DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2001, n. 1997
L.R. 6 settembre 1999, n. 25 modificata dalla L.R. 21 agosto 2001, n. 27. Definizione di modalita' e criteri del contributo finanziario concesso alle Agenzie di ambito
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra
gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti urbani", sono stati delimitati
gli ambiti territoriali ottimali e disciplinate, per l'adempimento di
quanto previsto dalla leggi nazionali, le forme di cooperazione tra
gli Enti locali, ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale
per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione,
regolazione e vigilanza dei servizi pubblici;
- ai sensi degli articoli 3 e seguenti della L.R. 25/99, le Province
ed i Comuni dovevano pertanto costituire una forma di cooperazione
per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali
associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni
amministrative spettanti ai Comuni relativamente ai suddetti servizi
mediante la forma della convenzione o del consorzio di funzioni, che
assumesse la denominazione di "Agenzia di ambito per i servizi
pubblici", dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, il
cui ordinamento e funzionamento - nel rispetto di quanto gia'
previsto dalla L.R. 25/99 - venisse stabilito negli atti istitutivi;
- l'art. 8, comma 3 della L.R. 25/99 prevedeva che "Nella fase di
prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio
dell'attivita', la Regione assicura alle Agenzie un contributo
finanziario che sara' restituito, a partire dal secondo anno
dall'erogazione, nel termine di tre anni dal momento della
erogazione";
dato atto:
- che le Agenzie di ambito istituite sino al 25 agosto 2001 risultano
essere quelle delle Province di Ravenna, di Rimini e di
Forli'-Cesena;
- che alle sopracitate Agenzie di ambito la Regione ha gia'
provveduto alla concessione e liquidazione del contributo finanziario
di cui all'articolo 8, comma 3, per l'importo di Lire 150.000.000
(pari a Euro 77.468,53) ciascuna, ritenuto congruo in relazione alle
spese di avvio;
visto l'art. 28, comma 1 della L.R. del 21 agosto 2001, n.27,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 24
agosto 2001, n. 119 "Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modifiche in coincidenza con l'approvazione della Legge di
assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e del
Bilancio pluriennale 2001-2003, primo provvedimento generale di
variazione", il quale a modifica dell'art. 8, comma 3 della L.R.
25/99 dispone, che "Al fine di garantire l'avvio dell'attivita', la
Regione assicura alle Agenzie un contributo finanziario una tantum
secondo le modalita' e i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta
regionale";
ritenuto quindi di dover stabilire i criteri e le modalita' di
concessione del sopracitato contributo finanziario a favore delle
Agenzie di ambito, tenendo conto anche di quanto sino ad ora
disposto;
dato atto:
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica espresso
dal Responsabile del Servizio Analisi e Pianificazione ambientale
ing. Giuseppe Benedetti, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.
41/92 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
- del parere favorevole in merito alla legittimita' espresso dal
Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa
Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della citata
L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di concedere, secondo le motivazioni espresse in premessa ed in
attuazione dell'art. 8, comma 3 della L.R. 25/99 come modificato
dall'art. 28 della L.R. 27/01, a ciascuna Agenzia di ambito, un
contributo finanziario pari a Lire 150.000.000 (pari a Euro
77.468,53) per la copertura delle spese di avvio e di funzionamento
delle Agenzie stesse;
2) di stabilire che il contributo finanziario, concesso a fondo
perduto, sara' liquidato in una unica soluzione, dietro richiesta di
ciascun Presidente dell'Agenzia di ambito;
3) di dare atto che il Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo
e della costa, provvedera' con propri atti formali, al verificarsi
delle condizioni di cui al punto precedente, all'assunzione
dell'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione del contributo
finanziario, ai sensi della L.R. 31/77 come modificata dalla L.R.
40/94, con le risorse finanziarie allocate sul Capitolo 37367 del
Bilancio della Regione, dotato della necessaria disponibilita';
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.