LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31
MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DI RILEVANTE IMPORTANZA FITOSANITARIA
Art. 4
Organi di vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata
agli Ispettori fitosanitari, agli Agenti accertatori e agli organi
competenti delle Province, delle Comunita' Montane e dei Comuni.
2. La Regione puo' altresi' affidare la vigilanza ad altri Enti ed
organi, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.
3. L'Ente competente all'applicazione delle sanzioni e' la Regione.
4. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle
sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui alla
L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui
alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 4
1) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concerne Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale.
Comma 5
2) La Legge 24 novembre 1981, n. 689, concerne Modifiche al sistema
penale.