REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2001, n. 1710

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) sul progetto per la costruzione di un impianto idrovoro a servizio del comprensorio Lama Inferiore in comune di Ravenna, ai sensi del Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione           
di un impianto idrovoro (di Canaletta) a sevizio del comprensorio di            
bonifica Lama Inferiore, in comune di Ravenna, nella provincia di               
Ravenna presentato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale,            
Via A. Mariani n. 26 - Ravenna dalla ulteriore procedura di VIA con             
le prescrizioni, individuate al punto 7 e di seguito riportate:                 
1) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e            
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di             
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione            
dei mezzi si ritiene necessario: - per l'eventuale impianto di                  
betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento            
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e                     
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; - qualora           
nella composizione del calcestruzzo rientri come materia prima il               
polistirolo, il ciclo delle acque usate, provenienti anche dal                  
lavaggio delle autobetoniere, non dovra' essere svolta a cielo aperto           
e comunque, prima dello scarico delle acque usate nel contenitore               
preparato allo scopo, dovranno essere interposte griglie di                     
trattenimento del materiale plastico; - prevedere la umidificazione             
dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed              
inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto                 
quando queste si trovino nelle vicinanze dell'aggregato urbano; - per           
il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei               
cassoni con teloni;                                                             
2) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto             
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e                    
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,            
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali             
aree, vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo              
misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50            
dB(A);                                                                          
3) per il ripristino delle aree di scavo e di eventuali aree di                 
cantiere si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo                 
scotico, che si avra' cura di accumulare separatamente dalle altre              
tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua           
manutenzione per evitarne la morte biologica;                                   
4) per quanto riguarda le operazioni di ripristino, in generale, si             
dovranno utilizzare specie autoctone e/o naturalizzate che                      
garantiscono un maggior successo di impianto (facilita' di                      
attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo,           
minori costi di manutenzione);                                                  
5) assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come                    
invadenti (Robinia, Alianto, etc.);                                             
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Consorzio di               
Bonifica della Romagna Centrale, Via A. Mariani n. 26 - Ravenna, alla           
Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna, all'ARPA Sezione di                 
Ravenna e al Ministero per i Beni e le Attivita' culturali Ufficio              
Centrale Beni ambientali e paesaggistici;                                       
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della            
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni            
il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della             
Regione.                                                                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina