REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31

MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DI RILEVANTE IMPORTANZA FITOSANITARIA

          Art. 2                                                                
Zone fitosanitarie tutelate                                                     
1. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria, ai               
sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, di seguito denominata                   
"struttura fitosanitaria regionale", puo' istituire "zone                       
fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica              
regionale.                                                                      
2. Nelle aree dichiarate "zone fitosanitarie tutelate" la struttura             
fitosanitaria regionale puo' prescrivere tutte le misure                        
fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione degli                   
organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e             
l'estirpazione delle piante a rischio gia' presenti in tali aree.               
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, concerne Norme sulla produzione                  
vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti                 
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della              
L.R. 28 luglio 1982, n. 34.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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