REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2000, n. 2360

Approvazione bando per gli interventi previsti dal programma regionale, attuativo della delibera CIPE 8 agosto 1996, ai sensi dell'art. 2, comma 42, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- l'art. 2, comma 42, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;                     
- la delibera CIPE dell'8 agosto 1996, pubblicata nella Gazzetta                
Ufficiale dell'8 ottobre 1996, Serie generale, n. 236 recante                   
"Direttive per la concessione alle imprese del commercio e del                  
turismo delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 42, della Legge             
28 dicembre 1995, n. 549";                                                      
- il punto 2.1 della predetta delibera ove si prevede, nell'ambito              
degli assi prioritari, l'Asse 3 - "Riqualificazione di contesti                 
urbani e territoriali, Azioni: Riqualificazione delle attivita'                 
commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle             
aree rurali";                                                                   
- in particolare il punto 10 della predetta delibera che dispone che            
nell'ambito dei progetti strategici di cui al citato Asse 3: "le                
Regioni interessate presentano al Ministero dell'Industria, del                 
Commercio e dell'Artigianato, per l'approvazione, i  programmi                  
attuativi per la concessione dei contributi";                                   
considerato che le risorse destinate all'Asse  3, ammontanti                    
complessivamente a 80 miliardi di Lire (Euro 41.316.551,93), sono               
state ripartite fra le Regioni, sulla base della popolazione                    
residente nelle aree di applicazione della suddetta delibera CIPE e             
che al punto 11.1 e' stabilito che alla Regione Emilia-Romagna sono             
assegnati Lire 1.048.000.000 (Euro 541.246,38);                                 
vista la delibera del Consiglio regionale n. 580 del 6 marzo 1997,              
resa esecutiva dalla CCARER con atto prot. n. 424/385 del 21 marzo              
1997, con la quale e' stato approvato il Programma attuativo per la             
concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 42, della Legge             
28 dicembre 1995, n. 549;                                                       
considerato che il suddetto Programma e' soggetto, ai sensi di quanto           
disposto ai punti 10 e 11 della precitata delibera CIPE 8 agosto                
1996, ad approvazione da parte del Ministero dell'Industria, del                
Commercio e dell'Artigianato;                                                   
visti inoltre:                                                                  
- la delibera del Consiglio regionale n. 1136 del 26 maggio 1999, con           
la quale sono state apportate modifiche al suddetto Programma                   
attuativo su espresse indicazioni del succitato Ministero, con note             
prot. n. 914012 del 20 aprile e prot.  n.914088 del 15 ottobre 1998;            
- il DM del 14 giugno 1999 con il quale e' stato approvato il citato            
Programma attuativo ed e' stato concesso alla Regione Emilia-Romagna            
un contributo di Lire 1.572.000.000 (Euro 811.870,25), in luogo di              
Lire 1.048.000.000 (Euro 541.246,83) inizialmente assegnati;                    
- l'art. 8 della citata delibera del Consiglio regionale n. 580 del 6           
marzo 1997, che prevede che la Giunta regionale determini i criteri             
per l'individuazione degli interventi e provveda alla predisposizione           
del bando per la presentazione delle domande;                                   
ritenuto di procedere alla definizione dei succitati criteri e del              
relativo bando;                                                                 
dato atto:                                                                      
- dei pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva                      
competenza, dal Direttore generale alla Cultura e Turismo, dr.                  
Alessandro Chili, e dal Direttore generale alle Attivita' produttive,           
dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita' del presente atto, ai           
sensi dell'art. 4, VI comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del           
punto 3.1 della delibera 2541/95;                                               
- dei pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva                      
competenza, dal Responsabile del Servizio Turismo e Qualita' aree               
turistiche, dr. Stefano Vannini, e dal Responsabile del Servizio                
Programmazione della Distribuzione commerciale, d.ssa Paola                     
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai            
sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del            
punto 3.1 della delibera 2541/95;                                               
su proposta dell'Assessore regionale al Turismo, Commercio;                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di approvare il bando per gli interventi previsti dal Programma               
regionale attuativo della delibera CIPE 8 agosto 1996, ai sensi                 
dell'art. 2, comma 42, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549,                    
specificato nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente               
provvedimento;                                                                  
- di approvare i moduli per la richiesta delle agevolazioni di cui              
agli Allegati 1 (Settore Commercio), 2 (Settore Turismo);                       
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Bando per gli interventi previsti dal Programma regionale, attuativo            
della delibera CIPE 8 agosto 1996, ai sensi dell'art. 2, comma 42,              
della Legge 28 dicembre 1995, n. 549                                            
1) Aree di applicazione                                                         
1.1 - Le aree interessate sono quelle ammissibili agli interventi dei           
fondi strutturali, Obiettivo 2 e quelle rientranti nella fattispecie            
di cui all'art. 87.3.c. del trattato di Amsterdam, cosi' come                   
stabilito dalle Decisioni della Commissione Europea, C(2000) 2327 del           
27/7/2000 e C(2000) 2752 del 20/9/2000.                                         
2) Soggetti beneficiari                                                         
2.1 - Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente                   
deliberazione i seguenti soggetti, in relazione ai settori di                   
intervento.                                                                     
Settore Commercio:                                                              
a) le imprese con i parametri dimensionali di cui al successivo punto           
2.3 esercenti il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, anche su               
aree pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al                 
pubblico di alimenti e bevande;                                                 
b) organismi associativi, costituiti tra le imprese commerciali di              
cui alla precedente lettera a), che svolgono attivita' di gestione di           
servizi comuni per gli associati. Tra gli associati possono essere              
ricompresi imprese appartenenti agli stessi o ad altri settori                  
economici collegati, Enti pubblici ed associazioni di categoria,                
anche attraverso societa' o organismi da loro controllati;                      
c) le societa' anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi            
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad             
altre forme di commercio associato, a condizione che siano                      
costituiti, con prevalenza numerica, dai soggetti di cui ai punti a)            
e b), anche con la partecipazione di capitale sociale di Enti locali            
territoriali o di altri Enti pubblici.                                          
Settore Turismo:                                                                
a) le imprese private singole o associate. Ai fini                              
dell'ammissibilita' al presente finanziamento, per imprese associate,           
si intendono i club di prodotto, i consorzi e gli altri                         
raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma costituiti,             
anche in via temporanea;                                                        
b) le societa' a capitale misto a prevalente capitale privato;                  
c) societa' d'area, costituite ai sensi delle Leggi regionali 38/88,            
6/92;                                                                           
d) centri di servizio e di assistenza tecnica promossi                          
dall'associazionismo economico e sindacale delle imprese e                      
cooperative turistiche;                                                         
e) cooperative turistiche.                                                      
2.2 - Le imprese possono essere anche singole ma debbono essere                 
integrate fra loro per il perseguimento di un obiettivo comune                  
rientrante fra gli scopi finanziabili. Sono comunque esclusi i                  
progetti in cui gli Enti pubblici sono direttamente beneficiari dei             
contributi.                                                                     
2.3 - Ai fini della concessione e del calcolo delle agevolazioni                
previste dalla presente deliberazione le imprese di cui al precedente           
punto 2.1, lettera a), devono rispettare i seguenti parametri                   
dimensionali:                                                                   
- un massimo di 95 dipendenti;                                                  
- un fatturato annuo non superiore ai 15,2 milioni di Euro, oppure un           
totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10,3 milioni di                
Euro.                                                                           
Qualora l'impresa richiedente faccia capo ad una o piu' imprese che             
non rispondano a questa definizione, la partecipazione delle stesse             
deve essere limitata a non piu' di un quarto, ad eccezione di                   
societa' di investimenti pubblici, societa' a capitale a rischio o              
investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitano               
alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa.                         
2.4 - I soggetti beneficiari devono avere la sede legale,                       
amministrativa ed operativa nella regione Emilia-Romagna. Gli                   
interventi oggetto dell'agevolazione devono essere localizzati nelle            
aree di cui al punto 1.                                                         
2.5 - Ai fini della determinazione della dimensione delle imprese,              
fatta eccezione per le nuove imprese di cui al successivo punto 2.6,            
sono considerati:                                                               
a) il fatturato annuo o il totale dello stato patrimoniale risultanti           
dall'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della                  
domanda di agevolazione ovvero, per le imprese che non sono tenute              
alla redazione del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi              
presentata;                                                                     
b) il numero medio dei dipendenti occupati a tempo indeterminato da             
ciascuna impresa negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di                
presentazione della domanda di agevolazione;                                    
c) la composizione della compagine sociale di ciascuna impresa, se              
costituita sotto forma di societa' di capitali, risultante alla data            
di presentazione della domanda di agevolazione.                                 
2.6 - Per le imprese costituite da non oltre un anno sono considerati           
il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, la                     
composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e la              
situazione patrimoniale risultanti alla data di presentazione della             
domanda di agevolazione.                                                        
2.7 - 1 requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di               
presentazione della domanda di agevolazione.2.8 - Le medie e piccole            
imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di                     
dipendenti, dovranno dichiarare che l'impresa non ha dipendenti e che           
i versamenti relativi ai contributi previdenziali obbligatori                   
previsti per gli esercenti attivita' commerciali sono stati                     
regolarmente effettuati.                                                        
3) Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo             
3.1 - Le richieste di concessione del contributo debbono essere                 
inviate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo               
indicato sul modulo di domanda, Allegato 1 (Settore Commercio) e                
Allegato 2 (Settore Turismo), entro e non oltre il 15 febbraio 2001,            
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con                     
esclusione di qualsiasi altro mezzo di trasmissione. Fa fede                    
esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.                
Settore Commercio.                                                              
3.2 - La domanda, redatta in carta legale secondo il modello di cui             
all'Allegato 1 della presente deliberazione, sottoscritta dal legale            
rappresentante del soggetto beneficiario, responsabile                          
dell'attuazione e della realizzazione del progetto, dovra' essere               
corredata da:                                                                   
- una relazione generale descrittiva del progetto, specificando:                
a) le motivazioni del progetto proposto e la descrizione del contesto           
territoriale, tematico e programmatico entro il quale verra'                    
realizzato;                                                                     
b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si                    
intendono raggiungere;                                                          
c) la descrizione dell'intervento proposto;                                     
d) i risultati attesi;                                                          
e) gli aspetti finanziari e dettaglio dei costi;                                
f) il piano finanziario di copertura delle spese.                               
Nel caso di soggetti beneficiari di cui alle lett. b) e c) del punto            
2.1, dovra' essere allegata anche la documentazione comprovante la              
forma associativa dichiarata (atto costitutivo e statuto).                      
Nel caso di singola impresa dovra' essere allegato il certificato di            
iscrizione alla CCIAA.                                                          
Settore Turismo                                                                 
La domanda, redatta in carta legale secondo il modello di cui                   
all'Allegato 2 della presente deliberazione, sottoscritta dal legale            
rappresentante del soggetto beneficiario, responsabile                          
dell'attuazione e della realizzazione del progetto, dovra' essere               
corredata da:                                                                   
- una relazione generale descrittiva del progetto, contenente:                  
a) gli obiettivi;                                                               
b) i mercati e i target di domanda da privilegiare;                             
c) le azioni programmate, distinte per tipologia di strumenti e                 
materiali e tempi del loro svolgimento;                                         
d) il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal              
piano finanziario;                                                              
e) i tempi di svolgimento del progetto.                                         
Nel caso di aggregazioni di imprese (club di prodotto o ATI) dovra'             
essere allegata anche la documentazione comprovante la forma                    
associativa dichiarata e l'adesione all'Unione di prodotto.                     
Nel caso di impresa singola dovra' essere allegato il certificato di            
iscrizione alla CCIAA.                                                          
4) Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione                            
4.1 - Possono essere finanziati i progetti la cui realizzazione abbia           
avuto inizio a partire dall'8 agosto 1996.                                      
4.2 - I progetti di cui al presente programma dovranno essere                   
completati entro il termine di un anno dalla data di approvazione.              
Tale termine e' esteso a due anni qualora siano previsti interventi             
di costruzione o ristrutturazione degli immobili.                               
5) Iniziative e spese ammissibili                                               
5.1 - Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono                
essere concesse a fronte della presentazione di progetti riguardanti            
le seguenti iniziative che, per numero di partecipanti, diffusione              
sul territorio e significativita' economica siano in grado di                   
migliorare i fattori di competitivita' delle imprese minori e                   
determinare positive ricadute occupazionali:                                    
1) interventi di ripristino edilizio e di recupero ambientale                   
connessi alla valorizzazione commerciale con ristrutturazione                   
commerciale per comparto o per via anche in concomitanza di                     
interventi sugli spazi pubblici, sull'arredo urbano e sulle                     
attrezzature collettive degli spazi aperti ad uso pubblico;                     
2) in tale quadro anche interventi edilizi relativi ai singoli                  
esercizi, con restauro delle facciate degli edifici e recupero o                
creazioni delle componenti di arredo urbano (insegne negozi, vetrine            
e infissi, segnalazioni, illuminazione) purche' finalizzati alla                
creazione di un'immagine unitaria (di via, di comparto, di zona                 
storica ecc.) e studi sul merchandising e realizzazione di una                  
ristrutturazione volta ad ottenere un sistema funzionale, efficace ed           
efficiente di esposizione dei prodotti e di fruibilita' dei servizi             
al fine di incrementare la vendibilita';                                        
3) se direttamente connessi con tali interventi anche ampliamenti               
degli esercizi con recupero di superfici sottoutilizzate e degradate            
e con valorizzazione di percorsi pedonali interni (attraverso aree              
cortilizie, corti e giardini), o da inserimento, in quell'ambito, di            
nuovi esercizi;                                                                 
4) adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza vigenti e                 
interventi ai sensi del DLgs 626/94 e successive modifiche e                    
integrazioni;                                                                   
5) interventi per la progettazione di un marchio unico territoriale;            
6) intervento per la formazione di un club di prodotto tra imprese e            
sviluppo di marchi comuni per merceologie affini e/o per associazioni           
di via, di luogo od altro supportati da attivita' di comunicazione              
volte a fidelizzare il consumatore-utente (direct marketing);                   
7) interventi per la progettazione di pacchetti di offerta turistica            
mirati e per la elaborazione per la specifica card di accesso a piu'            
servizi sportivi e ricreativi;                                                  
8) sviluppo di un sistema di card (fidelity card o guest card) che              
sia il nodo centrale dell'azione di comunicazione e che permetta di             
implementare un sistema di data base per queste attivita' commerciali           
e turistiche con l'obiettivo di capire l'andamento dei consumi, della           
domanda;                                                                        
9) realizzazione di sistemi informativi di marketing, sia ad uso                
interno sia per comunicare all'esterno delle organizzazioni e delle             
aziende, mediante tecnologie internet ed intranet (rete di                      
teleprenotazione alberghiera, rete di informazione turistica a                  
distanza).                                                                      
5.2 - I contributi sono concessi per i beni materiali o immateriali             
idonei ad utilizzazioni ripetute nel tempo e di cui agli articoli 67,           
68 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con                 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.               
Tutti i beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica. Relativamente           
ai progetti del settore turistico, saranno ritenute ammissibili le              
seguenti spese riferite a progetti di promo-commercializzazione:                
a) la stampa e la spedizione di materiale cartaceo finalizzato alla             
realizzazione del progetto, nel caso di pacchetti, ecc...;                      
b) una quota in misura non eccedente il 15% dell'importo del progetto           
quale riconoscimento forfettario di spese generali per la gestione              
delle iniziative contenute nel progetto, e per la progettazione,                
purche' documentabili;                                                          
c) spese per azioni promozionali e pubblicitarie quali, a titolo                
esemplificativo: - partecipazione a fiere e saloni del settore; -               
organizzazione di workshop; - organizzazione di momenti promozionali;           
- organizzazione di visite di giornalisti ed operatori del settore; -           
acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani, periodici, emittenti              
radio e televisive; - azioni di comunicazione. Le azioni proposte               
dovranno fare emergere le peculiarita' delle aree interessate ed                
essere finalizzate a promuovere e commercializzare prodotti turistici           
integrati fra loro, quali: ambiente, natura, enogastronomia,                    
agriturismo, turismo verde, ecc...;                                             
d) spese per la produzione di materiale promozionale e pubblicitario            
purche' rientranti in un complessivo progetto, quali, a titolo                  
esemplificativo: - cataloghi istituzionali e di settore; -                      
pieghevoli; - opuscoli illustrativi; - strumenti audiovisivi (video,            
CD, diapositive, ecc...); - oggettistica.                                       
5.3 - Sono escluse le spese relative ad acquisto di immobili,                   
attrezzature di servizio, arredi, materiali di consumo e contratti di           
manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se             
prestate da imprese e societa', anche in forma cooperativa iscritte             
al Registro ditte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e           
Agricoltura, da Enti pubblici o privati aventi personalita'                     
giuridica, nonche' da professionisti iscritti ad un Albo                        
professionale legalmente riconosciuto.                                          
Non saranno comunque ritenute ammissibili (settore turismo):                    
a) le spese riferite ad iniziative di sola incentivazione;                      
b) le spese per iniziative che contengano la commercializzazione di             
prodotti estranei alla Regione Emilia- Romagna in misura                        
quantitativamente superiore al 30% dell'intero progetto;                        
c) le spese di partecipazione alle fiere e ai workshop del                      
rappresentante e del personale delle imprese;                                   
d) le spese riferite ad azioni di sola animazione ed intrattenimento.           
5.4 - Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti per i             
quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni, ivi                  
comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni di imposta,                   
previste da altre normative statali, regionali, ovvero da azioni                
comunitarie cofinanziate fatti salvi i benefici finanziari disposti             
direttamente con atti delle Comunita' Europee e gli investimenti                
inseriti in programmi attuativi cofinanziati dalle Regioni o da altri           
soggetti pubblici nell'ambito di accordi di programma.                          
6) Misura e calcolo delle agevolazioni                                          
6.1 - L'agevolazione e' riconosciuta sotto forma di contributo in               
conto capitale, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea in                 
termini di Equivalente sovvenzione netto (ESN) e/o Equivalente                  
sovvenzione lorda (ESL), calcolati in percentuale delle spese ammesse           
e comunque non superiore a Lire 500 milioni (Euro 258.228,45); oppure           
in alternativa, fino al 70% delle spese ammesse con un massimale di             
contribuzione pari a 100.000 Euro nel corso di un triennio, ai sensi            
della regola "de minimis". E' a scelta del richiedente optare per uno           
dei due regimi. L'intervento non puo' essere inferiore a 50 milioni             
(Euro 25.822,84).                                                               
6.2 - Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla               
base dei costi ammissibili ed espresse in ESN e/o ESL sono le                   
seguenti:                                                                       
a) per le unita' locali oggetto di intervento nelle aree Obiettivo 2:           
- nelle aree ammesse ad usufruire delle della deroga ai sensi                   
dell'art. 87.3.c. del trattato di Amsterdam 8% ESN + 6% ESL; - nelle            
altre aree 7,5 ESL;                                                             
b) per le unita' locali oggetto di intervento nelle aree non comprese           
in quelle dell'Obiettivo 2 di cui alla precedente lett. a) ma ammesse           
ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 87.3.c. del trattato di            
Amsterdam 8% ESN + 6% ESL.                                                      
6.3 - Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e'             
annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed e'                 
determinato sulla base del tasso di riferimento applicato al settore            
commerciale, calcolato secondo le modalita' di cui al decreto del               
Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994. Il tasso da applicare per             
il calcolo dell'ESN, riferito al singolo progetto, e' quello in                 
vigore all'epoca di avvio a realizzazione del progetto stesso. Nel              
caso di progetti da avviare in anno successivo a quello della                   
concessione si applica in via presuntiva il tasso di attuazione                 
vigente all'epoca di approvazione del progetto. Ulteriori modalita'             
per il calcolo delle agevolazioni in ESN e del tasso di attuazione              
sono disciplinate con decreto del Ministero dell'Industria, del                 
Commercio e dell'Artigianato, con incarico per il turismo.                      
6.4 - Il calcolo del contributo relativo a progetti che insistono               
contestualmente su Province aventi diverse intensita' di                        
contribuzione e nelle aree non previste al punto 2.1, e' effettuato             
tenendo conto della distribuzione degli investimenti in relazione               
alla dimensione del soggetto cui l'unita' locale coinvolta nel                  
progetto fa capo ed alla ubicazione della stessa unita' locale. Ad              
ogni unita' locale (punto vendita, magazzino, centro distributivo)              
saranno attribuiti gli investimenti fisicamente in essa previsti e              
realizzati; gli investimenti non frazionabili riferiti all'intero               
progetto sono ammissibili in proporzione diretta al numero delle                
unita' locali ubicate nelle aree obiettivo con l'intensita' prevista            
per le piccole imprese nell'area di ubicazione della struttura                  
comune.                                                                         
7) Priorita'                                                                    
Settore Commercio                                                               
7.1 - La valutazione dei progetti, ai fini della predisposizione                
della graduatoria, deve tener conto dei seguenti elementi:                      
1) iniziativa presentata da soggetti privati ai sensi della L.R.                
41/97, ritenuta ammissibile e non finanziata per carenza di fondi;              
2) inserimento dell'intervento nell'ambito di un Progetto di                    
valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della              
L.R. 5 luglio 1999, n. 14;                                                      
3) intervento riguardante l'attivazione di esercizi polifunzionali,             
di cui all'art. 9 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;                              
4) intervento compreso in accordi ed intese di programma;                       
5) importo degli investimenti attivati e numero delle imprese                   
richiedenti, nell'area oggetto di intervento integrato (punto 2.2).             
Settore Turismo                                                                 
7.2 - Ai fini della formazione della graduatoria, saranno valutati              
con priorita' decrescente i seguenti soggetti:                                  
1) le imprese aggregate, aderenti alle Unioni di prodotto (ai sensi             
dell'art. 13 della L.R. 7/98) ed le Societa' d'area di cui al punto             
2.1, lett. c);                                                                  
2) le imprese private singole, i centri servizi e le cooperative                
turistiche, indicati rispettivamente alle lett. d) ed e) del punto              
2.1.                                                                            
7.3 - Particolare attenzione sara' data ai progetti contenenti azioni           
finalizzate alla realizzazione di iniziative volte ad incrementare              
l'occupazione e/o qualificazione professionale di giovani                       
imprenditori ed operatori turistici.                                            
7.4 - Saranno altresi' tenuti in particolare considerazione i                   
progetti contenenti iniziative finalizzate alla realizzazione e/o               
comunicazione di azioni volte a rendere accessibili e fruibili le               
strutture turistiche, i servizi e il territorio ai turisti che                  
presentano bisogni speciali.                                                    
8) Istruttoria e valutazione                                                    
8.1 - L'istruttoria dei progetti viene effettuata da un gruppo di               
valutazione tecnica istituito presso l'Assessorato Turismo, Commercio           
composto da Dirigenti e collaboratori regionali. Il gruppo di                   
valutazione ha il compito di analizzare e valutare i progetti, di               
predisporre la proposta di graduatoria da ammettere a contributo, in            
due elenchi distinti per il settore commercio e per il settore                  
turismo, nonche' di proporre l'importo dei contributi stessi.                   
8.2 - Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione            
e' di 90 giorni, che decorrono dalla data di scadenza del termine di            
presentazione delle richieste di contributo. Detto termine si intende           
sospeso per una sola volta e per non piu' di 30 giorni nel caso di              
richiesta di documentazione integrativa da parte dei Servizi                    
regionali competenti.                                                           
9) Concessione e liquidazione del contributo                                    
9.1 - Terminata la fase istruttoria, la Giunta regionale, tenuto                
conto della proposta di graduatoria del gruppo di valutazione,                  
delibera la concessione dei contributi e il relativo impegno                    
sull'apposito capitolo di bilancio. Qualora risultassero disponibili            
nuovi fondi, per revoca o rinuncia o per altre ragioni, potra' essere           
deliberata l'ammissione a contributo di altre domande secondo                   
l'ordine della graduatoria.                                                     
9.2 - Il programma regionale contenente, per ciascun settore, gli               
elenchi degli interventi ammessi ed esclusi, verra' pubblicato nel              
Bollettino Ufficiale della Regione. Verra' comunque data                        
comunicazione a tutti soggetti richiedenti dell'esito dell'istanza              
presentata.                                                                     
9.3 - La liquidazione del contributo avviene in due quote:                      
a) la prima, come acconto, pari al 50% del contributo concesso, ad              
inizio lavori e' liquidata a richiesta del soggetto beneficiario,               
previa presentazione della seguente documentazione: - fidejussione              
bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a            
garanzia delle somme erogate, di importo pari all'acconto richiesto             
che sara' svincolata a seguito dell'erogazione del saldo del                    
contributo; - dichiarazione del legale rappresentante del soggetto              
beneficiario, attestante la data di inizio lavori;                              
b) la seconda, a saldo, a completamento del progetto, secondo le                
modalita' previste al successivo punto 9.4.                                     
I fatti e gli stati relativi al fine del procedimento sono                      
certificati ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.                         
9.4 - La richiesta di liquidazione del saldo avviene a seguito                  
dell'invio alla Regione, entro 180 giorni dalla comunicazione                   
dell'avvenuta concessione o, in caso di interventi ancora da ultimare           
o da realizzare, entro 180 giorni dal termine della realizzazione               
dell'intervento, della seguente documentazione:                                 
a) relazione tecnica, a firma del legale rappresentante del soggetto            
beneficiario, che illustri le modalita' di attuazione                           
dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi originariamente              
previsti, il riepilogo delle spese dettagliate per singole azioni;              
b) documentazione comprovante l'effettuazione delle spese ammesse,              
costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',                  
riportante un rendiconto analitico delle voci di spese sostenute.               
Tale rendiconto consiste nell'elenco delle fatture pagate con numero            
progressivo, data di emissione, causale, ragione sociale del                    
fornitore, importo (IVA esclusa), data della quietanza di ciascuna              
fattura e totale delle spese sostenute;                                         
c) documentazione comprovante la conformita' urbanistica                        
dell'intervento.                                                                
9.5 - La liquidazione a saldo del contributo avviene nel limite                 
massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di             
spesa e della conformita' del progetto realizzato a quello approvato.           
L'entita' del contributo sara' proporzionalmente ridotta, qualora la            
spesa effettiva risultante dalla documentazione consuntiva presentata           
risulti inferiore alla spesa preventivata.                                      
9.6 - I progetti che in fase di liquidazione dovessero comportare una           
riduzione della spesa, potranno continuare a beneficiare delle                  
agevolazioni, purche' venga raggiunto almeno il 60% della spesa                 
ammessa, e comunque la spesa effettiva non risulti inferiore                    
all'importo minimo di cui al punto 6.1 della presente                           
deliberazione.9.7 - Il termine per la conclusione del procedimento e'           
di 90 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta           
di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso nel              
caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli                  
uffici.                                                                         
9.8 - I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare,           
nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui              
contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo              
comma dell'art. 36 della Legge 20 maggio 1970,  n.300.                          
9.9 - La Regione Emilia-Romagna in relazione alle specifiche                    
competenze, puo' disporre propri accertamenti e chiedere ogni                   
eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.                       
10) Cause di improcedibilita' e motivi di esclusioni                            
10.1 - Sono motivo di improcedibilita' della domanda di agevolazione:           
a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o             
mediante mezzi diversi da quello stabilito;                                     
b) la mancata utilizzazione dei fac-simili Allegato 1 (Settore                  
Commercio) e Allegato 2 (Settore Turismo) di cui al punto 3.2;                  
c) la mancata presentazione della relazione generale e descrittiva              
del progetto di cui al punto 3.2.                                               
10.2 - Costituiscono motivo di esclusione:                                      
a) la mancanza dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 5.4 della presente           
deliberazione;                                                                  
b) il fatto che il soggetto beneficiario si trovi in stato di                   
liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali.                   
10.3 - Dell'accertata improcedibilita' verra' data comunicazione                
all'interessato entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Dei              
motivi di esclusione verra' data comunicazione nei termini di cui al            
punto 8.2 della presente deliberazione.                                         
11) Revoca delle agevolazioni                                                   
11.1 - Le agevolazioni concesse sono revocate dalla Regione:                    
a) per la perdita dei requisiti di cui al punto 2;                              
b) qualora, per il medesimo investimento, siano state concesse                  
agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali                
regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni               
pubbliche;                                                                      
c) qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i              
beni materiali la cui acquisizione e realizzazione e' stata oggetto             
dell'agevolazione prima di tre ami dalla data di completamento del              
progetto;                                                                       
d) qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione           
volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;                                
e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 36 mesi dalla data             
di emissione dell'atto di concessione. Detto termine puo' essere                
prorogato, una sola volta e per non oltre un anno per cause di forza            
maggiore, a domanda da presentare prima della scadenza di 36 mesi;              
f) qualora la spesa effettiva risulti inferiore ai limiti previsti al           
punto 9.6.                                                                      
12) Contributi indebitamente percepiti                                          
12.1 - Nel caso di revoca di importi gia' erogati, il soggetto                  
beneficiario dovra' restituire tali somme maggiorate degli interessi            
legali a decorrere dalla data di erogazione, entro 45 giorni dalla              
notifica del provvedimento di revoca da parte della Regione.                    
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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