REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2001, n. 67

Misure di prevenzione nei confronti dell'afta epizootica

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Considerato che la situazione epidemiologica dell'afta epizootica ha            
assunto nel Regno Unito carattere di estrema gravita';                          
considerato altresi' che in numerosi altri Paesi europei sono in                
corso accertamenti sanitari connessi a presunti o sospetti focolai di           
detta malattia infettiva;                                                       
ritenuto necessario elevare il livello di attenzione sul territorio             
regionale anche mediante l'adozione di misure di controllo e di                 
prevenzione;                                                                    
visti:                                                                          
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed                   
integrazioni;                                                                   
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del               
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;                            
dato atto, ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95;                             
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario ed Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in            
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;                       
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
dr. Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente                     
ordinanza;                                                                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
ordina:                                                                         
Art. 1                                                                          
Tutti gli allevamenti di animali delle specie sensibili che hanno               
introdotto animali provenienti da Paesi esteri a partire dal 1                  
febbraio 2001 devono essere posti sotto vincolo sanitario con divieto           
di introduzione e uscita di animali fino all'espletamento degli                 
accertamenti sanitari di cui al successivo art. 2.                              
Art. 2                                                                          
Negli allevamenti posti sotto vincolo sanitario devono essere                   
eseguiti:                                                                       
- la visita clinica degli animali introdotti e di tutto l'effettivo,            
secondo modalita' e schemi previsti dal manuale operativo per l'afta            
epizootica;                                                                     
- il prelievo di sangue per l'esecuzione degli esami sierologici su             
tutti i capi introdotti se il loro numero e' pari o inferiore a 20,             
oppure, se il numero dei soggetti componenti la partita introdotta e'           
superiore a 20, operando un campionamento secondo la tabella allegata           
al manuale operativo per l'afta epizootica; l'esecuzione degli                  
accertamenti sierologici va effettuata trascorsi 15 giorni                      
dall'introduzione degli animali e, durante tale periodo, gli animali            
devono essere sottoposti a visita clinica almeno bisettimanale.                 
Art. 3                                                                          
In deroga a quanto previsto ai precedenti articoli e per situazioni             
inderogabili, dagli allevamenti sotto vincolo sanitario e' consentito           
l'inoltro diretto di animali al macello previa visita clinica e                 
relativa attestazione sul documento di accompagnamento.                         
Art. 4                                                                          
I provvedimenti di cui agli articoli precedenti si applicano anche              
alle stalle di sosta dei commercianti.                                          
Art. 5                                                                          
In tutto il territorio regionale, fino al 15 aprile, sono sospesi               
mercati, fiere, mostre e rassegne di animali delle specie sensibili.            
Art. 6                                                                          
Presso gli aeroporti della regione i Servizi Veterinari:                        
- vigilano sulla corretta gestione dei rifiuti alimentari di tutti i            
voli in provenienza dal Regno Unito;                                            
- provvedono affinche' tutti gli animali di tutte le specie, anche              
non aftoso-sensibili, in provenienza dal Regno Unito dovranno                   
sottostare ad un periodo di isolamento di almeno 5 giorni, o presso             
l'aeroporto o presso strutture appositamente identificate dai Sevizi            
Veterinari;                                                                     
- dispongono affinche' le direzioni degli aeroporti provvedano ad               
attivare un opportuno sistema di disinfezione delle calzature di                
tutti i passeggeri e del personale di volo di tutti gli aerei                   
provenienti dal Regno Unito.                                                    
Art. 7                                                                          
Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi del              
Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del                    
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.                            
Art. 8                                                                          
I Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori delle            
Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi                     
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di               
vigilanza previsto dall'articolo 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19,           
nonche' gli Agenti della Forza pubblica, sono incaricati, ciascuno              
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.           
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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