REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 dicembre 2000, n. 115

Programma annuale per il diritto allo studio 2000-2001 (L.R. 25 maggio 1999, n. 10 - art. 1 Legge 10 marzo 2000, n. 62) (proposta della Giunta regionale in data 12 dicembre 2000, n. 2294)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2294 del 12             
dicembre 2000, recante in oggetto "Programma annuale per il diritto             
allo studio 2000-2001 (L.R. 25/5/1999, n. 10 - art. 1, Legge                    
10/3/2000, n. 62) Proposta al Consiglio" e che qui di seguito si                
trascrive integralmente:                                                        
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Vista la L.R. 25/5/1999, n. 10 "Diritto allo studio e                           
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema                
formativo integrato" con specifico riferimento agli artt. 9 e 10                
relativi alle funzioni della Regione e degli Enti locali;premesso:              
- che la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita' scolastica            
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" prevede                
all'art. 1, commi 9 - 12, l'assegnazione di borse di studio agli                
alunni delle scuole statali e paritarie per l'adempimento                       
dell'obbligo scolastico e la successiva frequenza della scuola                  
secondaria superiore, nonche' la ripartizione delle risorse                     
necessarie fra le Regioni nell'ambito delle cui competenze e                    
normative in materia di diritto allo studio si realizza quella                  
specifica tipologia di interventi, rendendo necessaria una gestione             
integrata sia delle procedure operative sia delle risorse previste da           
entrambe le leggi nazionale e regionale richiamate;                             
- che il DPCM attuativo dei richiamati commi 9 - 12 dell'art. 1,                
Legge 62/00 non e' stato a tutt'oggi emanato;                                   
- che si rende tuttavia necessario - al fine di ripartire le risorse            
fra le Province e di assumere i relativi impegni di spesa entro i               
termini previsti dalla normativa contabile - attivare immediatamente            
gli interventi per il diritto allo studio programmati ai sensi della            
L.R. 10/99 consentendo una tempestiva erogazione tanto degli                    
indispensabili servizi di supporto al regolare svolgimento del                  
corrente anno scolastico quanto degli assegni di studio previsti                
dall'art. 12;                                                                   
- che successivamente all'emanazione del richiamato DPCM attuativo              
dell'art. 1, Legge 62/00 si rendera' prevedibilmente necessario                 
assumere in tempi brevi i provvedimenti amministrativi necessari a              
realizzare gli interventi disposti dalla medesima legge statale                 
coordinandoli con quelli analogamente previsti dalla L.R. 10/99;                
richiamati gli Indirizzi triennali di attuazione della medesima legge           
approvati dal Consiglio regionale con deliberazione 22/9/1999, n.               
1252;                                                                           
sentita, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. 10/99, la                     
Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta dell'11 dicembre               
2000;                                                                           
viste le leggi regionali nn. 16 del 28/2/2000 e 33 del 16/11/2000;              
dato infine atto ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 41/92 e               
della propria deliberazione 2541/95:                                            
- del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dalla                   
Responsabile del Servizio Scuola, Universita' e Integrazione dei                
sistemi formativi dott.ssa Cristina Bertelli;                                   
- del parere favorevole di legittimita' espresso dalla Direttrice               
generale alla Formazione professionale - Lavoro dott.ssa Cristina               
Balboni;                                                                        
- del parere favorevole di regolarita' contabile, espresso dal                  
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni                    
Mantovani;                                                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale:                                             
1) di approvare il Programma annuale per il diritto allo studio                 
2000-2001 allegato al presente atto deliberativo quale parte                    
integrale e sostanziale;                                                        
2) di dare atto che la Giunta o i dirigenti regionali competenti                
provvederanno all'emanazione degli ulteriori atti amministrativi resi           
eventualmente necessari dal DPCM attuativo dell'art. 1, commi 9 - 12,           
della Legge 62/00 in ordine all'erogazione di borse di studio e al              
coordinamento - anche sotto il profilo dell'utilizzo integrato e                
ottimale delle risorse regionali e statali - di questa tipologia di             
intervento con l'attribuzione degli assegni di studio previsti                  
dall'art. 12 della L.R. 10/99;                                                  
3) di dare atto che in applicazione della deliberazione della Giunta            
regionale 2541/95 il Direttore generale alla Formazione professionale           
- Lavoro provvedera' con propri atti formali alla ripartizione e                
all'assegnazione delle risorse sulla base dei criteri e dei limiti di           
spesa indicati nel presente atto, nonche' ai relativi impegni di                
spesa sui Capitoli di bilancio 72575, 72585, 72607 e 72660, meglio              
specificati al punto successivo, dando atto inoltre che per quanto              
concerne la realizzazione degli interventi di rilevanza regionale di            
cui all'art. 9, commi 4 e 5, si provvedera' in conformita' a quanto             
disposto all'art. 9 medesimo della L.R. 10/99 e secondo quanto                  
indicato al punto 7 dell'allegato al presente atto con deliberazione            
della Giunta regionale;                                                         
4) di dare atto che gli oneri finanziari relativi all'attuazione del            
programma che qui si approva trovano copertura nei seguenti capitoli            
del Bilancio 2000 che presentano la necessaria disponibilita':                  
a) quanto a Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39) sul Cap. 72575               
"Interventi per facilitare l'accesso e la frequenza alle attivita'              
scolastiche e formative (art. 10, comma 4, lett. a), L.R. 25 maggio             
1999, n. 10)";                                                                  
b) quanto a Lire 8.500.000.000 (Euro 4.389.883,64) sul Cap. 72585               
"Interventi per realizzare progetti di qualificazione del sistema               
scolastico e formativo (art. 10, comma 4, lett. a), b) ed f), L.R. 25           
maggio 1999, n. 10)";                                                           
c) quanto a Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,69) sul Cap. 72607               
"Interventi relativi alle attrezzature e alle strutture per i servizi           
finalizzati all'accesso e alla frequenza alle attivita' scolastiche e           
formative (art. 10, comma 4, lett. a) numeri 2 e 3, L.R. 25 maggio              
1999, n. 10)";                                                                  
d) quanto a Lire 400.000.000 (Euro 206.582,76) sul Cap. 72640 "Spese            
per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 9, comma 5, della             
L.R. 25 maggio 1999, n. 10";                                                    
e) quanto a Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14) sul Cap. 72641                   
"Contributi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 9,                
comma 4, della L.R. 25 maggio 1999, n. 10";                                     
f) quanto a Lire 8.000.000.000 (Euro 4.131.655,19) sul Cap. 72660               
"Assegnazione alle Province per l'attribuzione di assegni di studio             
(art. 12, L.R. 25 maggio 1999, n. 10)";                                         
5) di dare atto che successivamente all'emanazione del DPCM attuativo           
dell'art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62 ai fini dei recepimento            
delle risorse statali assegnate all'Emilia- Romagna e della loro                
successiva erogazione ai soggetti attuatori degli interventi si                 
provvedera' all'istituzione di appositi capitoli nello stato di                 
previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del            
Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001;                            
6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione.                                                        
ALLEGATO                                                                        
PROGRAMMA ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2000-2001                          
1. Premessa                                                                     
La Legge nazionale 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita'                   
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"             
prevede fra l'altro (art. 1, commi 9 - 12) l'assegnazione di borse di           
studio agli alunni delle scuole statali e paritarie per l'adempimento           
dell'obbligo scolastico e la successiva frequenza della scuola                  
secondaria superiore. Lo stanziamemo per questo tipo di interventi -            
prioritariamente rivolti alle famiglie in condizioni svantaggiate -             
ammonta per l'anno 2000 a Lire 250 miliardi; i criteri per la                   
ripartizione delle risorse fra le Regioni e l'individuazione dei                
beneficiari in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie              
saranno stabiliti con DPCM di prossima emanazione. L'Emilia-Romagna,            
ha scelto di coordinare l'intervento statale con quello del tutto               
analogo contemplato dalla normativa regionale sul diritto allo                  
studio, che in forza dell'attuale sistema delle competenze                      
costituisce in ogni modo l'ambito di riferimento per l'attuazione di            
qualunque provvedimento in materia.                                             
Il coordinamento degli interventi statali e regionali per mezzo di              
un'unica direttiva appare dunque necessario e opportuno non solo al             
fine di superare alcune differenze di metodo come nel caso della                
determinazione del reddito familiare - riferito dalla legge regionale           
al DPCM 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento del diritto agli             
studi universitari ai sensi dell'art. 4 della Legge 2/12/1991, n.               
390" e da quella statale al DLgs 31 marzo 1998, n. 109 gia'                     
utilizzato per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di                
testo ai sensi dell'art. 27 della Legge 448/98 - ma soprattutto in              
funzione del duplice obiettivo di attribuire gli assegni al maggior             
numero possibile di famiglie e di ottimizzare gli aspetti procedurali           
nell'interesse tanto degli utenti quanto delle strutture preposte               
alla gestione dei provvedimenti, che devono poter operare in un                 
quadro di chiarezza normativa e omogeneita' di comportamenti.                   
Pertanto il punto 8 di questo programma descrive un quadro                      
finanziario e modalita' operative nei quali risorse regionali e                 
statali, condizioni di accesso e procedure di erogazione vengono gia'           
per quanto possibile integrati, senza tuttavia pregiudicare                     
l'agibilita', se necessario, di un percorso esclusivamente regionale.           
2. Obiettivi generali                                                           
1) In coerenza con quanto previsto dagli indirizzi triennali si                 
ribadiscono per il 2000-2001 gli obiettivi generali definiti nel                
precedente programma annuale, con particolare riferimento:                      
a) alle iniziative finalizzate alla diffusione dell'utilizzo delle              
tecnologie piu' avanzate per la didattica e alla realizzazione di               
attivita' di raccordo fra percorsi formativi e lavorativi, comprese             
le metodologie per l'apprendimento a distanza;                                  
b) agli interventi volti a favorire la partecipazione di giovani e              
adulti, all'interno dei rispettivi percorsi formativi, a iniziative             
di carattere transnazionale in ambito educativo e formativo al fine             
di promuovere la cittadinanza europea.                                          
3. Criteri e modalita' per la ripartizione delle risorse fra le                 
Province                                                                        
1) L'attribuzione delle risorse regionali alle Province per                     
l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio di cui             
al DPR 616/77 tiene conto:                                                      
a) in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 4 del           
numero dei Comuni, della loro tipologia in termini di popolazione e             
di zona altimetrica, numero di alunni trasportati e del costo del               
servizio, per uno stanziamento di Lire 6.000.000.000 (Euro                      
3.098.741,39);                                                                  
b) in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 5 - con                
esclusione dei servizi di trasporto - e lettera b), della popolazione           
scolastica, del numero degli alunni con deficit e dell'indicatore               
sintetico di organizzazione territoriale (ISOT), per uno stanziamento           
di Lire 8.500.000.000 (Euro 4.389.883,64);                                      
c) in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2, 3 e 4, del            
numero degli alunni con deficit e dell'indicatore sintetico di                  
organizzazione territoriale, per uno stanziamento di Lire                       
3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) riservato alla sostituzione di                
mezzi per il trasporto scolastico obsoleti all'acquisto o                       
all'adattamento di mezzi per il trasporto di alunni con deficit                 
motorio e all'installazione di arredi e attrezzature fisse nelle                
mense scolastiche.                                                              
4. Programmazione provinciale                                                   
1) Il programma provinciale si compone di due parti:                            
a) nella prima sono compresi gli interventi per il diritto allo                 
studio e per la qualificazione del sistema scolastico e formativo i             
cui progetti sono a titolarita' dei Comuni singoli o associati e/o              
dei soggetti formativi indicati all'art. 1, comma 3, lettere b), c) e           
d), mentre i soggetti di cui alla lettera a) faranno riferimento al             
Programma regionale degli interventi per lo sviluppo e la                       
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6             
anni. Linee di indirizzo e criteri generali di programmazione per               
l'anno 2000 (L.R. 1/00 e L.R. 10/99) approvato con deliberazione del            
Consiglio regionale n. 1417 del 29 febbraio 2000; le Province                   
valuteranno in base alle specifiche situazioni locali quali                     
interventi per l'accesso e la frequenza alle attivita' scolastiche e            
formative privilegiare al fine di adeguare i servizi di mensa e                 
trasporto alle esigenze organizzative della rete scolastica                     
territoriale, soprattutto in riferimento all'approvazione del Piano             
regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni e                       
all'attuazione delle norme sull'autonomia;                                      
b) nella seconda sono compresi i progetti proposti dalle Province               
alla Regione in applicazione dell'art. 10, comma 8.                             
2) Vengono confermati per il 2000-2001 gli obiettivi della                      
programmazione provinciale assunti nella precedente annualita',                 
ovvero:                                                                         
a) prestare grande attenzione alla qualita' del percorso formativo              
che giovani e adulti hanno scelto o intendono scegliere, garantendo             
un approccio al diritto allo studio flessibile e quanto piu'                    
possibile personalizzato;                                                       
b) assicurare coerenza fra le proposte di intervento al fine di                 
razionalizzare la spesa e rendere piu' incisive le azioni                       
specificandone obiettivi e risultati attesi;                                    
c) sostenere la partecipazione di tutti i Comuni e in particolare di            
quelli di minori dimensioni promuovendone il raccordo e il                      
coordinamento in un'ottica di equilibrio territoriale, di apertura              
alle esigenze particolari, di progettazione integrata;                          
d) favorire la collaborazione fra piu' istituzioni, enti e soggetti             
privilegiando sia i progetti sovracomunali, sia quelli finalizzati              
all'integrazione fra i sistemi formativi anche attraverso la                    
partecipazione di piu' soggetti pubblici e privati che condividano              
competenze ed esperienze;                                                       
e) incentivare una progettazione che, pur trattando degli aspetti               
pedagogici, relazionali e comunicativi delle persone, sia                       
caratterizzata da forte concretezza e completata da validi indicatori           
sui risultati attesi e sui cambiamenti indotti.                                 
5. Priorita'                                                                    
1) Le tipologie di intervento previste dalla legge regionale vanno              
ulteriormente specificate attraverso le indicazioni di priorita' di             
seguito descritte, da utilizzare in maniera trasversale agli                    
specifici progetti presentati:                                                  
a) Interventi rivolti all'integrazione di persone in situazione di              
handicap, e piu' in generale di persone in condizione di disagio                
psicosociale, a favore delle quali vanno individuati strategie e                
strumenti per l'inserimento scolastico e sociale, a partire dalla               
elaborazione di progetti complessi che prevedano la realizzazione di            
piu' azioni fra loro coordinate e interconnesse. Per questi                     
interventi sono ammesse a contributo le spese relative: - al                    
personale educativo ed assistenziale, aggiuntivo rispetto                       
all'organico scolastico agli strumenti ed ausili didattici                      
particolarmente onerosi come le strumentazioni didattiche speciali e            
gli arredi per handicap particolarmente gravi; - ai trasporti                   
individualizzati e speciali.                                                    
b) Realizzazione di misure per l'inserimento sociale ed educativo               
degli immigrati giovani e adulti, con particolare attenzione agli               
aspetti di maggiore criticita' quali l'alfabetizzazione, la                     
socializzazione, la formazione e l'inserimento professionale.                   
c) Introduzione di attivita' e strumenti per la promozione del                  
successo formativo, con particolare riferimento alle misure                     
personalizzate di sostegno all'apprendimento nonche' alla                       
realizzazione di iniziative didattiche a forte valenza                          
transnazionale.                                                                 
d) Diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche sia a                 
supporto di una didattica avanzata sia come strumenti - da utilizzare           
anche nei progetti di partenariato europeo - di diffusione delle                
competenze, di elaborazione di dati e informazioni, di comunicazione.           
e) Iniziative orientate ad assicurare pari opportunita' di accesso              
delle studentesse alla cultura e alla formazione tecnico-                       
scientifiche.                                                                   
f) Sostegno alle iniziative volte a promuovere e consolidare nel                
mondo della scuola la cultura della sicurezza - stradale, ambientale,           
alimentare e del lavoro - della cittadinanza europea, del lavoro e              
dell'attenzione ai consumi.                                                     
6) Procedure                                                                    
1) Il Comune raccoglie i progetti dei soggetti formativi del proprio            
territorio - sui quali ha competenza a norma del DLgs 112/98 --                 
concernenti gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, nonche' quelli           
delle scuole materne autorizzate non statali e non convenzionate con            
i Comuni concernenti gli interventi di cui all'art. 2, comma 2,                 
lettere a) e b) e li trasmette, con le proprie richieste di                     
contributo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, punti 2, 3,           
4 e 5, e all'art. 2, comma 2, alla Provincia entro i termini da                 
questa stabiliti.2) Entro la stessa data la Provincia raccoglie i               
progetti dei soggetti formativi sui quali ha a sua volta competenza a           
norma del DLgs 112/98, nonche' i progetti che comunque coinvolgano              
scuole secondarie superiori con particolare riferimento alle azioni             
dirette a promuovere e supportare la coerenza e la continuita' tra i            
diversi gradi e ordini di scuola.                                               
3) La Provincia provvede altresi' a verificare sia la conformita'               
delle richieste di contributo alle priorita' e agli obiettivi                   
individuati sia la qualita' e la congruenza della spesa, e a                    
formulare proposte in merito all'entita' dei contributi da assegnare            
- nei limiti della propria quota di risorse regionali - ai Comuni e             
ai soggetti formativi proponenti.                                               
4) Gli atti di approvazione dei programmi provinciali sono trasmessi            
alla Regione, completi di illustrazione sintetica dei singoli                   
progetti con specifico riferimento alla tipologia di intervento, agli           
obiettivi e ai risultati attesi, entro il 31 maggio 2001.                       
7) Interventi di rilevanza regionale                                            
1) Le linee di progettazione sulle quali indirizzare gli interventi             
realizzati ai sensi dell'art. 9 dalla Regione in maniera diretta e/o            
attraverso la concessione di contributi agli Enti locali e ai                   
soggetti formativi per l'integrazione fra sistema scolastico e                  
sistema formativo, per il sostegno alla qualificazione scolastica e             
alla messa in rete dei sistemi e per la sperimentazione di interventi           
innovativi sono orientate ai seguenti obiettivi:                                
a) realizzazione di azioni previste da protocolli, intese e                     
convenzioni, in coerenza con le aree previste dalla legge;                      
b) iniziative di informazione e diffusione, tese ad assicurare il               
piu' ampio grado di conoscenza e di coinvolgimento dei soggetti                 
interessati e a sostenere la qualita' dei progetti, comprese azioni             
di monitoraggio e di valutazione dell'applicazione della legge, da              
promuovere in accordo con la Conferenza permanente, per il diritto              
allo studio;                                                                    
c) sostegno alla mobilita' transnazionale.                                      
2) Lo stanziamento sul Bilancio 2000 per questa categoria di                    
interventi e' di Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) cosi'                     
ripartito:                                                                      
a) Lire 400.000.000 (Euro 206.582,76) per i progetti speciali di cui            
all'art. 9, comma 5;                                                            
b) Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14) per la realizzazione di                   
interventi di dimensione interprovinciale o di valenza innovativa sia           
per la natura del progetto sia per la tipologia dei soggetti                    
proponenti. Ciascuna Provincia potra' presentare non piu' di due                
progetti - ai quali la Regione contribuira' per un importo non                  
superiore al 50% del costo complessivo - riferiti agli obiettivi e              
alle esperienze realizzate o in corso di attuazione ritenuti piu'               
significativi e coerenti con gli indirizzi regionali mirati a                   
sostenere e valorizzare le iniziative di qualificazione del sistema             
scolastico sperimentando, in particolare: - strumenti e metodi di               
organizzazione dell'attivita' scolastica improntati al criterio guida           
del successo formativo; - proposte metodologiche di valutazione                 
dell'insegnamento/apprendimento; - metodi e strumenti informativi               
destinati a monitorare sistematicamente le azioni innovative promosse           
in collaborazione con le scuole del territorio, anche a sostegno del            
rafforzamento e di un reale esercizio dell'autonomia.                           
8) Borse e assegni di studio                                                    
1) Le risorse assegnate alla Regione con il DPCM attuativo dell'art.            
1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62 verranno utilizzate in via                   
prioritaria per l'attribuzione di borse di studio agli alunni delle             
scuole elementari e medie, statali e paritarie, appartenenti a                  
famiglie con situazione economica equivalente non superiore a 30                
milioni di Lire (Euro 15.493,71) o ad altro limite fissato dal                  
medesimo DPCM. La misura massima dell'assegno e' fissata in Lire                
250.000 (Euro 129,11) e in Lire 500.000 (Euro 258,23) rispettivamente           
per gli alunni delle elementari e delle medie. Le borse di studio               
vengono assegnate anche agli alunni delle scuole dell'obbligo e                 
secondarie superiori, statali e paritarie, dell'Emilia-Romagna                  
residenti in regioni che abbiano adottato per l'attribuzione del                
beneficio il criterio "della scuola frequentata".                               
2) Gli assegni di studio previsti dall'art. 12 della legge regionale            
vengono attribuiti agli alunni frequentanti corsi di istruzione                 
secondaria superiore in istituzioni statali e non statali le cui                
famiglie presentino un ICE (Indicatore di Condizione Economica) non             
superiore a quello definito al successivo paragrafo 9) e che                    
nell'anno precedente abbiano ottenuto la promozione con una media non           
inferiore a sette o valutazione equivalente se diversamente espressa;           
oppure abbiano sostenuto l'esame di licenza media con valutazione non           
inferiore a buono; o infine - quando sussistano particolari                     
condizioni di disagio - abbiano dimostrato una forte progressione               
nell'impegno scolastico attestata dal Consiglio di classe. L'importo            
massimo degli assegni e' fissato in Lire 2.000.000 (Euro 1.032,91) a            
copertura del 50% delle spese sostenute e documentate. Nei casi                 
previsti dal comma 3 si prescinde dalla valutazione del merito, il              
limite dell'ICE viene fissato in Lire 30 milioni (Euro 15.493.71) e             
le spese vengono coperte fino al 90%. Le risorse regionali stanziate            
per questa tipologia di intervento con il Bilancio 2000 ammontano a             
Lire 8.000.000.000 (Euro 4.131.655,19).                                         
3) Le borse e gli assegni di studio vengono destinati alla parziale             
copertura delle seguenti voci di spesa sostenuta e documentata:                 
a) iscrizione;                                                                  
b) frequenza;                                                                   
c) acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altre                       
pubblicazioni richieste dalla scuola;                                           
d) materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per                
attivita' didattiche particolari;                                               
e) trasporto con mezzi pubblici;                                                
f) pasti consumati presso le strutture e le mense scolastiche;                  
g) sussidi didattici individuali compresi quelli informatici;                   
h) attivita' riconosciute come crediti formativi, anche se svolte               
all'esterno della scuola;                                                       
i) viaggi d'istruzione e visite guidate promossi dalla scuola.                  
4) Agli alunni delle scuole superiori vengono inoltre riconosciute:             
- una spesa forfetaria per vitto di Lire 8.000 (Euro 4,13)                      
giornaliere - che si considera documentata come costo medio del                 
servizio di mensa scolastica rilevato in ambito regionale - per i 200           
giorni minimi di lezione previsti dall'art. 74, comma 3, DLgs 297/94,           
quando il tragitto domicilio-scuola sia effettuato da mezzi pubblici            
in un tempo superiore ai 45 minuti di percorrenza massima previsti              
dalla Tabella 1 del DM 18/12/1975 in materia di norme tecniche per              
l'edilizia scolastica;                                                          
- una spesa forfetaria per istruzione di Lire 720.000 (Euro 371,85),            
non immediatamente riconducibile alle voci di cui al punto                      
precedente, che si considera documentata in quanto corrispondente al            
dato ISTAT 1997 della spesa per istruzione sostenuta annualmente per            
ciascun figlio da una famiglia composta di una coppia con due figli             
residente nella macro-regione Nord Est.                                         
5) Le spese relative ai libri di testo sostenute dai richiedenti con            
ISE fino a 30 milioni sono incluse nell'assegno di studio per la sola           
quota eventualmente non rimborsata ai sensi del DPCM 4 luglio 2000,             
n. 226.                                                                         
6) Qualora le famiglie lo ritengano utile, anche nell'ambito di                 
convenzioni appositamente stipulate dalla Regione con soggetti                  
competenti in materia di assistenza fiscale, puo' essere riconosciuta           
fino ad un massimo di Lire 20.000 (Euro 10,33) interamente                      
rimborsabili la spesa sostenuta per assistenza alla formulazione                
della domanda di borsa o assegno e della relativa autocertificazione.           
7) Per l'anno scolastico 2000-2001 le risorse comunque a disposizione           
della Regione vengono ripartite fra le Province in base ai seguenti             
indicatori:                                                                     
a) reddito medio;                                                               
b) numero dei nuclei familiari;                                                 
c) numero degli iscritti alle scuole medie e secondarie superiori;              
d) tasso di dispersione scolastica;                                             
e) indicatori del disagio minorile.                                             
8) L'assegnazione definitiva sara' effettuata in seguito a                      
valutazione dei benefici complessivamente attribuiti dalle Province e           
adottando criteri di compensazione atti a garantire la copertura                
dell'intero fabbisogno regionale.                                               
9) I bandi recanti le condizioni per l'attribuzione degli assegni               
saranno pubblicati dalle Province entro il 28 febbraio 2001 e                   
resteranno comunque aperti fino al successivo 31 marzo. La                      
liquidazione degli assegni agli aventi diritto dovra' concludersi               
entro il 31 maggio 2001; Province e Comuni potranno avvalersi a tal             
fine della collaborazione delle scuole.                                         
10) La domanda di concessione della borsa di studio per gli alunni              
delle scuole elementari e medie, compilata sull'apposito modello e              
corredata di  autocertificazione ai sensi della Legge 15/68 della               
situazione economica equivalente e delle spese sostenute e                      
documentabili, va consegnata alla segreteria della scuola frequentata           
che provvedera' a trasmetterla al Comune di residenza del                       
richiedente. Le domande relative a studenti residenti in regioni che            
abbiano adottato il criterio "della scuola frequentata" vanno                   
trasmesse alla Regione Emilia-Romagna - Ufficio Organizzazione                  
territoriale del Sistema scolastico e formativo - che provvedera'               
all'erogazione diretta della borsa. Gli alunni immigrati si                     
considerano residenti nel comune in cui sono domiciliati. Il modello            
allegato al DPCM 320/99 eventualmente gia' utilizzato per la                    
richiesta del buono-libro statale e' valido anche per la richiesta              
della borsa di studio purche' integrato con la dichiarazione relativa           
alle spese sostenute.                                                           
11) La domanda di concessione dell'assegno di studio, compilata                 
sull'apposito modello e corredata di autocertificazione ai sensi                
della Legge 15/68 dell'indicatore di condizione economica, del merito           
ove richiesto e delle spese sostenute e documentabili, va consegnata            
alla segreteria della scuola frequentata che provvedera' a                      
trasmetterla alla Provincia di residenza del richiedente. Gli assegni           
di studio possono essere attribuiti ai soli studenti residenti in               
Emilia-Romagna.                                                                 
12) Nei casi previsti dall'art. 12, comma 3, la famiglia, la scuola o           
il Comune di residenza avanzano, anche congiuntamente, la richiesta             
di assegno di studio motivando le particolari condizioni familiari              
che mettono a rischio la frequenza. La valutazione di ammissibilita'            
e la determinazione delle spese che concorrono all'attribuzione di un           
assegno pari a Lire 2.000.000 vengono effettuate dalla scuola di                
concerto con il Comune secondo le funzioni loro attribuite dal comma            
richiamato.                                                                     
13) Piu' Comuni o una Provincia e piu' Comuni possono concordare le             
modalita' operative ritenute piu' idonee a ottimizzare la gestione e            
a garantire la piu' ampia diffusione e la tempestiva erogazione dei             
provvedimenti.                                                                  
14) I Comuni e le Province possono effettuare controlli - anche su              
richiesta della Regione - della documentazione relativa a quanto                
autocertificato su di un campione non inferiore al 5% di beneficiari            
sia delle borse sia degli assegni di studio.                                    
15) Le modalita' di esercizio dell'opzione per la detrazione fiscale            
prevista dall'art. 1, comma 10, della Legge 62/00 verranno precisate            
successivamente all'emanazione dei provvedimenti attuativi della                
legge stessa.                                                                   
16) La Regione provvedera' ad assicurare agli utenti nonche' a                  
diffondere presso le scuole e le Amministrazioni locali interessate,            
mediante stampati e altre forme di comunicazione, un'adeguata                   
informazione sulle caratteristiche, le modalita' di richiesta e i               
tempi di attribuzione delle borse e degli assegni di studio.                    
9) Determinazione dell'Indicatore di Condizione Economica (ICE)                 
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di studio previsto dall'art.             
12 della L.R. 10/99 le condizioni economiche delle famiglie vengono             
determinate in base ai parametri di seguito descritti.                          
Reddito complessivo dei membri del nucleo familiare al netto                    
dell'IRPEF + 20% dell'Indicatore di Condizione Patrimoniale (ICP) =             
Indicatore della Condizione Economica (ICE)                                     
In riferimento a un nucleo familiare convenzionale di 3 persone:                
- l'ICE non puo' superare  L.  52.593.240                                       
(Euro 27.162,14)                                                                
- l'ICP non puo' superare  L. 136.743.440                                       
(Euro 70.622,09)                                                                
I limiti stabiliti per il nucleo convenzionale di tre persone vengono           
adeguati a nuclei familiari con diverso numero di componenti secondo            
la seguente scala di equivalenza (per ogni componente oltre i 7 si              
aggiunge 0,15):                                                                 
  Lire  Euro                                                                    
1 componente  0,45  23.665.688  12.222,31                                       
2 componenti  0,75  39.444.168  20.371,21                                       
3 componenti  1,00  52.593.240  27.162,14                                       
4 componenti  1,22  64.163.448  33.137,66                                       
5 componenti  1,43  75.207.368  38.841,36                                       
6 componenti  1,62  85.200.744  44.002,51                                       
7 componenti  1,80  94.667.832  48.891,85                                       
Dal computo dell'ICE e' esclusa la prima casa a condizione che in               
essa risieda il nucleo familiare e ad eccezione degli immobili                  
appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9 per le quali si              
tiene conto del 50% del valore imponibile ai fini ICI. Quando il                
nucleo familiare non disponga di un'abitazione di proprieta' al                 
limite dell'ICP si applica una franchigia di Lire 100.000.000 (Euro             
51.645,69).                                                                     
Se ne fanno parte un solo genitore, portatori di handicap, persone              
non autosufficienti o piu' studenti, il nucleo familiare si considera           
aumentato di un'unita'.".                                                       
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione" di questo Consiglio               
regionale, giusta nota prot. n. 14705 del 13 dicembre 2000;                     
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 12 dicembre 2000, progr. n. 2294, riportate nel           
presente atto deliberativo.                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina