REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31

MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DI RILEVANTE IMPORTANZA FITOSANITARIA

          Art. 4                                                                
Organi di vigilanza                                                             
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata              
agli Ispettori fitosanitari, agli Agenti accertatori e agli organi              
competenti delle Province, delle Comunita' Montane e dei Comuni.                
2. La Regione puo' altresi' affidare la vigilanza ad altri Enti ed              
organi, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.                     
3. L'Ente competente all'applicazione delle sanzioni e' la Regione.             
4. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle                  
sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui alla               
L.R. 28 aprile 1984, n. 21.                                                     
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui           
alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.                 
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 4                                                                         
1) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concerne Disciplina                           
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza                   
regionale.                                                                      
Comma 5                                                                         
2) La Legge 24 novembre 1981, n. 689, concerne Modifiche al sistema             
penale.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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