REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2001, n. 1997

L.R. 6 settembre 1999, n. 25 modificata dalla L.R. 21 agosto 2001, n. 27. Definizione di modalita' e criteri del contributo finanziario concesso alle Agenzie di ambito

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- con L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti                  
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra              
gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e            
del servizio di gestione dei rifiuti urbani", sono stati delimitati             
gli ambiti territoriali ottimali e disciplinate, per l'adempimento di           
quanto previsto dalla leggi nazionali, le forme di cooperazione tra             
gli Enti locali, ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale              
per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione,                
regolazione e vigilanza dei servizi pubblici;                                   
- ai sensi degli articoli 3 e seguenti della L.R. 25/99, le Province            
ed i Comuni dovevano pertanto costituire una forma di cooperazione              
per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali                
associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni                       
amministrative spettanti ai Comuni relativamente ai suddetti servizi            
mediante la forma della convenzione o del consorzio di funzioni, che            
assumesse la denominazione di "Agenzia di ambito per i servizi                  
pubblici", dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, il             
cui ordinamento e funzionamento - nel rispetto di quanto gia'                   
previsto dalla L.R. 25/99 - venisse stabilito negli atti istitutivi;            
- l'art. 8, comma 3 della L.R. 25/99 prevedeva che "Nella fase di               
prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio             
dell'attivita', la Regione assicura alle Agenzie un contributo                  
finanziario che sara' restituito, a partire dal secondo anno                    
dall'erogazione, nel termine di tre anni dal momento della                      
erogazione";                                                                    
dato atto:                                                                      
- che le Agenzie di ambito istituite sino al 25 agosto 2001 risultano           
essere quelle delle Province di Ravenna, di Rimini e di                         
Forli'-Cesena;                                                                  
- che alle sopracitate Agenzie di ambito la Regione ha gia'                     
provveduto alla concessione e liquidazione del contributo finanziario           
di cui all'articolo 8, comma 3, per l'importo di Lire 150.000.000               
(pari a Euro 77.468,53) ciascuna, ritenuto congruo in relazione alle            
spese di avvio;                                                                 
visto l'art. 28, comma 1 della L.R. del 21 agosto 2001,  n.27,                  
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 24             
agosto 2001, n. 119 "Legge finanziaria regionale adottata a norma               
dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive                   
modifiche in coincidenza con l'approvazione della Legge di                      
assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e del              
Bilancio pluriennale 2001-2003, primo provvedimento generale di                 
variazione", il quale a modifica dell'art. 8, comma 3 della L.R.                
25/99 dispone, che "Al fine di garantire l'avvio dell'attivita', la             
Regione assicura alle Agenzie un contributo finanziario una tantum              
secondo le modalita' e i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta             
regionale";                                                                     
ritenuto quindi di dover stabilire i criteri e le modalita' di                  
concessione del sopracitato contributo finanziario a favore delle               
Agenzie di ambito, tenendo conto anche di quanto sino ad ora                    
disposto;                                                                       
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica espresso             
dal Responsabile del Servizio Analisi e Pianificazione ambientale               
ing. Giuseppe Benedetti, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.           
41/92 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                     
- del parere favorevole in merito alla legittimita' espresso dal                
Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa           
Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della citata             
L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di concedere, secondo le motivazioni espresse in premessa ed in              
attuazione dell'art. 8, comma 3 della L.R. 25/99 come modificato                
dall'art. 28 della L.R. 27/01, a ciascuna Agenzia di ambito, un                 
contributo finanziario pari a Lire 150.000.000 (pari a Euro                     
77.468,53) per la copertura delle spese di avvio e di funzionamento             
delle Agenzie stesse;                                                           
2) di stabilire che il contributo finanziario, concesso a fondo                 
perduto, sara' liquidato in una unica soluzione, dietro richiesta di            
ciascun Presidente dell'Agenzia di ambito;                                      
3) di dare atto che il Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo           
e della costa, provvedera' con propri atti formali, al verificarsi              
delle condizioni di cui al punto precedente, all'assunzione                     
dell'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione del contributo            
finanziario, ai sensi della L.R. 31/77 come modificata dalla L.R.               
40/94, con le risorse finanziarie allocate sul Capitolo 37367 del               
Bilancio della Regione, dotato della necessaria disponibilita';                 
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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