DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2001, n. 1710
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) sul progetto per la costruzione di un impianto idrovoro a servizio del comprensorio Lama Inferiore in comune di Ravenna, ai sensi del Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione
di un impianto idrovoro (di Canaletta) a sevizio del comprensorio di
bonifica Lama Inferiore, in comune di Ravenna, nella provincia di
Ravenna presentato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale,
Via A. Mariani n. 26 - Ravenna dalla ulteriore procedura di VIA con
le prescrizioni, individuate al punto 7 e di seguito riportate:
1) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione
dei mezzi si ritiene necessario: - per l'eventuale impianto di
betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; - qualora
nella composizione del calcestruzzo rientri come materia prima il
polistirolo, il ciclo delle acque usate, provenienti anche dal
lavaggio delle autobetoniere, non dovra' essere svolta a cielo aperto
e comunque, prima dello scarico delle acque usate nel contenitore
preparato allo scopo, dovranno essere interposte griglie di
trattenimento del materiale plastico; - prevedere la umidificazione
dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed
inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto
quando queste si trovino nelle vicinanze dell'aggregato urbano; - per
il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei
cassoni con teloni;
2) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali
aree, vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo
misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50
dB(A);
3) per il ripristino delle aree di scavo e di eventuali aree di
cantiere si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo
scotico, che si avra' cura di accumulare separatamente dalle altre
tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua
manutenzione per evitarne la morte biologica;
4) per quanto riguarda le operazioni di ripristino, in generale, si
dovranno utilizzare specie autoctone e/o naturalizzate che
garantiscono un maggior successo di impianto (facilita' di
attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo,
minori costi di manutenzione);
5) assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come
invadenti (Robinia, Alianto, etc.);
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Consorzio di
Bonifica della Romagna Centrale, Via A. Mariani n. 26 - Ravenna, alla
Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna, all'ARPA Sezione di
Ravenna e al Ministero per i Beni e le Attivita' culturali Ufficio
Centrale Beni ambientali e paesaggistici;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni
il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.