REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 20

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA BSE

          Art. 4                                                                
Esame comunitario                                                               
1. Alla presente legge verra' data attuazione dal giorno successivo             
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso           
dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della                 
Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del               
Trattato CE.                                                                    
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 3 luglio 2001  VASCO ERRANI                                            
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo degli artt. 87 e 88 del Trattato CE e' il seguente:                    
"Art. 87                                                                        
1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono                        
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano               
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero           
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune           
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la                  
concorrenza.                                                                    
2. Sono compatibili con il mercato comune:                                      
a) gli aiuti a carattere sociali concessi ai singoli consumatori, a             
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate                
dall'origine dei prodotti;                                                      
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita'              
naturali oppure da altri eventi eccezionali;                                    
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della                 
Repubblica Federale di Germania che risentono della divisione della             
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli                   
svantaggi economici provocati da tale divisione.                                
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:                      
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni           
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una               
grave forma di sottoccupazione;                                                 
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante           
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un                
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;                             
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o           
di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni             
degli scambi in misura contraria al comune interesse;                           
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del           
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della              
concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune;           
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del                   
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della             
Commissione.                                                                    
          Art. 88                                                               
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente             
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi            
ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal                
funzionamento del mercato comune.                                               
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di               
presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da              
uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il                  
mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto e'               
attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve                   
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.                          
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il             
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato                       
interessato, puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga           
agli articoli 226 e 227.   A richiesta di uno Stato membro, il                  
Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,              
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi           
compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni                  
dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando                
circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la                
Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura            
prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello                
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di                     
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia                 
pronunciato al riguardo.Tuttavia, se il Consiglio non si e'                  
pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione           
delibera.                                                                       
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti            
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare                
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato            
comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio            
la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro                 
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che           
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".                         
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 496 del 10 aprile 2001; oggetto consiliare n. 1477 (VII                      
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2001;                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 91 in data 3 maggio 2001;                                            
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione             
"Bilancio Programmazione Affari generali".                                      
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto 7/II.4 del 16             
maggio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula            
del consigliere Cotti;                                                          
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 maggio 2001,            
atto n. 33/01;                                                                  
- vistato dal Commissario del Governo con atto  n. 627/4.1.24/C.G.              
del 26 giugno 2001.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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