REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31
MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DI RILEVANTE IMPORTANZA FITOSANITARIA
Art. 3 Divieti 1. La struttura fitosanitaria regionale puo' temporaneamente vietare, in tutto o parte del territorio della regione, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria.