           
occorrera' considerare il dettaglio delle destinazioni di uso ammesse           
dalle norme tecniche di attuazione dei PRG per le zone urbanistiche             
omogenee D.                                                                     
La classe III e' assegnata alle attrezzature esclusivamente ricettive           
(alberghi, locande, campeggi ecc.) assimilabili alla residenza.                 
Rientrano in classe IV le aree con forte prevalenza di attivita'                
commerciali, attrezzature turistiche ricreative, funzioni                       
direzionali, finanziarie ed assicurative e le attrezzature                      
alberghiere di rilevante dimensione comprensive di centri e                     
attrezzature congressuali.                                                      
La classe V e' assegnata alle UTO con insediamenti di tipo produttivo           
che presentino una limitata presenza di abitazioni.La classe VI e'              
attribuita alle UTO che comprendono zone produttive con forte                   
specializzazione funzionale a carattere esclusivamente                          
industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli            
edifici pertinenziali all'attivita' produttiva.                                 
Aree a prevalente od esclusiva destinazione residenziale                        
Si tratta di zone omogenee a prevalente destinazione residenziale ove           
le norme di attuazione del PRG presentano i contenuti delle zone                
omogenee B "le zone di completamento del tessuto urbano edificato con           
prevalente destinazione residenziale" e C "le zone per nuovi                    
insediamenti con prevalente destinazione residenziale", di cui agli             
articoli 37 e 38 della L.R. 47/78.                                              
Si provvede alla classificazione acustica nelle classi II, III e IV             
secondo i criteri, i parametri e le tabelle utilizzati per l'uso                
reale del suolo e in rapporto all'applicazione, per ogni zona                   
omogenea, di tre criteri di valutazione:                                        
- la massima densita' insediabile di abitanti teorici;                          
- la massima densita' di superficie commerciale prevista;                       
- la massima densita' di superficie destinata ad attivita'                      
produttive.                                                                     
Per quanto attiene alla definizione dei valori di tali parametri si             
fa riferimento agli indici urbanistici che determinano, nelle diverse           
UTO individuate, l'edificabilita' massima dei suoli e la sua                    
ripartizione per le tre diverse funzioni prevalenti: residenziale,              
commerciale e produttiva.                                                       
Gli indici urbanistici da considerare per valutare l'edificabilita'             
massima delle singole zone omogenee sono l'Indice territoriale (It) e           
l'Indice fondiario (If) per la determinazione dei volumi, e gli                 
Indici di utilizzazione territoriale (Ut) e di utilizzazione                    
fondiaria (Uf) per definire la superficie massima realizzabile (tali            
indici sono definiti nelle norme tecniche di attuazione dei PRG).               
Per il calcolo degli abitanti teorici si fa riferimento o al                    
parametro di un abitante ogni 100 mc di volume complessivo, o ad un             
abitante ogni 30 mq di superficie utile lorda, oppure al parametro              
definito dalle norme tecniche di attuazione dello strumento                     
urbanistico vigente.                                                            
Per la determinazione della densita' della superficie non                       
residenziale si fa riferimento alla superficie massima realizzabile             
per tali destinazioni di uso.                                                   
Una volta determinati tali valori si fa riferimento ai punteggi                 
utilizzati per l'individuazione delle stesse classi nell'uso reale              
del suolo (paragrafo 2.2.2).                                                    
Nel caso in cui le norme tecniche fissino, nelle zone prevalentemente           
residenziali B e C, valori percentuali minimi e massimi di                      
compresenza di funzioni non residenziali, si procedera' ad assumere             
lo scenario insediativo piu' sfavorevole in termini di inquinamento             
acustico.                                                                       
Nel caso in cui le norme si limitino a consentire la compresenza di             
funzioni non residenziali solo se compatibili con la residenza, non             
permettendo quindi l'utilizzo di parametri quantitativi, lo scenario            
insediativo di riferimento sara' quello di massima compresenza e                
quindi la classe attribuita sara' la IV.                                        
L'utilizzo degli scenari insediativi piu' sfavorevoli dal punto di              
vista acustico, sulla base della metodologia proposta, potra'                   
determinare un livellamento delle classi acustiche verso l'alto.                
L'Amministrazione comunale potra' comunque assumere l'obiettivo di              
qualita' del raggiungimento di classi acustiche inferiori,                      
dichiarando tale obiettivo all'atto dell'adozione della                         
classificazione acustica e confermandolo in sede di approvazione                
della stessa e perseguendolo attraverso varianti delle norme di                 
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti che specifichino i               
necessari livelli quantitativi o gli obiettivi prestazionali.                   
3.1.2) Varianti parziali ai PRG vigenti adottate successivamente alla           
direttiva                                                                       
Nella fase di formazione ed approvazione di nuovi strumenti                     
urbanistici e loro varianti, nei casi previsti dalle norme                      
transitorie della L.R. 20/00, l'art. 19, primo comma, lettera h)                
della L.R. 19/82 e successive modifiche, prevede una valutazione                
preliminare sotto il profilo sanitario ed igienico ambientale degli             
stessi strumenti, al fine di accertarne la compatibilita' con la                
tutela dell'ambiente e la difesa della salute e conseguentemente                
anche rispetto alla tutela dall'inquinamento acustico.                          
Per le nuove previsioni occorrera' comunque provvedere                          
all'accertamento di compatibilita' dei contenuti urbanistici e                  
funzionali introdotti; tale accertamento dovra' essere predisposto              
relativamente alla classificazione acustica delle trasformazioni                
urbanistiche potenziali secondo i criteri definiti dalla presente               
direttiva al precedente punto riguardante i PRG vigenti.                        
A tal fine nel definire le caratteristiche normative e funzionali               
delle diverse zone omogenee, nel caso di compresenza di funzioni                
residenziali e non residenziali la norma tecnica, oggetto di proposta           
di variante per l'attuazione delle singole zone urbanistiche                    
omogenee, dovra' definire specificatamente quanto disposto dall'art.            
2, comma 2, lettera d) della L.R. 46/88: la fissazione di valori                
percentuali minimi e massimi che permettano di valutare la                      
compatibilita' acustica e/o la apposizione di vincoli prestazionali             
inerenti la classificazione acustica entro cui collocarsi (ad                   
esempio: la articolazione e la compresenza di funzioni nella zona               
omogenea proposta dovra' essere tale in fase attuativa da collocare             
la zona stessa in una classe definita).                                         
3.2) I nuovi strumenti urbanistici comunali della L.R. 20/00                    
L'approccio metodologico ed i parametri proposti per la definizione             
della classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche                
potenziali vanno adeguati alle innovazioni introdotte dalla L.R.                
20/00 (vedi Allegati 3 e 4), che riguardano in particolare:                     
- gli strumenti di pianificazione comunale;                                     
- le diverse procedure di formazione degli stessi strumenti;                    
- i contenuti della pianificazione ed il rinnovato sistema della                
zonizzazione urbanistica (gli ambiti territoriali omogenei).                    
3.2.1) Indirizzi per la individuazione delle classi I, V e VI                   
Classe I: aree particolarmente protette                                         
Come per la classificazione acustica dell'uso reale del suolo vanno             
classificate in classe I le zone urbanistiche omogenee che presentano           
le caratteristiche di siti ove la quiete e' condizione essenziale per           
la piena fruizione delle strutture o degli spazi.                               
Vanno considerate appartenenti a questa classe tutte gli ambiti                 
urbani che presentano i contenuti delle dotazioni territoriali di cui           
all'art. A-24 della L.R. 20/00 "Attrezzature e spazi collettivi" sia            
pubblici che sottoposte a regime privato, ai sensi del comma 4                  
dell'art. A-6 della stessa legge limitatamente a scuole, ospedali,              
cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione               
come patrimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree               
verdi di quartiere.                                                             
Possono infine rientrare nella stessa classe siti definiti dallo                
strumento urbanistico di rilevante interesse paesistico ed                      
ambientale, parchi e riserve naturali, anche se a tutti gli effetti             
tali vincoli e tutele non sono ancora completamente attuati.                    
Classe V e VI: aree prevalentemente ed esclusivamente produttive                
Sono di norma individuate in classe V le parti del territorio                   
destinate dai piani ad "ambiti specializzati per le attivita'                   
produttive" di cui agli articoli A-13 ed A-14 della L.R. 20/00; i               
predetti ambiti sono caratterizzati dalla concentrazione di attivita'           
economiche, commerciali e produttive e possono contenere una limitata           
compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.                    
Vanno classificati, inoltre, in V classe gli ambiti con le                      
caratteristiche di cui all'art. A-15 della L.R. 20/00 "Poli                     
funzionali" costituiti dalle parti del territorio a dimensione ed               
organizzazione morfologica unitaria in cui e' prevista una                      
destinazione ad elevata specializzazione funzionale di carattere                
strategico o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica,           
culturale, sportiva, ricreativa e della mobilita' caratterizzati da             
forte attrattivita' di persone e merci.                                         
Alla classe VI appartengono inoltre i medesimi ambiti specialistici             
produttivi (art. A-13) in cui l'attivita' produttiva e' a carattere             
esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno                  
ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attivita' produttiva.            
3.2.2) Indirizzi per la individuazione delle classi II, III e IV                
Nella L.R. 20/00 vengono di fatto superate le zone ad esclusiva o               
prevalente destinazione residenziale; nel territorio urbanizzato si             
tende, invece, a riconoscere come indicatore di qualita' la                     
equilibrata compresenza di residenza ed attivita' sociali, culturali,           
commerciali e produttive con essa compatibili; tale compresenza, ai             
fini della classificazione acustica, deve peraltro essere esplicitata           
in termini di quantificazione funzionale (Allegato 5).                          
Per definire in tale contesto la classificazione acustica delle                 
trasformazioni urbanistiche potenziali occorrera' stabilire, nelle              
norme tecniche di attuazione, la compresenza di funzioni in ciascun             
ambito secondo due possibili metodologie:                                       
1) la fissazione di valori percentuali minimi e massimi per le                  
diverse destinazioni di uso ammesse che permettano di definirne la              
classificazione acustica potenziale e di valutarne la compatibilita'            
acustica con il contesto urbano;                                                
2) la apposizione di vincoli prestazionali entro cui collocarsi, in             
tale modo la compresenza di diverse funzioni viene correlata ad un              
obiettivo prestazionale di sostenibilita' definendo di fatto un campo           
di flessibilita' entro cui procedere in fase di attuazione operitiva            
(esempio: la articolazione e la compresenza di determinate funzioni             
all'interno di uno specifico ambito dovra' essere tale in fase                  
attuativa da collocare l'ambito stesso in classe III, oppure IV,                
ecc.).                                                                          
Nel caso 1) la classificazione acustica fa riferimento alle tabelle,            
ai punteggi ed ai parametri e valori utilizzati per la individuazione           
delle classi nell'uso reale del suolo (paragrafo 2.2.2). Si tenga               
tuttavia conto che il dimensionamento degli ambiti territoriali                 
omogenei di norma potra' non essere esplicitato nel PSC per indici              
territoriali riferiti ad una precisa superficie territoriale, ma per            
superficie o volume complessivamente previsti, oppure espresso in               
alloggi o abitanti effettivi e potenziali; anche in questo caso e'              
egualmente possibile procedere ad una stima della densita'                      
insediabile di abitanti. La definizione normativa di percentuali                
minime e massime di usi non residenziali, commerciali o produttivi              
permette inoltre di definire con sufficiente precisione il secondo e            
terzo parametro per la classificazione acustica potenziale dei                  
diversi ambiti.                                                                 
Nel caso 2) la classificazione acustica e' di fatto predefinita da              
una norma che in maniera organica e coerente definisce la capacita'             
insediativa massima, le specifiche funzioni ammesse e la prestazione            
di sostenibilita' attesa nel campo del clima acustico e della classe            
acustica di appartenenza; data la capacita' insediativa massima si              
provvedera' in sede attuativa ad articolare la compresenza delle                
diverse funzioni ammesse (secondo le citate tabelle del paragrafo               
2.2.2).                                                                         
4) Classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture           
di trasporto                                                                    
4.1) Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le                        
infrastrutture viarie                                                           
Pur in presenza di un quadro normativo incompleto, che vede a                   
tutt'oggi l'assenza dello specifico regolamento per la disciplina               
dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare di cui               
all'art. 11, comma 1 della Legge 447/95, risulta necessario definire            
i criteri di classificazione delle zone adiacenti a tale tipologia di           
sorgenti.                                                                       
Infatti e' ampiamente dimostrato che nelle aree urbane la componente            
traffico veicolare costituisce la principale fonte d'inquinamento               
acustico e conseguentemente, per consentire una compiuta                        
classificazione acustica del territorio, risulta necessario                     
considerare le caratteristiche specifiche delle varie strade.                   
Si propone, pertanto, per valutare in tal senso la rete viaria, di              
far riferimento al DLgs 30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)           
e nello specifico all'art. 2 ove vengono classificate le varie                  
tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche                       
costruttive, tecniche e funzionali o in coerenza con quanto disposto            
dai Piani urbani del traffico.                                                  
In tal modo si avra' una definizione delle varie strade che indurra'            
nelle aree prospicienti una prima classificazione acustica che dovra'           
essere confrontata con quella delle UTO attraversate. A tal fine si             
considerano aree prospicienti quelle che, partendo dal confine                  
stradale, hanno un'ampiezza cosi' come definita al successivo punto             
4.1.1).                                                                         
L'attribuzione della classe acustica per tali aree si attiene ai                
seguenti criteri:                                                               
- appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie           
e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di               
autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di                     
attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente            
a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio            
urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A,            
B, C e D del comma 2, art. 2, DLgs 285/92;                                      
- appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di                
quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri,             
ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie           
riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2, DLgs                
285/92;                                                                         
- appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali,            
quali ad esempio: strade interne di quartiere, adibite a traffico               
locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2,           
art. 2, DLgs 285/92.                                                            
Qualora le reali condizioni di esercizio presentino elementi di                 
criticita' rispetto alle caratteristiche costruttive, tecniche e                
funzionali, queste potranno essere eventualmente assunte ai fini                
della classificazione acustica delle aree prospicienti.                         
4.1.1) Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti                     
Le aree prospicienti le strade vengono quindi classificate ed estese            
secondo i seguenti criteri:                                                     
1) aree prospicienti strade interne al centro abitato (definito ai              
sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 20/00, come individuato              
dagli strumenti della pianificazione urbanistica generale comunale),            
ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente                  
(definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78): a) se le aree                
appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a quella delle UTO           
attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a                 
quella delle UTO; b) se le aree appartengono a classi acustiche                 
superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria                 
classificazione. Dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere             
il primo fronte edificato purche' questo si trovi ad una distanza non           
superiore a 50 m.;                                                              
2) aree prospicienti strade esterne al centro abitato (definito ai              
sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 20/00, come individuato              
dagli strumenti della pianificazione urbanistica generale comunale),            
ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente                  
(definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78): dette aree                   
assumono un'ampiezza determinata in base ai criteri stabiliti al                
paragrafo 8.0.3 del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT),             
approvato con delibera del Consiglio regionale n. 1322 del                      
22/12/1999, e comunque non inferiore a 50 metri per lato della                  
strada; sulla base di esperienze condotte su modelli in scala,                  
infatti, tale ampiezza risulta sufficiente per una attenuazione                 
superiore a 5 dBA del livello sonoro prodotto da sorgenti mobili su             
qualunque tipologia di tracciato stradale.                                      
Le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe                
anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette              
aree.                                                                           
La realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate,             
prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto dei limiti            
della classe acustica della UTO di appartenenza. Qualora le                     
previsioni degli strumenti urbanistici originassero situazioni di               
conflitto, queste sono attuale solo in presenza di efficaci misure di           
contenimento dell'inquinamento acustico.                                        
Le nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti,                
devono garantire il rispetto dei limiti della classe acustica di                
appartenenza, anche con specifica valutazione dei livelli acustici              
prodotti dall'infrastruttura stessa.                                            
4.1.2) Aree prospicienti le infrastrutture viarie di progetto                   
Le strade di progetto dei PRG vigenti vengono classificate sulla base           
delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dal           
piano secondo le tipologie di cui al punto 4.1).                                
Le aree prospicienti devono avere dimensioni tali da garantire il               
rispetto della classe acustica della UTO attraversata. Qualora non              
possa essere garantito il rispetto di tali condizioni, le stesse                
infrastrutture o le nuove previsioni urbanistiche sono attuate solo             
in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento                
acustico.                                                                       
La previsione di infrastrutture viarie in nuovi strumenti                       
urbanistici, ai sensi della L.R. 20/00, e' sottoposta alla procedura            
di valutazione di sostenibilita' ai sensi dell'art. 5 della stessa              
legge regionale.                                                                
Ai fini di tale valutazione si applicano i contenuti dell'art. 4                
della legge; per la classificazione acustica delle aree prospicienti            
le infrastrutture viarie si applicano i criteri di cui al punto                 
precedente.                                                                     
4.2) Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le ferrovie               
Ai sensi del DPCM 14/11/1997, alle aree prospicienti le ferrovie, per           
un'ampiezza pari a 50 m. per lato, si assegnano la classe IV ovvero             
se la UTO attraversata e' di classe superiore, la medesima classe               
della UTO. Tuttavia le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla           
propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno              
delle suddette aree.                                                            
5) Sintesi fra la classificazione acustica dello stato di fatto e di            
progetto                                                                        
La classificazione acustica del territorio comunale attribuisce                 
classi acustiche a parti del territorio che fanno riferimento allo              
stato di fatto o alle trasformazioni urbanistiche potenziali previste           
dagli strumenti urbanistici; entrambe le classificazioni vanno                  
rappresentate su un unico supporto cartografico segnalando                      
graficamente se la classificazione attribuita fa riferimento allo               
stato di fatto o alle trasformazioni potenziali, secondo le                     
indicazioni dell'Allegato 1.                                                    
Si valuta opportuno mantenere la distinzione grafica per evidenziare            
la diversa natura della classificazione e degli eventuali interventi            
di miglioramento o di prevenzione da attivare per superare                      
positivamente le situazioni di conflitto (esistenti o potenziali)               
rilevate. Nel caso della classificazione acustica di progetto,                  
riferito ad un futuro potenziale assetto del territorio, occorre,               
peraltro, prendere in considerazione lo stato di fatto iniziale; in             
caso di difformita' fra la classificazione acustica definita sulla              
base dello stato di fatto e quella relativa alle trasformazioni                 
urbanistiche potenziali, si applica la classe prevista da                       
quest'ultima.                                                                   
A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si potranno                  
individuare possibili situazioni di conflitto generate dallo scarto             
di piu' di una classe acustica fra UTO confinanti.                              
Il superamento di tali conflitti potra' realizzarsi con le seguenti             
modalita':                                                                      
- l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione           
di opere di mitigazione su attivita', infrastrutture e tessuti urbani           
esistenti (conflitti fra stati di fatto);                                       
- la scelta da parte della Amministrazione comunale di perseguire               
obiettivi di qualita' anche con la modifica dei contenuti della                 
zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali                   
vigenti, o tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi               
piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla               
idonea localizzazione delle sorgenti e delle attivita' rumorose,                
nonche' dei ricettori particolarmente sensibili;                                
- l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni            
urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto).                     
Tuttavia risulta evidente che solo al momento della realizzazione dei           
piani e delle opere di risanamento o con l'attuazione delle                     
previsioni urbanistiche si determineranno sul territorio modifiche              
nello stato di fatto tali da eliminare o mitigare le situazioni di              
conflitto di cui all'art. 2, comma 4 della legge, vi sara' quindi una           
fase transitoria in cui le situazioni di criticita' acustica                    
permarranno nel tessuto edilizio ed urbano esistente. Si ritiene                
quindi necessario che la classificazione acustica del territorio                
comunale individui e descriva tali situazioni di criticita' acustica            
transitoria in una relazione di accompagnamento e le disciplini nelle           
proprie norme di attuazione, con l'obiettivo di non peggiorare la               
situazione esistente ovvero di migliorarla in termini di contenimento           
della popolazione esposta.                                                      
Nel caso di Piani comunali di risanamento acustico l'Amministrazione            
agira' nell'ambito dell'art. 5 della legge; mentre nel caso di                  
adeguamento dello strumento urbanistico vigente (ai sensi della L.R.            
47/78) la procedura amministrativa sara' quella della variante                  
specifica, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 20/00.               
6) Obiettivi di qualita' acustica                                               
Nella definizione della classificazione acustica riferita allo stato            
di progetto l'Amministrazione comunale puo' introdurre obiettivi di             
miglioramento della qualita' acustica delle singole UTO quali                   
standard di qualita' ecologica ed ambientale da perseguire al fine              
del miglioramento della salubrita' dell'ambiente urbano (art. A-6,              
L.R. 20/00).                                                                    
ALLEGATO 1                                                                      
Cartografia di riferimento                                                      
Gli strumenti cartografici utilizzati a supporto della                          
classificazione acustica devono risultare conformi ai disposti                  
dell'art. A-27 della L.R. 20/00; la cartografia di riferimento                  
indicata e' alla scala 1:5000 con particolari, ove necessari, in                
scala 1:2000 o comunque a quella utilizzata dallo strumento                     
urbanistico vigente.                                                            
Per l'individuazione delle classi di "Caratterizzazione acustica del            
territorio", secondo le norme UNI 9884, si utilizzano le seguenti               
campiture grafiche:                                                             
Stato di fatto                                                                  
Classe  Colore  Retino       campitura piena  su fondo bianco                   
  I  verde  punti                                                               
  II  giallo  linee verticali                                                   
  III  arancione  linee orizzontali                                             
  IV  rosso vermiglio  tratteggio a croce                                       
  V  rosso violetto  linee inclinate                                            
  VI  blu  bianco (nessuno)                                                     
Stato di progetto                                                               
Classe  Colore  Retino       campitura rigata  su fondo grigio                  
  I  verde  punti                                                               
  II  giallo  linee verticali                                                   
  III  arancione  linee orizzontali                                             
  IV  rosso vermiglio  tratteggio a croce                                       
  V  rosso violetto  linee inclinate                                            
  VI  blu  bianco (nessuno)                                                     
ALLEGATO 2                                                                      
Codifiche ISTAT utilizzate per il calcolo della "densita' di esercizi           
commerciali ed assimilabili" (da ISTAT "Metodi e norme" - Serie C -             
n. 11)                                                                          
Attivita' commerciali                                                           
50. Commercio autoveicoli (escluso 50.2 e 50.40-3)                              
51. Commercio all'ingrosso (escluso 51.1)                                       
52. Commercio al dettaglio (escluso 52.62 e 52.63)                              
55. Alberghi e ristoranti (escluso 55.2)                                        
72.2 Forniture software                                                         
72.5 Manutenzione e riparazione macchine per ufficio e di elaboratori           
elettronici                                                                     
Attivita' di servizio                                                           
55.2 Campeggi ed altri alloggi                                                  
60. Trasporti terrestri                                                         
65. Intermediazione monetaria                                                   
66. Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali            
obbligatorie                                                                    
67. Attivita' ausiliarie dell'intermediazione finanziaria                       
70. Attivita' immobiliari                                                       
71. Noleggio di macchinari e attrezzature                                       
72. Informatica e attivita' connesse (escluso 72.2 e 72.5)                      
73. Ricerca e sviluppo                                                          
74. Altre attivita' professionali ed imprenditoriali                            
75. Pubblica Amministrazione                                                    
80. Istruzione                                                                  
85. Sanita' e servizi sociali                                                   
90. Smaltimento rifiuti solidi                                                  
91. Attivita' di organizzazioni associative                                     
92. Attivita' ricreative, culturali e sportive                                  
93. Altre attivita' di servizi                                                  
ALLEGATO 3                                                                      
Articolazione della pianificazione urbanistica                                  
La pianificazione urbanistica comunale e' articolata in tre distinti            
momenti:                                                                        
- il Piano strutturale comunale (PSC) che definisce il livello                  
strategico e strutturale delle scelte di pianificazione;                        
- il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) che sviluppa il livello             
regolamentare;                                                                  
- il Piano operativo comunale (POC) che costituisce il livello della            
attuazione operativa delle scelte di trasformazione urbanistica                 
sostanziale del territorio.                                                     
Occorre tenere presente che i Piani strutturale e operativo                     
strumentano due differenti livelli di definizione delle scelte di               
pianificazione e sono sottoposti a due processi di valutazione e                
approvazione sostanzialmente diversi.                                           
Il PSC disciplina tutto il territorio comunale delineando scelte                
strategiche di assetto e di tutela del territorio avendo riguardo sia           
dei territori edificati e dei tessuti urbani esistenti da conservare            
e consolidare sia delle parti del territorio da trasformare con                 
processi di riqualificazione urbana e di nuovo insediamento; questi             
ultimi comprendono sia la nuova urbanizzazione di espansione che la             
sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano.                        
Il POC invece interviene successivamente al PSC e disciplina gli                
interventi di tutela, valorizzazione, di organizzazione e                       
trasformazione del territorio da realizzare in un arco temporale di             
cinque anni ed esclusivamente (fatta eccezione per alcuni aspetti               
della disciplina del sistema insediativo storico e di alcuni ambiti             
rurali) per le parti del territorio sottoposte a sostanziali                    
trasformazioni urbanistiche.                                                    
Risulta pertanto necessario, ai fini della presente direttiva e della           
classificazione acustica del territorio comunale dei soli ambiti                
sottoposti a POC (e a trasformazioni urbanistiche sostanziali),                 
distinguere in due distinti momenti la classificazione acustica delle           
trasformazioni urbanistiche potenziali di ciascun ambito: la prima              
strategica di carattere generale e preliminare relativa al PSC ed ai            
suoi contenuti strategici e strutturali conformanti in maniera                  
duratura il territorio, la seconda operativa specifica e definitiva             
relativa a tutti gli ambiti interessati alla attuazione operativa del           
POC.                                                                            
Nel primo caso i contenuti urbanistici di ciascuna delle parti del              
territorio sottoposte a trasformazione urbanistica sostanziale                  
definiti dal PSC riguardano sostanzialmente quattro aspetti:                    
- il dimensionamento massimo delle nuove previsioni;                            
- la ripartizione funzionale dei carichi insediativi;                           
- la quota minima di dotazioni territoriali (standard di qualita'               
urbana ed ecologico ambientale);                                                
- i limiti e le condizioni di sostenibilita' e le contestuali                   
eventuali necessarie mitigazioni.                                               
Nel secondo caso il POC provvede a delimitare specifiche aree e a               
disciplinarne l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli                 
indici edilizi, le modalita' di intervento e gli interventi di                  
mitigazione; in tale contesto il POC opera in conformita' con il PSC            
e non puo' modificarne i contenuti.                                             
Nell'affrontare pertanto gli aspetti della classificazione acustica             
delle trasformazioni urbanistiche potenziali cosi' come definiti                
preliminarmente dal PSC (classificazione acustica strategica) e poi             
dal POC (classificazione acustica operativa), occorre tuttavia fare             
riferimento ad un secondo rilevante aspetto di innovazione della L.R.           
20/00 il nuovo modello di zonizzazione urbanistica per ambiti                   
omogenei.                                                                       
Il nuovo modello di zonizzazione urbanistica del territorio comunale            
Ai fini della classificazione acustica occorrera' distinguere due               
tipologie di ambiti urbani: quelli con equilibrata compresenza di               
residenza e di attivita' sociali, culturali, commerciali e produttive           
con essa compatibili (anche sotto l'aspetto acustico) e gli ambiti              
specializzati caratterizzati dalla forte od esclusiva prevalenza di             
attivita' produttive.                                                           
All'interno di ciascuno di questi ambiti il PSC provvede a definire             
anche la dotazione territoriale minima di standard di qualita' urbana           
ed ecologica ed ambientale (articoli A-6 e Capo A-V); tra queste, ai            
fini della classificazione acustica, interessa prendere in                      
considerazione quelle di cui all'art. A-24 "Attrezzature e spazi                
collettivi" di carattere locale o sovracomunale, mentre le "dotazioni           
ecologiche ed ambientali" di cui all'art. A-25 sono parti del                   
territorio individuate con la finalita' di mitigare gli impatti del             
sistema insediativo sulle risorse naturali e migliorare la salubrita'           
dell'ambiente urbano.                                                           
ALLEGATO 4                                                                      
Nuove procedure di valutazione preventiva della sostenibilita'                  
ambientale e territoriale delle scelte di pianificazione                        
Gli strumenti urbanistici comunali, da redigersi ai sensi della L.R.            
20/00, nell'ambito delle loro procedure di formazione ed                        
approvazione, verificano la coerenza delle nuove previsioni con la              
classificazione acustica del territorio attraverso:                             
- la Valutazione di sostenibilita' ambientale e territoriale (VALSAT)           
del Piano strutturale comunale (PSC) prevista dall'art. 5 della L.R.            
20/00 (All. 4);                                                                 
- l'esame preventivo sotto il profilo sanitario ed igienico                     
ambientale del Piano operativo comunale (POC) al fine di accertarne             
la compatibilita' con la tutela dell'ambiente e della salute, ai                
sensi dell'art. 19 della L.R. 19/82.                                            
Nel caso del PSC la valutazione e' preventiva e strategica e e'                 
riferita alle scelte generali di assetto e consistenza urbanistica e            
funzionale di ciascun ambito (VALSAT), nel caso del POC la                      
valutazione viene riferita esclusivamente ai contenuti di attuazione            
operativi del campo di competenza propri del POC e viene data in sede           
di parere ex L.R. 19/82.                                                        
L'art. 4 della L.R. 20/00 nel definire i rapporti della                         
classificazione acustica con i nuovi strumenti urbanistici stabilisce           
che:                                                                            
1) i Comuni verificano la coerenza delle previsioni della                       
pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del                  
territorio nell'ambito della Valutazione di sostenibilita' ambientale           
e territoriale (VALSAT), prevista dall'art. 5 della L.R. 20/00; la              
procedura di VALSAT si applica al Piano strutturale comunale (PSC),             
quale valutazione preventiva degli obiettivi generali e delle scelte            
sostanziali e strategiche;                                                      
2) il PSC puo' assumere il valore e gli effetti della classificazione           
acustica ai sensi dell'art. 20 della stessa L.R. 20/00.                         
Da cio' ne consegue che per la Classificazione acustica delle                   
trasformazioni urbanistiche potenziali definite dalla pianificazione            
comunale si considerano i contenuti e la disciplina del PSC e la                
verifica di coerenza si attua attraverso la VALSAT.                             
Come specificato dall'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per             
la attuazione della L.R. 20/00 - delibera del Consiglio regionale n.            
173 del 4 aprile 2001 "Contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e           
conferenza di pianificazione".                                                  
La valutazione preventiva di sostenibilita' ambientale e territoriale           
(VALSAT):                                                                       
- e' parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione              
degli strumenti di pianificazione comunale;                                     
- si configura pertanto come un momento del processo di                         
pianificazione che concorre alla definizione delle scelte di piano;             
- e' volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno           
dall'attuazione delle singole scelte di piano e consente, di                    
conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative              
quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del              
piano;                                                                          
- individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o           
compensare l'incremento delle eventuali criticita' ambientali e                 
territoriali gia' presenti e i potenziali impatti negativi delle                
scelte operate;                                                                 
- fornisce elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione                
delle decisioni definitive del piano e consente di documentare le               
ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche;                            
- e' un processo iterativo, da effettuare durante l'intero percorso             
di elaborazione del piano;                                                      
- gli esiti della Valutazione di sostenibilita' ambientale e                    
territoriale sono illustrati in un apposito documento che costituisce           
parte integrante dello strumento di pianificazione.                             
A tal scopo per il PSC il Comune predispone una prima valutazione               
preventiva dei contenuti del documento preliminare e provvede poi               
alla sua integrazione nel corso delle successive fasi di elaborazione           
del piano provvedendo alla VALSAT dei contenuti del piano adottato e            
poi di quello approvato.                                                        
Sotto questo aspetto e' opportuno che il Comune possa gia' disporre             
di una classificazione acustica vigente riferita allo stato di fatto            
ed allo strumento urbanistico vigente cosi' da poter valutare la                
sostenibilita' delle scelte del PSC, nei loro diversi gradi di                  
progressiva definizione, con esplicito riferimento al miglioramento             
del clima acustico e al superamento di conflitti preesistenti ed alla           
non insorgenza di nuovi conflitti. Per quanto attiene il documento              
preliminare di un PSC si tenga presente che esso provvede a definire            
"l'individuazione di massima degli ambiti dei territorio urbanizzato            
e suscettibile di urbanizzazione con le prime indicazioni urbanistico           
funzionali e con la definizione degli obiettivi prestazionali di                
qualita' e salubrita' da conseguire" e che e' quindi possibile                  
promuovere tale verifica gia' nella fase della Conferenza di                    
pianificazione, a cui come noto partecipano anche ARPA e Unita'                 
sanitaria locale; in tale sede l'Amministrazione comunale presenta la           
individuazione di massima dei limiti e delle condizioni per lo                  
sviluppo sostenibile ed in particolare evidenzia i potenziali impatti           
negativi (anche in termini di inquinamento acustico) delle scelte               
operate e le misure idonee per mitigarli. La conferenza di                      
pianificazione esprime valutazioni preliminari su tali obiettivi e              
scelte di pianificazione prospettate nel documento preliminare.Il POC           
e' strumento di attuazione operativa del PSC che disciplina gli                 
ambiti di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio                 
urbano, definendo aspetti urbanistici di dettaglio progettuale                  
relativi alla disciplina d'uso del suolo e quindi si puo' operare con           
una valutazione operativa su un progetto piu' definito da un punto di           
vista spaziale, planovolumetrico e di effettiva distribuzione delle             
funzioni all'interno degli ambiti oggetto di trasformazione                     
sostanziale. Il POC e' sottoposto a parere ai sensi dell'art. 19                
della L.R. 19/82.                                                               
La valutazione della non esistenza di situazioni di conflitto di cui            
al quarto comma dell'art. 2 e' in questo caso affidata al parere                
igienico-sanitario ed ambientale espresso da ARPA-Unita' sanitaria              
locale, in sede di approvazione del POC.                                        
ALLEGATO 5                                                                      
Insieme di funzioni compatibili ai sensi della L.R. 20/00                       
Il concetto di destinazioni di uso compatibili trova nell'art. 2                
della L.R. 46/88 una definizione adeguata ai fini della presente                
direttiva: "l'individuazione delle destinazioni di uso compatibili              
persegue il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture           
insediative ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento                  
acustico ed ambientale; la individuazione delle destinazioni di uso             
compatibile favorisce la riduzione della congestione e del degrado              
funzionale delle aree urbane e la loro rivitalizzazione, attraverso             
la compresenza equilibrata di residenza, attivita' artigianale,                 
commerciale e dei servizi annessi".                                             
Le parti del territorio in cui va perseguito tale insieme di funzioni           
compatibili sono indicati dalla L.R. 20/00 negli ambiti urbani                  
consolidati (art. A-10) e nei centri storici (art. A-7), negli ambiti           
da riqualificare (art. A-11) e per i nuovi insediamenti (art. A-12).            
I primi due riguardano la citta' esistente ove non si provvede a                
sostanziali trasformazioni urbanistiche ed edilizie, ma le politiche            
di piano perseguono rispettivamente azioni per "una equilibrata                 
integrazione tra la funzione abitativa e le attivita' economiche e              
sociali con essa compatibile" ed "il miglioramento delle condizioni             
di salubrita' dell'ambiente urbano" degli ambiti consolidati e azioni           
dirette "ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione           
del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e                        
rifunzionalizzazione dello stesso". Nel solo caso del centro storico            
tali politiche sono periodicamente oggetto di specificazione ed                 
attuazione operativa anche da parte del POC.                                    
Cio' dovrebbe di norma comportare nei nuovi PSC la definizione per              
tali ambiti di un assetto funzionale diverso dall'attuale (qualora              
questo non risulti soddisfare gli obiettivi di legge) e quindi un               
tendenziale processo di trasformazione delle destinazioni di uso                
dello stato di fatto verso quelle previste ed indicate dal PSC. La              
classificazione acustica deve quindi considerare anche queste                   
trasformazioni potenziali delle destinazioni di uso per valutarne la            
conformita' alle disposizioni dell'art. 4 della legge.                          
Le parti del territorio sottoposte alla disciplina degli ambiti da              
riqualificare e per i nuovi insediamenti sono invece sottoposte a               
profonde trasformazioni urbanistiche, edilizie e funzionali e                   
pertanto il PSC si limita a delineare i contenuti essenziali                    
riguardanti i carichi insediativi, l'assetto urbanistico e funzionale           
nonche' i livelli minimi delle dotazioni territoriali. Anche in                 
questo caso e' il POC che in sede di attuazione operativa provvede a            
definire la disciplina di uso del suolo; peraltro gia' in sede di PSC           
e' possibile attribuire una classificazione acustica potenziale a               
tali ambiti sulla base dei contenuti normativi dei singoli ambiti.              
Tuttavia, data la natura strutturale e strategica del PSC e quanto              
disposto dall'art. 6, comma 2 della Legge 20/00 la pianificazione               
urbanistica puo' subordinare la attuazione degli interventi al fatto            
che si realizzino efficacemente le condizioni che garantiscono la               
sostenibilita' di tali previsioni.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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