REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2000, n. 2378

Deliberazione della Giunta regionale n. 1914 del 7/11/2000 di approvazione Programma operativo Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" compresa nel Piano di sviluppo rurale 2000-2006. Proroga termini programma di attuazione 2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il Reg. CE n. 1257/99 del Consiglio del 17/5/1999, su sostegno allo           
Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di                 
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in                
particolare l'art. 8;                                                           
- il Reg. CE n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999, recante           
disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n. 1999, in                   
particolare l'art. 5;                                                           
- la L.R. del 30 maggio 1997, n. 15 relativa a norme per l'esercizio            
delle funzioni regionali in materia di agricoltura;                             
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, relativa al Piano regionale di sviluppo rurale della Regione              
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (d'ora in poi richiamato in             
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) 1257/99;                             
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio            
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla            
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- il dispositivo della richiamata deliberazione  del Consiglio                  
regionale 1338/00, in particolare la lett. c), con la quale si                  
stabilisce che la Giunta regionale provvedera' all'adozione di tutti            
gli atti necessari a dare attuazione subordinatamente                           
all'approvazione del Piano alle misure in esso contenute tenendo                
conto dell'assetto delle competenze in materia di agricoltura                   
stabilito dalla L.R. 30/5/1997, n. 15 e successive modifiche;                   
- la Misura 1.a - investimenti nelle aziende agricole - compresa nel            
PRSR;                                                                           
richiamata la propria deliberazione n. 1914 del 7 novembre 2000                 
"Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 Misura 1.a                        
ôInvestimenti nelle aziende agricole' - Programma operativo di                  
misura" con la quale e' stato approvato il Programma operativo                  
relativo alla predetta misura;                                                  
richiamata, altresi', la successiva deliberazione n. 2053 del 21                
novembre 2000, con la quale si e' provveduto alla rettifica di alcuni           
errori materiali contenuti nel Programma suddetto;                              
visto, in particolare, il paragrafo "2. Beneficiari", del Programma             
operativo in questione;                                                         
preso atto:                                                                     
- che al punto 2.2. del predetto paragrafo si prevede che le istanze            
di intervento presentate sulla base della delibera di Giunta 395/00 -           
con la quale, in attesa della prescritta approvazione comunitaria del           
Piano regionale di sviluppo rurale, si era dato avvio alle procedure            
per l'attuazione della Misura 1.a - devono essere integrate con un              
piano di investimenti di durata massima triennale da far pervenire              
agli uffici competenti entro le ore 12 del 29 dicembre 2000;                    
- che al punto 2.3. del medesimo paragrafo si stabilisce che alle               
domande di aiuto presentate ai sensi del Reg. (CE) 950/97, artt. 5-9            
- ritenute ammissibili con atto formale della Comunita' Montana o               
della Provincia recepito con delibera della Giunta regionale 1374/99            
- deve essere allegata tutta la documentazione necessaria alla                  
conferma della domanda originaria entro le ore 12 del 29 dicembre               
2000;                                                                           
preso atto, altresi', che alla lettera a) "Programma di attuazione              
2001" del punto 9.1 del medesimo Programma operativo si prevede tra             
l'altro:                                                                        
- che le domande devono pervenire, complete di tutta la                         
documentazione, all'Ente territorialmente competente entro le ore 12            
del 29 dicembre 2000;                                                           
- che gli Enti territoriali, entro il 15 febbraio 2001, devono                  
precedere all'approvazione con atto formale delle graduatorie;                  
- che la Regione provvede a riallocare entro il 26 febbraio 2001 le             
risorse residue degli Enti che non hanno attribuito interamente i               
fondi inizialmente ripartiti;                                                   
ritenuto opportuno, tenuto conto che i suddetti termini di                      
presentazione e/o completamento delle domande ricadono nel periodo              
interessato dalle festivita' di fine anno, prorogare i suddetti                 
termini alle ore 12 del 22 gennaio 2001;                                        
ritenuto conseguentemente necessario fissare nuovi termini                      
relativamente ad alcune fasi della procedura di attuazione del                  
programma per l'annualita' 2001, compatibilmente con i vincoli circa            
la tempistica della utilizzazione delle risorse previste per                    
l'annualita' del PRSR considerata, e precisamente:                              
- 9 marzo 2001 per l'approvazione con atto formale delle graduatorie            
da parte degli Enti competenti;                                                 
- 16 marzo 2001 per la riallocazione da parte della Regione dei fondi           
eventualmente non attribuiti ai beneficiari finali da parte degli               
Enti competenti;                                                                
ritenuto, infine, opportuno per una maggiore trasparenza della                  
procedura amministrativa, riprodurre nel presente atto il testo                 
integrale del citato paragrafo 2 e della lettera a) del punto 9.1 del           
Programma operativo di cui trattasi, quali risultano dalle modifiche            
qui apportate;                                                                  
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4/7/1995 e n. 1657              
del 3/10/2000;                                                                  
dato atto del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Teresita                
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito                   
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del                
presente atto ai sensi dell'art. 4 - sesto comma - della L.R. 19                
novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;                      
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di prevedere, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga             
dei termini stabiliti nel Programma operativo della Misura 1.a                  
"Investimenti nelle aziende agricole" contenuta nel Piano regionale             
di sviluppo rurale ed approvato con deliberazione di Giunta regionale           
1914/00, fissando nuovi termini relativi all'annualita' 2001 di                 
seguito indicati:                                                               
- ore 12 del 22 gennaio 2001 per la presentazione e/o il                        
completamento delle domande di cui al programma di attuazione per il            
2001;                                                                           
- 9 marzo 2001 per l'approvazione con atto formale delle graduatorie            
da parte degli Enti competenti;                                                 
- 16 marzo 2001 per la riallocazione da parte della Regione dei fondi           
eventualmente non attribuiti ai beneficiari finali da parte degli               
Enti competenti;                                                                
2) di riprodurre, di seguito, il testo integrale del paragrafo 2.               
"Beneficiari", e della lettera a) "Programma di attuazione 2001" del            
punto 9.1 del Programma operativo di cui trattasi quale risulta dalle           
modifiche apportate con il presente atto:                                       
"2. Beneficiari                                                                 
Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche                 
titolari di impresa agricola che:                                               
2.1) presentino domanda di intervento con un piano di investimenti di           
durata massima triennale coerente con gli obiettivi e la strategia              
dell'Asse 1 e con gli obiettivi operativi della Misura 1.a definiti             
dal Piano regionale di sviluppo rurale rispettando i prerequisiti di            
seguito specificati al momento della presentazione della domanda;               
2.2) abbiano presentato istanza di intervento sulla base della                  
deliberazione di Giunta regionale n. 395 dell'1 marzo 2000 e                    
integrino tale domanda con un piano di investimenti di durata massima           
triennale coerente con gli obiettivi sopra indicati entro le ore 12             
del 22 gennaio 2001 rispettando i prerequisiti di seguito specificati           
al momento della presentazione della domanda.                                   
Sono considerati altresi' beneficiari degli aiuti le persone  fisiche           
o giuridiche titolari di impresa agricola che:                                  
2.3) abbiano presentato una domanda di aiuto, ai sensi del Reg. CE              
950/97, artt. 5-9, riconosciuta ammissibile con atto formale della              
Comunita' Montana o della Provincia recepito con deliberazione della            
Giunta regionale n. 1374 del 26/7/1999, purche' alla data di                    
presentazione della domanda originaria fossero in possesso dei                  
requisiti di ammissibilita' e avessero previsto investimenti conformi           
alle prescrizioni della presente misura. Le spese verranno                      
riconosciute solo se sostenute ai sensi della L.R. 15/97, art. 16,              
commi 2 e 3. In ogni caso  tutta la documentazione necessaria alla              
conferma delle domande originarie deve essere presentata agli uffici            
competenti entro e non oltre le ore 12 del 22 gennaio 2001";                    
"lettera a) "Programma di attuazione 2001"                                      
Le domande devono pervenire complete di tutta la documentazione entro           
le ore 12 del 22 gennaio 2001.                                                  
Gli Enti territoriali entro il 9 marzo 2001 dovranno procedere                  
all'approvazione con atto formale delle graduatorie.La Regione                  
provvedera' a riallocare entro il 16 marzo 2001 le risorse residue              
degli Enti che non hanno attribuito interamente i fondi inizialmente            
ripartiti.                                                                      
La procedura di esecuzione dei lavori deve rispettare le seguenti               
scadenze, pena la decadenza della domanda e senza possibilita' di               
concessione di proroghe:                                                        
- 31 maggio 2001: data finale di realizzazione degli interventi;                
- ore 12 del 29 giugno 2001: termine di presentazione della                     
documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti                   
effettuati;                                                                     
- 31 luglio 2001: termine entro il quale gli Enti dovranno aver                 
effettuato i controlli sulle esecuzioni degli investimenti.                     
Gli Enti dovranno adottare gli atti di liquidazione e trasmettere i             
relativi elenchi alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle              
imprese entro il 4 settembre 2001";                                             
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina