REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 luglio 2001, n. 238

Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003 (proposta della Giunta regionale in data 10 luglio 2001, n. 1375)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr.  n.1375 del           
10 luglio 2001, recante in oggetto "Programma degli interventi per lo           
sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini           
in eta' 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio                   
2001-2003. Proposta al Consiglio";                                              
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione" di questo Consiglio               
regionale, giusta nota prot. n. 8891 del 17 luglio 2001;                        
preso atto dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della               
discussione consiliare;                                                         
vista la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi                
educativi per la prima infanzia" e in particolare l'art. 10, il quale           
prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi           
di norma ogni tre anni il programma regionale dei servizi per la                
prima infanzia, che definisca:                                                  
- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di             
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la                 
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'            
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,             
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,              
nonche' per la sperimentazione di servizi innovativi;                           
- le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione            
degli operatori, per la realizzazione di progetti di ricerca,                   
formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione,                      
monitoraggio, verifica e valutazione della qualita' dei servizi e               
degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;                         
dato atto che da tempo la Regione Emilia-Romagna e' impegnata a                 
perseguire obiettivi di continuita', di arricchimento dell'offerta              
educativa anche tramite un confronto e una concertazione continui tra           
le realta' educative della prima e seconda infanzia;                            
rilevato che con la Legge statale 28 agosto 1997, n. 285                        
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per                
l'infanzia e l'adolescenza" si e' dato avvio a un complesso di azioni           
organiche miranti a migliorare la qualita' della vita di tutti i                
bambini e degli adolescenti in una logica fortemente innovativa, che            
individua quale metodologia l'attuazione di politiche rivolte                   
all'infanzia e all'adolescenza, con caratteristiche di organicita',             
continuita' e forte radicamento territoriale, in una logica di                  
governo dei processi locali, capace di integrare le diverse politiche           
di settore, le diverse competenze e l'insieme delle risorse, presenti           
a livello territoriale, pubbliche e private;                                    
rilevate, altresi', le finalita' generali della normativa vigente e             
dando atto che il programma delle azioni relative ai servizi                    
educativi per l'infanzia costituisce parte di un sistema complesso,             
in cui le finalita' e gli obiettivi propri delle diverse aree sono              
elementi che concorrono a costituire un quadro di insieme, che assume           
come riferimento la qualita' della vita dei bambini e delle loro                
famiglie e che impegna le istituzioni di governo a una programmazione           
comune;                                                                         
ritenuto importante, in attuazione della sopracitata L.R. 1/00,                 
adottare un unico atto programmatico e di indirizzo triennale per               
tutti gli interventi relativi ai servizi rivolti ai bambini in eta'             
0-3 anni, e cio' al fine di offrire agli Enti locali un quadro                  
unitario e organico di riferimento sul piano programmatico;                     
vista la L.R. 18 aprile 2001, n. 10 "Bilancio di previsione della               
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2001 e pluriennale                
2001-2003", che per il Settore Infanzia prevede stanziamenti per                
assegnazioni alle Amministrazioni provinciali e spese dirette della             
Regione, finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nella            
L.R. 1/00;                                                                      
dato atto che lo stanziamento complessivo disponibile e' stato                  
iscritto per quote specifiche sui capitoli di bilancio di previsione            
della spesa, anno finanziario 2001, e risulta disponibile per un                
ammontare complessivo di Lire 19.797.000.000 (pari ad Euro                      
10.224.297,23) come da tabella riepilogativa riportata in calce al              
programma allegato;                                                             
dato atto inoltre che:                                                          
- qualora, nel corso dell'esercizio 2001, si rendessero disponibili             
per le medesime finalita' ulteriori risorse, sia regionali a valere             
sui capitoli di spesa indicati nella tabella riepilogativa                      
sopracitata riferiti alle assegnazioni a favore delle Amministrazioni           
provinciali, sia statali con corrispondente destinazione, le stesse             
saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa               
contabile vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta              
regionale, secondo i criteri indicati nell'allegato "Programma degli            
interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi            
rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per            
il triennio 2001-2003 (L.R. 1/00)", parte integrante e sostanziale              
del presente atto;                                                              
- per i successivi esercizi finanziari 2002 e 2003 gli oneri                    
conseguenti all'attuazione del programma troveranno allocazione nei             
corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale di                      
riferimento;                                                                    
sentito il parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, ai               
sensi dell'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive                 
modifiche, in data 23/7/2001;                                                   
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera                                                                        
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il                  
"Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei             
servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Indirizzi di             
programmazione per il triennio 2001-2003. (L.R. 1/00)", allegato                
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,                    
comprensivo della tabella riepilogativa relativa alle risorse                   
finanziarie disponibili nel bilancio regionale, anno finanziario                
2001;                                                                           
2) dare atto che la Giunta regionale con proprio atto provvedera'               
alla ripartizione ed assegnazione delle risorse a favore delle                  
Amministrazioni provinciali per l'attuazione dei programmi annuali              
provinciali; che con la stessa deliberazione, la Giunta regionale               
attestera' la conformita' dei programmi stessi agli indirizzi e ai              
criteri contenuti nell'allegato programma, previa istruttoria da                
parte del competente Servizio regionale e per quanto riguarda i                 
servizi e le azioni sperimentali, da parte dell'apposito Nucleo di              
valutazione richiamato al paragrafo 2.4 dell'allegato programma;                
3) di dare atto altresi' che con la medesima deliberazione della                
Giunta regionale verranno stabilite le modalita' di erogazione dei              
finanziamenti alle Province;                                                    
4) di stabilire che:                                                            
- qualora, nel corso dell'esercizio 2001, si rendessero disponibili             
per le medesime finalita' ulteriori risorse - sia regionali a valere            
sui capitoli di spesa indicati nella tabella riepilogativa citata al            
punto 1), riferiti alle assegnazioni a favore delle Amministrazioni             
Provinciali - sia statali con corrispondente destinazione, le stesse            
saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa               
contabile vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta              
regionale, secondo i criteri indicati nel programma allegato;                   
- per i successivi esercizi finanziari 2002 e 2003 gli oneri                    
conseguenti all'attuazione del programma troveranno allocazione nei             
corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale di                      
riferimento;                                                                    
- con successivi atti della Giunta regionale si provvedera' a dare              
attuazione alle iniziative dirette regionali, il cui onere                      
finanziario gravera' sul Capitolo 75648 indicato nella citata tabella           
finanziaria riepilogativa;                                                      
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                   
Regione, garantendone la piu' ampia diffusione.                                 
ALLEGATO                                                                        
Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei              
servizi educativi rivolti al bambini in eta' 0-3 anni. Indirizzi di             
programmazione per il triennio 2001-2003 (L.R. 1/00)                            
Sommario                                                                        
1. Premessa                                                                     
2. Azioni prioritarie di intervento 2.1 Estensione dell'offerta                 
educativa per i bambini in eta' 0-3 anni 2.2 Consolidamento dei                 
servizi educativi funzionanti 2.3 Qualificazione dei servizi: 2.3.1             
coordinamento pedagogico sovraccomunale 2.3.2 coordinamento                     
pedagogico provinciale 2.3.3 formazione permanente degli operatori              
dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali 2.3.4               
progetti migliorativi 2.4 Realizzazione di servizi e azioni                     
sperimentali                                                                    
1. Premessa                                                                     
Il presente programma, relativo ai servizi per l'infanzia, contiene             
tutti gli elementi, sul piano programmatico, utili ad offrire agli              
Enti locali un quadro unitario e organico di riferimento in stretta             
connessione con le norme nazionali e regionali che lo sostengono,               
orientando l'azione programmatica degli Enti locali stessi per il               
triennio 2001-2003.                                                             
A questo proposito vale la pena ricordare il quadro di riferimento              
normativo (Legge 451/97 "Istituzione della Commissione parlamentare             
per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", Legge             
285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita'             
per l'infanzia e l'adolescenza", DPR 13 giugno 2000 "Piano nazionale            
di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei           
soggetti in eta' evolutiva, 2000-2001", Legge 53/00 "Disposizioni per           
il sostegno della maternita' e della paternita' per il diritto alla             
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle                   
citta'", Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema            
integrato di interventi e servizi sociali", "Piano nazionale degli              
interventi e dei servizi sociali 2001-2003 (a norma dell'art. 18,               
comma 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328)", L.R. 27/89 "Norme                
concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di            
procreazione ed agli impegni di cura verso i figli", L.R. 3/99                  
"Riforma dei sistema regionale e locale", L.R. 40/99 "Promozione                
delle citta' dei bambini e delle bambine", L.R. 1/00 "Norme in                  
materia di servizi educativi per la prima infanzia") nel quale si               
colloca il presente programma che tende alla integrazione tra i                 
diversi livelli istituzionali e tra soggetti pubblici e privati.                
Ad integrazione dell'insieme dei servizi descritto nell'articolato              
sistema di cui al presente programma, la Regione intende ampliare               
ulteriormente le opportunita' di scelta dei genitori, nel primo anno            
di vita dei bambini, promuovendo iniziative e progetti, anche a                 
carattere regionale, volti a favorire la conciliazione dei tempi di             
vita e di lavoro e modi di cura dei propri figli. Tali interventi               
troveranno la loro sede di programmazione in un apposito atto.                  
Le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione del                
presente programma per il triennio 2001-2003 promuovono una                     
progettualita' integrata e mirata degli interventi al fine:                     
da un lato, di sostenere, sviluppare e consolidare:                             
- il patrimonio di servizi e di esperienze di notevole valore,                  
orientato alla promozione del benessere del bambino e alla                      
predisposizione di una pluralita' di offerte, tali da facilitare una            
scelta delle famiglie verso quelle tipologie di servizio riconosciute           
piu' adeguate ai propri bisogni educativi e organizzativi;                      
dall'altro, di sollecitare:                                                     
- un progressivo superamento degli squilibri territoriali ancora                
esistenti nel rapporto tra domanda e offerta di servizi, sia                    
all'interno delle diverse realta' provinciali sia tra le stesse;                
- una adeguata risposta ad una domanda sociale parzialmente inevasa,            
che annualmente determina liste d'attesa, in particolare nelle                  
realta' di maggiori dimensioni e in quelle di piu' recente espansione           
e, nello specifico, laddove e' piu' alta la presenza di giovani                 
coppie con figli piccoli;                                                       
- un'attenzione alla qualita' delle prestazioni offerte dai servizi,            
in forma piu' omogenea, siano essi pubblici o privati;                          
- una metodologia orientata alla verifica e alla valutazione, anche             
attraverso i coordinatori pedagogici (figura professionale                      
obbligatoria per il funzionamento dei servizi educativi per la prima            
infanzia, pubblici e privati accreditati) la cui presenza, stabilita'           
e continuita' consente di monitorare e promuovere standard                      
quantitativi e qualitativi relativi al funzionamento dei servizi;               
- una comunicazione sistematica tra le diverse realta' all'interno              
dei territori provinciali, in grado di sottolineare e socializzare le           
esperienze piu' avanzate, facendole divenire oggetto di analisi e di            
studio per una crescita professionale degli educatori e dei                     
coordinatori pedagogici e per l'espansione di una cultura                       
sull'infanzia;                                                                  
- una rilettura del territorio provinciale come ambito di                       
realizzazione di interventi volti a promuovere il riconoscimento dei            
diritti di cittadinanza dei bambini offrendo, al tempo stesso, alle             
loro famiglie opportunita' di scelta tra differenti opzioni, nel                
tentativo di conciliare tempi di cura e tempi di lavoro.                        
Gli articoli 10, 11 e 12 della L.R. 1/00 definiscono rispettivamente            
le funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni, affidando in            
particolare:                                                                    
- alla Regione il compito specifico di approvare il programma                   
regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso il            
quale definire le linee di indirizzo e i criteri generali di                    
programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per i            
seguenti interventi: lo sviluppo e la qualificazione dei servizi;               
l'attuazione di forme di continuita' e raccordo tra i servizi                   
educativi, scolastici, sociali e sanitari; l'attuazione di iniziative           
di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, nonche'            
per attivita' di ricerca, documentazione, monitoraggio, verifica e              
valutazione della qualita' dei servizi e degli interventi, anche in             
accordo con gli Enti locali;                                                    
- alle Province, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui sopra e           
sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il compito di                   
approvare programmi e piani provinciali comprensivi dei diversi                 
interventi, indicando nel contempo i beneficiari dei contributi                 
regionali (artt. 5 e 14, L.R. 1/00) e specificatamente:                         
a) i Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il            
riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima           
infanzia. I Comuni, nell'ambito dei fondi loro assegnati per                    
l'attuazione di tali interventi, possono altresi' concedere                     
contributi limitatamente al riattamento, impianto e arredo di                   
strutture adibite a servizi educativi per la prima infanzia:                    
- ad altri soggetti pubblici,                                                   
- a soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19,                        
convenzionati con i Comuni,                                                     
- a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza           
pubblica;                                                                       
b) i soggetti gestori (Comuni, altri soggetti pubblici, soggetti                
privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i                 
Comuni, soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad                
evidenza pubblica), singoli o associati, per la gestione e la                   
qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento               
pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori           
pedagogici, nonche' per gli interventi innovativi (art. 10, comma 1,            
lett. a);                                                                       
c) i soggetti gestori privati, autorizzati al funzionamento, per                
progetti migliorativi della qualita' dei servizi;                               
d) gli Enti locali per l'attuazione di iniziative di interesse                  
regionale, relativi alla realizzazione di progetti di ricerca,                  
formazione dei coordinatori pedagogici, documentazione, monitoraggio,           
verifica e valutazione della qualita' dei servizi e degli interventi            
(art. 10, comma 1, lett. c).                                                    
2. Azioni prioritarie di intervento                                             
Le linee di indirizzo indicate di seguito per ogni azione prioritaria           
di intervento corrispondono in parte a prassi amministrative                    
consolidate, mentre per alcuni interventi si tratta di azioni per le            
quali vengono introdotti, sul piano programmatico, elementi                     
innovativi.                                                                     
2.1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni            
Costruzione, acquisto, riattamento, impianto e arredo di servizi                
educativi per la prima infanzia (art. 14, comma 2, lett. A, L.R. 1/00           
- Cap. 58435)                                                                   
Obiettivo                                                                       
Aumentare l'offerta educativa di servizi 0-3 anni al fine di                    
contrastare da un lato lo squilibrio territoriale ancora esistente e            
dall'altro rispondere in maniera adeguata alla domanda di servizi               
educativi, per superare le liste d'attesa consentendo quindi un                 
aumento dei posti disponibili o un corretto rapporto tra posti                  
disponibili e domande effettivamente soddisfatte.                               
L'analisi e la valutazione del rapporto tra domanda e offerta, da               
rilevare all'interno di ogni territorio provinciale, diviene uno                
strumento imprescindibile attraverso il quale le Province possono               
orientare i Comuni ad una programmazione mirata degli interventi,               
prestando attenzione anche alle situazioni di rischio, che meritano             
per il loro sviluppo un sostegno particolare.                                   
Di conseguenza le risorse finanziarie, per quanto attiene                       
all'estensione e all'adeguamento dei servizi educativi, dovranno                
essere ripartite tra i Comuni nel rispetto degli obiettivi di cui               
sopra, per la cui realizzazione le Province dovranno predisporre                
un'adeguata programmazione.                                                     
A questo proposito, vale la pena ricordare l'art. 27 della L.R. 1/00            
laddove, al comma 1, assegna al progetto pedagogico estrema                     
rilevanza, dalla fase iniziale di progettazione fino all'attivazione            
del servizio.                                                                   
Sara' compito degli uffici provinciali responsabili aggiornare la               
ricognizione, avviata nell'anno 2000 nei rispettivi territori,                  
tramite la scheda di rilevamento concordata con gli uffici regionali,           
al fine di garantire procedure omogenee sul territorio regionale,               
verificare la fattibilita' degli interventi e assicurare la                     
tempestivita' e la produttivita' della spesa.                                   
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
Una quota del finanziamento, previsto per l'estensione e definito               
annualmente in sede di riparto delle risorse con atto della Giunta              
regionale, in accordo con le Province, verra' suddivisa in parti                
uguali tra le stesse. Le restanti risorse verranno ripartite, tra le            
Province, secondo i seguenti parametri:                                         
- numero delle domande inevase per carenza di posti-bambino;                    
- utenza potenziale rappresentata dai bambini in eta' 0-3 anni,                 
residenti in ogni provincia;                                                    
- indice di copertura dei servizi (rapporto tra utenza potenziale               
provinciale e bambini iscritti) sulle classi di eta' 0- 3 anni.                 
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province                            
Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il                 
riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima           
infanzia.                                                                       
I Comuni, nell'ambito dei fondi loro assegnati, limitatamente al                
riattamento, impianto e arredo di strutture adibite a servizi                   
educativi per la prima infanzia, possono altresi' concedere                     
contributi:                                                                     
a) ad altri soggetti pubblici;                                                  
b) a soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19,                       
convenzionati con i Comuni;                                                     
c) a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad                   
evidenza pubblica.                                                              
In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per                 
l'accreditamento, i Comuni potranno concedere contributi ai soggetti            
gestori specificati alle lettere b), c), che gia' gestiscono servizi            
per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto. I soggetti                
dovranno essere muniti di autorizzazione al funzionamento, anche                
provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti dalla legge (art. 19)           
per l'accreditamento.                                                           
2.2 Consolidamento dei servizi educativi funzionanti. Sostegno alle             
spese di gestione (art. 14, comma 2, lett. B) L.R. 1/00 - Cap. 58430)           
A decorrere dal presente anno scolastico 2000/2001 l'art. 14 della              
L.R. 1/00 dovra' essere integralmente applicato.                                
Obiettivo                                                                       
- Sostenere i soggetti gestori di nidi d'infanzia nelle spese di                
gestione, in considerazione degli elevati costi di tali servizi, in             
relazione all'eta' dei bambini, al fine di garantirne la diffusione             
non solo nelle maggiori citta', ma anche nei centri di minori                   
dimensioni.                                                                     
- Sostenere i soggetti gestori di servizi integrativi ai nidi                   
(tipologie di servizio meglio identificate con il termine "Centri per           
bambini e genitori" e "Spazi bambini"), nelle spese di gestione, per            
promuovere una pluralita' di risposte alle esigenze differenziate               
degli utenti ed arricchire l'offerta di servizi esistenti.                      
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
Le risorse regionali, per la definizione dei budget provinciali                 
riferiti alla gestione dei nidi d'infanzia, verranno ripartite dalla            
Giunta regionale in base a criteri demografici, da individuare di               
anno in anno in relazione alle risorse disponibili e al numero dei              
bambini iscritti nei nidi d'infanzia.                                           
Per i soggetti gestori di nidi d'infanzia, l'accesso ai contributi              
verra' definito dalle Province, di anno in anno, principalmente in              
base:                                                                           
- a criteri demografici;                                                        
- al riconoscimento di situazioni particolari dal punto di vista                
geografico (quali ad esempio l'appartenenza a Comuni montani) e                 
socio-economico (quali ad esempio l'apertura di nuovi servizi o un              
forte potenziamento di quelli esistenti in rapporto allo sviluppo di            
attivita' economiche o turistiche);                                             
- alla valorizzazione di forme associative di Comuni per la gestione            
di servizi educativi, attraverso l'attribuzione di una quota di                 
risorse finanziarie aggiuntive nel rispetto del budget previsto.                
Le risorse regionali, per la definizione dei budget provinciali                 
riferiti alla gestione dei servizi integrativi, verranno ripartite in           
base al numero dei bambini frequentanti gli stessi.                             
Per i soggetti gestori dei servizi integrativi, l'accesso ai                    
contributi regionali verra' definito dalle Province annualmente per i           
soggetti con le caratteristiche indicate all'art. 3, commi 3 e 4                
della L.R. 1/00.                                                                
L'elaborazione dei programmi provinciali (art. 11, comma 1, lett. a)            
dovra' garantire la coerenza degli interventi ed una ottimizzazione             
delle risorse disponibili. Al fine di potenziare l'offerta dei                  
servizi integrativi, dall'anno finanziario 2002, si prevederanno                
contributi differenziati in base all'orario di apertura del servizio            
(minimo n. 3 volte alla settimana per complessive 9 ore).                       
Qualora venissero assegnati ulteriori fondi regionali o statali a               
titolo di sostegno alle spese di gestione, la Giunta regionale                  
procedera' al riparto tra le Province a beneficio dei soggetti                  
gestori in base ai criteri succitati.                                           
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province                            
a) Comuni, singoli o associati;                                                 
b) altri soggetti pubblici;                                                     
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati           
con i Comuni;                                                                   
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza            
pubblica.                                                                       
In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per                 
l'accreditamento, le Province potranno concedere contributi ai                  
soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono           
servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto.                   
Tali soggetti dovranno essere muniti di autorizzazione al                       
funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti            
dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).                                 
2.3 Qualificazione dei servizi - Articolazione e differenziazione               
degli interventi (art. 14, comma 2, lett. b) L.R. 1/00 - Cap. 58430)            
Obiettivo generale                                                              
Sostenere il processo di qualificazione dei servizi attraverso una              
pluralita' di interventi, in particolare:                                       
a) sostegno a figure di coordinamento pedagogico sovraccomunale;                
b) attivazione di coordinamenti pedagogici provinciali;                         
c) formazione permanente degli operatori.                                       
2.3.1 - Coordinamento pedagogico sovraccomunale (art. 14, comma 2,              
lett. B) L.R. 1/00 - Cap. 58430)                                                
Obiettivo                                                                       
Sostenere i soggetti gestori affinche' provvedano a dotarsi di                  
coordinamento pedagogico in forma associata, ritenendo tale organismo           
professionale indispensabile ai fini della programmazione educativa,            
dell'analisi dei bisogni sociali delle famiglie, dell'elaborazione              
delle risposte, della formazione degli operatori e piu' in generale,            
dell'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei servizi.           
Il ruolo del coordinatore pedagogico e' divenuto indispensabile per             
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia,                      
all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di             
coerenza e continuita' degli interventi sul piano educativo ed                  
istituzionale, prefigurando in tal modo la realizzazione del sistema            
integrato.                                                                      
Il presidio svolto dalle Province potra' favorire azioni di                     
regolazione e di riequilibrio degli interventi sul territorio,                  
evitando la presenza discontinua e sbilanciata del coordinatore                 
all'interno della stessa Provincia.                                             
Per questo motivo e per favorire una progettazione efficace da parte            
del coordinatore, sara' opportuno fissare, nei programmi annuali, un            
limite massimo di Comuni e di sezioni da coordinare, onde evitare               
possibili rischi di approssimazione dell'intervento.                            
Infine, laddove il coordinatore pedagogico assume non solo competenze           
tecniche, ma anche gestionali ed amministrative, prefigurando in tal            
senso una professionalita' a tutto campo, potra' essere assegnata una           
ulteriore quota di contributo.                                                  
La figura del coordinatore pedagogico costituisce il principale snodo           
per il raggiungimento dell'integrazione tra i servizi pubblici del              
territorio e tra questi e quelli privati.                                       
Il compito dei coordinatore pedagogico potra' essere piu'                       
efficacemente svolto se il suo ambito di competenza abbraccera' sia             
il settore pubblico che quello privato.                                         
Criterio di ripartizione delle risorse tra le Province                          
La Regione provvedera' al riparto dei contributi, per la definizione            
dei budget provinciali, in base a criteri demografici(sostegno                  
finanziario ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti),            
al numero e alla tipologia dei servizi coordinati pubblici e privati.           
Le Province prevederanno forme di sostegno economico differenziato              
nei confronti dei soggetti gestori che attueranno interventi volti a            
dare continuita' alla figura del coordinatore pedagogico.                       
I contributi verranno assegnati a soggetti gestori associati.                   
Le Province potranno erogare contributi a soggetti gestori non                  
associati solo per i servizi collocati in Comuni montani o in aree              
che per la loro estensione comportino un aggravio organizzativo ed              
economico del servizio. Ai fini della determinazione del contributo             
ai Comuni andra' valutato l'impegno professionale dei coordinatori              
pedagogici, in termini di tempo e presenza richiesta per lo                     
svolgimento delle attivita'.                                                    
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province                            
a) Soggetti gestori, pubblici e privati, associati. Soggetti gestori,           
pubblici e privati, singoli, solo se collocati in Comuni montani o in           
aree che per la loro estensione comportino un aggravio organizzativo            
ed economico del servizio;                                                      
b) Soggetti gestori privati associati, convenzionati con i Comuni.              
Soggetti gestori privati singoli, convenzionati con i Comuni, solo se           
collocati in Comuni montani o in aree che per la loro estensione                
comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio;                 
c) Soggetti gestori privati associati, scelti dai Comuni mediante               
procedura ad evidenza pubblica. Soggetti gestori privati scelti dai             
Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica singoli solo se                  
collocati in Comuni montani o in aree che per la loro estensione                
comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio.                 
I soggetti gestori privati dovranno essere muniti di autorizzazione             
al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti                   
richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).                       
2.3.2 - Coordinamento pedagogico provinciale (art. 14, comma 2, lett.           
b) L.R. 1/00 - Cap. 58430)                                                      
Obiettivo                                                                       
Al fine di garantire una elaborazione condivisa delle linee piu'                
generali dei progetti educativi dei servizi, attivare una verifica              
comune del processo di qualificazione degli stessi, nonche' delle               
innovazioni e delle sperimentazioni messe in atto nei diversi Comuni            
da soggetti gestori pubblici e privati, la Regione promuove il                  
progetto di "Coordinamento pedagogico provinciale".                             
Il progetto mira ad una maggiore omogeneizzazione degli interventi,             
investendo nella crescita professionale dei coordinatori stessi                 
operanti in servizi pubblici e privati, perfezionando la loro                   
competenza progettuale affinche' essa possa configurarsi come                   
adeguata a sostenere tutti gli interventi necessari alla                        
realizzazione del sistema integrato di servizi 0-6 anni.                        
A tale scopo la Regione promuove e sostiene iniziative di formazione            
comune e confronto sistematico tra tutti i coordinatori pedagogici,             
operanti a livello provinciale, funzionali alla conoscenza delle                
differenti culture pedagogiche, che hanno prodotto i modelli                    
organizzativi a cui fanno riferimento i progetti pedagogici                     
esistenti.                                                                      
Una particolare attenzione verra' prestata dalle Province nel                   
promuovere sui loro territori i coordinamenti pedagogici provinciali            
e nel sollecitare una evoluzione del ruolo del coordinatore                     
pedagogico, affinche' le competenze possano esprimersi nelle                    
differenti aree (tecnica, amministrativa, organizzativa e                       
gestionale).                                                                    
Pertanto le Province possono svolgere un'azione mirata:                         
- o al sostegno dell'azione svolta dal Comune capoluogo o capofila,             
continuando ad affidare allo stesso il coordinamento, anche se le               
scelte da assumere devono essere frutto di una concertazione                    
condivisa tra gli Enti coinvolti;                                               
- o all'assunzione diretta, sentito il parere dei coordinatori                  
pedagogici, del ruolo di coordinamento.                                         
In entrambi i casi vale la pena sottolineare l'importanza delle                 
esperienze avviate in questi primi due anni, portando a compimento,             
in via prioritaria, le sperimentazioni in atto.                                 
Criterio di ripartizione delle risorse tra le Province                          
Una quota del finanziamento regionale verra' suddivisa in parti                 
uguali tra le Province. La restante quota sara' ripartita in base al            
numero dei coordinatori pedagogici presenti in ogni territorio                  
provinciale.                                                                    
Al fine di rendere piu' organico il lavoro svolto dai coordinamenti             
pedagogici provinciali, appare indispensabile l'impegno della                   
Provincia e la presenza del Comune capofila nel favorire il massimo             
della divulgazione delle esperienze, coinvolgendo tutti i                       
coordinatori pedagogici occupati nel territorio provinciale. Le                 
Province coordineranno gli Enti e i soggetti gestori nella                      
realizzazione di interventi di formazione permanente rivolti a tutti            
i coordinatori pedagogici presenti nei rispettivi territori, in                 
attuazione a quanto disposto dall'art. 35 della L.R. 1/00. Le                   
Province si impegneranno, inoltre, a monitorare e controllare gli               
esiti della formazione.                                                         
Sara' cura delle Province sollecitare tra i coordinatori pedagogici             
una maggiore produttivita' attraverso l'adozione di metodologie                 
comuni. Gli indicatori che possono essere considerati sono i                    
seguenti:                                                                       
- l'adozione della figura di tutor ovvero di una figura qualificata a           
coordinare, sollecitare, elaborare e documentare il lavoro prodotto             
dal gruppo;                                                                     
- l'applicazione di una modalita' di ricerca configurabile secondo le           
caratteristiche della ricerca-azione o della ricerca attiva;                    
- la sistematizzazione di una documentazione efficace che metta in              
rete quello che, a livello provinciale, le esperienze avviate e                 
consolidate hanno prodotto almeno al termine dei triennio 1999-2001.            
Il ruolo di tutor puo' riguardare sia un coordinatore pedagogico                
interno, il cui tempo investito in questa funzione viene ovviamente             
riconosciuto nell'ambito del suo monte ore o come prestazione                   
professionale, sia un esterno al quale si riconoscono preferibilmente           
competenze specifiche in materia di servizi per l'infanzia e                    
capacita' di coordinamento.                                                     
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province                            
Il finanziamento verra' erogato all'Ente locale titolare del progetto           
sulla base di accordi a livello provinciale nel rispetto della L.R.             
1/00.                                                                           
2.3.3 - Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia,              
dei servizi integrativi e sperimentali (art. 14, comma 2, lett. b)              
L.R. 1/00 - Cap. 75647)                                                         
Obiettivo                                                                       
Promozione e sostegno alle iniziative di formazione permanente degli            
operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali           
0-3 anni, a gestione pubblica o privata, finalizzate anche alla                 
realizzazione del sistema educativo integrato (L.R. 1/00).                      
Nell'ambito della formazione permanente i coordinatori pedagogici               
svolgono compiti di programmazione, sostegno tecnico e consulenza               
organizzativa al lavoro degli operatori. La formazione deve sempre              
piu' orientarsi verso saperi plurimi, la cui divulgazione puo'                  
avvenire sia con l'apporto diretto del coordinatore pedagogico nella            
conduzione dei corsi, sia con l'apporto di esperti nelle aree                   
disciplinari per le quali si richiede un approfondimento particolare.           
Obiettivo prioritario rimane comunque la definizione, anche formale,            
del progetto pedagogico al quale si riferisce il conseguente modello            
educativo e organizzativo.                                                      
Allo stesso modo il coordinatore pedagogico puo' sollecitare la                 
visibilita' delle competenze tecnico-operative acquisite nel tempo              
dagli operatori dei servizi, prevedendo per quanto attiene ad alcuni            
corsi, la conduzione da parte degli stessi, in un'ottica di                     
valorizzazione del capitale professionale acquisito.                            
In questa prospettiva, i servizi per l'infanzia assumono un'identita'           
di "centri di produzione di cultura" all'interno dei quali i saperi,            
maturati in anni di esperienza, costituiscono la "banca delle                   
professionalita'" in grado di essere socializzate e scambiate oltre             
il confine del proprio territorio.                                              
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
Le risorse regionali verranno ripartite, per la definizione dei                 
budget provinciali, sulla base del numero degli operatori che hanno             
effettivamente partecipato ad essa con riferimento all'anno educativo           
e scolastico precedente.                                                        
Le Province, preso atto dei piani di formazione presentati dai                  
soggetti gestori, potranno erogare sostegni finanziari a quelli che,            
in forma associata o singola (solo per i soggetti che nel territorio            
comunale gestiscono un numero di servizi 0-3 anni pari o superiori a            
7), promuovono:                                                                 
- forme di aggregazione tra soggetti gestori, pubblici e privati,               
orientate allo scambio e alla definizione di obiettivi formativi                
comuni, funzionali a creare omogeneita' sul territorio;                         
- corsi intensivi di formazione, particolarmente in occasione                   
dell'apertura dell'anno educativo;                                              
- corsi di formazione dilazionati durante l'anno.                               
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province                            
a) Comuni, singoli o associati;                                                 
b) altri soggetti pubblici;                                                     
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati           
con i Comuni;                                                                   
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza            
pubblica.                                                                       
In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per                 
l'accreditamento le Province potranno concedere contributi ai                   
soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono           
servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto, purche'           
tali contributi siano finalizzati agli obiettivi e ai criteri                   
suindicati.                                                                     
I soggetti gestori privati dovranno essere muniti di autorizzazione             
al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti                   
richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).                       
2.3.4 - Progetti migliorativi (art. 14, comma 2, lett. c) L.R. 1/00 -           
Cap. 58430)                                                                     
Obiettivo                                                                       
Sostegno a progetti migliorativi (art. 14, comma 2, lettera c), L.R.            
1/00) nei servizi gestiti da soggetti privati autorizzati al                    
funzionamento e non convenzionati. Tali progetti mirano alla                    
qualificazione e al miglioramento dell'offerta educativa e della                
formazione del personale oltre che al coinvolgimento dei genitori.              
In particolare verranno considerati i progetti che:                             
a) perfezionino gli stili di accoglienza dei bambini e dei genitori             
da parte degli operatori, affinando le loro capacita' relazionali;              
b) sostengano la formazione in servizio degli stessi operatori,                 
orientandoli verso una maggiore consapevolezza del loro ruolo                   
professionale in grado cioe' di elaborare una programmazione delle              
attivita' educative da presentare ai genitori;                                  
c) promuovano incontri, iniziative e occasioni di confronto con                 
genitori e con altre agenzie educative del territorio.                          
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
Le risorse regionali verranno ripartite tra le Province sulla base              
del numero dei soggetti privati autorizzati e non convenzionati                 
nell'anno educativo scolastico precedente.                                      
In via transitoria per l'anno finanziario 2001, in considerazione del           
fatto che le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei                
servizi per la prima infanzia sono state definite a livello regionale           
solo con delibera di Giunta n. 1165 del 27/6/2001, in corso di                  
approvazione da parte del Consiglio regionale, il criterio di                   
ripartizione tra le Province e' stabilito in base al numero dei                 
bambini residenti nel territorio provinciale in eta' 0- 2 anni alla             
data del 31/12/2000.                                                            
Le Province potranno erogare contributi finanziari ai soggetti                  
gestori che presenteranno e attueranno progetti migliorativi di cui             
ai punti a), b), c).                                                            
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province                            
Soggetti gestori, autorizzati al funzionamento e non convenzionati              
2.4 Realizzazione di servizi e azioni sperimentali - Interventi di              
cura ed educazione dei bambini piu' differenziati e flessibili                  
rispetto a quelli esistenti, in un contesto di forte integrazione e             
coerenza tra le diverse offerte (L.R. 1/00, Direttiva attuativa                 
1390/00) (art. 14, comma 2, lett. b) L.R. 1/00 - Cap. 58430)                    
Obiettivo                                                                       
Ampliare l'offerta attraverso risposte maggiormente differenziate e             
mirate al soddisfacimento di specifiche esigenze dell'utenza.                   
Lo sviluppo dei servizi per l'infanzia, assieme ad un evoluzione                
delle conoscenze in ordine ai processi di sviluppo propri dell'eta'             
0-6 anni, inducono i Comuni a sperimentare progetti innovativi il               
piu' possibile congruenti ai bisogni dell'infanzia e alle esigenze              
segnalate dalle famiglie.                                                       
Tali progetti sono oggetto di attenzione da parte della Regione                 
poiche' possono prefigurare per il futuro una migliore articolazione            
del sistema educativo territoriale.                                             
La Regione pertanto, si riserva di analizzare, valutare e sostenere i           
progetti, che a partire dal patrimonio consolidato dei servizi,                 
producano una effettiva innovazione, soprattutto laddove vengono                
confermati gli obiettivi relativi all'equilibrio territoriale, ad un            
equo rapporto costi/benefici, al superamento delle liste d'attesa, e            
all'introduzione di modelli organizzativi dei servizi sperimentali              
piu' flessibili, tali cioe' da conciliare gli impegni di cura e di              
lavoro delle famiglie.                                                          
In questa ottica si inscrive il progetto avviato relativo                       
all'educatrice/tore familiare: esso costituisce un servizio educativo           
e di cura per i bambini in eta' da 0 a 3 anni e per le loro famiglie            
all'interno di uno specifico progetto regionale per l'attuazione del            
quale sono stati realizzati numerosi interventi sul piano                       
conoscitivo, promozionale e formativo, anche attraverso un'azione               
concertata con tutti i Comuni interessati, tramite la partecipazione            
ad un gruppo di lavoro permanente.                                              
Tale servizio viene proposto ad integrazione degli altri servizi                
educativi esistenti nei diversi territori comunali (nidi d'infanzia,            
Centri per bambini e genitori, Spazi bambini) e marca una forte                 
integrazione tra pubblico e privato, valorizzando al tempo stesso la            
cultura per l'infanzia espressa dal territorio e favorendo il diritto           
di scelta delle famiglie nel tipo di cura ed educazione dei propri              
figli.                                                                          
Il Comune, attraverso il coordinatore pedagogico, garantisce la                 
supervisione in ordine al progetto presentato, la formazione                    
permanente dell'educatrice/tore familiare e il suo collegamento con             
il sistema dei servizi per l'infanzia presenti nel territorio, in               
particolare con i Centri per bambini e genitori, anche grazie a forme           
di accesso agevolate.                                                           
La realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni di            
cura ed educazione dei bambini, differenziate e flessibili, non si              
esaurisce con la sola individuazione del servizio di educatrice                 
familiare.                                                                      
Infatti in questa prospettiva possono essere accolti e sostenuti                
progetti sperimentali, promossi e coordinati dalle Amministrazioni              
comunali, in stretta collaborazione con la Provincia e la Regione,              
unitamente, nel caso fosse proponente, al gestore privato                       
convenzionato.                                                                  
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
Le risorse regionali verranno individuate, per la definizione dei               
budget provinciali, sulla base del numero delle sperimentazioni                 
concordate fra soggetti gestori, Comuni, Province e Regione in ogni             
territorio provinciale.                                                         
In via transitoria per l'anno finanziario 2001 le risorse regionali             
destinate a tali interventi verranno ripartite tra le Amministrazioni           
provinciali sulla base della graduatoria dei progetti predisposta dal           
Nucleo di valutazione previsto dalla deliberazione Consiglio                    
regionale 29 febbraio 2000, n. 1417.                                            
Per i servizi sperimentali i progetti concordati dovranno essere                
presentati direttamente dai soggetti gestori alle Amministrazioni               
provinciali. Per accedere al finanziamento i progetti verranno                  
esaminati dal nucleo di valutazione, sopra richiamato, il quale                 
provvedera' a stilarne la graduatoria.                                          
Per il servizio di educatrice familiare i progetti dovranno essere              
presentati direttamente dai Comuni alle Amministrazioni provinciali.            
Per accedere al finanziamento i progetti verranno esaminati dal                 
Nucleo di valutazione, sopra richiamato, il quale provvedera' a                 
stilarne la graduatoria.                                                        
Nel programma annuale verranno specificati gli elementi richiesti per           
l'accoglimento dei progetti. Allo stesso modo nel programma annuale             
saranno contenuti gli indirizzi utili ad orientare la progettazione             
di nuovi servizi sperimentali, secondo quanto previsto dalla                    
deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000 n. 1390                  
"Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi                
educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio             
2000, n. 1".                                                                    
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province                            
1) Per il servizio sperimentale di educatrice familiare destinatari             
del finanziamento sono le Amministrazioni comunali interessate.                 
2) Per gli altri servizi sperimentali destinatari del finanziamento             
sono i soggetti gestori pubblici e privati accreditati o scelti dai             
Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.                                 
¹BC = TABELLA                                                                   
RIEPILOGATIVA DELLE RISORSE FINANZIARIE STANZIATE   DISPONIBILI NEL             
BILANCIO REGIONALE PER L'ANNO 2001PER SERVIZI EDUCATIVI PER LA               
PRIMA INFANZIA                                                                  
Tipologie d'intervento  Risorse finanziarie regionali  Cap.                     
disponibili per l'anno 2001  spesa                                              
1  Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni             
  (Assegnazioni alle Amministrazioni provinciali)  Lire                         
14.000.000.000                                                                  
    pari a Euro 7.230.396,59  58435                                             
2  Consolidamento e qualificazione dei servizi gia' funzionanti                 
  (sostegno alla spesa di gestione dei nidi dei servizi integrativi             
  e sperimentazione di servizi innovativi                                       
  (Assegnazioni alle Amministrazioni provinciali)  Lire                         
5.000.000.000                                                                   
    pari a Euro 2.582.284,50  58430                                             
3  Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia e                  
  dei servizi integrativi                                                       
  (Assegnazioni alle Amministrazioni provinciali)  Lire                         
700.000.000                                                                     
    pari a Euro 361.519,83  75647                                               
4  Iniziative regionali di formazione degli operatori e coordinatori            
  pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati            
  e per la qualificazione dei servizi (spese dirette della Regione)             
Lire     97.000.000                                                             
    pari a Euro 50.096,32  75648                                                
  Totale regionale  Lire 19.797.000.000                                         
    (pari a Euro 10.224.297,23)                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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