REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31

MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DI RILEVANTE IMPORTANZA FITOSANITARIA

          Art. 3                                                                
Divieti                                                                         
1. La struttura fitosanitaria regionale puo' temporaneamente vietare,           
in tutto o parte del territorio della regione, la messa a dimora di             
piante appartenenti a specie che possono favorire la diffusione di              
organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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